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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9507/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 27.10.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 27.10.25 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR Del Prete, all'udienza del
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27.10.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9507/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, vertente: tra
Avv. ANDREA CALDERONI (C.F.: , nella qualità di C.F._1 procuratore speciale dei signori , ; CP_1 CP_2 [...]
nella qualità di prossimi congiunti della signora CP_3 [...]
,rapp.to e difeso dall'Avv. Pierpaolo Galasso (C.F. Persona_1
del foro di Roma, in virtù di procura in atti;
C.F._2
- Attori –
e
(C.I.P. ) residente in [...]Controparte_4 P.IVA_1 nia, Mun. Calarasi, 14; (C.I.P. Controparte_5 Controparte_6
) residente in [...], Mun. Bucaresti, Str. Sebes n. 37; P.IVA_2 [...]
(C.I.P. ) residente in [...]Controparte_7 P.IVA_3 nia, Mun. Calarasi, Str. Borcea n. 14; (C.I.P. Parte_1
1890720510070), nato in [...] in data [...] ed ivi residente in
Calarasi, Str. Mihai Viteazu n. 4 rapp.ti e difesi dall'Avv. Pierpaolo Galasso
(C.F.: e dall'avv. Andrea Calderoni (C.F.: C.F._2
, entrambi del foro di Roma, in virtù di procura in atti;
C.F._1
-INTERVENTORI -
e
(C.F. ), rapp.to e difeso congiunta- Parte_2 C.F._3 mente e disgiuntamente dall'avv. Angelo Rota ( ) e CodiceFiscale_4 dall'avv. AVV. ANGELO ROTA C.so G. Matteotti n.13 25122 Brescia, in virtù di procura in atti;
-CONVENUTO- nonché
(P.I ), (C.F. ), sede le- Controparte_8 P.IVA_4 P.IVA_5 gale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, nella qualità di impre- sa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giorgio Schiavo (Cod. Fisc.
) presso il cui studio in Caserta al Corso Trieste n. 192 C.F._5 elettivamente domiciliano. In virtù di procura in atti;
2
e
-CONVENUTA-
C.F. ; P. I. , Controparte_9 P.IVA_6 P.IVA_7 rapp.ta dall'Avv. Aloma Piazza (C.F. ), con domicilio C.F._6 eletto presso lo studio del difensore in Conegliano (TV), Via Marco Polo n. 8, in virtù di procura in atti;
nonchè
(C.F. ), nato in [...] Controparte_10 C.F._7
Napoli (NA) il 13 dicembre 1983 e residente alla Via Cristoforo Colombo - Qua- liano (NA)
-CONVENUTO CONTUMACE-
E
, (C.F. ), nella qualità di tuto- Controparte_11 C.F._8 re delle minori (C.F. ), e Persona_2 C.F._9 [...]
nata in [...] il [...], (C.F. Persona_3
), giusta nomina avvenuta in data 20.12.2017, da parte C.F._10 del Tribunale per i Minorenni di Napoli, elettivamente domiciliata in Napoli,
Centro Direzionale – Isola F3,in virtù di procura in atti;
-INTERVENTORE-
e
(C.F. ) , nella qualità di tutore legale Parte_3 C.F._11 delle interdette legali sig.ra , nata in [...] il 2 4.06.1983 CP_12
(CNP: ) e residente in [...](Romania) Str. Borcea n.14, in P.IVA_8 proprio e nella qualità di erede della defunta RE , e Persona_1 sig.ra nata in [...] il [...] (CNP: ) e CP_13 P.IVA_9 residente in [...](Romania) Str. Borcea n.14, in proprio e nella qualità di erede della defunta LI , nata in [...] il Persona_1
26.01.1997 e deceduta in Castel Volturno (CE) in data 13.08.2020, tutti elettiva- mente domiciliati in Quarto (NA) alla Via Kennedy n.16, presso lo studio dell'Avv. Andrea Biondi (C.F. ), dal quale è rappresen- C.F._12 tata e difesa, in virtù di procura in atti;
-INTERVENTORI-
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 27.10.25 trattata con modalità cartolare.
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Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 27.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli intervenienti: come da atto di intervento e note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, si espone quanto segue.
Gli attori hanno dedotto che la signora viaggiava, in da- Persona_1 ta 13.08.2020, alle ore 13.15 circa, lungo la via Domitiana nel territorio di Castel
Volturno, in qualità di terza trasportata a bordo del veicolo Alfa Romeo 156 (tg.
BR505CC), di proprietà del signor e condotto dal signor Controparte_10 [...]
Ha precisato che giunto all'altezza dell'incrocio con Via G. Parte_4
Visari, l'autovettura Alfa Romeo 156, nell'intraprendere una manovra di svolta a sinistra, veniva violentemente urtata, dall'autovettura Fiat 00 (tg. FC096VF), condotta e di proprietà del signor , assicurata per la RCA con la Parte_2
In particolare, ha sostenuto che l'autovettura Fiat Controparte_9
00, ha impegnato la rotonda senza arrestarsi al segnale di Stop ad una velocità superiore rispetto al limite vigente. In conseguenza dell'impatto, avvenuto tra la parte anterolaterale destra dell'autovettura Alfa Romeo e la parte anteriore dell'autovettura assicurata la signora perdeva la vita. È giunto sul CP_9 Per_1 posto il personale del 118 di Pineta Grande, il quale ha costatato il decesso della sig.ra ; contestualmente, sono intervenuti gli Agenti del- Persona_1 la Legione Carabinieri “Campania” - Stazione di Castel Volturno - che hanno ef- fettuato i rilievi e redatto apposita relazione di servizio che confermava l'effettivo accadimento dei fatti.
Dagli accertamenti eseguiti dalle Autorità intervenute, è emerso che il signor
[...]
circolava sprovvisto della patente di guida e privo della co- Parte_5 pertura ella obbligatoria assicurativa per la RCA, come si evince dal certificato rilasciato dalla consap ,dal quale risulta che : “In riscontro alla richiesta concer- nente il sinistro in oggetto, si comunica che le ricerche svolte in data odierna su
Database dell'ANIA (SITA) non hanno consentito di identificare l'assicuratore del veicolo con targa sopra indicata alla data e ora del sinistro. Nei confronti del signor è stato aperto un procedimento penale e, in data 8 Febbraio 2021 Pt_2
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egli è stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione.
Dall'esame del verbale in atti redatto dai carabinieri è risultato che: “il signor percorreva la ad una velocità più volte superiore al limite con- Pt_2 CP_14 sentito di 50 km/h previsto per quel tratto stradale;
In particolare, al momento dell'impatto, il veicolo da lui condotto procedeva ad una velocità di 86,9 km/h.”
In data 11 novembre 2021, la ha formalizzato offerta Controparte_9
[... ex art. 148 D.lgs. 209/2005 in favore dei signori , e CP_1 CP_15
CP_3
Ad oggi a parere degli attori, nonostante gli evidenti profili di responsabilità a ca- rico dei conducenti delle autovetture coinvolte nell'evento dannoso, nessuna del- le imprese assicurative ha ancora provveduto all'integrale risarcimento dei danni subiti dai prossimi congiunti della signora . Persona_1
Si è costituita la la quale ha rilevato che, come è emerso dal- Controparte_9 la relazione tecnica del CT del PM, (Ing. ) innanzitutto che, il Per_4 Pt_4 conduceva il veicolo in assenza di patente di guida.
A ciò si aggiunga che, da una rapida ricerca effettuata in rete sul proprietario del veicolo Alfa (ossia ) è emerso che quest'ultimo, nel corso del Controparte_10
2016 si è intestato ben 127 veicoli successivamente messi a disposizione dei terzi
“che venivano messi a disposizione di scippatori e rapinatori”.
Nel corso delle indagini preliminari, è emerso come il conducente dell'autovettura Alfa Romeo è risultato positivo alla come accer- Parte_6 tato degli esami tossicologici trasmessi dagli agenti di P.G.
La compagnia assicurativa ha sostenuto in relazione alla richiesta avanzata dagli eredi della de UI :“In particolare, la de cuius, quando non era in per tra- CP_8 scorrere del tempo con il proprio Compagno, conviveva in Romania nell'abitazione sita in Calarasi, alla Via Borcea n. 14 con i propri fratelli
[...]
e (come di evince dal luogo di residenza indicato nelle ri- Per_5 CP_2 spettive carte di identità docc. 11, 12 e 13)”, ha contestato la fondatezza della domanda, evidenziando l'assenza di qualunque prova concreta circa l'entità e l'intensità del legame affettivo, non essendo di certo sufficiente, a tal fine, la me- ra indicazione della residenza indicata nel passaporto a provare l'entità del lega- me esistente.
Ha concluso chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: previo accertamento dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 5 L. n. 102/2006, rigettarsi la richiesta di provvisionale formulata da parte attrice e parte interveniente. NEL MERITO:
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preso atto che in data in data 11.11.2021 aveva ero- Controparte_9 gato la somma di € 12.175,00 in favore di , fratello della vittima CP_1 primaria, € 12.175,00 in favore di , fratello della vittima primaria, CP_2
€ 12.175,00 in favore di , RE della vittima primaria, € Persona_6
12.175,00 in favore di , fratello della vittima primaria, Persona_7
€ 12.175,00 in favore di , RE della vittima primaria, € Controparte_6
12.175,00 in favore di , RE della vittima primaria, rigettarsi CP_12 le pretese tutte svolte da parte attrice e parte interveniente nei confronti di
[...] in quanto le somme sopra indicate risultano essere satisfatti- Controparte_9 ve della quota di danno imputabile alla condotta di Spese di lite ri- Parte_2 fuse. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: preso atto che in data in data
11.11.2021 aveva erogato la somma di € 12.175,00 in Controparte_9 favore di , fratello della vittima primaria, € 12.175,00 in favore di CP_1
, fratello della vittima primaria, € 12.175,00 in favore di CP_2 CP_3
, RE della vittima primaria, € 12.175,00 in favore di
[...] Persona_7
, fratello della vittima primaria, € 12.175,00 in favore di ,
[...] Controparte_6 RE della vittima primaria, € 12.175,00 in favore di , RE CP_12 della vittima primaria, ridursi le pretese attoree al quantum di giustizia con con- danna di al pagamento della sola quota corrisponden- Controparte_9 te alla quota di responsabilità imputabile a Spese di lite quantome- Parte_2 no compensate.”
Si è costituito il sig. , il quale ha sostenuto, in primo luogo che il CP_16 conducente dell'autovettura alfa Romeo era sprovvisto di patente di guida sia dell'assicurazione RCA, come è emerso dalla relazione dei Carabinieri nei quali espressamente si legge espressamente che lo stesso guidava in condizioni di reci- diva senza patente di guida. (“guidasse senza patente in condizione di recidiva
(reiterata) nel biennio”).
Ha inoltre richiamato l'esito dell'esame da parte dell'Ing. incaricato, Per_4 nonché delle immagini e filmati delle telecamere di video sorveglianza installate presso un esercizio commerciale nei pressi del luogo del sinistro (negozio “la
Sorgente”), dalle quali è risultato come il ha impegnato l'incrocio per ef- Pt_4 fettuare una svolta a sinistra senza accertarsi di poter eseguire la manovra in sicu- rezza e, soprattutto, senza aver previamente azionato l'indicatore di direzione a sinistra.
In merito allo stato dei luoghi, ha evidenziato che il punto in cui si è verificato il
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sinistro corrisponde ad un incrocio dotato di impianto semaforico, il quale, al momento del fatto risultava spento, e consentiva la svolta in entrambe le direzio- ni, contrariamente a quanto affermato nella relazione dall'ing. . Per_4
Ha infine posto rilievo quanto emerso dalla consulenza tecnica disposta dalla procura, secondo cui la vittima, non indossava al momento del sinistro la cintura di sicurezza (in quanto il corpo della vittima si trovava disteso all'interno dell'abitacolo in posizione ritenuta non compatibile con il corretto uso delle cin- ture di sicurezza.), e che, il conducente veicolo Alfa Romeo fosse risultato positi- vo alla come accertato dagli esami tossicologici trasmessi dagli Parte_6 organi di polizia giudiziaria.
Se è costituita in giudizio la compagnia assicurativa la Controparte_17 quale ha eccepito in via preliminare che la garanzia assicurativa prestata è limita- ta al massimale di legge previsto per ciascun sinistro senza possibilità di ulteriori estensioni economiche.
Ha sostenuto che, oltre agli odierni attori germani della de cuius , risultano dan- neggiati per l'incidente oggetto di causa anche il marito e le LI minori della stessa le quali hanno riportato lesioni in qualità di trasportati a bordo del veicolo, il fratello e le due sorelle di quest'ultima che hanno tutti avanzato formale richie- sta di risarcimento nei confronti della compagnia la convenuta ritenuto che la fat- tispecie possa entrare nell'ambito dell'applicativo dell'articolo 291 del codice del- le assicurazioni private, con riferimento alla pluralità dei danneggiati.
Ha eccepito, in via pregiudiziale l'improponibilità dell'azione proposta nonché la carenza di legittimazione attiva e passiva le parti attrici.
Ha inoltre affermato che l'attore in qualità di procuratore speciale dei soggetti in- dicati, dovrà fornire la prova sia della qualità di erede sia del rapporto di parente- la intercorrente con la de cuius.
Nel merito, sostenuto che il signor conducente del veicolo antagonista, si Pt_2 sia assunto la piena responsabilità nella causazione del sinistro, contestando per- tanto l'attribuzione di responsabilità al conducente dell'alfa Romeo, il quale se- condo quanto rilevato dal consulente tecnico nominato dal PM avrebbe dovuto mantenere maggiore prudenza affrontare l'incrocio.
Ha ritenuto che la corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, da cui è emersa l'esclusiva responsabilità del signor trova conferma nell'esito del Pt_2 procedimento penale definito nei suoi confronti, mentre la posizione del condu- cente dell'alfa Romeo è stata stralciata essendo l'imputato esclusivamente del
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reato di cui all'articolo 168 CDS.
Ha infine sostenuto che a carico della de cuius debba essere riconosciuto anche un concorso di colpa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, circostanza confermata non solo dalla diagnosi di trauma cranico ma anche dalle lesioni ri- portate al fegato e alla milza.
Ha concluso chiedendo: In via preliminare 1) ai sensi dell'art. 291 comma IV del codice delle assicurazioni e dell'art. 102 c.p.c. ordinare all'attore, nella qualità,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti danneggiati e cioè , ora , , Controparte_18 Parte_1 Persona_2 [...]
, , CP_19 CP_13 Controparte_20 Controparte_21
, , . 2) rigettare la richiesta, così come for-
[...] CP_12 Controparte_6 mulata nei confronti della , di concessione di una somma a Controparte_8 titolo di provvisionale per assoluta inesistenza dei presupposti richiesti dall'art.
5 L. 102/06. IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) dichiarare l'improponibilità ed inam- missibilità della domanda attorea per carenza dei presupposti condizionanti dell'azione in riferimento alla mancata osservanza dei precetti di cui al decreto legislativo 07.09.2005 n. 209; 2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio. Spese e compenso del giudizio vinti. In via Istruttoria: 1) abilitare la convenuta all'espletamento della prova contraria sulle stesse circostanze dedotte dall'attore e con gli stessi testi;
2) disporre con- sulenza tecnica di ufficio atta a ricostruire la dinamica del sinistro con riferi- mento allo stato dei luoghi, alla velocità tenuta dai veicoli, ai danni subiti dai veicoli. Con riserva di designare consulente di parte fino alla data di inizio delle operazioni peritali;
3) disporre consulenza medico – legale di ufficio con la no- mina di uno specialista medico – legale al fine di accertare in che misura il man- cato utilizzo delle cinture di sicurezza ha concorso ad aggravare l'entità delle le- sioni subite dalla de cuius. Con riserva di designare consulente di parte fino alla data di inizio delle operazioni peritali. In via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea così come proposta nei confronti della , Controparte_8 quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada, sic- come infondata, non provata e non dimostrata. Spese e compenso del giudizio vinti. In via subordinata e nel merito: nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, così come proposta nei confronti della Controparte_22
[.. : 1) graduare la responsabilità del Sig. quale condu- Controparte_23 cente del veicolo Alfa Romeo 156 a bordo del quale viaggiava la de cuius CP_7
8
Co
, e del Sig. , quale conducente del veicolo Fiat Persona_1 Parte_2
00, nella produzione del sinistro per cui è causa e condannare il Sig. Pt_2 nonché la in persona del legale rapp.te p.t., a
[...] Controparte_9 restituire alla , nella qualità, quanto quest'ultima dovesse Controparte_8 corrispondere all'attore, nella qualità, nonché agli altri soggetti danneggiati ol- tre il grado di responsabilità ascrivibile al conducente del veicolo Alfa Romeo
156. Con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese di lite;
2) di- chiarare sussistente una concorrente responsabilità a carico della de cuius
[...]
per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e, conse- Persona_8 guentemente, operare una congrua riduzione dell'entità delle somme spettanti a parte attrice nonché agli altri soggetti danneggiati a titolo di risarcimento del danno. 3) dichiarare, ex art. 291 decreto legislativo 07.09.2005 n. 209, che i di- ritti delle persone danneggiate nei confronti della , nella Controparte_8 qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità indicato dal comma 3 dell'art. 283; in ogni caso contenere la condanna della
, nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_8 danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, entro il limite del massimale di legge;
il tutto senza possibilità di ulteriori estensioni economi- che. Con riserva di ulteriori richieste sia istruttorie sia di merito in relazione alle avverse deduzioni.
Con atto di intervento sono intervenuti in giudizio i signori Controparte_24
[.
, , , i quali hanno concluso Controparte_6 Controparte_20 Parte_1 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio ed autorizzare gli intervenienti alla notifica del presente at- to alle parti che saranno, eventualmente, dichiarate contumaci all'udienza del 4 aprile 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 292 c.p.c.; Nel merito: si aderisce alle conclusioni formulate dalle parti attrici all'interno del proprio atto introdut- tivo chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito di: accertare la responsabilità del si- gnor e/o del sig. nella determinazione Parte_2 Controparte_10 dell'evento verificatosi in data 13 agosto 2020, alle ore 13.15 circa, lungo la strada Domitiana, nel territorio di Castel Volturno (CE), e per l'effetto condan- nare il signor , la società (Compagnia Parte_2 Controparte_9 garante per la RCA dell'autovettura Fiat 00 tg. FC096VF), il signor CP_10
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e la (nella qualità di impresa designata dal CP_10 Controparte_8
F.G.V.S.), in solido ovvero ciascuno per la propria quota di responsabilità, a corrispondere ii signori , e all'avv. An- Controparte_6 Controparte_4 drea Calderoni, nella qualità di procuratore speciale del signor Persona_9
a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimo-
[...] niali, subiti e subendi, dai medesimi, la somma complessiva di € 502.843,50 (già detratta l'offerta stragiudiziale corrisposta da pari ad Controparte_9
€ 36.525,00), di cui € 164.345,60 in favore di , € 164.345,60 in Controparte_6 favore di , € 174.152,00 in favore dell'avv. Andrea Calde- Controparte_4 roni, nella qualità di procuratore speciale del signor Persona_10
[...
ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre riva- lutazione e interessi. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio an- che ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018, da liquidarsi direttamente ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege e con richiesta di trasmissione all'IVASS ex art. 148 del D.lgs. 209/2005”
Con atto di intervento si è costituita all'avvocato , la Controparte_11 quale, nella qualità di tutore delle minori ha rappresentato che, a seguito del tra- gico evento oggetto di causa le figlie anch'esse trasportate a bordo del medesimo veicolo sono state condotte presso il presidio ospedaliero per l'accertamento delle lesioni.
Le minori, come evidenziato dall'interveniente, hanno assistito direttamente alla drammatica vicenda che ha coinvolto la madre, evento che a suo avviso inevita- bilmente ha determinato un grave pregiudizio sul piano relazionale affettivo inte- grando la lesione del danno parentale.
L'avvocato agendo nell'interesse delle minori ha comprovato l'esistenza CP_11 del rapporto di filiazione con la persona deceduta mediante la produzione dei cer- tificati di nascita, depositati in atti.
In ordine alla dinamica del sinistro alle relative responsabilità ha richiamato la consulenza cinematica redatta dal consulente tecnico del PM ingegnere Tes_1
[...
.
In relazione al risarcimento ha agito per ottenere ristoro integrale dei danni deri- vanti dal sinistro, distinguendo, da un lato, i danni iure hereditatis subiti dalla de cuius in particolare il danno biologico terminale e, dall'altro i danni non patrimo-
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niali patiti iure proprio dalle minori consistenti nella perdita del rapporto parenta- le.
Ha concluso chiedendo :“dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio ed autorizzare l'interveniente alla notifica del presente atto alle parti dichiarate contumaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 292 c.p.c.; limitata- mente alle parti costituite darsi atto della integrazione del contraddittorio stante lo scambio di comparsa, Nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità del signor e/o del sig. , nella determinazione Parte_2 Controparte_10 dell'evento verificatosi in data 13 agosto 2020, alle ore 13.15 circa, lungo la strada Domitiana, nel territorio di Castel Volturno (CE), e per l'effetto condan- nare il signor , la società (Compagnia Parte_2 Controparte_9 garante per la RCA dell'autovettura Fiat 00 tg. FC096VF), il signor CP_10
e la (nella qualità di impresa designata dal
[...] Controparte_8
F.G.V.S.), in solido ovvero ciascuno per la propria quota di responsabilità, - condannare tutti i convenuti in solido o alternativamente al pagamento, in favore delle minori come rappresentate, delle seguenti somme : A) a titolo di risarci- mento del danno patrimoniale in favore dell' istante, della somma complessiva- mente determinata di € 20.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore ri- tenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione B) a ti- tolo di risarcimento del danno da perdita parentale , complessivamente determi- nato nella misura pari ad euro 370.150,00 cadauna ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione - Condannare le convenute al risarcimento del danno per lite teme- raria - Condannare le convenute al pagamento delle spese di lite con attribuzio- ne al sottoscritto procuratore, antistatario.
Anche l'avvocato si è costituita mediante atto di intervento, nel- Parte_3 la qualità di tutore legale delle interdette in quanto erede della CP_12 RE defunta, nonché in nome per conto di quale interveniente CP_13 in proprio nella qualità di erede della LI premorte.
L'avvocato, dopo aver ricostruito compiutamente la dinamica dei fatti già rappre- sentata in atti ha formulato istanze istruttorie volte a comprovare il nesso eziolo- gico tra la condotta dei convenuti e l'evento dannoso e ha chiesto espressamente l'integrale accoglimento delle domande risarcitorie, ha concluso:
1) In via preliminare dichiarare ammissibile il presente atto di intervento volonta- rio e autorizzare le intervenienti alla notifica del presente atto alle parti dichia-
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rate contumaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 292 c.p.c.; limitatamente alle parti costituite darsi atto della integrazione del contraddittorio stante lo scambio di comparsa;
2) accertare e dichiarare : - la responsabilità del signor Pt_2
e/o del sig. nella causazione del sinistro de quo e per
[...] Controparte_10
l'effetto condannare il signor , la società Parte_2 Controparte_9
(Compagnia garante per la RCA dell'autovettura Fiat 00 tg. FC096VF), il si- gnor e la nella qualità di impresa desi- Controparte_10 Controparte_8 gnata dal F.G.V.S., in solido ovvero ciascuno per la propria quota di responsabi- lità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e su- bendi dagli istanti, così come riportati in premessa e precisamente: Per la Sig.ra
, madre della defunta , €. 252.375,00, per CP_13 Persona_1 il danno da perdita parentale considerata la convivenza e il rapporto di enorme affetto che legava la madre con la LI, (già detratta l'offerta stragiudiziale corrisposta da pari ad € 84.125,00 ), ovvero la som- Controparte_9 ma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia , oltre rivalutazione e inte- ressi. Per la sig.ra , RE della defunta CP_12 Persona_11
, € . 164.345,60 per il danno da perdita parentale considerata la conviven-
[...] za e il rapporto di enorme affetto che la legava alla RE, (già detratta l'offerta stragiudiziale corrisposta da pari ad € 12.175,00 ), Controparte_9 ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivaluta- zione e interessi. 3) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario . Con riserva di articolare idonei mezzi istruttori, entro gli assegnandi termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. Si dichiara ai fini del contributo unificato L. 488/99 che il valore della pre- sente causa è indeterminato.”
Si sono costituiti in giudizio e nella qualità di Controparte_25 CP_26 genitori adottivi esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori Persona_12
e in qualità di intervenienti nel presente giu-
[...] Persona_2 dizio .
Hanno concluso : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare: - dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio ed autorizzare l'interveniente alla notifica del pre- sente atto alle parti dichiarate contumaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 292
c.p.c.; limitatamente alle parti costituite darsi atto della integrazione del con- traddittorio stante lo scambio di comparsa Nel merito: - accertare e dichiarare
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la responsabilità del signor e/o del sig. , nella de- Parte_2 Controparte_10 terminazione dell'evento verificatosi in data 13 agosto 2020, alle ore 13.15 cir- ca, lungo la strada Domitiana, nel territorio di Castel Volturno (CE), e per
l'effetto condannare il signor , la società Parte_2 Controparte_9
(Compagnia garante per la RCA dell'autovettura Fiat 00 tg. FC096VF), il si- gnor e la (nella qualità di impresa desi- Controparte_10 Controparte_8 gnata dal F.G.V.S.), in solido ovvero ciascuno per la propria quota di responsa- bilità, - condannare tutti i convenuti in solido o alternativamente al pagamento, in favore delle minori come rappresentate, delle seguenti somme : A) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore dell' istante, della somma com- plessivamente determinata di € 20.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazio- ne B) a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale , complessivamente determinato nella misura pari ad euro 370.150,00 cadauna ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre in- teressi e rivalutazione - Condannare le convenute al risarcimento del danno per lite temeraria - Condannare le convenute al pagamento delle spese di lite con at- tribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario”
Il merito.
La vicenda in esame trae origine da un sinistro stradale occorso nell'agosto del
2020 in Castel Volturno, che è culminata nel decesso di una cittadina rumena
( ), passeggera a bordo del veicolo Alfa Romeo. Persona_1
In particolare, il sinistro ha visto il coinvolgimento del signor con- Parte_2 ducente del veicolo Fiat 00, il quale, giunto in prossimità di un'intersezione stradale ha effettuato una manovra a velocità sostenuta omettendo di rispettare l'obbligo di precedenza nei confronti dell'autovettura Alfa Romeo che soprag- giungeva dal senso opposto.
L'impatto tra i due veicoli ha generato conseguenze per la passeggera del veicolo
Alfa Romeo, che ha perso la vita in seguito alle gravi lesioni riportate.
Si evidenzia, tuttavia, che anche il conducente del veicolo Alfa Romeo ha tenuto una condotta colposa risultando sprovvisto di patente di guida, oltre che a con- durre il veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria e non sottoposto alla revisione periodica prevista ex lege.
A ciò si aggiunge l'omessa adozione delle dovute cautele nella manovra di svolta a sinistra eseguita in violazione delle norme dettate dal codice della strada e dei
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principi generali di prudenza e diligenza.
Va preliminarmente osservato che dagli atti del presente procedimento non risul- ta con chiarezza quale sia l'azione effettivamente proposta, ovvero se si tratti di un'azione ex art. 141 ovvero ex art. 148 del CDA.
Risulta, tuttavia, che le parti hanno convenuto in giudizio la compagnia di assicu- razione del soggetto ritenuto maggiormente responsabile del sinistro stradale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, non emerge però, in modo univo- co quale sia stata l'azione formalmente proposta ovvero se si tratti di un'azione ri- sarcitoria ai sensi dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni private relative alla procedura di risarcimento diretto, oppure di un'azione ordinaria ai sensi dell'articolo 144 del medesimo codice .
Va, ad ogni modo, evidenziato che in base al consolidato orientamento della giu- risprudenza di legittimità in difetto di una chiara qualificazione giuridica della domanda da parte delle parti il giudice è tenuto a procedere egli stesso alla corret- ta qualificazione dell'azione proposta nel rispetto del principio iura novit curia.
Alla luce della documentazione versata in atti e della circostanza che le parti hanno agito nei confronti della compagnia assicurativa del terzo civilmente re- sponsabile, appare evidente che l'azione rientri nell'alveo dell'articolo 144 e non già in quello dell'articolo 141 rispondendo pienamente ai presupposti previsti per la procedura ordinaria di risarcimento.
Orbene, va evidenziato che, in ipotesi di danno subito dal terzo trasportato in se- guito a sinistro stradale, il regime di indennizzo diretto applicabile ex art. 141
d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni) non preclude al trasportato- danneggiato la facoltà di evocare in giudizio il vero responsabile del danno, e la relativa compagnia assicuratrice purché osservi, a pena di improcedibilità della domanda, le prescrizioni contenute nell'art. 148 d.lgs. (in tal senso v. Corte Cost., ord. 23 dicembre 2008, n. 440).
In proposito, va difatti evidenziato come l'art. 141 cod. ass. non preveda alcuna espressa preclusione in tal senso, circostanza che pare sufficiente ad escludere che nell'ipotesi in esame il legislatore abbia inteso sottrarre al trasportatore dan- neggiato le azioni precedentemente esperibili ai sensi degli artt. 2054 e 2055 c.c.
e dell'art. 18 della legge n. 99011969.
Dunque, il terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro strada- le, ove chieda il risarcimento dei pregiudizi subiti in tale occasione, può scegliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno, se esercitare l'azione diretta ex
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art. 144 d.lg. n. 209 del 2005, coinvolgendo anche la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, ovvero invocare l'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore del vettore (cfr. Trib. Roma, 30 marzo 2010, in Foro it. 2010, 9,
I, 2561).
Nella fattispecie in esame la difesa dell'attore non richiama nei propri scritti l'art. 141,144 o 148 Cod. Ass.
Infatti, l'attrice non avrebbe potuto esercitare l'azione ai sensi dell'articolo 141 cda, in quanto caratteristica fondamentale è che il danneggiato abbia copertura assicurativa, copertura che in tal caso non sussiste. “In riscontro alla richiesta concernente il sinistro in oggetto, si comunica che le ricerche svolte in data odierna su Database dell'ANIA (SITA) non hanno consentito di identificare
l'assicuratore del veicolo con targa sopra indicata alla data e ora del sinistro.
Esito della ricerca: copertura non presente per il veicolo interrogato.”(Cfr. cer- tificato scopertura (Doc.14); )”
Questo giudice, qualifica dal tenore letterale delle difese e dai soggetti citati co- me un'azione 144 cda.
In effetti, l'azione proposta ai sensi del 144 del Cda non esime la parte dal prova- re che la responsabilità del sinistro sia imputabile all'altra parte.
Infatti, recita l'articolo 144 co.1 il “danneggiato per il sinistro causato dalla cir- colazione di un veicolo o natante, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicu- razione responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipula- ta l'assicurazione.”
Dunque, la caratterista dell'azione introdotta dall'articolo 144 Cod. Ass. è che la stessa vada proposta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, e quindi presuppone la responsabilità dell'altro conducente. Diversamente dall'a- zione introdotta dall'art. 141 Cod. Ass., infatti, essa va proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde dall'accertamento delle re- sponsabilità, in concreto dei conducenti.
È del resto noto che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 17 lu- glio 2007, n. 15925; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. civ., sez.
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III, 6 aprile 2006, n. 8107).
Viene in rilievo, pertanto, che la domanda proposta non rientra nell'alveo dell'a- zione di risarcimento danni del trasportato ai sensi degli art. 141e 144 cda. nel, ri- spettivamente, come detto, nel primo caso va proposta nei confronti del solo assi- curatore del vettore (art.141), nel secondo caso nei confronti della compagnia as- sicurativa del responsabile civile (art.144 cda).
È noto, difatti, che in caso di scontro di autoveicoli la persona trasportata a qua- lunque titolo, anche di cortesia, può ottenere a norma dell'art. 2055 c.c. l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1998, n. 10629), quanto dal conducente.
In virtù dell'esperimento delle azioni diretta ai sensi dell'articolo 144 e 148 del codice delle assicurazioni private, devi ritenersi errata la citazione in giudizio della compagnia la quale non risulta essere l'impresa designata alla CP_8 liquidazione del danno relativo al sinistro in oggetto. Invero, la legittimazione passiva per l'azione risarcitoria compete esclusivamente alla compagnia CP_9
in qualità di impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, indi-
[...] viduata secondo quanto previsto dall'articolo 144. Tale interpretazione è confor- me all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui: “la domanda ri- sarcitoria proposta ex articolo 144 codice assicurazioni private deve essere ri- volta esclusivamente nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabi- le civile, non essendo configurabile alcuna legittimazione passiva in capo ad al- tre imprese assicurativa estranea al rapporto di garanzia (Cass. Civ. Sez.III , sent. 13.233\2019).
Ne consegue che la presenza in giudizio di deve ritenersi illegit- CP_8 tima, in quanto la predetta compagnia risulta priva di un titolo giuridico o di un rapporto obbligatorio che ne legittimi la chiamata in causa, ai sensi della norma- tiva vigente in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
A tal proposito, va richiamato un orientamento giurisprudenziale, il quale preve- de che nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei sinistri, posti a carico del Fondo di
Garanzia per le vittime della strada, spetta all'attore medesimo provare che il vei- colo responsabile del sinistro rientri fra quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1,5 e 22 della L. n.990 del 1969, in quanto
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tale circostanza è elemento costitutivo del sorgere del diritto dell'attore (Cass.
22.02.1991 n.1905).
Tale ricostruzione è emersa dagli atti allegati al presente giudizio, tra cui figura in primo luogo, il verbale redatto dalle autorità appartenenti alla legione dei cara- binieri di Castel Volturno.
Da detto verbale è risultato che nell'ambito delle attività investigative svolte in relazione al sinistro mortale è stata individuata una condotta colposa ascrivibile al signor Parte_2
In particolare, è emerso che il conducente del veicolo Fiat ha omesso di arrestare la propria marcia in prossimità di una rotatoria già impegnata dal conducente dell'alfa Romeo determinando così l'impatto fra i due veicoli. “Nell'ambito dell'attività di indagine posta in essere circa il sinistro mortale avvenuto in que- sto centro in data 13.08.2020 ore 14:00, in data odierna lo scrivente procedeva a visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza ubicati lungo questa SS
Domitiana e acquisite dal comando della Polizia Municipale di Castel Voltur- no”(……) Dalla visione del video si nota che l'autovettura Alfa Romeo “157” impegnava la rotonda alle 23:27:14.Durante la manovra compiuta dall'Alfa
Romeo 157 si nota sopraggiungere , in direzione Roma-Mondragone
l'autovettura fiat 500 guidata dall' ,Alle 13:37:17 avviene l'impatto morta- Pt_2 le: L' mette di arrestare la propria corsa in prossimità della rotonda già Pt_2 impegnata dall'Alfa Romeo, collidendo contro il predetto mezzo. Si noti come a seguito del violento impatto l' trascina il veicolo alfa romeo fino a collidere Pt_2 in prossimità delle saracinesche” (Cfr. verbale autorità da pag.3 a 5)
È stata in particolare rilevata la violazione delle norme del Cds non solo ascrivi- bile al sig. ma anche al sig. . Parte_2 Controparte_23
Tale circostanza, risulta comprovata dalle molteplici evidenze documentali ac- quisite nel presente giudizio.
Di particolare rilievo, nel caso di specie è risultata la consulenza tecnica redatta dall'ingegnere Persona_13
In merito alla consulenza tecnica redatta dall'ing. nominato dal pub- Per_4 blico ministero nell'ambito del procedimento penale, va osservato che tale elabo- rato risponde ai criteri di rigorosa attendibilità scientifica e metodologica propri del processo penale, in cui il giudizio di responsabilità deve essere fondato sulla prova “oltre ogni ragionevole dubbio” art. 533 c.p.p.
Tale rigore istruttorio e probatorio garantisce, di regola, una maggiore affidabilità
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del contenuto tecnico della consulenza rispetto a quello normalmente richiesto in sede civile, dove, come è noto, l'accertamento si fonda sul più tenue criterio del
“più probabile che non”, coerente con la logica della verosimiglianza e della prevalenza probabilistica (Cass. Civ. sez. un. 11 gennaio 2008 n.577).
Ne deriva che la consulenza allegata agli atti, si presenta tecnicamente valida, re- datta secondo i criteri scientifici rigorosi e acquisita in un contesto processuale
(quello penale) che impone un accertamento probatorio più severo basato sulla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che atti e consulenze pro- venienti da altri procedimenti, anche penali, possono essere legittimamente uti- lizzati in sede civile a condizione che siano pertinenti rispetto ai fatti di causa in discussione liberamente valutati dal giudice Cass. Civ. sez. III 4.10.2013 n.
22759.
In questo caso, la relazione tecnica dell'ingegnere contiene analisi puntuali, ri- scontri documentali e considerazioni coerenti con le risultanze oggettive già in at- ti.
Inoltre, trattandosi di un elaborato redatto per conto dell'autorità giudiziaria è sottoposto a contraddittorio nel procedimento penale, lo stesso si risulta dotato di un grado di attendibilità elevato tale da rafforzare l'utilizzabilità anche in sede ci- vile.
Dunque, considerata la natura tecnica e l'elevato valore dimostrativo della consu- lenza in oggetto tenuto conto del principio secondo cui nel giudizio civile è suffi- ciente raggiungimento della verosimiglianza del fatto, si ritiene che questa consu- lenza possa essere pienamente valorizzata ai fini dell'accertamento richiesto nel procedimento de quo.
Ciò premesso, il consulente, a seguito della ricostruzione dello Stato dei luoghi e della dinamica del sinistro, ha dapprima evidenziato che gli occupanti dell'alfa rimasti feriti nell'impatto sono stati trasferiti presso la clinica di Pineta Per_14
Grande, mentre minori condotti all'ospedale Santobono di Napoli.
