Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2200/2023 RGAC
Il giudice, nella persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa S. Pozzetti Giud.
Dott. P. Perfetti Rel est
Ha emesso sentenza sul ricorso per separazione giudiziale proposto da
Parte 1 (C.F. Codice Fiscale_1 nata a [...] il [...], nazionalità italiana, residente in [...]d'Asti, Borgata Piacentino n. 112 Esp. 1 elettivamente domiciliata in Torino, Corso
Stati Uniti n. 6 presso lo studio e l'Avv. Paola Angela Stringa ( Codice Fiscale 2 ), che la rappresenta e difende
Avverso
, (C.F. Controparte 1 C.F. 3 ) nato a [...] il [...], residente in [...]d'Asti,
Borgata Piacentino n. 112, attualmente domiciliato in Torino, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Chivasso, Via Italia n. 1, presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato
) che lo rappresentano edifendono in forza1 C.F. 4 ) e Marco Servente ( C.F. 5 di delega in atti
Con l'intervento di
(C.F. Codice Fiscale 6 fax 0173.282840, Pec:
) con CP 2 Email 1 nata a Torino Studio in [...] n. 31, curatore speciale dei minori Persona 1
Persona 2 nato a [...] il [...], giusta nomina del Tribunale civile di Asti con l'11.04.2008 e provvedimento del 31.07.2023 comunicato in pari data,
Conclusioni:
Per la ricorrente:
"In via principale, nel merito, in adesione alle condizioni di affidamento ipotizzate in sede di CTU e come da provvedimento provvisorio 11
Giugno 2024
- con contestuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc
- rigettare l'avversaria domanda di addebito della separazione
- affidare i minori Per 1 e Per 2 ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, mantenendo l'attuale collocazione e residenza presso il padre, con conferma dell'assegnazione della casa ex coniugale in
Aramengo, Borgata Piacentino n. 112
-la madre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità ed i tempi indicati nell'ordinanza 11
Giugno 2024 e nel dettaglio:
Per 1, il mercoledì dalle h 17,30 alle h 21,30;
Per 2, il venerdì dalle h 17,30 alle h 21,30;
Entrambi i minori, il sabato dalle h 12 alle h 22,30 a settimane alterne
Entrambi i minori, la domenica dalle h 12 alle h 21,30, nelle altre settimane
Con flessibilità di orario e previsione di deroga ove raggiunto diverso e migliore accordo tra i genitori e sentite le esigenze dei minori, anche con previsione del pernottamento.
La madre potrà tenere con sé i minori per due settimane consecutive, durante le vacanze estive e/o nel mese di agosto, da individuarsi su accordo tra i genitori entro il 30 Giugno di anno
La madre potrà tener con sé i figli, nel mese di dicembre 2024 per sette giorni consecutivi, da decidersi di accordo tra i genitori;
in difetto di accordo, nel periodo tra il 25 dicembre 2024 (ore 12) ed il 31 dicembre
2024 (ore 21.30) e l'anno successivo tra il 31 Dicembre (ore 12) ed il 6 Gennaio (ore 21.30)
- la madre potrà tenere con sé i figli n. 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze Pasquali, con previsione ad anni alterni di Pasqua e Pasquetta;
- la madre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni in occasione di carnevale, ponti e festività (es. 25 Aprile,
1 Maggio, Santo Patrono, 1 Novembre, 8 Dicembre etc), con equa ripartizione del tempo
Ciascuno dei genitori, per i periodi di spettanza, sarà responsabile di curare ogni esigenza, impegno, attività
(di studio, sportiva, o altro) dei minori.
