Art. 3. 1. Il progetto di legge costituzionale e' approvato da ciascuna
Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.
2. La legge costituzionale e' promulgata se nel referendum popolare
sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.
2. La legge costituzionale e' promulgata se nel referendum popolare
sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.