Successivamente, ha precisato che sono stati eseguiti accertamenti sanitari volti a verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti coinvolti, dai quali è emerso un esito negativo per il conducente Fiat 00 ( , mentre il condu- Parte_2 cente dell'alfa Romeo 156 è risultato positivo alla presenza di benzodiazepine.
Trattasi, come è noto, di principi attivi generalmente prescritti a fini terapeutici per la cura di specifiche condizioni cliniche, quali ad esempio: stati ansioso- de-
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pressivi, disturbi del sonno etc.;
Ne discende che l'assunzione della suddetta sostanza in assenza di elementi ido- nei a dimostrare un abuso ovvero una finalità ludico-voluttuaria deve ritenersi avvenuta nell'ambito di un trattamento sanitario regolarmente seguito.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le assunzioni di so- stanze psicotrope o stupefacenti non comporta automaticamente un'incapacità al- la guida penalmente rilevante, ammenoché non sia accompagnato da uno stato di alterazione concretamente riscontrabile e idoneo a compromettere l'idoneità psi- cofisica alla conduzione del pericolo (cfr. Cass. Pen. Sez.IV, sen. 10614\2018)
Ne consegue che nel caso di specie, l'assunzione delle è inqua- Parte_6 drabile in un contesto di regolare trattamento farmacologico che non può essere di per sé sola ritenuta elemento dirimente per affermare le alterazioni della capa- cità guida in assenza di un comprovato nesso eziologico tra la somministrazione terapeutica e la compromissione effettiva delle facoltà psicofisiche al momento del fatto.
L'ingegnere ha altresì provveduto alla ricostruzione tecnica della dina- Per_13 mica del sinistro, corredandola con idonea documentazione fotografica, dall'ana- lisi è emerso che i due veicoli coinvolti si sono potuti reciprocamente avvistare con congruo anticipo;
tuttavia, entrambi hanno tenuto una condotta imprudente e negligente.
Ha inoltre precisato che, “se il sig. avesse viaggiato ad una velocità di 50 Pt_2 km\h, pari al limite di velocità prescritto il veicolo fiat 00, si sarebbe trovato in 0.38 secondi, alla distanza di 10 m., l'impatto sarebbe avvenuto lo stesso, ma con esiti certamente diversi.”
Il conducente della Fiat 500 ha proceduto a velocità superiore rispetto al limite consentito e ha e ha omesso di arrestarsi al segnale di stop presente in corrispon- denza dell'incrocio, mentre il conducente dell'alfa Romeo, privo di patente di guida, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra in modo improprio e privo delle dovute cautele;
pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che entrambi i conducenti abbiano concorso con le rispettive condotte colpose alla causazione dell'evento. “(Cfr.relazione CT : “appare evidente che la maggiore responsabili- tà nella causazione del sinistro debba essere addebitata al conducente del veico- lo Fiat 500, cioè al signor in quanto: si approssimava all'incrocio Parte_2 ad una velocità di ben 37 km/h superiore al limite stabilito, non si fermava allo stop, azione che avrebbe scongiurato l'accadimento. Seppure in misura minore,
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anche il signor conducente del veicolo Alfa Romeo 156, è responsabile Pt_4 del sinistro in quanto privo di patente di guida perché mai conseguita, avrebbe dovuto prima di svoltare, rendersi conto dell'arrivo del veicolo Fiat 00, avrebbe dovuto avere già il maggiore attenzione nell'affrontare l'incrocio.)”
Nella fattispecie, la responsabilità prevalente nella causazione del sinistro è stata scritta al conducente del veicolo Fiat 00 ( , in quanto ha violato Parte_2
l'articolo 140 al comma 1 del codice della strada, avendo posto in essere una con- dotta idonea a costituire pericolo per la circolazione non ha provveduto a ridurre la velocità in prossimità dell'intersezione, in violazione dell'articolo 141 comma 2 del medesimo codice, ha altresì superato il limite di velocità imposto nella zona, pari a 50 km/h, violando l'articolo 142 comma 2 e non ha concesso la precedenza ai veicoli sopraggiungenti in violazione dell'articolo 145 comma 1.
Il conducente del veicolo Alfa Romeo (Grigore) ha a sua volta ha violato l'artico- lo 140 del codice della strada, avendo posto in essere una condotta pericolosa per la sicurezza della circolazione;
ha inoltre violato l'articolo 141 al comma 2 non adottando le cautele necessarie in relazione alle condizioni della strada e del vei- colo, compromettendo la capacità di controllo del mezzo. È emerso altresì che ha circolato senza aver mai conseguito la patente di guida, in violazione dell'articolo
116 comma 1, è che il veicolo era privo della prescritta copertura assicurativa, in violazione dell'articolo 193 comma 1.
Infine, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra senza accertarsi della possi- bilità di compiere in sicurezza e senza recare intralcio agli altri utenti della strada, disattendendo quanto previsto dall'articolo 154 comma 1.
Dunque, la morte è stata provocata soprattutto dalla condotta negligente del gui- datore del veicolo, su cui incombe anche il dovere, prima di mettersi sulla strada, di verificare che la marcia avvenga in conformità alle norme del codice della strada, oltre che a quelle di normale prudenza.
Il giudizio sulle responsabilità concorrenti si è formato avendo accertato che, nel sinistro in esame, ha mostrato una condotta colposa prevalente ma Parte_2 non esclusiva poiché, l'altro conducente sebbene abbia contribuito in misura mi- nore alla causazione del danno, ha comunque omesso di astenersi dalla guida pur non essendo abilitato, e ciò configura una violazione autonoma delle norme del codice della strada.
In aggiunta, il conducente del veicolo Alfa Romeo ha commesso ulteriori viola- zioni delle disposizioni del codice della strada.
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In particolare, è stato accertato che il veicolo da loro condotto era sprovvisto di revisione periodica obbligatoria, e della prescritta copertura assicurativa.
Inoltre, a seguito di accertamenti sanitari il conducente risultato positivo alla pre- senza di sostanze stupefacenti, nello specifico benzodiazepine.
Invero, la Suprema Corte ha più volte affermato che la circostanza di essere sprovvisti delle patenti alla guida, non rileva di per sé come una causa apprez- zabile del sinistro laddove si dimostri un nesso diretto tra tale mancanza e l'even- to dannoso.
In particolare, la Cassazione ha precisato che, ove la violazione non abbia inciso concretamente sulla dinamica dell'incidente, la stessa non è causalmente efficien- te ai sensi dell'articolo 2054.
La condotta negligente e imprudente del conducente che si appros- Parte_2 simava all'incrocio ad una velocità ben superiore di 37 km\h superiori al limite stabilito, che non si è arrestato al segnale di stop e non ha rispettato l'obbligo di precedenza imposto dalla legge, sono gli elementi che ha determinato la respon- sabilità in misura maggiore per la causazione dell'evento de quo , come afferma- to anche dal CTU Ing. , che a pagina 46 della consulenza chiarisce : “ Per_4 sebbene in misura minore la responsabilità è ascrivibile anche a per non Pt_4 aver conseguito la patente di guida oltre che aver condotto il veicolo in assenza di copertura assicurativa e senza prestare la prudenza dovuta alla guida di un autoveicolo.”
In relazione alla consulenza tecnica disposta in sede penale, va confermato quan- to detto i precedenza, cioè, che la stessa è risultata pienamente utilizzabile anche nel presente giudizio civile, alla luce del consolidato orientamento della giuri- sprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che negli atti del processo penale, ancorché non dotati di efficacia probatoria automatica nel processo civile, posso- no essere liberamente valutati dal giudice civile ai fini della formazione del pro- prio convincimento, ove acquisiti ritualmente e ritenuti attendibili.
In definitiva, il giudice ha riconosciuto che la condotta negligente tenuta dal me- desimo conducente ha assunto valore di causa efficiente, certa e diretta nella pro- duzione dell'evento lesivo.
Orbene il complesso degli elementi istruttori acquisiti, la documentazione resa, la sentenza resa in sede penale, nell'ambito del quale il ha riconosciu- Parte_2 to la propria responsabilità, gli accertamenti effettuati in sede penale e depositati
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in atti dagli attori, la non specifica contestazione delle assicurazioni convenute della dinamica del sinistro, consentono di considerare pienamente provata e veri- ficata la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice nell'atto introdutti- vo.
Alla luce di quanto accertato in sede penale, nel presente giudizio si è ritenuto di aderire alle conclusioni formulate dal giudice per le indagini preliminari che sono state condivise in quanto sorretta da idonea motivazione, supportate da evidenze tecniche coerenti con la ricostruzione oggettiva della dinamica del sinistro.
Ciò posto si è ritenuto necessario procedere nell'ambito del presente giudizio ci- vile alla valutazione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai fini della corretta graduazione dell'obbligazione risarcitoria.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice civile, pur non essendo vincolato al giudicato penale può fondare la propria decisione sugli accertamenti svolti in sede penale, quando ritenga tali risultanze congrua- mente motivate e idonee a fondare il proprio convincimento. (Cass. Civ. Sez. III sent. 18163\2015).
Inoltre, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che in presenza di concorso di colpa tra più soggetti, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmen- te ridotto in ragione della misura in cui ciascun comportamento abbia agito ca- sualmente nella produzione dell'evento. (Cass. Civ.Sez.III sent.18324\2013).
Ciò chiarito, dall'istruttoria prodotta, invero, sono emersi elementi di prova suffi- cienti ad acclarare la responsabilità esclusiva di nella verificazione Parte_2 del sinistro per cui è causa, ravvisandosi altresì un residuale concorso di colpa del convenuto (conducente dell'autoveicolo alfa Romeo 156). Pt_4
Orbene, dagli esiti dell'attività di ricostruzione del sinistro effettuata Sezione Ra- diomobile della Legione Carabinieri Campania – Reparto Territoriale Castel Vol- turno - intervenuta sul luogo, può evincersi che “l'autovettura Fiat 500 x mar- ciando in direzione Mondragone Roma giungeva nei pressi della rotonda ubicata all'incrocio tra SS e a kilometro 31,800 e viale G. Vasari omettendo CP_14 di interrompere la propria corsa in prossimità della segnaletica di arresto an- dando così a impattare violentemente contro il lato destro dell'alfa Romeo 156 intenta nel frattempo ad impegnare la rotonda in questione. Come previsto dai protocolli vigenti in materia di sinistri con feriti e deceduti questa polizia previo concorso delle parti ad avviso ai rispettivi difensori dava mandato alla clinica di pineta grande di effettuare prelievi ematici al e all' al fine di con- Per_15 Pt_2
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statare l'assunzione o meno di stupefacenti o di alcol”
Dunque, a bordo della vettura, -Alfa Romeo 156 SW- vi erano Persona_2
, ,
[...] Controparte_19 Persona_16 Persona_1 quest'ultima deceduta sul posto.
Dall'esame combinato del rilievo tecnico descrittivo del sinistro eseguito dalla
Sezione Radiomobile della Legione Carabinieri Campania – Reparto Territoriale
Castel Volturno- intervenuti sul luogo dell'incidente nell'immediato e, in partico- lare, delle risultanze peritali della consulenza tecnica d'ufficio espletata su incari- co della Procura della Repubblica di Santa AR Capua Vetere in relazione al procedimento penale, ed acquisita previa autorizzazione al presente giudizio, adeguatamente argomentata, scevra da vizi logici e frutto di uno scrupoloso esa- me della documentazione ivi allegata, può ritenersi provata una dinamica per cui non possa attribuirsi una esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso al conducente del veicolo convenuto, . Parte_2
Difatti, se da un lato emerge una manovra vietata (“Non si arrestava al segnale di stop”)del veicolo di proprietà del convenuto in dispregio delle norme del Pt_2
C.d.s. in quanto avrebbe dovuto usare maggiore prudenza arrestandosi al segnale di stop, non può non osservarsi come dall'esame delle posizioni dei due veicoli coinvolti ,dei punti d'urto tra gli stessi, sia emersa a carico del conducente del veicolo Alfa Romeo una condotta di guida assolutamente non conforme alle norme di ordinaria diligenza e di prudenza nell'utilizzo delle strade pubbliche in quanto avrebbe dovuto arrestati e prestare maggiore prudenza.
Altresì la CTU ha permesso di determinare che la velocità tenuta dal Parte_7
[...
“di ben 37 Km/h superiore rispetto al limite vigente (50 Km/h)” e sicuramente non conforme alle norme di ordinaria diligenza e di prudenza, è stata, perciò, de- terminante in relazione alla collisione con il veicolo Alfa Romeo di parte conve- nuta.
A ciò si aggiunge che la consulenza tecnica medico-legale, condotta d'ufficio sulla salma della cuius , dal dott. alle- Persona_1 Persona_17 gata in atti, ha permesso di acclarare quanto segue “… L'esame autoptico ha evi- denziato un gravissimo trauma cranico con frattura della base cranica foriera del distacco in due frammenti del cranio e della cupola cranica anch'essa frattu- rata in due grossi frammenti. L'esame del torace e dell'addome ha evidenziato
l'abbondante emotorace bilaterale ed un abbondante versamento in cavità ad- dominale dovuto a plurime lesioni del fegato e della milza. L'evento morte è in-
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controvertibilmente dovuto al gravissimo trauma cranico encefalico con imme- diato arresto cardiorespiratorio. Trattasi di lesioni compatibili con un incidente strada”.
Ad ogni modo, la mancanza di rallentamento e di frenata in prossimità dell'incrocio, costituiscono precise violazioni di norme del Codice della strada, nonché della comune prudenza.
In aggiunta, non può essere trascurata la circostanza per cui la malcapitata
[...]
che circolava quale terza trasportata a bordo dell'autovettura Persona_18
Alfa Romeo condotta dal sig. senza aver mai conseguito la patente di Pt_4 guida in violazione dell'art. 116, comma 1, C.d.s. e oltretutto sprovvisto di rego- lare copertura assicurativa in dispregio dell'art. 193, comma 1, C.d.s.
Orbene, a parere di questo giudice emerge la prevalente responsabilità di Pt_2 nella causazione del sinistro – per violazione al Codice della strada, cui gli
[...] artt. 80 co.14 CDS “impegnava l'intersezione omettendo i fermarsi al segnale di stop”, in quanto circolava costituendo pericolo per la circolazione stradale, tenu- to conto della Condotta imprudente utilizzata dallo stesso.
Tuttavia, si ritiene altresì che non vi siano elementi di prova in grado di escludere in maniera sicura e serena la responsabilità del conducente il veicolo di Alfa Ro- meo --il quale non si era attenuto a quanto previsto dall'articolo 80 comma 14 del codice della strada e cioè circolava con un veicolo che non era presentato al- la prevista revisione -- inoltre, guidava senza patente in condizioni di reiterazio- ne cioè di recidiva nel biennio, non si atteneva quanto disposto dall'articolo 193 co.2 del codice della strada – poneva cioè, in circolazione il veicolo a motore privo di copertura assicurativa--il veicolo veniva sequestrato e messo a disposi- zione dell'autorità prefettizia.
Si rammenta sul punto che la nota regola della presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054 c.c., può trova applicazione allorquando, in esito all'istruzione e do- po attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a tro- varsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro ed attribuire le ri- spettive colpe;
la presunzione di pari responsabilità, dunque, ha natura soltanto residuale.
Ne deriva che la presunzione di responsabilità paritaria non opera tutte le volte in cui l'entità percentuale dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducen- ti sia stata positivamente determinata, cosicché all'altro, che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, sarà legittimamente attribuita
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la residua area di responsabilità (cfr. Cass. n. 2739/2002).
Quel che deve in ogni caso escludersi, è che il giudice, il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, possa esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (Cass., sez. III, 15-12-
2000, n. 15847).
Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non com- porta, di per sé, superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Giudice di pace
Cantù, 29-11-1999, in Arch. circolaz., 2000, 238; Cass., sez. III, 18-12- 1998, n.
12692).
In generale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., occorre dimostrare in primo luogo che il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e, poi, che l'altro conducente si sia, per con- verso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comu- ne prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524).
Ciò premesso in punto di diritto, non sussistono elementi sufficienti a ritenere il conducente ( ) del veicolo attoreo si sia pienamente uniformato alle norme Pt_4 sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza e di non aver contribuito in alcuna misura alla causazione e all'evoluzione del sinistro per cui è causa.
Difatti, dall'esame dei documenti allegati al procedimento penale, acquisito in questa sede, emerge chiaramente che il conducente del veicolo Alfa Romeo “vei- colo B” (Cfr. relazione carabinieri) non mostrava prudenza nel compiere la ma- novra di svolta, violando di conseguenza l'articolo 80 c.14 Cds,193 co.2 Cds.
L'articolo 80 co.14 Cds disciplina delle sanzioni per chi non fa effettuare la revi- sione obbligatoria del veicolo o circola con il veicolo già sospeso a causa della mancata revisione statuendo quando segue: “chiunque circola un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione da 173 € a
694 €”
L'articolo 193 co.2 Cds disciplina le conseguenze per chi circola senza copertura assicurativa obbligatoria rc auto statuendo quanto segue: “chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pa- gamento di una somma di 866 € a 3.464 nei casi indicati dal comma due bis la
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sanzione è raddoppiata”
Ne consegue che dalla ricostruzione della dinamica del sinistro emerge che la manovra di svolta è stata effettuata senza che il conducente Alfa Romeo fosse preventivamente assicurato dell'assenza di veicoli sopraggiunti dalla direzione opposta, una volta immessi nelle intersezioni.
La condotta appare, alla luce delle prescrizioni normative sopra richiamate, non solo imprudente e pericolosa ma anche in violazione delle regole generali di pru- denza e di corretto comportamento alla guida.
Ne consegue che la condotta del conducente dell'autovettura Fiat Alfa Romeo non può ritenersi esente da responsabilità, concorrente casualmente alla produ- zione del sinistro.
Per completezza, avuto riguardo la sentenza penale di condanna del Tribunale di
Santa AR Capua Vetere emessa a carico di (conducente il veicolo Parte_2
Fiat 00) per il sinistro mortale per cui perdeva la vita la sig.ra Persona_1
, va osservato quanto segue.
[...]
La giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di chiarire che il giudicato penale non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, dato che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio fa- vore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento.
La ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto effettuata in sede penale è preclu- siva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio; il giudice civile può in- vece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto cau- sale nella produzione dell'evento.
Per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, ac- certato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ri-
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costruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamen- to da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemen- to soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensi- bile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.p. In conclusione, il giudice civile deve attenersi ai fatti accertati nel penale ma può decidere sul con- corso di colpa (Cfr. Cassazione Civile 15392/18).
E, dunque, a parere di questo giudice, all'esito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi emersi avuto riguardo la condotta di guida di entrambi i condu- centi e l'assenza di assicurazione RCA, la mancata revisione del veicolo Alfa
Romeo, la positività a sostanza “Benzodiazepina” a carico in particolare del Pt_8
appare congrua una graduazione della concorrente responsabilità in misura
[...] maggiore ovvero pari al 75% a carico del quale conducente della Parte_2 vettura fiat 00 ,residuando a carico del conducente alfa romeo, a bor- Pt_4 do della quale viaggiava la de UI ) una responsabilità concorrente pari al 25%.
In relazione alla morte della madre dei predetti minori, in conseguenza al sinistro stradale, si osserva, che il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale appartiene ai figli minori.