- disporre monitoraggio del servizi sociali Pt 2 per 18 mesi per i rapporti tra madre e figli, tenuto conto del percorso intrapreso dalla Sig.ra Pt 1
- dichiarare tenuta la Sig.ra Pt 1 a corrispondere al Sig. CP 1 il contributo al mantenimento nella misura che verrà ritenuta di giustizia, in ogni caso vista la differenza reddituale in misura non superiore ad
Euro 200,00 a figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN), scolastiche, ludiche e ricreative (n. 1 attività sportiva, estate ragazzi, mensa) secondo protocollo d'intesa del Tribunale di
Asti
- l'assegno unico verrà goduto, come per legge, nella misura del 50% a favore di ciascun coniuge in via subordinata disporre la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, per fatto e colpa addebitabile al Sig. CP 1 ; - con contestuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc
- rigettare l'avversaria domanda di addebito della separazione per i motivi esposti in narrativa
- affidare i minori Per 1 e Per_2 in via esclusiva e con collocazione presso la madre
CP 1 disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Sig. e/o l'assunzione di altro
-
provvedimento interdittivo della responsabilità genitoriale che riterrà di giustizia
- il padre potrà vedere i minori secondo le modalità che verranno indicate dal Giudice
- la casa coniugale sita in Aramengo, Borgata Piacentino n. 112 A verrà assegnata alla Sig.ra Pt 1 che vi dimorerà insieme ai figli che ivi manterranno la loro residenza
- il Sig. CP_1 corrisponderà alla Sig.ra Pt 1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Euro 1.000,00 oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal
SSN), scolastiche, ludiche e ricreative (n. 1 attività sportiva, estate ragazzi, mensa) secondo protocollo d'intesa del Tribunale di Asti
Tale somma verrà corrisposta con scadenza mensile ed entro il giorno 5 di ogni mese e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli
- l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla Sig.ra Pt 1
in ogni caso:
con vittoria di. spese e compensi."
Conclusioni della parte resistente:
"Voglia il Tribunale Ill.mo,
contrariis rejectis,
previe declaratorie tutte del caso,
previa ammissione dei capitoli di prova dedotti per interpello e testi, anche in prova contraria,
previo accertamento della nullità della notifica del ricorso introduttivo,
previo ordine a Parte 1 di esibizione delle buste paga dell'ultimo anno, delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, nonché dell'estratto conto aggiornato triennale della postpay di cui la medesima risulta essere titolare, nonché di ogni eventuale altro rapporto (Satispay compresa di cui la signora è titolare), nonche
Visura PRA della auto FIAT Panda, che non risultano allegati al ricorso.
Parte 1 di esibire e consegnare al sig. Previo ordine a Controparte_1 il buono postale fruttifero
Persona 2 con identificativo rapporto intestato a Numero DiCartaIdentita_1 previa conferma della disponibilità del sig. Controparte 1 a collaborare con i Servizi Sociali territorialmente competenti, che, peraltro, hanno già preso in carico il nucleo.
Preso atto dell'Ordinanza G.I.P. Tribunale di Asti del 07.03.24 con cui sono state definitivamente archiviate le querele presentate dalla ricorrente nei confronti del marito
Confermata la revoca delle misure interdittive emesse avverso il resistente con provvedimento del 31.07.23.
Preso atto delle risultanze dell'esperita CTU Previa indagine delle Polizia Tributaria diretta ad accertare la reale consistenza del patrimonio mobiliare della ricorrente, visti i numerosi prelievi di contante, le operazioni di "trasferimento fondi" non giustificati dal conto personale della medesima, nonché la verosimile esistenza di altri rapporti bancari non prodotti.
In via principale
Parte 1 addebitandola alla moglie Pronunciare la separazione personale tra Controparte_1 e per i motivi di cui in narrativa.
Disporre l'affidamento esclusivo dei figli della coppia Per 1 e Per 2 al padre per i motivi espressi nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi.
Disporre l'assegnazione della casa coniugale (con tutti gli arredi ivi contenuti) ubicata in Aramengo d'Asti,
Borgata Piacentino n. 112 al sig. Controparte_1
'Disporre che la minore Persona 1 in considerazione dell'età, della maturità e della capacità di autodeterminarsi, possa incontrare e frequentare la madre liberamente, in base agli accordi che prenderà direttamente con la stessa, ai propri impegni scolastici ed extra scolastici ed agli impegni lavorativi del genitore.
Qualora il Tribunale non ritenesse di accogliere tale richiesta in quanto non rispondente agli interessi della minore (concretamente motivati), disporre che Per 1 possa vedere e frequentare la madre in base alle indicazioni contenute nella esperita CTU e già recepite dal GR nel provvedimento datato 11.06.24 e cioè il mercoledì dalle h. 17.30 alle h. 21.30 ed a settimane alterne il sabato dalle 12 alle 22.30 e la settimana successiva nel giorno di domenica dalle h. 12.00 alle h. 21,30.
