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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dr
Carolina Burrascano, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.4133/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n.
920/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa il 2.6.2021
TRA
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Augusta, via Soccorso n.7 presso lo studio dell'avv. Silvia Di Grande che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- opponente -
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Augusta, via Principe Umberto, 104 presso lo studio dell'avv. Marzia Fasoli che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
- opposto -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione depositato il 8.9.2021, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 920/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa il 2.6.2021 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di pagina 1 di 5 della somma di € 6.400,00, oltre interesse legali dalla domanda sino al Controparte_1
soddisfo, per prestazioni di attività professionale di assistenza fiscale e contabile svolta fino al 2018 a favore del , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Pt_1
ditta individuale Impresart di RO PP.
Esponeva che nell'anno 2011 aveva svolto lavori di ristrutturazione dello studio del per la somma di euro 5.000,00, oltre IVA che dovevano essere, Controparte_1 secondo l'accordo delle parti, inseriti nella contabilità e compensati con quanto dovuto a titolo di assistenza fiscale e contabile.
Eccepiva che la scrittura di ricognizione di debito del 09.06.2020, sulla quale era stato emesso il predetto decreto ingiuntivo, fosse priva della valenza di riconoscimento di debito e consistesse in “una mera dichiarazione di scienza del credito richiesto” dall'opposto.
Chiedeva l'opponente al Tribunale Civile di Siracusa, in via preliminare di sospendere e/o di revocare la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. e in via riconvenzionale di condannare l'opposto al pagamento della complessiva somma di euro 5.000,00 ,oltre IVA.
Si costituiva con propria comparsa, regolarmente depositata, , il quale, Controparte_1
contestando tutti i motivi di opposizione, ribadiva che la scrittura privata del 9.06.2020 avesse natura di ricognizione di debito con promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c..
Precisava, in merito alla domanda riconvenzionale, che l'opponente non aveva provato né l'esistenza del contratto di appalto né l'esecuzione dei lavori. Eccepiva comunque la prescrizione pur precisando che la mancata indicazione del mese di esecuzione dei lavori non permetteva di verificarne la sussistenza. Concludeva, in via preliminare, per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito pe il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi quindi il contraddittorio, con ordinanza del 1.2.2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria, e precisate le conclusioni all'udienza del 17 dicembre 2024, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
La presente opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
pagina 2 di 5 Per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, dove il giudice è chiamato a valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie della fase monitoria.
Ma se parte opposta ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa è pur vero che l'opponente ha l'onere di contestarlo, allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ex multiis Cassazione civile Sez I, 31 maggio 2007,
n.12765; Cassazione civile, Sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile,
Sez. I 3 febbraio 2006, n.2421).
Nel caso in scrutinio, ha prodotto la scrittura privata datata 9.06.2020 Controparte_1 intestata “Atto di riconoscimento del debito” nella quale in proprio e Parte_1
nella qualità di rappresentante della ditta Impresart di RO PP non solo riconosceva di dovere a € 6.400,00, oltre contributo previdenziale ed Controparte_1
IVA se dovuta, ma si impegnava a pagare entro il 31.12.2020.
Trattasi di ricognizione del debito da parte della opponente che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensa l'opposto dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Invero, la ricognizione di debito determina, ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'inversione dell'onere della prova: il creditore in favore del quale è fatta è dispensato dall'onere di dimostrare il titolo costitutivo del credito, che si presume esistente fino a prova contraria, che deve essere fornita dal debitore che intende sottrarsi al pagamento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c. – nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate– un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (Cass., Sez.
III,11.12.2000 n. 15575; nello stesso senso Cass., Sez. III, 3.10.2003 n. 14771;
31.3.2010 n. 7787).
pagina 3 di 5 A fronte di tale ricognizione di debito, che può qualificarsi come “titolata”, in ragione della presenza nella relativa dichiarazione del titolo e/o del fatto costitutivo il rapporto fondamentale ad essa sotteso, peraltro contenuta in scrittura privata non disconosciuta né, in generale, impugnata in alcun modo (sia in ordine alla sua sottoscrizione, sia in relazione al suo contenuto) parte opponente non ha fornito elementi probatori a sostegno della opposizione formulata, non fornisce in particolare alcuna prova dell'accordo di compensazione con lavori eseguiti, secondo la prospettazione di
[...]
nel 2011 e di cui nessun cenno si fa nella ricognizione datata 2020 di crediti Pt_1
vantati dal dichiarante nei confronti di . Controparte_1
Invero, l'opposto con la produzione documentale ha comprovato e confermato la sussistenza delle prestazioni svolte di cui alla detta ricognizione del debito posta a fondamento del procedimento monitorio.
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente va rigettata.
Sebbene sia provato che sono stati eseguiti dei lavori nello studio di da Controparte_1 parte della ditta Impresart di RO PP, come emerge anche dall'interrogatorio formale reso dall'opposto, dall'istruttoria non è stato possibile stabilire né la data di inizio né di fine lavori e soprattutto sono rimaste sfornite di prova sia i lavori effettuati, che sono indicati genericamente nell'atto di citazione, che il costo degli stessi;
inoltre, come già detto, è rimasto privo di riscontro probatorio l'esistenza di un accordo di compensazione. Invero, il teste escusso all'udienza del 4.4.2023, dichiara di Tes_1
avere eseguito in qualità di operaio i lavori indicati in citazione ma non ricorda né la data né l'importo pattuito.
In conclusione, il Decreto Ingiuntivo impugnato va confermato e la presente opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice dr Carolina Burrascano, disattesa ogni atra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n 4133/2021, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 920/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa il 2.6.2021, dichiarandolo esecutivo;
pagina 4 di 5 2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento Parte_1
in favore di che liquida ex D.M. n. 147/2014 in complessivi € Controparte_1
3.500,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge se dovute.
Siracusa lì 15 aprile 2024
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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