In tale ipotesi, i genitori adottivi agiscono in nome e per conto dei figli minori, in virtù della legittimazione riconosciuta dalla giurisprudenza della Cassazione.
Tale principio viene rafforzato dalla statuizione resa dal tribunale di Cagliari sent. 19.01.2022 n. 112 che ha riconosciuto il danno endofamiliare risarcibile per la perdita del genitore trattandosi di prerogativa dei minori estranea alla condi- zione biologica o allo status di figlio naturale adottivo.
Alla luce delle considerazioni esposte si rileva che i genitori adottivi dei minori sono pienamente legittimati ad agire in giudizio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in nome e per conto degli stessi, in qualità di eser- centi la responsabilità generale.
Trattasi di soggetti titolari ex lege della rappresentanza legale dei minori.
Dunque, l'azione esperita da e in qualità di ge- CP_26 Controparte_25 nitori adottivi risulta fondata in quanto diretta alla tutela di un diritto personalis- simo inviolabile della persona.
Il danno da perdita del rapporto parentale costituisce lesione di un diritto inviola- bile della persona, riconducibile all'alveo dei diritti fondamentali tutelati dagli ar-
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ticoli 2 e 30 della costituzione e risarcibile ex art. 2059 Codice civile.
Trattasi di un danno non patrimoniale la sua liquidazione avviene secondo criteri equitativi sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che tengano conto dell'età della vittima, della qualità del legame familiari e delle con- seguenze relazionali affettive subite dai prossimi congiunti (Cass.Civ.Sez., III
n.7743\2020; trib. Brescia 10.01.2024)
La compagnia assicurativa del veicolo ritenuto responsabile del sinistro è tenuta al ristoro integrale del danno in virtù dell'obbligazione risarcitoria che deriva dal- la responsabilità civile del conducente assicurato ai sensi degli articoli 144 e 122 del codice delle assicurazioni private in combinato disposto con l'articolo 2054.
In conclusione, l'azione intrapresa dai genitori adottivi, in rappresentanza legale dei figli minori è giuridicamente fondata e conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ed è volta ad ottenere il risarcimento del danno la perdita del genitore naturale causalmente connesso al sinistro stradale.
Passando adesso al quantum debeatur, deve rilevarsi che la richiesta di risarci- mento, a prescindere dalla differente posizione sostanziale di ciascuno degli istanti, va esaminata sotto entrambi i profili. Il danno iure hereditatis comprende ogni diritto risarcitorio consolidatosi nella sfera giuridica della vittima al momen- to del decesso e, pertanto, trasmissibile agli eredi perché facente parte del patri- monio giuridico del de cuius.
Si tratta, dunque, del risarcimento relativo esclusivamente ai danni che l'evento lesivo ha prodotto direttamente nella sfera giuridica della vittima principale.
Per quanto concerne il danno iure proprio da morte di congiunto, va detto che ta- le voce di danno comprende le conseguenze prodottesi direttamente nella sfera giuridica dei congiunti a causa del fatto lesivo di cui è stato vittima il proprio pa- rente.
Dunque, si tratta di danni che, pur traendo origine dallo stesso evento lesivo, si producono direttamente nella sfera giuridica di terzi soggetti, in virtù di un signi- ficativo e concreto rapporto parentale con la vittima principale del fatto dannoso.
In definitiva, viene in rilievo un'ipotesi di illecito plurioffensivo, contraddistinto dal fatto che un unico evento lesivo ha determinato le verificazioni di un fatto dannoso nella sfera giuridica di più soggetti.
Ciò detto, occorre esaminare separatamente le due voci di danno, evidenziando quanto segue.
In primo luogo, va detto che “Gli eredi della persona uccisa non possono invoca-
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re il diritto al risarcimento “iure successionis” del danno da perdita della vita, costituendo il bene giuridico “vita” un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui soppressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile attesa la funzione meramente compensativa della responsabilità civile” (Cassazione civile sez. un. 22 luglio 2015 n. 15350).
Con riferimento al danno biologico, invece, la Suprema Corte di cassazione ha asserito che: " Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è con- figurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di per- manenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costi- tuisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale”. (Cassazione civile sez. III 19 ottobre 2016 n. 21060).
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei fatti di causa, non risulta configurarsi un danno consolidatosi nella sfera giuridica della de cuius e trasmissibile agli attori, dunque, va esclusa la risarcibilità del danno iure hereditatis, ovvero del danno non patrimoniale da sofferenza psico-fisica (cd. danno catastrofale o danno tana- tologico.)
Ciò si dice in quanto non emerge in maniera rigorosa la prova dell'effettiva per- cezione da parte della vittima di una sofferenza interiore e fisica protrattasi per un apprezzabile lasso temporale.
Nel caso di specie l'immediatezza del decesso della sig.ra Persona_19 riana, --avvenuto sul colpo-- esclude in radice il configurarsi di un danno morale terminale trasmissibile agli eredi, per mancanza del presupposto indefettibile del- la durata minima della lucidità e della coscienza della vittima.
A tal proposito, la Cassazione Civile sez. III 23 gennaio 2014 n.1361 ha stabili- to: “il danno tanatologico non è trasmissibile agli eredi, se la morte è intervenuta istantaneamente, non essendovi stato alcuno spazio temporale in cui la vittima abbia potuto rendersi conto della gravità delle lesioni e dell'approssimarsi della morte”.
Da ciò deriva che il danno iure hereditatis è trasmissibile solo quando vi sia stato un lasso temporale tra l'evento lesivo e il decesso.
Nel caso in esame, invece, spetta indubbiamente il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del legame parentale e per la sofferenza morale, dal mo-
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mento che per effetto della perdita del rapporto parentale in capo agli odierni at- tori, si è realizzato uno sconvolgimento della vita familiare che si sostanzia nel pregiudizio esistenziale conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della fami- glia costituzionalmente tutelati (artt. 2, 29 e 30 Cost.).
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto – del quale tenere conto nella liqui- dazione unitaria e omnicomprensiva – del danno non patrimoniale, con la conse- guente inammissibilità, configurandosi come duplicazione risarcitoria, della con- giunta attribuzione del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto pa- rentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (Cfr.
Cass. n. 26972/98; Cass. n. 1072/11).
Può, dunque, ritenersi che i familiari, in quanto legati alla vittima da un rapporto significativo, di abbiano, in conseguenza del sinistro, visto alterato il proprio equilibrio psichico e relazionale, anche in relazione alla età della loro congiunta ed alle circostanze drammatiche e alle inaspettate ragioni del decesso e che ciò abbia altresì naturalmente provocato una intensa sofferenza soggettiva.
Per quanto riguarda i parametri a cui ancorare la liquidazione, secondo la più re- cente giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr. Cassazione Civile ordinanza n.
37009/2022), che questo giudice condivide, viene riaffermata l'applicazione delle
Tabelle di Milano sul rilievo per cui, nelle nuove tabelle “l'assegnazione dei pun- ti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della so- pravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari pre- visti dalla precedente formulazione “a forbice”, è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrat- tamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la ta- bella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la ta- bella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore moneta- rio massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liqui- dazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.
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La Corte ha altresì osservato che le nuove tabelle milanesi consentono “di diver- sificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniu- ge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva – e sono quindi dimostrabili – in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore -entrambi, va an- cora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predi- cabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa” (Cfr. Cass. n. 37009/2022).
In sintesi, “le nuove tabelle milanesi consentono … una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del
2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ri- tenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costitu- zionale (art. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente – sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa
– uniforme sul territorio nazionale”. Resta naturalmente “ferma la possibilità – immanente ad un diritto che resta radicato nella inevitabile approssimazione di tabelle di origine pretoria e non legislativa – di una liquidazione che non si con- formi ai parametri tabellari, volta che l'assoluta ed evidente eccezionalità del caso si sottragga ad una meccanica, arida e pur sempre inappagante operazione aritmetica, a condizione che la valutazione equitativa “pura” adottata dal giudi- ce di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformazione e del superamento della regola tabel- lare nel caso specifico” (Cfr. Cass. n. 37009/2022).
Tale danno non patrimoniale viene, quindi, equitativamente liquidato sulla base dei criteri fissati nelle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'attualità (2024 con valore punto base € 3.911,00), tabelle che ten- gono in debita considerazione l'età del defunto e dei congiunti.
Nel caso di specie, il rapporto di parentela con la vittima, --unito al fatto emerso dalle deduzioni e dagli atti di causa—che il de cuius non intratteneva rapporti con
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i familiari, né con sorelle o fratelli, ne con il coniuge, induce a ritenere sussistente un legame familiare ma non anche un significativo rapporto affettivo.
Con riferimento al quantum del risarcimento, si ritiene che la liquidazione vada effettuata tenendo conto delle Tabelle di Milano attualmente in vigore, seguendo il criterio dell'integrazione a punti ivi previsto.
Dovrà poi ai fini della corretta liquidazione del danno, tenersi in considerazione tra i parametri rilevanti l'età della vittima al momento del decesso (23 anni) non- ché l'età dei congiunti superstiti al momento medesimo, trattandosi di elementi suscettibili di incidere in maniera significativa sull'entità del pregiudizio subito, in termini di intensità del legame affettivo, aspettativa di vita comune ed entità della sofferenza patita.
Tale criterio valutativo trova conferma nella consolidata giurisprudenza di legit- timità secondo cui: “la liquidazione del danno morale subito dai prossimi con- giunti della vittima deve tenere conto, invia equitativa dell'intensità del vincolo familiare, dell'età delle persone coinvolte, della convivenza, nonché di ogni altra circostanza concreta idonea ad incidere sull'entità del danno”.
In tal senso, l'età anagrafica rappresenta un indice oggettivo attraverso cui il giu- dice può, con prudente apprezzamento calibrare la misura del risarcimento, in coerenza con i principi di personalizzazione del danno e di equità sostanziale, co- sì come delineati dall'articolo 1226 codice civile e dell'articolo 2056 codice civi- le.
In ordine al risarcimento del danno occorre evidenziare che le signore Pt_9
e , sorelle della defunta, all'epoca del decesso della
[...] Persona_20 medesima avevano rispettivamente 34 anni e 37 anni.
Le due sorelle risultano essere figlie degli stessi genitori della vittima, ciò risulta con chiarezza dal certificato di nascita.
Pertanto, si ritiene equo riconoscere la somma di euro 57.732,00 in favore di
[...]
mentre si ritiene equo riconoscere la somma di euro 57.732,00 in fa- Parte_10 vore di . Persona_21
Lo stesso si dice per (fratello della defunta), di anni 38 al momen- CP_2 to della morte della RE, fratello per parte paterna, in favore del quale si ritie- ne equo riconoscere la somma di euro 57.732,00.
Per (fratello della defunta), di anni 40 al momento della morte del- CP_1 la RE, fratello per parte paterna, in favore del quale si ritiene equo riconosce- re la somma di euro 57.732,00.
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Per di età 35 anni al momento del fatto, RE della defunta, nel Persona_6 caso di specie, nell'atto di nascita risultano correttamente indicati, in maniera conforme il nome e il cognome del padre e della madre della persona defunta, si ritiene equo riconoscere la somma di euro 57.732,00.
Per quanto concerne invece, (fratello della defun- Persona_22 ta) di anni 18 al momento del fatto e , RE della defun- Controparte_4 ta, dì anni 22 al momento del fatto, germani per parte di madre, si riconosce la somma di euro 64.524,00 in favore di mentre si ri- Persona_22 conosce la somma di euro 61.128,00 in favore di e . Controparte_4
I figli della defunta, e rispet- Persona_23 Controparte_19 tivamente di 6 e 4 anni all'epoca del fatto, hanno comunque diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nonostante siano successivamente stati adottati in quanto permane legame affettivo e relazionale con la madre bio- logica, riconosciuto dalla giurisprudenza quale presupposto sufficiente e ai fini del ristoro del pregiudizio subito.
Si ritiene equo riconoscere la somma di euro 371.545,00 in favore di
[...]
e in favore di la somma di euro Persona_23 Controparte_19
371.545,00.
Con riferimento alla madre della defunta attualmente ristretta CP_13 presso la casa circondariale di Pozzuoli e di anni 54 all'epoca del fatto, deve rico- noscersi anche in suo favore il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale trattandosi di pregiudizio che trova fondamento con riferimento all'intensità del legame affettivo intercorso con la LI deceduta, si ritiene equo riconoscere la somma di euro 164.262,00.
Tutti gli importi sopra riconosciuti vanno ridotti nella misura del 25 %, in ragione del fatto che è stato attribuita ad la responsabilità per la causazione Parte_2 del sinistro oggetto di causa nella misura del 75%.
Pertanto, in favore di , va riconosciuto l'importo di € 43.292,25 Parte_11
(a detto importo va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita). Pertanto
l'importo finale da attribuire alla predetta ammonta ad € 31.117,00;
- in favore di va riconosciuto l'importo di € 43.292,25 (a det- Persona_20 to importo va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita). Pertanto l'importo finale da attribuire alla predetta ammonta ad € 31.117,00;
- in favore di va riconosciuto l'importo di € 43.292,25 (a detto Persona_6 importo va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita). Pertanto l'importo
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finale da attribuire alla predetta ammonta ad € 31.117,00;
- in favore di va riconosciuto l'importo di € 43.292,25 (a detto CP_2 importo va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita). Pertanto l'importo finale da attribuire alla predetta ammonta ad € 31.117,00;
- in favore di NE va riconociuto l'importo di € 43.292,25 (a detto im- Per_1 porto va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita). Pertanto l'importo fina- le da attribuire alla predetta ammonta ad € 31.117,00;
- in favore di va riconosciuto l'importo di € Persona_22
48.393,00 (a detto importo va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita).
Pertanto l'importo finale da attribuire al predetta ammonta ad € 36.218,00;
- in favore di va riconosciuto l'importo di € 45.846,00; Controparte_4
-in favore di va riconosciuto l'importo di € Controparte_19
278.658,00; in favore di va riconosciuto l'importo di € 278.658,00 Persona_23
(a detto importo va sottratta la somma di € 100.000,00 già percepita). Pertanto
l'importo finale da attribuire al predetta ammonta ad € 178.658,00;
-in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, in solido CP_13 tra loro, dell'importo di € 123.196,5 (a detto importo va sottratta la somma di €
84.125,00 già percepita). Pertanto l'importo finale da attribuire al predetta am- monta ad € 39.071,5;
Con riferimento alla posizione del coniuge , va detto che la pre- Parte_1 sunzione sopra richiamata deve ritenersi superata da emergenze processuali di senso contrario.
Orbene, dai documenti in atti, emerge che i coniugi, al momento del sinistro, vi- vessero in nazioni differenti. Emerge altresì che la de cuius avesse un nuovo compagno e che avesse una seconda LI, non nata dall'unione con il marito
(cfr. cognomi delle figlie della de cuius quali emergono dai certificati in atti).
A fronte di ciò, alcuna allegazione è presente negli atti di parte attrice in merito alla sussistenza di un rapporto affettivo significativo tra vittima e coniuge.
Va poi considerato che non è stata articolata alcuna prova in merito alla sussi- stenza di un legame o di un rapporto tra le parti, nonostante la presenza di ele- menti idonei a determinare il superamento della presunzione fondata sul rapporto di coniugio. Tra l'altro, non risultano depositati documenti relativi allo stato di famiglia storico delle parti.
Orbene, il risarcimento richiesto con la domanda in esame si fonda sul presuppo-
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sto di un legame significativo tra la vittima e i parenti della stessa.
Ciò posto, se è vero che la sussistenza del rapporto di parentela induce a ritenere effettivo e reale il legame, è altrettanto vero che, in presenza di elementi idonei a metterlo in dubbio, il legame affettivo dovrebbe essere supportato da adeguate al- legazioni o prove in grado di confermare la presunzione, contrastando in maniera tranquillizzante i dati di senso contrario che emergono dagli atti (cfr. ex multis
Cassazione ordinanza n. 5769/2024).
Pertanto la domanda proposta da va rigettata. Parte_1
Per completezza va aggiunto che sugli importi sopra riportati, calcolati all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati su ciascuno degli importi devalutato, in base agli indici ISTAT, al mese di ago- sto 2020 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal mese di agosto 2021 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Ciò oltre successivi interessi al tasso lega- le sino al saldo;
Le spese
Nei rapporti tra istati e le spese seguono la soccombenza e, in considera- CP_9 zione dell'accertato concorso di colpa, vengono compensate nella misura di 1/ 4 .
Dette spese si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle questioni af- frontate e dell'attività prestata.
Nei rapporti tra istanti e le spese di lite seguono la soccombenza. CP_8
Nei rapporti tra e le spese di lite vanno compensate CP_27 CP_28 integralmente, in ragione della novità delle questioni sottese alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_10
- rigetta la domanda proposta dagli istanti nei confronti di;
CP_8
- dichiara la responsabilità di , nella misura del 75%, nella causazio- Parte_2 ne del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna la Controparte_9
e al pagamento, in solido tra loro, dei seguenti importi in fa-
[...] Parte_2 vore degli istanti, a titolo di risarcimento del danno:
-in favore di condanna i predetti soggetti, in solido tra loro, al Parte_9 pagamento di € 31.117,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti, in solido tra loro, Persona_20
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al pagamento di € 31.117,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, in soli- Persona_6 do tra loro, di € 31.117,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, in solido CP_2 tra loro, di € 31.117,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, in solido CP_1 tra loro, di € 31.117,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti al pa- Persona_22 gamento, in solido tra loro, di € € 36.218,00;
- in favore di condanna i predetti al pagamento, in soli- Controparte_4 do tra loro, di € 45.846,00;
-in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, Persona_23 in solido tra loro, di € 178.658,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti al pagamen- Controparte_19 to, in solido tra loro, di € 278.658,00;
-in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, in solido CP_13 tra loro, dell'importo di € 39.071,5;
- condanna al pagamento di ciascuno dei predetti importi, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo riconosciuto devalutato, in base agli in- dici ISTAT, al mese di agosto 2020 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal me- se di agosto 2021 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di vol- ta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Ciò oltre suc- cessivi interessi al tasso legale sino al saldo;
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna gli istanti (attori e interventori) al pagamento, in solido tra loro, in fa- vore di dell'importo di € 29.193,00 per compensi, oltre spese ge- CP_29 nerali, iva e cpa come per legge;
- condanna la e al pagamento, in solido tra loro, in fa- CP_30 Parte_2 vore degli istanti rappresentati dall'avv. Galasso dell'importo di € 17.841,00 per compensi e di € 1.214,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per leg- ge, con distrazione in favore del predetto procuratore;
- condanna la e al pagamento, in solido tra loro, in fa- CP_30 Parte_2 vore degli istanti rappresentati dall'avv. Biondi dell'importo di € 10.542,00 per compensi e di € 518,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del predetto procuratore;
36
- condanna la al pagamento, in solido tra loro, in favore degli istanti CP_30 rappresentati dall'avv. De Simone dell'importo di € 16.787,00 per compensi e di
€ 518,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del predetto procuratore;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 [...]