Disporre che per 2 possa vedere e frequentare la madre in base alle indicazioni contenute nella esperita
CTU e già recepite dal GR nel provvedimento datato 11.06.24 e cioè il mercoledì dalle h. 17.30 alle h. 21.30 ed a settimane alterne il sabato dalle 12 alle 22.30 e la settimana successiva nella giornata di domenica dalle h. 12.00 alle h. 21,30.
Nelle Festività, durante i Compleanni e gli eventuali ponti, secondo la regola dell'alternanza. Fatta salva in ogni caso la volontà dei minori e le determinazioni che gli stessi dovessero palesare, anche in relazione a singole e specifiche circostanze/impegni/evenienze.
Disporre che Parte 1 contribuisca al mantenimento dei figli, mediante il versamento al marito dell'importo di Euro 500,00 (Euro 250,00 a figlio)-indicizzato in base alla variazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate e documentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Asti.
Assegno unico percepito integralmente dal sig. Controparte 1
Condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3° per la temerarietà della lite.
Il tutto con il favore delle spese.
In via subordinata e nel denegato caso in cui il Tribunale adito ritenesse non accoglibile la domanda dispiegata in via principale pronunciare la separazione personale tra Controparte 1 e Pt 1
[...] addebitandola alla moglie per i motivi di cui in narrativa.
,
ad entrambi i genitori con Disporre l'affidamento condiviso dei figli della coppia Per 1 e Per 2 collocazione presso il padre.
Disporre l'assegnazione della casa coniugale (con tutti gli arredi ivi contenuti) ubicata in Aramengo d'Asti,
Borgata Piacentino n. 112 al sig. Controparte 1 .
,Disporre che la minore Persona 1 in considerazione dell'età, della maturità e della capacità di autodeterminarsi, possa incontrare e frequentare la madre liberamente, in base agli accordi che prenderà direttamente con la stessa, ai propri impegni scolastici ed extra scolastici ed agli impegni lavorativi del genitore.
Qualora il Tribunale non ritenesse di accogliere tale richiesta in quanto non rispondente agli interessi della minore, disporre che Per 1 possa vedere e frequentare la madre in base alle indicazioni contenute nella esperita CTU e già recepite dal nel provvedimento datato 11.06.24 e cioè il mercoledì dalle h. 17.30 alle h. 21.30 ed a settimane alterne il sabato dalle 12 alle 22.30 e la settimana successiva nel giorno di domenica dalle h. 12.00 alle h. 21,30.
Disporre che Per_2 possa vedere e frequentare la madre in base alle indicazioni contenute nella esperita
CTU e già recepite dal GR nel provvedimento datato 11.06.24 e cioè il mercoledì dalle h. 17.30 alle h. 21.30 ed a settimane alterne il sabato dalle 12 alle 22.30 e la settimana successiva nel giorno di domenica dalle h.
12.00 alle h. 21,30.
Disporre Nelle Festività, durante i Compleanni e gli eventuali ponti secondo la regola dell'alternanza (Natale
2023 con il padre e Capodanno 2024 con la madre). Fatta salva in ogni caso la volontà dei minori e le determinazioni che gli stessi dovessero palesare, anche in relazione a singole e specifiche circostanze/impegni/evenienze.
Disporre che Parte 1 contribuisca al mantenimento dei figli, mediante il versamento al marito dell'importo di Euro 500,00 (Euro 250,00 a figlio)-indicizzato in base alla variazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate e documentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Asti.
Assegno unico percepito integralmente dal sig. Controparte_1
Condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3° per la temerarietà della lite.
In ogni caso, dichiarare inammissibile in quanto tardiva la domanda di divorzio
Il tutto con il favore delle spese."
Conclusioni del Curatore Speciale:
"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
Voglia la S.V III.ma
In via preliminare
Respingere la eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di convocazione per le motivazioni esposte in atti.
Nel merito
Affidare i figli minori Persona 1 e Persona_2 ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con collocazione e residenza anagrafica presso il padre, al quale resta assegnata la casa coniugale sita in Aramengo d'Asti - Borgata Piacentino n. 112.
,Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé i figli minori Per 1 e Per_2 salvo ogni altro e diverso accordo tra i genitori rispondente all'interesse dei minori, con le seguenti modalità:
Tutte le settimane
- Per 1, il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 21,30;
- Per_2 il venerdì dalle ore 17,30 alle ore 21,30.
Durante i fine settimana e in modo alternato Per 1 e Per 2, il sabato dalle ore 12,00 alle ore 22,30 e la settimana successiva la domenica dalle ore
12,00 alle ore 21,30 e così via a settimane alterne.
Durante le vacanze estive
'Per 1 e Per 2 per almeno due settimane anche non consecutive, da individuarsi su accordo dei genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie
'Per 1 e Per 2 per un periodo di sette giorni anche non consecutivi, da individuarsi su accordo dei genitori entro il 30 novembre di ogni anno. Il suddetto periodo sarà comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Natale o del giorno di Santo Stefano.
Durante le vacanze pasquali
,Per 1 e Per 2 per un periodo di tre giorni anche non consecutivi, da individuarsi su accordo dei genitori entro il 15 febbraio di ogni anno. Il suddetto periodo sarà comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua
o del giorno di Lunedì dell'Angelo.
Durante le altre vacanze scolastiche
'Per 1 e Per 2 in alternanza con il padre, durante le giornate festive infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, etc.) o durante le ulteriori, eventuali, sospensioni dalle lezioni (ad esempio, in occasione delle elezioni politiche o amministrative), in modo che nel corso dell'anno scolastico i minori trascorrano una festività o una sospensione scolastica con la madre e la successiva con il padre, e così via, da definirsi in via anticipata in sede di piano ferie.
Disporre, per almeno un anno, un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti sulla attuazione delle citate modalità di visita madre-figli.
Invitare entrambi i genitori ad intraprendere un percorso individuale di supporto alla genitorialità.
Disporre l'obbligo a carico della madre di corrispondere a favore del padre, in quanto collocatario dei minori, un contributo per il mantenimento dei figli minori Per 1 e Per 2 nella misura che verrà ritenuta di giustizia tenuto conto della situazione economica-patrimoniale della stessa nonché delle circostanze evidenziate a pag. 6 della memoria del curatore speciale a sensi art. 473 bis. 17 comma 2, c.p.c. del
23.10.2023.
Disporre altresì che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori Per 1 e Per_2, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come precisate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati redatto dal Tribunale di Asti in data 07.07.2017.
Con il favore delle spese." OSSERVATO
Parte ricorrente introduceva domanda per separazione giudiziale, contestualmente allegando asserite condotte maltrattanti del marito, con riferimento alle quali richiedeva anche la emissione di provvedimenti urgenti a tutela.
La separazione deve certamente esser pronunziata, essendo palese la gravissima frattura nella unità familiare, alla luce delle difese, e del contegno concreto, tenuto dalle parti, ante giudizio e durante lo stesso.
'Occorre peraltro evidenziare come le accuse, mosse dalla Pt_1 al CP 1 abbiano trovato smentita piena in atti, oltre ad esser state oggetto di reiezione, con ampia motivazione, da parte del GIP presso il
Tribunale di Asti, il cui provvedimento pare utile riportare di seguito per esteso,
allegando in formato immagine il testo integrale della ordinanza [che peraltro è congrua e coincidente a quanto emerso, più specificamente, nel presente giudizio: tenuto conto di quanto riportato dal personale di
PG intervenuto sui luoghi di causa in data 29.7.2023, in occasione del litigio, che dava luogo all'allontanamento della madre dalla abitazione familiare;
ed altresì di quanto riferito, sia al giudicante, che agli ausiliari, dai figli della coppia: che peraltro hanno ritenuto sin da principio di rimanere a vivere con il
CP 1 , ciò che smentisce nettamente l'immagine di soggetto maltrattante e dai modi prepotenti e sgradevoli, fornita dalla ricorrente: tanto più che anche l'accusa di fare abuso di sostanze, in ispecie alcoliche, si è rivelata, nella presente sede, quale allegazione priva di riscontri): TRIBUNALE ODI ASTI
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
(art. 409 e ss. c. p. p.)
Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Claudia Beconi,
Visti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di RA Ernesto, in atti generalizzato, difeso di fiducia dall'Avv. Marco SERVENTE del foro di Ivrea.
INDAGATO per il reato di cui all'art. 572 c.p. in cui è persona offesa: GI OR, in atti generalizzata, difesa di fiducia dall'Avv. Angela FIGONE del foro di Torino.
Vista la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero dott. Ghibaudo;
Vista l'opposizione depositata dalla persona offesa;
All'esito dell'udienza camerale tenutasi il 7.12.2023, sciogliendo la riserva
OSSERVA
Giova innanzitutto richiamare i principi di diritto in materia di definizione del delitto di maltrattamenti in famiglia secondo cui: il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati
•
complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione;
tali comportamenti possono consistere, singolarmente, anche in fatti non costituenti
•
reato, purché concretamente idonei, nel complesso, a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni;
lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una
•
situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali;
il reato non è dunque escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente; il delitto deve peraltro essere escluso quando le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista (Sez. 6-, Sentenza n. 37978 del 03/07/2023 Ud. - dep. 15/09/2023, Rv. 285273-01). Pertanto, pur se, da un lato, non è necessario né l'uso di violenza fisica né che i comportamenti dell'agente siano di per sé delittuosi, dall'altro, le reazioni della persona offesa, non escludono il reato, quando essa versi comunque in una condizione di complessivo avvilimento, è innegabile che il giudizio sulla natura vessatoria delle condotte non può prescindere da una valutazione complessiva della gravità degli atti e del rapporto tra le parti. In concreto, in presenza di condotte unilaterali di violenza fisica o similari, è certamente più probabile rinvenire quella disparità tra le parti con conseguente avvilimento della vittima, anche qualora vi siano reazioni della stessa;
qualora invece si sia in presenza di violenza solo verbale, la presenza di reazioni della persona offesa impone un attento vaglio, al fine di verificare se si sia in presenza di quella sopraffazione unilaterale che caratterizza il delitto in questione o di una mera modalità di confronto violento tra le parti. Posti tali principi, nella specie la persona offesa ha denunciato:
- nella prima querela, degli episodi di violenza fisica risalenti al periodo in cui, nel 2015, l'indagato scopriva di essere stato da lei tradito;
sempre nel medesimo atto, una serie di insulti e minacce commessi dal 2017 in poi, quando la coppia decideva di separarsi, documentati da una serie di files audio prodotti;
di aver ricevuto, nel medesimo predetto periodo, in due occasioni, uno schiaffo;
con ulteriore istanza rivolta al pubblico ministero, di aver subito violenza fisica il
29.7.2023; il tutto connesso ad un frequente stato di ebbrezza di BERLTRAMO. Quanto al riscontro di tali condotte, ed al conseguente giudizio di attendibilità della persona offesa deve osservarsi che: le violenze asseritamente subite nell'anno 2015 non sono in alcun modo riscontrate, né può validamente sostenersi che la persona offesa versasse in quel periodo, in cui, per sua stessa ammissione, aveva tradito il marito, in uno stato di paura ed abbattimento tale da impedire di andare a farsi refertare;
esse inoltre paiono assolutamente autonome e temporalmente lontane rispetto alla situazione poi creatasi dal 2017 in poi;
parimenti il fatto di luglio 2023 è privo, quanto alle lesioni asseritamente subite, di riscontro ed è anzi smentito dall'annotazione di p.g., in cui gli operanti danno atto dell'atteggiamento tranquillo riscontrato in RA e nel figlio, dell'aver visionato un video, loro mostrato dall'indagato, che smentisce la versione dei fatti resa dalla GI, e dell'assenza nel predetto di alcun sintomo di ebbrezza, contrariamente a quanto dichiarato dalla donna;
le persone informate sui fatti, tutte scrupolosamente sentite dalla P.G. delegata, non
-
hanno parimenti riscontrato alcun segno di violenza fisica, essendosi limitate a confermare alcune frasi denigratorie di RA. Restano dunque le condotte di insulti e minacce documentate dalle registrazioni prodotte.
