Art. 5. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355 ." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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18 gennaio 1970
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1 ottobre 1993
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1 gennaio 2006
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28 febbraio 2010
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- 1. Codice della StradaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 agosto 2023
Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10388Provvedimento: […] conv. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39 ed all'art. 83 del T.U. 13 febbraio 1959, n. 449, nonché in relazione agli artt. 100 e 132 n. 4 cod. proc. civ.). La ricorrente osserva che l'art. 5 della legge 990 del 1969 escludeva dall'obbligo di assicurazione i ciclomotori non muniti di targa di riconoscimento con cilindrata non superiore ai 50 c.c. e che tale obbligo è stato esteso a tali ciclomotori solo con l'art. 193 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, però entrato in vigore l'1.10.1993 (art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) e quindi in epoca successiva alla data dell'incidente, che ha dato luogo al presente giudizio.Leggi di più...
- ammissione del danneggiato ai benefici del fondo·
- deroga·
- danno cagionato da circolazione di ciclomotore·
- fattispecie·
- modalità·
- limiti·
- nozione·
- esclusione·
- decisione secondo equità·
- giudizio sulla legittimazione·
- regime antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 285 del 1992·
- portata·
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- ciclomotore di cilindrata non superiore ai 50 c.c·
- conseguenze