CP_30
Santa AR Capua Vetere 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa AR Del Prete
37
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 27.10.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 27.10.25 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR Del Prete, all'udienza del
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27.10.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9507/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, vertente: tra
Avv. ANDREA CALDERONI (C.F.: , nella qualità di C.F._1 procuratore speciale dei signori , ; CP_1 CP_2 [...]
nella qualità di prossimi congiunti della signora CP_3 [...]
,rapp.to e difeso dall'Avv. Pierpaolo Galasso (C.F. Persona_1
del foro di Roma, in virtù di procura in atti;
C.F._2
- Attori –
e
(C.I.P. ) residente in [...]Controparte_4 P.IVA_1 nia, Mun. Calarasi, 14; (C.I.P. Controparte_5 Controparte_6
) residente in [...], Mun. Bucaresti, Str. Sebes n. 37; P.IVA_2 [...]
(C.I.P. ) residente in [...]Controparte_7 P.IVA_3 nia, Mun. Calarasi, Str. Borcea n. 14; (C.I.P. Parte_1
1890720510070), nato in [...] in data [...] ed ivi residente in
Calarasi, Str. Mihai Viteazu n. 4 rapp.ti e difesi dall'Avv. Pierpaolo Galasso
(C.F.: e dall'avv. Andrea Calderoni (C.F.: C.F._2
, entrambi del foro di Roma, in virtù di procura in atti;
C.F._1
-INTERVENTORI -
e
(C.F. ), rapp.to e difeso congiunta- Parte_2 C.F._3 mente e disgiuntamente dall'avv. Angelo Rota ( ) e CodiceFiscale_4 dall'avv. AVV. ANGELO ROTA C.so G. Matteotti n.13 25122 Brescia, in virtù di procura in atti;
-CONVENUTO- nonché
(P.I ), (C.F. ), sede le- Controparte_8 P.IVA_4 P.IVA_5 gale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, nella qualità di impre- sa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giorgio Schiavo (Cod. Fisc.
) presso il cui studio in Caserta al Corso Trieste n. 192 C.F._5 elettivamente domiciliano. In virtù di procura in atti;
2
e
-CONVENUTA-
C.F. ; P. I. , Controparte_9 P.IVA_6 P.IVA_7 rapp.ta dall'Avv. Aloma Piazza (C.F. ), con domicilio C.F._6 eletto presso lo studio del difensore in Conegliano (TV), Via Marco Polo n. 8, in virtù di procura in atti;
nonchè
(C.F. ), nato in [...] Controparte_10 C.F._7
Napoli (NA) il 13 dicembre 1983 e residente alla Via Cristoforo Colombo - Qua- liano (NA)
-CONVENUTO CONTUMACE-
E
, (C.F. ), nella qualità di tuto- Controparte_11 C.F._8 re delle minori (C.F. ), e Persona_2 C.F._9 [...]
nata in [...] il [...], (C.F. Persona_3
), giusta nomina avvenuta in data 20.12.2017, da parte C.F._10 del Tribunale per i Minorenni di Napoli, elettivamente domiciliata in Napoli,
Centro Direzionale – Isola F3,in virtù di procura in atti;
-INTERVENTORE-
e
(C.F. ) , nella qualità di tutore legale Parte_3 C.F._11 delle interdette legali sig.ra , nata in [...] il 2 4.06.1983 CP_12
(CNP: ) e residente in [...](Romania) Str. Borcea n.14, in P.IVA_8 proprio e nella qualità di erede della defunta RE , e Persona_1 sig.ra nata in [...] il [...] (CNP: ) e CP_13 P.IVA_9 residente in [...](Romania) Str. Borcea n.14, in proprio e nella qualità di erede della defunta LI , nata in [...] il Persona_1
26.01.1997 e deceduta in Castel Volturno (CE) in data 13.08.2020, tutti elettiva- mente domiciliati in Quarto (NA) alla Via Kennedy n.16, presso lo studio dell'Avv. Andrea Biondi (C.F. ), dal quale è rappresen- C.F._12 tata e difesa, in virtù di procura in atti;
-INTERVENTORI-
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 27.10.25 trattata con modalità cartolare.
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Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 27.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli intervenienti: come da atto di intervento e note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, si espone quanto segue.
Gli attori hanno dedotto che la signora viaggiava, in da- Persona_1 ta 13.08.2020, alle ore 13.15 circa, lungo la via Domitiana nel territorio di Castel
Volturno, in qualità di terza trasportata a bordo del veicolo Alfa Romeo 156 (tg.
BR505CC), di proprietà del signor e condotto dal signor Controparte_10 [...]
Ha precisato che giunto all'altezza dell'incrocio con Via G. Parte_4
Visari, l'autovettura Alfa Romeo 156, nell'intraprendere una manovra di svolta a sinistra, veniva violentemente urtata, dall'autovettura Fiat 00 (tg. FC096VF), condotta e di proprietà del signor , assicurata per la RCA con la Parte_2
In particolare, ha sostenuto che l'autovettura Fiat Controparte_9
00, ha impegnato la rotonda senza arrestarsi al segnale di Stop ad una velocità superiore rispetto al limite vigente. In conseguenza dell'impatto, avvenuto tra la parte anterolaterale destra dell'autovettura Alfa Romeo e la parte anteriore dell'autovettura assicurata la signora perdeva la vita. È giunto sul CP_9 Per_1 posto il personale del 118 di Pineta Grande, il quale ha costatato il decesso della sig.ra ; contestualmente, sono intervenuti gli Agenti del- Persona_1 la Legione Carabinieri “Campania” - Stazione di Castel Volturno - che hanno ef- fettuato i rilievi e redatto apposita relazione di servizio che confermava l'effettivo accadimento dei fatti.
Dagli accertamenti eseguiti dalle Autorità intervenute, è emerso che il signor
[...]
circolava sprovvisto della patente di guida e privo della co- Parte_5 pertura ella obbligatoria assicurativa per la RCA, come si evince dal certificato rilasciato dalla consap ,dal quale risulta che : “In riscontro alla richiesta concer- nente il sinistro in oggetto, si comunica che le ricerche svolte in data odierna su
Database dell'ANIA (SITA) non hanno consentito di identificare l'assicuratore del veicolo con targa sopra indicata alla data e ora del sinistro. Nei confronti del signor è stato aperto un procedimento penale e, in data 8 Febbraio 2021 Pt_2
4
egli è stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione.
Dall'esame del verbale in atti redatto dai carabinieri è risultato che: “il signor percorreva la ad una velocità più volte superiore al limite con- Pt_2 CP_14 sentito di 50 km/h previsto per quel tratto stradale;
In particolare, al momento dell'impatto, il veicolo da lui condotto procedeva ad una velocità di 86,9 km/h.”
In data 11 novembre 2021, la ha formalizzato offerta Controparte_9
[... ex art. 148 D.lgs. 209/2005 in favore dei signori , e CP_1 CP_15
CP_3
Ad oggi a parere degli attori, nonostante gli evidenti profili di responsabilità a ca- rico dei conducenti delle autovetture coinvolte nell'evento dannoso, nessuna del- le imprese assicurative ha ancora provveduto all'integrale risarcimento dei danni subiti dai prossimi congiunti della signora . Persona_1
Si è costituita la la quale ha rilevato che, come è emerso dal- Controparte_9 la relazione tecnica del CT del PM, (Ing. ) innanzitutto che, il Per_4 Pt_4 conduceva il veicolo in assenza di patente di guida.
A ciò si aggiunga che, da una rapida ricerca effettuata in rete sul proprietario del veicolo Alfa (ossia ) è emerso che quest'ultimo, nel corso del Controparte_10
2016 si è intestato ben 127 veicoli successivamente messi a disposizione dei terzi
“che venivano messi a disposizione di scippatori e rapinatori”.
Nel corso delle indagini preliminari, è emerso come il conducente dell'autovettura Alfa Romeo è risultato positivo alla come accer- Parte_6 tato degli esami tossicologici trasmessi dagli agenti di P.G.
La compagnia assicurativa ha sostenuto in relazione alla richiesta avanzata dagli eredi della de UI :“In particolare, la de cuius, quando non era in per tra- CP_8 scorrere del tempo con il proprio Compagno, conviveva in Romania nell'abitazione sita in Calarasi, alla Via Borcea n. 14 con i propri fratelli
[...]
e (come di evince dal luogo di residenza indicato nelle ri- Per_5 CP_2 spettive carte di identità docc. 11, 12 e 13)”, ha contestato la fondatezza della domanda, evidenziando l'assenza di qualunque prova concreta circa l'entità e l'intensità del legame affettivo, non essendo di certo sufficiente, a tal fine, la me- ra indicazione della residenza indicata nel passaporto a provare l'entità del lega- me esistente.
Ha concluso chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: previo accertamento dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 5 L. n. 102/2006, rigettarsi la richiesta di provvisionale formulata da parte attrice e parte interveniente. NEL MERITO:
5
preso atto che in data in data 11.11.2021 aveva ero- Controparte_9 gato la somma di € 12.175,00 in favore di , fratello della vittima CP_1 primaria, € 12.175,00 in favore di , fratello della vittima primaria, CP_2
€ 12.175,00 in favore di , RE della vittima primaria, € Persona_6
12.175,00 in favore di , fratello della vittima primaria, Persona_7
€ 12.175,00 in favore di , RE della vittima primaria, € Controparte_6
12.175,00 in favore di , RE della vittima primaria, rigettarsi CP_12 le pretese tutte svolte da parte attrice e parte interveniente nei confronti di
[...] in quanto le somme sopra indicate risultano essere satisfatti- Controparte_9 ve della quota di danno imputabile alla condotta di Spese di lite ri- Parte_2 fuse. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: preso atto che in data in data
11.11.2021 aveva erogato la somma di € 12.175,00 in Controparte_9 favore di , fratello della vittima primaria, € 12.175,00 in favore di CP_1
, fratello della vittima primaria, € 12.175,00 in favore di CP_2 CP_3
, RE della vittima primaria, € 12.175,00 in favore di
[...] Persona_7
, fratello della vittima primaria, € 12.175,00 in favore di ,
[...] Controparte_6 RE della vittima primaria, € 12.175,00 in favore di , RE CP_12 della vittima primaria, ridursi le pretese attoree al quantum di giustizia con con- danna di al pagamento della sola quota corrisponden- Controparte_9 te alla quota di responsabilità imputabile a Spese di lite quantome- Parte_2 no compensate.”
Si è costituito il sig. , il quale ha sostenuto, in primo luogo che il CP_16 conducente dell'autovettura alfa Romeo era sprovvisto di patente di guida sia dell'assicurazione RCA, come è emerso dalla relazione dei Carabinieri nei quali espressamente si legge espressamente che lo stesso guidava in condizioni di reci- diva senza patente di guida. (“guidasse senza patente in condizione di recidiva
(reiterata) nel biennio”).
Ha inoltre richiamato l'esito dell'esame da parte dell'Ing. incaricato, Per_4 nonché delle immagini e filmati delle telecamere di video sorveglianza installate presso un esercizio commerciale nei pressi del luogo del sinistro (negozio “la
Sorgente”), dalle quali è risultato come il ha impegnato l'incrocio per ef- Pt_4 fettuare una svolta a sinistra senza accertarsi di poter eseguire la manovra in sicu- rezza e, soprattutto, senza aver previamente azionato l'indicatore di direzione a sinistra.
In merito allo stato dei luoghi, ha evidenziato che il punto in cui si è verificato il
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sinistro corrisponde ad un incrocio dotato di impianto semaforico, il quale, al momento del fatto risultava spento, e consentiva la svolta in entrambe le direzio- ni, contrariamente a quanto affermato nella relazione dall'ing. . Per_4
Ha infine posto rilievo quanto emerso dalla consulenza tecnica disposta dalla procura, secondo cui la vittima, non indossava al momento del sinistro la cintura di sicurezza (in quanto il corpo della vittima si trovava disteso all'interno dell'abitacolo in posizione ritenuta non compatibile con il corretto uso delle cin- ture di sicurezza.), e che, il conducente veicolo Alfa Romeo fosse risultato positi- vo alla come accertato dagli esami tossicologici trasmessi dagli Parte_6 organi di polizia giudiziaria.
Se è costituita in giudizio la compagnia assicurativa la Controparte_17 quale ha eccepito in via preliminare che la garanzia assicurativa prestata è limita- ta al massimale di legge previsto per ciascun sinistro senza possibilità di ulteriori estensioni economiche.
Ha sostenuto che, oltre agli odierni attori germani della de cuius , risultano dan- neggiati per l'incidente oggetto di causa anche il marito e le LI minori della stessa le quali hanno riportato lesioni in qualità di trasportati a bordo del veicolo, il fratello e le due sorelle di quest'ultima che hanno tutti avanzato formale richie- sta di risarcimento nei confronti della compagnia la convenuta ritenuto che la fat- tispecie possa entrare nell'ambito dell'applicativo dell'articolo 291 del codice del- le assicurazioni private, con riferimento alla pluralità dei danneggiati.
Ha eccepito, in via pregiudiziale l'improponibilità dell'azione proposta nonché la carenza di legittimazione attiva e passiva le parti attrici.
Ha inoltre affermato che l'attore in qualità di procuratore speciale dei soggetti in- dicati, dovrà fornire la prova sia della qualità di erede sia del rapporto di parente- la intercorrente con la de cuius.
Nel merito, sostenuto che il signor conducente del veicolo antagonista, si Pt_2 sia assunto la piena responsabilità nella causazione del sinistro, contestando per- tanto l'attribuzione di responsabilità al conducente dell'alfa Romeo, il quale se- condo quanto rilevato dal consulente tecnico nominato dal PM avrebbe dovuto mantenere maggiore prudenza affrontare l'incrocio.
Ha ritenuto che la corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, da cui è emersa l'esclusiva responsabilità del signor trova conferma nell'esito del Pt_2 procedimento penale definito nei suoi confronti, mentre la posizione del condu- cente dell'alfa Romeo è stata stralciata essendo l'imputato esclusivamente del
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reato di cui all'articolo 168 CDS.
Ha infine sostenuto che a carico della de cuius debba essere riconosciuto anche un concorso di colpa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, circostanza confermata non solo dalla diagnosi di trauma cranico ma anche dalle lesioni ri- portate al fegato e alla milza.
Ha concluso chiedendo: In via preliminare 1) ai sensi dell'art. 291 comma IV del codice delle assicurazioni e dell'art. 102 c.p.c. ordinare all'attore, nella qualità,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti danneggiati e cioè , ora , , Controparte_18 Parte_1 Persona_2 [...]
, , CP_19 CP_13 Controparte_20 Controparte_21
, , . 2) rigettare la richiesta, così come for-
[...] CP_12 Controparte_6 mulata nei confronti della , di concessione di una somma a Controparte_8 titolo di provvisionale per assoluta inesistenza dei presupposti richiesti dall'art.
5 L. 102/06. IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) dichiarare l'improponibilità ed inam- missibilità della domanda attorea per carenza dei presupposti condizionanti dell'azione in riferimento alla mancata osservanza dei precetti di cui al decreto legislativo 07.09.2005 n. 209; 2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio. Spese e compenso del giudizio vinti. In via Istruttoria: 1) abilitare la convenuta all'espletamento della prova contraria sulle stesse circostanze dedotte dall'attore e con gli stessi testi;
2) disporre con- sulenza tecnica di ufficio atta a ricostruire la dinamica del sinistro con riferi- mento allo stato dei luoghi, alla velocità tenuta dai veicoli, ai danni subiti dai veicoli. Con riserva di designare consulente di parte fino alla data di inizio delle operazioni peritali;
3) disporre consulenza medico – legale di ufficio con la no- mina di uno specialista medico – legale al fine di accertare in che misura il man- cato utilizzo delle cinture di sicurezza ha concorso ad aggravare l'entità delle le- sioni subite dalla de cuius. Con riserva di designare consulente di parte fino alla data di inizio delle operazioni peritali. In via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea così come proposta nei confronti della , Controparte_8 quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada, sic- come infondata, non provata e non dimostrata. Spese e compenso del giudizio vinti. In via subordinata e nel merito: nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, così come proposta nei confronti della Controparte_22
[.. : 1) graduare la responsabilità del Sig. quale condu- Controparte_23 cente del veicolo Alfa Romeo 156 a bordo del quale viaggiava la de cuius CP_7
8
Co
, e del Sig. , quale conducente del veicolo Fiat Persona_1 Parte_2
00, nella produzione del sinistro per cui è causa e condannare il Sig. Pt_2 nonché la in persona del legale rapp.te p.t., a
[...] Controparte_9 restituire alla , nella qualità, quanto quest'ultima dovesse Controparte_8 corrispondere all'attore, nella qualità, nonché agli altri soggetti danneggiati ol- tre il grado di responsabilità ascrivibile al conducente del veicolo Alfa Romeo
156. Con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese di lite;
2) di- chiarare sussistente una concorrente responsabilità a carico della de cuius
[...]
per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e, conse- Persona_8 guentemente, operare una congrua riduzione dell'entità delle somme spettanti a parte attrice nonché agli altri soggetti danneggiati a titolo di risarcimento del danno. 3) dichiarare, ex art. 291 decreto legislativo 07.09.2005 n. 209, che i di- ritti delle persone danneggiate nei confronti della , nella Controparte_8 qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità indicato dal comma 3 dell'art. 283; in ogni caso contenere la condanna della
, nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_8 danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, entro il limite del massimale di legge;
il tutto senza possibilità di ulteriori estensioni economi- che. Con riserva di ulteriori richieste sia istruttorie sia di merito in relazione alle avverse deduzioni.
Con atto di intervento sono intervenuti in giudizio i signori Controparte_24
[.
, , , i quali hanno concluso Controparte_6 Controparte_20 Parte_1 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio ed autorizzare gli intervenienti alla notifica del presente at- to alle parti che saranno, eventualmente, dichiarate contumaci all'udienza del 4 aprile 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 292 c.p.c.; Nel merito: si aderisce alle conclusioni formulate dalle parti attrici all'interno del proprio atto introdut- tivo chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito di: accertare la responsabilità del si- gnor e/o del sig. nella determinazione Parte_2 Controparte_10 dell'evento verificatosi in data 13 agosto 2020, alle ore 13.15 circa, lungo la strada Domitiana, nel territorio di Castel Volturno (CE), e per l'effetto condan- nare il signor , la società (Compagnia Parte_2 Controparte_9 garante per la RCA dell'autovettura Fiat 00 tg. FC096VF), il signor CP_10
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e la (nella qualità di impresa designata dal CP_10 Controparte_8
F.G.V.S.), in solido ovvero ciascuno per la propria quota di responsabilità, a corrispondere ii signori , e all'avv. An- Controparte_6 Controparte_4 drea Calderoni, nella qualità di procuratore speciale del signor Persona_9
a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimo-
[...] niali, subiti e subendi, dai medesimi, la somma complessiva di € 502.843,50 (già detratta l'offerta stragiudiziale corrisposta da pari ad Controparte_9
€ 36.525,00), di cui € 164.345,60 in favore di , € 164.345,60 in Controparte_6 favore di , € 174.152,00 in favore dell'avv. Andrea Calde- Controparte_4 roni, nella qualità di procuratore speciale del signor Persona_10
[...
ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre riva- lutazione e interessi. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio an- che ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018, da liquidarsi direttamente ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege e con richiesta di trasmissione all'IVASS ex art. 148 del D.lgs. 209/2005”
Con atto di intervento si è costituita all'avvocato , la Controparte_11 quale, nella qualità di tutore delle minori ha rappresentato che, a seguito del tra- gico evento oggetto di causa le figlie anch'esse trasportate a bordo del medesimo veicolo sono state condotte presso il presidio ospedaliero per l'accertamento delle lesioni.
Le minori, come evidenziato dall'interveniente, hanno assistito direttamente alla drammatica vicenda che ha coinvolto la madre, evento che a suo avviso inevita- bilmente ha determinato un grave pregiudizio sul piano relazionale affettivo inte- grando la lesione del danno parentale.
L'avvocato agendo nell'interesse delle minori ha comprovato l'esistenza CP_11 del rapporto di filiazione con la persona deceduta mediante la produzione dei cer- tificati di nascita, depositati in atti.
In ordine alla dinamica del sinistro alle relative responsabilità ha richiamato la consulenza cinematica redatta dal consulente tecnico del PM ingegnere Tes_1
[...
.
In relazione al risarcimento ha agito per ottenere ristoro integrale dei danni deri- vanti dal sinistro, distinguendo, da un lato, i danni iure hereditatis subiti dalla de cuius in particolare il danno biologico terminale e, dall'altro i danni non patrimo-
10
niali patiti iure proprio dalle minori consistenti nella perdita del rapporto parenta- le.
Ha concluso chiedendo :“dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio ed autorizzare l'interveniente alla notifica del presente atto alle parti dichiarate contumaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 292 c.p.c.; limitata- mente alle parti costituite darsi atto della integrazione del contraddittorio stante lo scambio di comparsa, Nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità del signor e/o del sig. , nella determinazione Parte_2 Controparte_10 dell'evento verificatosi in data 13 agosto 2020, alle ore 13.15 circa, lungo la strada Domitiana, nel territorio di Castel Volturno (CE), e per l'effetto condan- nare il signor , la società (Compagnia Parte_2 Controparte_9 garante per la RCA dell'autovettura Fiat 00 tg. FC096VF), il signor CP_10
e la (nella qualità di impresa designata dal
[...] Controparte_8
F.G.V.S.), in solido ovvero ciascuno per la propria quota di responsabilità, - condannare tutti i convenuti in solido o alternativamente al pagamento, in favore delle minori come rappresentate, delle seguenti somme : A) a titolo di risarci- mento del danno patrimoniale in favore dell' istante, della somma complessiva- mente determinata di € 20.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore ri- tenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione B) a ti- tolo di risarcimento del danno da perdita parentale , complessivamente determi- nato nella misura pari ad euro 370.150,00 cadauna ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione - Condannare le convenute al risarcimento del danno per lite teme- raria - Condannare le convenute al pagamento delle spese di lite con attribuzio- ne al sottoscritto procuratore, antistatario.
Anche l'avvocato si è costituita mediante atto di intervento, nel- Parte_3 la qualità di tutore legale delle interdette in quanto erede della CP_12 RE defunta, nonché in nome per conto di quale interveniente CP_13 in proprio nella qualità di erede della LI premorte.
L'avvocato, dopo aver ricostruito compiutamente la dinamica dei fatti già rappre- sentata in atti ha formulato istanze istruttorie volte a comprovare il nesso eziolo- gico tra la condotta dei convenuti e l'evento dannoso e ha chiesto espressamente l'integrale accoglimento delle domande risarcitorie, ha concluso:
1) In via preliminare dichiarare ammissibile il presente atto di intervento volonta- rio e autorizzare le intervenienti alla notifica del presente atto alle parti dichia-
11
rate contumaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 292 c.p.c.; limitatamente alle parti costituite darsi atto della integrazione del contraddittorio stante lo scambio di comparsa;
2) accertare e dichiarare : - la responsabilità del signor Pt_2
e/o del sig. nella causazione del sinistro de quo e per
[...] Controparte_10
l'effetto condannare il signor , la società Parte_2 Controparte_9
(Compagnia garante per la RCA dell'autovettura Fiat 00 tg. FC096VF), il si- gnor e la nella qualità di impresa desi- Controparte_10 Controparte_8 gnata dal F.G.V.S., in solido ovvero ciascuno per la propria quota di responsabi- lità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e su- bendi dagli istanti, così come riportati in premessa e precisamente: Per la Sig.ra
, madre della defunta , €. 252.375,00, per CP_13 Persona_1 il danno da perdita parentale considerata la convivenza e il rapporto di enorme affetto che legava la madre con la LI, (già detratta l'offerta stragiudiziale corrisposta da pari ad € 84.125,00 ), ovvero la som- Controparte_9 ma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia , oltre rivalutazione e inte- ressi. Per la sig.ra , RE della defunta CP_12 Persona_11
, € . 164.345,60 per il danno da perdita parentale considerata la conviven-
[...] za e il rapporto di enorme affetto che la legava alla RE, (già detratta l'offerta stragiudiziale corrisposta da pari ad € 12.175,00 ), Controparte_9 ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivaluta- zione e interessi. 3) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario . Con riserva di articolare idonei mezzi istruttori, entro gli assegnandi termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. Si dichiara ai fini del contributo unificato L. 488/99 che il valore della pre- sente causa è indeterminato.”
Si sono costituiti in giudizio e nella qualità di Controparte_25 CP_26 genitori adottivi esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori Persona_12
e in qualità di intervenienti nel presente giu-
[...] Persona_2 dizio .
Hanno concluso : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare: - dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio ed autorizzare l'interveniente alla notifica del pre- sente atto alle parti dichiarate contumaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 292
c.p.c.; limitatamente alle parti costituite darsi atto della integrazione del con- traddittorio stante lo scambio di comparsa Nel merito: - accertare e dichiarare
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la responsabilità del signor e/o del sig. , nella de- Parte_2 Controparte_10 terminazione dell'evento verificatosi in data 13 agosto 2020, alle ore 13.15 cir- ca, lungo la strada Domitiana, nel territorio di Castel Volturno (CE), e per
l'effetto condannare il signor , la società Parte_2 Controparte_9
(Compagnia garante per la RCA dell'autovettura Fiat 00 tg. FC096VF), il si- gnor e la (nella qualità di impresa desi- Controparte_10 Controparte_8 gnata dal F.G.V.S.), in solido ovvero ciascuno per la propria quota di responsa- bilità, - condannare tutti i convenuti in solido o alternativamente al pagamento, in favore delle minori come rappresentate, delle seguenti somme : A) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore dell' istante, della somma com- plessivamente determinata di € 20.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazio- ne B) a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale , complessivamente determinato nella misura pari ad euro 370.150,00 cadauna ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre in- teressi e rivalutazione - Condannare le convenute al risarcimento del danno per lite temeraria - Condannare le convenute al pagamento delle spese di lite con at- tribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario”
Il merito.
La vicenda in esame trae origine da un sinistro stradale occorso nell'agosto del
2020 in Castel Volturno, che è culminata nel decesso di una cittadina rumena
( ), passeggera a bordo del veicolo Alfa Romeo. Persona_1
In particolare, il sinistro ha visto il coinvolgimento del signor con- Parte_2 ducente del veicolo Fiat 00, il quale, giunto in prossimità di un'intersezione stradale ha effettuato una manovra a velocità sostenuta omettendo di rispettare l'obbligo di precedenza nei confronti dell'autovettura Alfa Romeo che soprag- giungeva dal senso opposto.
L'impatto tra i due veicoli ha generato conseguenze per la passeggera del veicolo
Alfa Romeo, che ha perso la vita in seguito alle gravi lesioni riportate.
Si evidenzia, tuttavia, che anche il conducente del veicolo Alfa Romeo ha tenuto una condotta colposa risultando sprovvisto di patente di guida, oltre che a con- durre il veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria e non sottoposto alla revisione periodica prevista ex lege.
A ciò si aggiunge l'omessa adozione delle dovute cautele nella manovra di svolta a sinistra eseguita in violazione delle norme dettate dal codice della strada e dei
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principi generali di prudenza e diligenza.
Va preliminarmente osservato che dagli atti del presente procedimento non risul- ta con chiarezza quale sia l'azione effettivamente proposta, ovvero se si tratti di un'azione ex art. 141 ovvero ex art. 148 del CDA.
Risulta, tuttavia, che le parti hanno convenuto in giudizio la compagnia di assicu- razione del soggetto ritenuto maggiormente responsabile del sinistro stradale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, non emerge però, in modo univo- co quale sia stata l'azione formalmente proposta ovvero se si tratti di un'azione ri- sarcitoria ai sensi dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni private relative alla procedura di risarcimento diretto, oppure di un'azione ordinaria ai sensi dell'articolo 144 del medesimo codice .
Va, ad ogni modo, evidenziato che in base al consolidato orientamento della giu- risprudenza di legittimità in difetto di una chiara qualificazione giuridica della domanda da parte delle parti il giudice è tenuto a procedere egli stesso alla corret- ta qualificazione dell'azione proposta nel rispetto del principio iura novit curia.
Alla luce della documentazione versata in atti e della circostanza che le parti hanno agito nei confronti della compagnia assicurativa del terzo civilmente re- sponsabile, appare evidente che l'azione rientri nell'alveo dell'articolo 144 e non già in quello dell'articolo 141 rispondendo pienamente ai presupposti previsti per la procedura ordinaria di risarcimento.
Orbene, va evidenziato che, in ipotesi di danno subito dal terzo trasportato in se- guito a sinistro stradale, il regime di indennizzo diretto applicabile ex art. 141
d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni) non preclude al trasportato- danneggiato la facoltà di evocare in giudizio il vero responsabile del danno, e la relativa compagnia assicuratrice purché osservi, a pena di improcedibilità della domanda, le prescrizioni contenute nell'art. 148 d.lgs. (in tal senso v. Corte Cost., ord. 23 dicembre 2008, n. 440).
In proposito, va difatti evidenziato come l'art. 141 cod. ass. non preveda alcuna espressa preclusione in tal senso, circostanza che pare sufficiente ad escludere che nell'ipotesi in esame il legislatore abbia inteso sottrarre al trasportatore dan- neggiato le azioni precedentemente esperibili ai sensi degli artt. 2054 e 2055 c.c.
e dell'art. 18 della legge n. 99011969.
Dunque, il terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro strada- le, ove chieda il risarcimento dei pregiudizi subiti in tale occasione, può scegliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno, se esercitare l'azione diretta ex
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art. 144 d.lg. n. 209 del 2005, coinvolgendo anche la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, ovvero invocare l'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore del vettore (cfr. Trib. Roma, 30 marzo 2010, in Foro it. 2010, 9,
I, 2561).
Nella fattispecie in esame la difesa dell'attore non richiama nei propri scritti l'art. 141,144 o 148 Cod. Ass.
Infatti, l'attrice non avrebbe potuto esercitare l'azione ai sensi dell'articolo 141 cda, in quanto caratteristica fondamentale è che il danneggiato abbia copertura assicurativa, copertura che in tal caso non sussiste. “In riscontro alla richiesta concernente il sinistro in oggetto, si comunica che le ricerche svolte in data odierna su Database dell'ANIA (SITA) non hanno consentito di identificare
l'assicuratore del veicolo con targa sopra indicata alla data e ora del sinistro.
Esito della ricerca: copertura non presente per il veicolo interrogato.”(Cfr. cer- tificato scopertura (Doc.14); )”
Questo giudice, qualifica dal tenore letterale delle difese e dai soggetti citati co- me un'azione 144 cda.
In effetti, l'azione proposta ai sensi del 144 del Cda non esime la parte dal prova- re che la responsabilità del sinistro sia imputabile all'altra parte.
Infatti, recita l'articolo 144 co.1 il “danneggiato per il sinistro causato dalla cir- colazione di un veicolo o natante, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicu- razione responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipula- ta l'assicurazione.”
Dunque, la caratterista dell'azione introdotta dall'articolo 144 Cod. Ass. è che la stessa vada proposta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, e quindi presuppone la responsabilità dell'altro conducente. Diversamente dall'a- zione introdotta dall'art. 141 Cod. Ass., infatti, essa va proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde dall'accertamento delle re- sponsabilità, in concreto dei conducenti.
È del resto noto che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 17 lu- glio 2007, n. 15925; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. civ., sez.
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III, 6 aprile 2006, n. 8107).
Viene in rilievo, pertanto, che la domanda proposta non rientra nell'alveo dell'a- zione di risarcimento danni del trasportato ai sensi degli art. 141e 144 cda. nel, ri- spettivamente, come detto, nel primo caso va proposta nei confronti del solo assi- curatore del vettore (art.141), nel secondo caso nei confronti della compagnia as- sicurativa del responsabile civile (art.144 cda).
È noto, difatti, che in caso di scontro di autoveicoli la persona trasportata a qua- lunque titolo, anche di cortesia, può ottenere a norma dell'art. 2055 c.c. l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1998, n. 10629), quanto dal conducente.
In virtù dell'esperimento delle azioni diretta ai sensi dell'articolo 144 e 148 del codice delle assicurazioni private, devi ritenersi errata la citazione in giudizio della compagnia la quale non risulta essere l'impresa designata alla CP_8 liquidazione del danno relativo al sinistro in oggetto. Invero, la legittimazione passiva per l'azione risarcitoria compete esclusivamente alla compagnia CP_9
in qualità di impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, indi-
[...] viduata secondo quanto previsto dall'articolo 144. Tale interpretazione è confor- me all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui: “la domanda ri- sarcitoria proposta ex articolo 144 codice assicurazioni private deve essere ri- volta esclusivamente nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabi- le civile, non essendo configurabile alcuna legittimazione passiva in capo ad al- tre imprese assicurativa estranea al rapporto di garanzia (Cass. Civ. Sez.III , sent. 13.233\2019).
Ne consegue che la presenza in giudizio di deve ritenersi illegit- CP_8 tima, in quanto la predetta compagnia risulta priva di un titolo giuridico o di un rapporto obbligatorio che ne legittimi la chiamata in causa, ai sensi della norma- tiva vigente in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
A tal proposito, va richiamato un orientamento giurisprudenziale, il quale preve- de che nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei sinistri, posti a carico del Fondo di
Garanzia per le vittime della strada, spetta all'attore medesimo provare che il vei- colo responsabile del sinistro rientri fra quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1,5 e 22 della L. n.990 del 1969, in quanto
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tale circostanza è elemento costitutivo del sorgere del diritto dell'attore (Cass.
22.02.1991 n.1905).
Tale ricostruzione è emersa dagli atti allegati al presente giudizio, tra cui figura in primo luogo, il verbale redatto dalle autorità appartenenti alla legione dei cara- binieri di Castel Volturno.
Da detto verbale è risultato che nell'ambito delle attività investigative svolte in relazione al sinistro mortale è stata individuata una condotta colposa ascrivibile al signor Parte_2
In particolare, è emerso che il conducente del veicolo Fiat ha omesso di arrestare la propria marcia in prossimità di una rotatoria già impegnata dal conducente dell'alfa Romeo determinando così l'impatto fra i due veicoli. “Nell'ambito dell'attività di indagine posta in essere circa il sinistro mortale avvenuto in que- sto centro in data 13.08.2020 ore 14:00, in data odierna lo scrivente procedeva a visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza ubicati lungo questa SS
Domitiana e acquisite dal comando della Polizia Municipale di Castel Voltur- no”(……) Dalla visione del video si nota che l'autovettura Alfa Romeo “157” impegnava la rotonda alle 23:27:14.Durante la manovra compiuta dall'Alfa
Romeo 157 si nota sopraggiungere , in direzione Roma-Mondragone
l'autovettura fiat 500 guidata dall' ,Alle 13:37:17 avviene l'impatto morta- Pt_2 le: L' mette di arrestare la propria corsa in prossimità della rotonda già Pt_2 impegnata dall'Alfa Romeo, collidendo contro il predetto mezzo. Si noti come a seguito del violento impatto l' trascina il veicolo alfa romeo fino a collidere Pt_2 in prossimità delle saracinesche” (Cfr. verbale autorità da pag.3 a 5)
È stata in particolare rilevata la violazione delle norme del Cds non solo ascrivi- bile al sig. ma anche al sig. . Parte_2 Controparte_23
Tale circostanza, risulta comprovata dalle molteplici evidenze documentali ac- quisite nel presente giudizio.
Di particolare rilievo, nel caso di specie è risultata la consulenza tecnica redatta dall'ingegnere Persona_13
In merito alla consulenza tecnica redatta dall'ing. nominato dal pub- Per_4 blico ministero nell'ambito del procedimento penale, va osservato che tale elabo- rato risponde ai criteri di rigorosa attendibilità scientifica e metodologica propri del processo penale, in cui il giudizio di responsabilità deve essere fondato sulla prova “oltre ogni ragionevole dubbio” art. 533 c.p.p.
Tale rigore istruttorio e probatorio garantisce, di regola, una maggiore affidabilità
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del contenuto tecnico della consulenza rispetto a quello normalmente richiesto in sede civile, dove, come è noto, l'accertamento si fonda sul più tenue criterio del
“più probabile che non”, coerente con la logica della verosimiglianza e della prevalenza probabilistica (Cass. Civ. sez. un. 11 gennaio 2008 n.577).
Ne deriva che la consulenza allegata agli atti, si presenta tecnicamente valida, re- datta secondo i criteri scientifici rigorosi e acquisita in un contesto processuale
(quello penale) che impone un accertamento probatorio più severo basato sulla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che atti e consulenze pro- venienti da altri procedimenti, anche penali, possono essere legittimamente uti- lizzati in sede civile a condizione che siano pertinenti rispetto ai fatti di causa in discussione liberamente valutati dal giudice Cass. Civ. sez. III 4.10.2013 n.
22759.
In questo caso, la relazione tecnica dell'ingegnere contiene analisi puntuali, ri- scontri documentali e considerazioni coerenti con le risultanze oggettive già in at- ti.
Inoltre, trattandosi di un elaborato redatto per conto dell'autorità giudiziaria è sottoposto a contraddittorio nel procedimento penale, lo stesso si risulta dotato di un grado di attendibilità elevato tale da rafforzare l'utilizzabilità anche in sede ci- vile.
Dunque, considerata la natura tecnica e l'elevato valore dimostrativo della consu- lenza in oggetto tenuto conto del principio secondo cui nel giudizio civile è suffi- ciente raggiungimento della verosimiglianza del fatto, si ritiene che questa consu- lenza possa essere pienamente valorizzata ai fini dell'accertamento richiesto nel procedimento de quo.
Ciò premesso, il consulente, a seguito della ricostruzione dello Stato dei luoghi e della dinamica del sinistro, ha dapprima evidenziato che gli occupanti dell'alfa rimasti feriti nell'impatto sono stati trasferiti presso la clinica di Pineta Per_14
Grande, mentre minori condotti all'ospedale Santobono di Napoli.
Successivamente, ha precisato che sono stati eseguiti accertamenti sanitari volti a verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti coinvolti, dai quali è emerso un esito negativo per il conducente Fiat 00 ( , mentre il condu- Parte_2 cente dell'alfa Romeo 156 è risultato positivo alla presenza di benzodiazepine.