Dall'ascolto delle stesse, benché l'ira di RA sia percepibile, altresì si ode la GI controbattere, a volte persino sollecitando una reazione del marito (all'evidente fine di coglierla nella propria registrazione); tale circostanza pone quantomeno in dubbio la sussistenza di quella situazione di sbilanciamento con relativa mortificazione di una parte che caratterizza il delitto in questione, lasciando al contrario intendere che si sia in presenza, come sostenuto dal pubblico ministero, di quella litigiosità di coppia nell'ambito di una rapporto di tendenziale parità tra le parti che, come visto, è inidoneo ad integrare la fattispecie incriminatrice. Deve dunque accogliersi la richiesta di archiviazione, non potendo formularsi una ragionevole previsione di condanna per il reato di maltrattamenti.
P. Q. M.
DISPONE l'archiviazione del procedimento penale indicato in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Asti, 7.3.2024 Depositato in cancelleria del Tribunale I Giudice dott. Claudia Beconi Il Funzionano Giudiziano 07 MAR. 2024
I di Asti il T Ivan S A Dott A-2 Alla luce delle riportate problematiche nelle dinamiche familiari, veniva comunque licenziata CTU, ed il conseguente elaborato (RISPETTO ALLE CUI CONCLUSIONI VI E' ANCHE ADESIONE DEI CCTTPP) concludeva nel senso che:
"...Pertanto si ritiene che sono stati acquisiti elementi sufficienti per ritenere che Parte 1 e CP_1
[...] conservano capacità cognitive ed affettive per rispondere ai complessi compiti che la responsabilità genitoriale richiede mantenendo una definita e chiara separazione come coppia.
Per_2Al fine di favorire una corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale dei minori Per_1 e
[...] si propone all'III.mo Giudice come migliore soluzione di affidamento dei minori l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
I minori Per 1 e Persona 2 hanno comunicato la volontà di continuare ad abitare presso la casa di
Aramengo per mantenere le loro relazioni amicali ed il rapporto con un contesto sociale in cui hanno sviluppato un buon livello di adattamento.
Al fine di consentire l'incontro con il genitore non convivente si propone, sulla base della valutazione positiva dei genitori di proseguire con l'ultimo calendario di incontri concordato che si riporta integralmente.
In accordo con i Consulenti, che hanno informato i genitori ed hanno accolto il loro parere, ed in accordo con il Curatore dei minori, è stato codificato il calendario di incontri dei minori con la madre Sig.ra Pt 1
[...] con le seguenti indicazioni:
Per 1 il mercoledì dalla 17,30 alle 21,30
Per 2 il venerdì dalle 17,30 alle 21,30
Entrambi i minori il sabato dalle 12 alle 22,30 (i minori saranno con il padre a sabati alterni)
Entrambi i minori la domenica dalle 12 alle 21,30 (i minori saranno con il padre a domeniche alterne).
Il calendario dovrà essere opportunamente modificato al termine dell'impegno scolastico dei minori ed in ragione delle attività che i minori in accordo con i genitori intenderanno intraprendere. Come già avvenuto per il periodo festivo pasquale è da prevedere in accordo tra i genitori un periodo di vacanze estive di almeno due settimane con ognuno dei genitori. Con analogo criterio di alternanza saranno da stabilire le vacanze natalizie.
Si ritiene opportuno conferire al Servizio Sociale del territorio (Co.Ge.Sa) il mandato di verificare il rispetto dei provvedimenti che riguardano i minori con la possibilità di proporre modifiche o variazioni dei provvedimenti a sostegno dei genitori nel concreto esercizio della responsabilità genitoriale...
Le dette modalità sembrano, allo stato dell'arte, le più consone, tenuto conto delle manifestazioni di volontà dei ragazzi, ed allo stesso tempo al fine di salvaguardare il principio di bigenitorialità.
Il che importa reiezione della domanda del convenuto, finalizzata al riconoscimento di un affido esclusivo, svolta in via principale.
Come anche è da rigettare la domanda per addebito, svolta dal CP 1 , siccome carente dei requisiti di legge.
