Articolo 3 della Legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1
Articolo 2Articolo 4
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11 agosto 1993
Art. 3. 1. Il progetto di legge costituzionale e' approvato da ciascuna
Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.
2. La legge costituzionale e' promulgata se nel referendum popolare
sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Entrata in vigore il 11 agosto 1993