Trattasi, come è noto, di principi attivi generalmente prescritti a fini terapeutici per la cura di specifiche condizioni cliniche, quali ad esempio: stati ansioso- de-
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pressivi, disturbi del sonno etc.;
Ne discende che l'assunzione della suddetta sostanza in assenza di elementi ido- nei a dimostrare un abuso ovvero una finalità ludico-voluttuaria deve ritenersi avvenuta nell'ambito di un trattamento sanitario regolarmente seguito.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le assunzioni di so- stanze psicotrope o stupefacenti non comporta automaticamente un'incapacità al- la guida penalmente rilevante, ammenoché non sia accompagnato da uno stato di alterazione concretamente riscontrabile e idoneo a compromettere l'idoneità psi- cofisica alla conduzione del pericolo (cfr. Cass. Pen. Sez.IV, sen. 10614\2018)
Ne consegue che nel caso di specie, l'assunzione delle è inqua- Parte_6 drabile in un contesto di regolare trattamento farmacologico che non può essere di per sé sola ritenuta elemento dirimente per affermare le alterazioni della capa- cità guida in assenza di un comprovato nesso eziologico tra la somministrazione terapeutica e la compromissione effettiva delle facoltà psicofisiche al momento del fatto.
L'ingegnere ha altresì provveduto alla ricostruzione tecnica della dina- Per_13 mica del sinistro, corredandola con idonea documentazione fotografica, dall'ana- lisi è emerso che i due veicoli coinvolti si sono potuti reciprocamente avvistare con congruo anticipo;
tuttavia, entrambi hanno tenuto una condotta imprudente e negligente.
Ha inoltre precisato che, “se il sig. avesse viaggiato ad una velocità di 50 Pt_2 km\h, pari al limite di velocità prescritto il veicolo fiat 00, si sarebbe trovato in 0.38 secondi, alla distanza di 10 m., l'impatto sarebbe avvenuto lo stesso, ma con esiti certamente diversi.”
Il conducente della Fiat 500 ha proceduto a velocità superiore rispetto al limite consentito e ha e ha omesso di arrestarsi al segnale di stop presente in corrispon- denza dell'incrocio, mentre il conducente dell'alfa Romeo, privo di patente di guida, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra in modo improprio e privo delle dovute cautele;
pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che entrambi i conducenti abbiano concorso con le rispettive condotte colpose alla causazione dell'evento. “(Cfr.relazione CT : “appare evidente che la maggiore responsabili- tà nella causazione del sinistro debba essere addebitata al conducente del veico- lo Fiat 500, cioè al signor in quanto: si approssimava all'incrocio Parte_2 ad una velocità di ben 37 km/h superiore al limite stabilito, non si fermava allo stop, azione che avrebbe scongiurato l'accadimento. Seppure in misura minore,
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anche il signor conducente del veicolo Alfa Romeo 156, è responsabile Pt_4 del sinistro in quanto privo di patente di guida perché mai conseguita, avrebbe dovuto prima di svoltare, rendersi conto dell'arrivo del veicolo Fiat 00, avrebbe dovuto avere già il maggiore attenzione nell'affrontare l'incrocio.)”
Nella fattispecie, la responsabilità prevalente nella causazione del sinistro è stata scritta al conducente del veicolo Fiat 00 ( , in quanto ha violato Parte_2
l'articolo 140 al comma 1 del codice della strada, avendo posto in essere una con- dotta idonea a costituire pericolo per la circolazione non ha provveduto a ridurre la velocità in prossimità dell'intersezione, in violazione dell'articolo 141 comma 2 del medesimo codice, ha altresì superato il limite di velocità imposto nella zona, pari a 50 km/h, violando l'articolo 142 comma 2 e non ha concesso la precedenza ai veicoli sopraggiungenti in violazione dell'articolo 145 comma 1.
Il conducente del veicolo Alfa Romeo (Grigore) ha a sua volta ha violato l'artico- lo 140 del codice della strada, avendo posto in essere una condotta pericolosa per la sicurezza della circolazione;
ha inoltre violato l'articolo 141 al comma 2 non adottando le cautele necessarie in relazione alle condizioni della strada e del vei- colo, compromettendo la capacità di controllo del mezzo. È emerso altresì che ha circolato senza aver mai conseguito la patente di guida, in violazione dell'articolo
116 comma 1, è che il veicolo era privo della prescritta copertura assicurativa, in violazione dell'articolo 193 comma 1.
Infine, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra senza accertarsi della possi- bilità di compiere in sicurezza e senza recare intralcio agli altri utenti della strada, disattendendo quanto previsto dall'articolo 154 comma 1.
Dunque, la morte è stata provocata soprattutto dalla condotta negligente del gui- datore del veicolo, su cui incombe anche il dovere, prima di mettersi sulla strada, di verificare che la marcia avvenga in conformità alle norme del codice della strada, oltre che a quelle di normale prudenza.
Il giudizio sulle responsabilità concorrenti si è formato avendo accertato che, nel sinistro in esame, ha mostrato una condotta colposa prevalente ma Parte_2 non esclusiva poiché, l'altro conducente sebbene abbia contribuito in misura mi- nore alla causazione del danno, ha comunque omesso di astenersi dalla guida pur non essendo abilitato, e ciò configura una violazione autonoma delle norme del codice della strada.
In aggiunta, il conducente del veicolo Alfa Romeo ha commesso ulteriori viola- zioni delle disposizioni del codice della strada.
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In particolare, è stato accertato che il veicolo da loro condotto era sprovvisto di revisione periodica obbligatoria, e della prescritta copertura assicurativa.
Inoltre, a seguito di accertamenti sanitari il conducente risultato positivo alla pre- senza di sostanze stupefacenti, nello specifico benzodiazepine.
Invero, la Suprema Corte ha più volte affermato che la circostanza di essere sprovvisti delle patenti alla guida, non rileva di per sé come una causa apprez- zabile del sinistro laddove si dimostri un nesso diretto tra tale mancanza e l'even- to dannoso.
In particolare, la Cassazione ha precisato che, ove la violazione non abbia inciso concretamente sulla dinamica dell'incidente, la stessa non è causalmente efficien- te ai sensi dell'articolo 2054.
La condotta negligente e imprudente del conducente che si appros- Parte_2 simava all'incrocio ad una velocità ben superiore di 37 km\h superiori al limite stabilito, che non si è arrestato al segnale di stop e non ha rispettato l'obbligo di precedenza imposto dalla legge, sono gli elementi che ha determinato la respon- sabilità in misura maggiore per la causazione dell'evento de quo , come afferma- to anche dal CTU Ing. , che a pagina 46 della consulenza chiarisce : “ Per_4 sebbene in misura minore la responsabilità è ascrivibile anche a per non Pt_4 aver conseguito la patente di guida oltre che aver condotto il veicolo in assenza di copertura assicurativa e senza prestare la prudenza dovuta alla guida di un autoveicolo.”
In relazione alla consulenza tecnica disposta in sede penale, va confermato quan- to detto i precedenza, cioè, che la stessa è risultata pienamente utilizzabile anche nel presente giudizio civile, alla luce del consolidato orientamento della giuri- sprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che negli atti del processo penale, ancorché non dotati di efficacia probatoria automatica nel processo civile, posso- no essere liberamente valutati dal giudice civile ai fini della formazione del pro- prio convincimento, ove acquisiti ritualmente e ritenuti attendibili.
In definitiva, il giudice ha riconosciuto che la condotta negligente tenuta dal me- desimo conducente ha assunto valore di causa efficiente, certa e diretta nella pro- duzione dell'evento lesivo.
Orbene il complesso degli elementi istruttori acquisiti, la documentazione resa, la sentenza resa in sede penale, nell'ambito del quale il ha riconosciu- Parte_2 to la propria responsabilità, gli accertamenti effettuati in sede penale e depositati
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in atti dagli attori, la non specifica contestazione delle assicurazioni convenute della dinamica del sinistro, consentono di considerare pienamente provata e veri- ficata la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice nell'atto introdutti- vo.
Alla luce di quanto accertato in sede penale, nel presente giudizio si è ritenuto di aderire alle conclusioni formulate dal giudice per le indagini preliminari che sono state condivise in quanto sorretta da idonea motivazione, supportate da evidenze tecniche coerenti con la ricostruzione oggettiva della dinamica del sinistro.
Ciò posto si è ritenuto necessario procedere nell'ambito del presente giudizio ci- vile alla valutazione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai fini della corretta graduazione dell'obbligazione risarcitoria.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice civile, pur non essendo vincolato al giudicato penale può fondare la propria decisione sugli accertamenti svolti in sede penale, quando ritenga tali risultanze congrua- mente motivate e idonee a fondare il proprio convincimento. (Cass. Civ. Sez. III sent. 18163\2015).
Inoltre, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che in presenza di concorso di colpa tra più soggetti, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmen- te ridotto in ragione della misura in cui ciascun comportamento abbia agito ca- sualmente nella produzione dell'evento. (Cass. Civ.Sez.III sent.18324\2013).
Ciò chiarito, dall'istruttoria prodotta, invero, sono emersi elementi di prova suffi- cienti ad acclarare la responsabilità esclusiva di nella verificazione Parte_2 del sinistro per cui è causa, ravvisandosi altresì un residuale concorso di colpa del convenuto (conducente dell'autoveicolo alfa Romeo 156). Pt_4
Orbene, dagli esiti dell'attività di ricostruzione del sinistro effettuata Sezione Ra- diomobile della Legione Carabinieri Campania – Reparto Territoriale Castel Vol- turno - intervenuta sul luogo, può evincersi che “l'autovettura Fiat 500 x mar- ciando in direzione Mondragone Roma giungeva nei pressi della rotonda ubicata all'incrocio tra SS e a kilometro 31,800 e viale G. Vasari omettendo CP_14 di interrompere la propria corsa in prossimità della segnaletica di arresto an- dando così a impattare violentemente contro il lato destro dell'alfa Romeo 156 intenta nel frattempo ad impegnare la rotonda in questione. Come previsto dai protocolli vigenti in materia di sinistri con feriti e deceduti questa polizia previo concorso delle parti ad avviso ai rispettivi difensori dava mandato alla clinica di pineta grande di effettuare prelievi ematici al e all' al fine di con- Per_15 Pt_2
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statare l'assunzione o meno di stupefacenti o di alcol”
Dunque, a bordo della vettura, -Alfa Romeo 156 SW- vi erano Persona_2
, ,
[...] Controparte_19 Persona_16 Persona_1 quest'ultima deceduta sul posto.
Dall'esame combinato del rilievo tecnico descrittivo del sinistro eseguito dalla
Sezione Radiomobile della Legione Carabinieri Campania – Reparto Territoriale
Castel Volturno- intervenuti sul luogo dell'incidente nell'immediato e, in partico- lare, delle risultanze peritali della consulenza tecnica d'ufficio espletata su incari- co della Procura della Repubblica di Santa AR Capua Vetere in relazione al procedimento penale, ed acquisita previa autorizzazione al presente giudizio, adeguatamente argomentata, scevra da vizi logici e frutto di uno scrupoloso esa- me della documentazione ivi allegata, può ritenersi provata una dinamica per cui non possa attribuirsi una esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso al conducente del veicolo convenuto, . Parte_2
Difatti, se da un lato emerge una manovra vietata (“Non si arrestava al segnale di stop”)del veicolo di proprietà del convenuto in dispregio delle norme del Pt_2
C.d.s. in quanto avrebbe dovuto usare maggiore prudenza arrestandosi al segnale di stop, non può non osservarsi come dall'esame delle posizioni dei due veicoli coinvolti ,dei punti d'urto tra gli stessi, sia emersa a carico del conducente del veicolo Alfa Romeo una condotta di guida assolutamente non conforme alle norme di ordinaria diligenza e di prudenza nell'utilizzo delle strade pubbliche in quanto avrebbe dovuto arrestati e prestare maggiore prudenza.
Altresì la CTU ha permesso di determinare che la velocità tenuta dal Parte_7
[...
“di ben 37 Km/h superiore rispetto al limite vigente (50 Km/h)” e sicuramente non conforme alle norme di ordinaria diligenza e di prudenza, è stata, perciò, de- terminante in relazione alla collisione con il veicolo Alfa Romeo di parte conve- nuta.
A ciò si aggiunge che la consulenza tecnica medico-legale, condotta d'ufficio sulla salma della cuius , dal dott. alle- Persona_1 Persona_17 gata in atti, ha permesso di acclarare quanto segue “… L'esame autoptico ha evi- denziato un gravissimo trauma cranico con frattura della base cranica foriera del distacco in due frammenti del cranio e della cupola cranica anch'essa frattu- rata in due grossi frammenti. L'esame del torace e dell'addome ha evidenziato
l'abbondante emotorace bilaterale ed un abbondante versamento in cavità ad- dominale dovuto a plurime lesioni del fegato e della milza. L'evento morte è in-
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controvertibilmente dovuto al gravissimo trauma cranico encefalico con imme- diato arresto cardiorespiratorio. Trattasi di lesioni compatibili con un incidente strada”.
Ad ogni modo, la mancanza di rallentamento e di frenata in prossimità dell'incrocio, costituiscono precise violazioni di norme del Codice della strada, nonché della comune prudenza.
In aggiunta, non può essere trascurata la circostanza per cui la malcapitata
[...]
che circolava quale terza trasportata a bordo dell'autovettura Persona_18
Alfa Romeo condotta dal sig. senza aver mai conseguito la patente di Pt_4 guida in violazione dell'art. 116, comma 1, C.d.s. e oltretutto sprovvisto di rego- lare copertura assicurativa in dispregio dell'art. 193, comma 1, C.d.s.
Orbene, a parere di questo giudice emerge la prevalente responsabilità di Pt_2 nella causazione del sinistro – per violazione al Codice della strada, cui gli
[...] artt. 80 co.14 CDS “impegnava l'intersezione omettendo i fermarsi al segnale di stop”, in quanto circolava costituendo pericolo per la circolazione stradale, tenu- to conto della Condotta imprudente utilizzata dallo stesso.
Tuttavia, si ritiene altresì che non vi siano elementi di prova in grado di escludere in maniera sicura e serena la responsabilità del conducente il veicolo di Alfa Ro- meo --il quale non si era attenuto a quanto previsto dall'articolo 80 comma 14 del codice della strada e cioè circolava con un veicolo che non era presentato al- la prevista revisione -- inoltre, guidava senza patente in condizioni di reiterazio- ne cioè di recidiva nel biennio, non si atteneva quanto disposto dall'articolo 193 co.2 del codice della strada – poneva cioè, in circolazione il veicolo a motore privo di copertura assicurativa--il veicolo veniva sequestrato e messo a disposi- zione dell'autorità prefettizia.
Si rammenta sul punto che la nota regola della presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054 c.c., può trova applicazione allorquando, in esito all'istruzione e do- po attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a tro- varsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro ed attribuire le ri- spettive colpe;
la presunzione di pari responsabilità, dunque, ha natura soltanto residuale.
Ne deriva che la presunzione di responsabilità paritaria non opera tutte le volte in cui l'entità percentuale dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducen- ti sia stata positivamente determinata, cosicché all'altro, che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, sarà legittimamente attribuita
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la residua area di responsabilità (cfr. Cass. n. 2739/2002).
Quel che deve in ogni caso escludersi, è che il giudice, il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, possa esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (Cass., sez. III, 15-12-
2000, n. 15847).
Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non com- porta, di per sé, superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Giudice di pace
Cantù, 29-11-1999, in Arch. circolaz., 2000, 238; Cass., sez. III, 18-12- 1998, n.
12692).
In generale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., occorre dimostrare in primo luogo che il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e, poi, che l'altro conducente si sia, per con- verso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comu- ne prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524).
Ciò premesso in punto di diritto, non sussistono elementi sufficienti a ritenere il conducente ( ) del veicolo attoreo si sia pienamente uniformato alle norme Pt_4 sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza e di non aver contribuito in alcuna misura alla causazione e all'evoluzione del sinistro per cui è causa.
Difatti, dall'esame dei documenti allegati al procedimento penale, acquisito in questa sede, emerge chiaramente che il conducente del veicolo Alfa Romeo “vei- colo B” (Cfr. relazione carabinieri) non mostrava prudenza nel compiere la ma- novra di svolta, violando di conseguenza l'articolo 80 c.14 Cds,193 co.2 Cds.
L'articolo 80 co.14 Cds disciplina delle sanzioni per chi non fa effettuare la revi- sione obbligatoria del veicolo o circola con il veicolo già sospeso a causa della mancata revisione statuendo quando segue: “chiunque circola un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione da 173 € a
694 €”
L'articolo 193 co.2 Cds disciplina le conseguenze per chi circola senza copertura assicurativa obbligatoria rc auto statuendo quanto segue: “chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pa- gamento di una somma di 866 € a 3.464 nei casi indicati dal comma due bis la
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sanzione è raddoppiata”
Ne consegue che dalla ricostruzione della dinamica del sinistro emerge che la manovra di svolta è stata effettuata senza che il conducente Alfa Romeo fosse preventivamente assicurato dell'assenza di veicoli sopraggiunti dalla direzione opposta, una volta immessi nelle intersezioni.
La condotta appare, alla luce delle prescrizioni normative sopra richiamate, non solo imprudente e pericolosa ma anche in violazione delle regole generali di pru- denza e di corretto comportamento alla guida.
Ne consegue che la condotta del conducente dell'autovettura Fiat Alfa Romeo non può ritenersi esente da responsabilità, concorrente casualmente alla produ- zione del sinistro.
Per completezza, avuto riguardo la sentenza penale di condanna del Tribunale di
Santa AR Capua Vetere emessa a carico di (conducente il veicolo Parte_2
Fiat 00) per il sinistro mortale per cui perdeva la vita la sig.ra Persona_1
, va osservato quanto segue.
[...]
La giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di chiarire che il giudicato penale non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, dato che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio fa- vore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento.
La ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto effettuata in sede penale è preclu- siva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio; il giudice civile può in- vece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto cau- sale nella produzione dell'evento.
Per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, ac- certato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ri-
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costruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamen- to da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemen- to soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensi- bile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.p. In conclusione, il giudice civile deve attenersi ai fatti accertati nel penale ma può decidere sul con- corso di colpa (Cfr. Cassazione Civile 15392/18).
E, dunque, a parere di questo giudice, all'esito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi emersi avuto riguardo la condotta di guida di entrambi i condu- centi e l'assenza di assicurazione RCA, la mancata revisione del veicolo Alfa
Romeo, la positività a sostanza “Benzodiazepina” a carico in particolare del Pt_8
appare congrua una graduazione della concorrente responsabilità in misura
[...] maggiore ovvero pari al 75% a carico del quale conducente della Parte_2 vettura fiat 00 ,residuando a carico del conducente alfa romeo, a bor- Pt_4 do della quale viaggiava la de UI ) una responsabilità concorrente pari al 25%.
In relazione alla morte della madre dei predetti minori, in conseguenza al sinistro stradale, si osserva, che il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale appartiene ai figli minori.