Ed infatti, sinanche pacifico che la moglie, nel corso della vita coniugale, sia incorsa in violazioni agli obblighi di fedeltà, nondimeno emerge in atti aver la coppia sempre ripreso, pur a seguito di dette "avventure" extraconiugali, la convivenza, ed il regolare regime familiare, ciò che, importando riconciliazione tra i coniugi, rende quelle condotte ab origine inidonee a fondare la chiesta azione per addebito. Non potendosi neppure, comunque, sulla base delle allegazioni offerte, affermare con certezza la esistenza di un nesso causale tra le condotte di infedeltà, attribuite alla attrice, peraltro in un lasso di tempo prolungato, sebbene non del tutto preciso quanto alle indicazioni temporali, e la frattura definitiva della unità familiare.
Quanto alle statuizioni economiche, occorre evidenziare che la prole, adolescente, importa certamente spese di una certa rilevanza;
che la prole continua, per scelta consapevole, a convivere con il padre, sul quale gravano in massima misura le spese dirette di mantenimento;
che la madre gode di una retribuzione non esigua, secondo i documenti da ultimo depositati pari a circa € 1850 mensili (cfr. cedolini 2024).
Sul punto peraltro, le conclusioni delle parti non sono lontane, avendo la madre proposto un assegno pari ad € 200 per ciascun figlio, laddove la richiesta del padre si colloca su € 250 ciascuno. Tale ultima somma pare la più congrua, viste le esigenze dei ragazzi, anche legate alla età, e le modalità di affido.
Le spese di lite vengono compensate, tenuto conto del tenore della sentenza, vista la reciproca soccombenza essendo da respingersi, per quanto detto, le domande del resistente, afferenti al chiesto addebito, ed all'affidamento esclusivo [in contrasto, peraltro, con quanto concluso dal CTU, rispetto al cui elaborato neppure i consulenti di parte hanno formulato pareri difformi].
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Pronunzia la separazione giudiziale tra le parti;
Rigetta la domanda di addebito, formulata dal CP 1 ;
Dispone l'affido congiunto di Per 1 e Per_2
,con residenza anagrafica e collocazione presso il padre;
cui è affidata la casa familiare;
Compatibilmente con la volontà di Per 1, prossima a compiere diciassette anni, e dunque dotata di ampia capacità di autodeterminarsi,
il tribunale dispone che la madre possa vedere i ragazzi secondo le seguenti indicazioni:
Per 1, il mercoledì dalle h 17,30 alle h 21,30;
Per 2 , il venerdì dalle h 17,30 alle h 21,30;
Entrambi i minori, il sabato dalle h 12 alle h 22,30, a settimane alterne;
Entrambi i minori, la domenica dalle h 12 alle h 21,30, nelle altre settimane.
Salvi diversi accordi tra i genitori, e sentite le esigenze dei minori, anche con riferimento ad eventuali pernottamenti presso la madre, se dai minori voluti.
La madre potrà tenere con sé i minori per due settimane consecutive, durante le vacanze estive, da individuarsi su accordo tra i genitori entro il 30 Giugno di anno;
in difetto di accordo, nei giorni tra il primo ed il quindici di agosto;
La madre potrà tener con sé i figli, nel mese di dicembre, per sette giorni consecutivi, da decidersi di accordo tra i genitori;
in difetto di accordo, nel periodo tra il 25 dicembre 2024 (ore 12) ed il 31 dicembre
2024 (ore 21.30); con alternanza annuale, per gli anni successivi;
- la madre potrà tenere con sé i figli n. 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze Pasquali, con previsione ad anni alterni di Pasqua e Pasquetta. Il tribunale manda ai servizi sociali Pt 2 di monitorare l'andamento dei rapporti tra madre e figli.
La madre, entro il giorno 15 di ogni mese, verserà al CP 1 il contributo al mantenimento per la prole, nella misura di € 250,00 per figlio, rivalutandi annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo d'intesa del Tribunale di Asti.
L'assegno unico verrà goduto al 100% dal convenuto.
Spese di lite compensate. Ivi comprese spese di CTU, liquidate, in favore del dott. Persona 3
,
in € 3168,73, per compenso, oltre oneri e pesi di legge;
ed oltre rimborso spese per € 512,04. Da cui detrarre eventuali acconti versati dalle parti.
Le spese del Curatore Speciale dei minori, da liquidarsi a parte, saranno allocate, in solido, sui genitori.
Asti, 15.1.2025
Il Pres rel est