In tale ipotesi, i genitori adottivi agiscono in nome e per conto dei figli minori, in virtù della legittimazione riconosciuta dalla giurisprudenza della Cassazione.
Tale principio viene rafforzato dalla statuizione resa dal tribunale di Cagliari sent. 19.01.2022 n. 112 che ha riconosciuto il danno endofamiliare risarcibile per la perdita del genitore trattandosi di prerogativa dei minori estranea alla condi- zione biologica o allo status di figlio naturale adottivo.
Alla luce delle considerazioni esposte si rileva che i genitori adottivi dei minori sono pienamente legittimati ad agire in giudizio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in nome e per conto degli stessi, in qualità di eser- centi la responsabilità generale.
Trattasi di soggetti titolari ex lege della rappresentanza legale dei minori.
Dunque, l'azione esperita da e in qualità di ge- CP_26 Controparte_25 nitori adottivi risulta fondata in quanto diretta alla tutela di un diritto personalis- simo inviolabile della persona.
Il danno da perdita del rapporto parentale costituisce lesione di un diritto inviola- bile della persona, riconducibile all'alveo dei diritti fondamentali tutelati dagli ar-
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ticoli 2 e 30 della costituzione e risarcibile ex art. 2059 Codice civile.
Trattasi di un danno non patrimoniale la sua liquidazione avviene secondo criteri equitativi sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che tengano conto dell'età della vittima, della qualità del legame familiari e delle con- seguenze relazionali affettive subite dai prossimi congiunti (Cass.Civ.Sez., III
n.7743\2020; trib. Brescia 10.01.2024)
La compagnia assicurativa del veicolo ritenuto responsabile del sinistro è tenuta al ristoro integrale del danno in virtù dell'obbligazione risarcitoria che deriva dal- la responsabilità civile del conducente assicurato ai sensi degli articoli 144 e 122 del codice delle assicurazioni private in combinato disposto con l'articolo 2054.
In conclusione, l'azione intrapresa dai genitori adottivi, in rappresentanza legale dei figli minori è giuridicamente fondata e conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ed è volta ad ottenere il risarcimento del danno la perdita del genitore naturale causalmente connesso al sinistro stradale.
Passando adesso al quantum debeatur, deve rilevarsi che la richiesta di risarci- mento, a prescindere dalla differente posizione sostanziale di ciascuno degli istanti, va esaminata sotto entrambi i profili. Il danno iure hereditatis comprende ogni diritto risarcitorio consolidatosi nella sfera giuridica della vittima al momen- to del decesso e, pertanto, trasmissibile agli eredi perché facente parte del patri- monio giuridico del de cuius.
Si tratta, dunque, del risarcimento relativo esclusivamente ai danni che l'evento lesivo ha prodotto direttamente nella sfera giuridica della vittima principale.
Per quanto concerne il danno iure proprio da morte di congiunto, va detto che ta- le voce di danno comprende le conseguenze prodottesi direttamente nella sfera giuridica dei congiunti a causa del fatto lesivo di cui è stato vittima il proprio pa- rente.
Dunque, si tratta di danni che, pur traendo origine dallo stesso evento lesivo, si producono direttamente nella sfera giuridica di terzi soggetti, in virtù di un signi- ficativo e concreto rapporto parentale con la vittima principale del fatto dannoso.
In definitiva, viene in rilievo un'ipotesi di illecito plurioffensivo, contraddistinto dal fatto che un unico evento lesivo ha determinato le verificazioni di un fatto dannoso nella sfera giuridica di più soggetti.
Ciò detto, occorre esaminare separatamente le due voci di danno, evidenziando quanto segue.
In primo luogo, va detto che “Gli eredi della persona uccisa non possono invoca-
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re il diritto al risarcimento “iure successionis” del danno da perdita della vita, costituendo il bene giuridico “vita” un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui soppressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile attesa la funzione meramente compensativa della responsabilità civile” (Cassazione civile sez. un. 22 luglio 2015 n. 15350).
Con riferimento al danno biologico, invece, la Suprema Corte di cassazione ha asserito che: " Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è con- figurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di per- manenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costi- tuisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale”. (Cassazione civile sez. III 19 ottobre 2016 n. 21060).
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei fatti di causa, non risulta configurarsi un danno consolidatosi nella sfera giuridica della de cuius e trasmissibile agli attori, dunque, va esclusa la risarcibilità del danno iure hereditatis, ovvero del danno non patrimoniale da sofferenza psico-fisica (cd. danno catastrofale o danno tana- tologico.)
Ciò si dice in quanto non emerge in maniera rigorosa la prova dell'effettiva per- cezione da parte della vittima di una sofferenza interiore e fisica protrattasi per un apprezzabile lasso temporale.
Nel caso di specie l'immediatezza del decesso della sig.ra Persona_19 riana, --avvenuto sul colpo-- esclude in radice il configurarsi di un danno morale terminale trasmissibile agli eredi, per mancanza del presupposto indefettibile del- la durata minima della lucidità e della coscienza della vittima.
A tal proposito, la Cassazione Civile sez. III 23 gennaio 2014 n.1361 ha stabili- to: “il danno tanatologico non è trasmissibile agli eredi, se la morte è intervenuta istantaneamente, non essendovi stato alcuno spazio temporale in cui la vittima abbia potuto rendersi conto della gravità delle lesioni e dell'approssimarsi della morte”.
Da ciò deriva che il danno iure hereditatis è trasmissibile solo quando vi sia stato un lasso temporale tra l'evento lesivo e il decesso.
Nel caso in esame, invece, spetta indubbiamente il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del legame parentale e per la sofferenza morale, dal mo-
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mento che per effetto della perdita del rapporto parentale in capo agli odierni at- tori, si è realizzato uno sconvolgimento della vita familiare che si sostanzia nel pregiudizio esistenziale conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della fami- glia costituzionalmente tutelati (artt. 2, 29 e 30 Cost.).
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto – del quale tenere conto nella liqui- dazione unitaria e omnicomprensiva – del danno non patrimoniale, con la conse- guente inammissibilità, configurandosi come duplicazione risarcitoria, della con- giunta attribuzione del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto pa- rentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (Cfr.
Cass. n. 26972/98; Cass. n. 1072/11).
Può, dunque, ritenersi che i familiari, in quanto legati alla vittima da un rapporto significativo, di abbiano, in conseguenza del sinistro, visto alterato il proprio equilibrio psichico e relazionale, anche in relazione alla età della loro congiunta ed alle circostanze drammatiche e alle inaspettate ragioni del decesso e che ciò abbia altresì naturalmente provocato una intensa sofferenza soggettiva.
Per quanto riguarda i parametri a cui ancorare la liquidazione, secondo la più re- cente giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr. Cassazione Civile ordinanza n.
37009/2022), che questo giudice condivide, viene riaffermata l'applicazione delle
Tabelle di Milano sul rilievo per cui, nelle nuove tabelle “l'assegnazione dei pun- ti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della so- pravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari pre- visti dalla precedente formulazione “a forbice”, è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrat- tamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la ta- bella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la ta- bella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore moneta- rio massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liqui- dazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.
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La Corte ha altresì osservato che le nuove tabelle milanesi consentono “di diver- sificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniu- ge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva – e sono quindi dimostrabili – in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore -entrambi, va an- cora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predi- cabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa” (Cfr. Cass. n. 37009/2022).
In sintesi, “le nuove tabelle milanesi consentono … una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del
2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ri- tenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costitu- zionale (art. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente – sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa
– uniforme sul territorio nazionale”. Resta naturalmente “ferma la possibilità – immanente ad un diritto che resta radicato nella inevitabile approssimazione di tabelle di origine pretoria e non legislativa – di una liquidazione che non si con- formi ai parametri tabellari, volta che l'assoluta ed evidente eccezionalità del caso si sottragga ad una meccanica, arida e pur sempre inappagante operazione aritmetica, a condizione che la valutazione equitativa “pura” adottata dal giudi- ce di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformazione e del superamento della regola tabel- lare nel caso specifico” (Cfr. Cass. n. 37009/2022).
Tale danno non patrimoniale viene, quindi, equitativamente liquidato sulla base dei criteri fissati nelle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'attualità (2024 con valore punto base € 3.911,00), tabelle che ten- gono in debita considerazione l'età del defunto e dei congiunti.
Nel caso di specie, il rapporto di parentela con la vittima, --unito al fatto emerso dalle deduzioni e dagli atti di causa—che il de cuius non intratteneva rapporti con
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i familiari, né con sorelle o fratelli, ne con il coniuge, induce a ritenere sussistente un legame familiare ma non anche un significativo rapporto affettivo.
Con riferimento al quantum del risarcimento, si ritiene che la liquidazione vada effettuata tenendo conto delle Tabelle di Milano attualmente in vigore, seguendo il criterio dell'integrazione a punti ivi previsto.
Dovrà poi ai fini della corretta liquidazione del danno, tenersi in considerazione tra i parametri rilevanti l'età della vittima al momento del decesso (23 anni) non- ché l'età dei congiunti superstiti al momento medesimo, trattandosi di elementi suscettibili di incidere in maniera significativa sull'entità del pregiudizio subito, in termini di intensità del legame affettivo, aspettativa di vita comune ed entità della sofferenza patita.
Tale criterio valutativo trova conferma nella consolidata giurisprudenza di legit- timità secondo cui: “la liquidazione del danno morale subito dai prossimi con- giunti della vittima deve tenere conto, invia equitativa dell'intensità del vincolo familiare, dell'età delle persone coinvolte, della convivenza, nonché di ogni altra circostanza concreta idonea ad incidere sull'entità del danno”.
In tal senso, l'età anagrafica rappresenta un indice oggettivo attraverso cui il giu- dice può, con prudente apprezzamento calibrare la misura del risarcimento, in coerenza con i principi di personalizzazione del danno e di equità sostanziale, co- sì come delineati dall'articolo 1226 codice civile e dell'articolo 2056 codice civi- le.
In ordine al risarcimento del danno occorre evidenziare che le signore Pt_9
e , sorelle della defunta, all'epoca del decesso della
[...] Persona_20 medesima avevano rispettivamente 34 anni e 37 anni.
Le due sorelle risultano essere figlie degli stessi genitori della vittima, ciò risulta con chiarezza dal certificato di nascita.
Pertanto, si ritiene equo riconoscere la somma di euro 57.732,00 in favore di
[...]
mentre si ritiene equo riconoscere la somma di euro 57.732,00 in fa- Parte_10 vore di . Persona_21
Lo stesso si dice per (fratello della defunta), di anni 38 al momen- CP_2 to della morte della RE, fratello per parte paterna, in favore del quale si ritie- ne equo riconoscere la somma di euro 57.732,00.
Per (fratello della defunta), di anni 40 al momento della morte del- CP_1 la RE, fratello per parte paterna, in favore del quale si ritiene equo riconosce- re la somma di euro 57.732,00.
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Per di età 35 anni al momento del fatto, RE della defunta, nel Persona_6 caso di specie, nell'atto di nascita risultano correttamente indicati, in maniera conforme il nome e il cognome del padre e della madre della persona defunta, si ritiene equo riconoscere la somma di euro 57.732,00.
Per quanto concerne invece, (fratello della defun- Persona_22 ta) di anni 18 al momento del fatto e , RE della defun- Controparte_4 ta, dì anni 22 al momento del fatto, germani per parte di madre, si riconosce la somma di euro 64.524,00 in favore di mentre si ri- Persona_22 conosce la somma di euro 61.128,00 in favore di e . Controparte_4
I figli della defunta, e rispet- Persona_23 Controparte_19 tivamente di 6 e 4 anni all'epoca del fatto, hanno comunque diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nonostante siano successivamente stati adottati in quanto permane legame affettivo e relazionale con la madre bio- logica, riconosciuto dalla giurisprudenza quale presupposto sufficiente e ai fini del ristoro del pregiudizio subito.
Si ritiene equo riconoscere la somma di euro 371.545,00 in favore di
[...]
e in favore di la somma di euro Persona_23 Controparte_19
371.545,00.
Con riferimento alla madre della defunta attualmente ristretta CP_13 presso la casa circondariale di Pozzuoli e di anni 54 all'epoca del fatto, deve rico- noscersi anche in suo favore il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale trattandosi di pregiudizio che trova fondamento con riferimento all'intensità del legame affettivo intercorso con la LI deceduta, si ritiene equo riconoscere la somma di euro 164.262,00.
Tutti gli importi sopra riconosciuti vanno ridotti nella misura del 25 %, in ragione del fatto che è stato attribuita ad la responsabilità per la causazione Parte_2 del sinistro oggetto di causa nella misura del 75%.
Pertanto, in favore di , va riconosciuto l'importo di € 43.292,25 Parte_11
(a detto importo va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita). Pertanto
l'importo finale da attribuire alla predetta ammonta ad € 31.117,00;
- in favore di va riconosciuto l'importo di € 43.292,25 (a det- Persona_20 to importo va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita). Pertanto l'importo finale da attribuire alla predetta ammonta ad € 31.117,00;
- in favore di va riconosciuto l'importo di € 43.292,25 (a detto Persona_6 importo va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita). Pertanto l'importo
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finale da attribuire alla predetta ammonta ad € 31.117,00;
- in favore di va riconosciuto l'importo di € 43.292,25 (a detto CP_2 importo va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita). Pertanto l'importo finale da attribuire alla predetta ammonta ad € 31.117,00;
- in favore di NE va riconociuto l'importo di € 43.292,25 (a detto im- Per_1 porto va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita). Pertanto l'importo fina- le da attribuire alla predetta ammonta ad € 31.117,00;
- in favore di va riconosciuto l'importo di € Persona_22
48.393,00 (a detto importo va sottratta la somma di € 12.175,00 già percepita).
Pertanto l'importo finale da attribuire al predetta ammonta ad € 36.218,00;
- in favore di va riconosciuto l'importo di € 45.846,00; Controparte_4
-in favore di va riconosciuto l'importo di € Controparte_19
278.658,00; in favore di va riconosciuto l'importo di € 278.658,00 Persona_23
(a detto importo va sottratta la somma di € 100.000,00 già percepita). Pertanto
l'importo finale da attribuire al predetta ammonta ad € 178.658,00;
-in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, in solido CP_13 tra loro, dell'importo di € 123.196,5 (a detto importo va sottratta la somma di €
84.125,00 già percepita). Pertanto l'importo finale da attribuire al predetta am- monta ad € 39.071,5;
Con riferimento alla posizione del coniuge , va detto che la pre- Parte_1 sunzione sopra richiamata deve ritenersi superata da emergenze processuali di senso contrario.
Orbene, dai documenti in atti, emerge che i coniugi, al momento del sinistro, vi- vessero in nazioni differenti. Emerge altresì che la de cuius avesse un nuovo compagno e che avesse una seconda LI, non nata dall'unione con il marito
(cfr. cognomi delle figlie della de cuius quali emergono dai certificati in atti).
A fronte di ciò, alcuna allegazione è presente negli atti di parte attrice in merito alla sussistenza di un rapporto affettivo significativo tra vittima e coniuge.
Va poi considerato che non è stata articolata alcuna prova in merito alla sussi- stenza di un legame o di un rapporto tra le parti, nonostante la presenza di ele- menti idonei a determinare il superamento della presunzione fondata sul rapporto di coniugio. Tra l'altro, non risultano depositati documenti relativi allo stato di famiglia storico delle parti.
Orbene, il risarcimento richiesto con la domanda in esame si fonda sul presuppo-
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sto di un legame significativo tra la vittima e i parenti della stessa.
Ciò posto, se è vero che la sussistenza del rapporto di parentela induce a ritenere effettivo e reale il legame, è altrettanto vero che, in presenza di elementi idonei a metterlo in dubbio, il legame affettivo dovrebbe essere supportato da adeguate al- legazioni o prove in grado di confermare la presunzione, contrastando in maniera tranquillizzante i dati di senso contrario che emergono dagli atti (cfr. ex multis
Cassazione ordinanza n. 5769/2024).
Pertanto la domanda proposta da va rigettata. Parte_1
Per completezza va aggiunto che sugli importi sopra riportati, calcolati all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati su ciascuno degli importi devalutato, in base agli indici ISTAT, al mese di ago- sto 2020 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal mese di agosto 2021 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Ciò oltre successivi interessi al tasso lega- le sino al saldo;
Le spese
Nei rapporti tra istati e le spese seguono la soccombenza e, in considera- CP_9 zione dell'accertato concorso di colpa, vengono compensate nella misura di 1/ 4 .
Dette spese si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle questioni af- frontate e dell'attività prestata.
Nei rapporti tra istanti e le spese di lite seguono la soccombenza. CP_8
Nei rapporti tra e le spese di lite vanno compensate CP_27 CP_28 integralmente, in ragione della novità delle questioni sottese alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_10
- rigetta la domanda proposta dagli istanti nei confronti di;
CP_8
- dichiara la responsabilità di , nella misura del 75%, nella causazio- Parte_2 ne del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna la Controparte_9
e al pagamento, in solido tra loro, dei seguenti importi in fa-
[...] Parte_2 vore degli istanti, a titolo di risarcimento del danno:
-in favore di condanna i predetti soggetti, in solido tra loro, al Parte_9 pagamento di € 31.117,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti, in solido tra loro, Persona_20
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al pagamento di € 31.117,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, in soli- Persona_6 do tra loro, di € 31.117,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, in solido CP_2 tra loro, di € 31.117,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, in solido CP_1 tra loro, di € 31.117,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti al pa- Persona_22 gamento, in solido tra loro, di € € 36.218,00;
- in favore di condanna i predetti al pagamento, in soli- Controparte_4 do tra loro, di € 45.846,00;
-in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, Persona_23 in solido tra loro, di € 178.658,00;
- in favore di condanna i predetti soggetti al pagamen- Controparte_19 to, in solido tra loro, di € 278.658,00;
-in favore di condanna i predetti soggetti al pagamento, in solido CP_13 tra loro, dell'importo di € 39.071,5;
- condanna al pagamento di ciascuno dei predetti importi, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo riconosciuto devalutato, in base agli in- dici ISTAT, al mese di agosto 2020 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal me- se di agosto 2021 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di vol- ta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Ciò oltre suc- cessivi interessi al tasso legale sino al saldo;
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna gli istanti (attori e interventori) al pagamento, in solido tra loro, in fa- vore di dell'importo di € 29.193,00 per compensi, oltre spese ge- CP_29 nerali, iva e cpa come per legge;
- condanna la e al pagamento, in solido tra loro, in fa- CP_30 Parte_2 vore degli istanti rappresentati dall'avv. Galasso dell'importo di € 17.841,00 per compensi e di € 1.214,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per leg- ge, con distrazione in favore del predetto procuratore;
- condanna la e al pagamento, in solido tra loro, in fa- CP_30 Parte_2 vore degli istanti rappresentati dall'avv. Biondi dell'importo di € 10.542,00 per compensi e di € 518,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del predetto procuratore;
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- condanna la al pagamento, in solido tra loro, in favore degli istanti CP_30 rappresentati dall'avv. De Simone dell'importo di € 16.787,00 per compensi e di
€ 518,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del predetto procuratore;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 [...]
CP_30
Santa AR Capua Vetere 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa AR Del Prete
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