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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca all'esito dello svolgimento della udienza del 20.5.2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio RG. ATP 22750/2024 vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente atto. Il sottoscritto difensore dichiara che il proprio numerofax è 081-5511744 e la posta certificata è per le comunicazioni e le notificazioni Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
n. ) con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, , dall'Avv. Maria Persona_1
Sofia Lizzi
(C.F. - PEC : t) e con il C.F._3 Email_2 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di via A. De Gasperi, 55-
Napoli (Fax: 081 . 19926338).
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato Parte_2
[...]
- che il ricorrente, operaio autotrasportatore, in data 02/01/2024 presentava domanda di
Assegno ordinario di invalidità nella gestione Lavoratori dipendenti e nel fondo FPDL;
- che l' con provvedimento del 17/01/2024 respingeva la domanda per motivi sanitari;
CP_1 CP_
- che proponeva nei termini ricorso amministrativo al Comitato Provinciale;
- che come si evince dalla documentazione sanitaria che si allega, è affetto da: “coxartrosi destro, cardiopatia ipertensiva, depressione”;
- che in possesso di residenza e cittadinanza italiana, presenta i requisiti contributivi previsti dalla legge per ottenere i benefici ex lege 222/84 cosi come da estratto contributivo allegato in atti;
- che la causa veniva incardinata dinanzi al Tribunale di Napoli, dott.ssa Mazzocca, con R.G. N.
5294/24 e con prima udienza fissata in data 9/05/2024. Per_
-Che veniva conferito incarico al dott.
- che il CT non riconosceva il diritto richiesto;
- che il ricorrente essendo stato negato il diritto richiesto a mezzo del procedimento di ATP ha depositato in cancelleria, nei termini di legge, dichiarazione di dissenso rispetto all'accertamento del CT;
1 Per_
- che il parere medico legale del CT a firma del dott. è manifestamente infondato. Sulla scorta dell'esame della C.T.U. e della documentazione allegata è possibile diagnosticare al sig. un complesso di patologie, rappresentato da: Parte_1
1) Ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente
2) Broncopneumopatia cronica in ex tabagista.
3) Coxartrosi bilaterale, già trattata a destra mediante intervento chirurgico di artroprotesi d'anca e artroprotesi anca sx (settembre 2024).
Deduceva che tali patologie lo rendono invalido in misura certamente superiore al 67% (ossia le sue capacità lavorative sono ridotte in modo superiore ai due terzi), anche tenendo presenti le riduzioni previste dal D.M. 5.2.92 (la somma aritmetica sarebbe 95).
Il ricorrente deve essere inquadrato nel codice 7.4.2.3.0 - Conduttori di mezzi pesanti e camion delle Professioni Istat "Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili."
La patologia principale di cui è affetto il dall'anno 2016 è la coxartrosi Parte_1 bilaterale;
si evidenzia infatti che il sig. già trattato chirurgicamente a Parte_1 destra mediante intervento di artroprotesi totale d'anca nel mese di settembre 2023, non ha assolutamente recuperato e vi sono limitazioni funzionali tali da limitarne l'attività lavorativa in maniera sostanziale.
Inoltre la situazione si è ulteriormente aggravata perchè il ha subito un ulteriore Parte_1 intervento in data 16.09.2024 per intervento all'anca sx. Tutto questo alla a supporto della domanda questa difesa - alla luce dell'art. 149 disp att, c.p.c., come confermato recentemente dalla Suprema Corte con ordinanza n. 18265/2020.
Invero il autista di mezzi pesanti, non riesce in pieno ad ottemperare alle normali Parte_1 attività in quanto la deambulazione è difficoltosa e possibile oggi con appoggio. Tale patologia, unitamente alla BPCO ed all'ipertensione, determinano sicuramente una riduzione significativa delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Infatti, come indicato il oltre ad estenuanti viaggi per il trasporto delle merci con turni Parte_1 massacranti anche notturni, è addetto al carico e scarico delle merci. Immotivata lo è in “re ipsa” ossia il CT non motiva e non spiega perché la giudica
“insufficiente” a determinare una tale riduzione. Infondata perché il CT afferma, nella sua relazione, che: “Le patologie di cui è affetto il ricorrente, anche se rilevanti non riduce la capacita lavorativa a meno di 1/3 ”.
Il CT doveva fare riferimento all'attività lavorativa di autista e cioè a un mestiere che richiede un significativo contenuto energetico e che sottopone ad atti di forza o a sforzi e che richiede una buona efficienza articolare. Le considerazioni del CT si attaglierebbero forse ad un lavoro impiegatizio, non necessariamente ad alto contenuto intellettuale, ma comunque connotato da un'attività preminentemente sedentaria. Trattandosi di legge 222, il riferimento è alle occupazioni confacenti le attitudini (non lo specifico lavoro svolto, né l'eventuale cambio di mansione, queste fattispecie riguardano il collegio medico, l' e la C.M.V. in sede di CP_2 valutazione dell'idoneità a proficuo lavoro). Pertanto, nel momento in cui si valuta l'incidenza delle patologie sulle capacità lavorative, è ovvio che il riferimento sia alla capacità lavorativa di quella specifica persona. La capacità lavorativa della persona in esame è, ovviamente, quella di un lavoro manuale, nel quale sia l'artrite, sia la cardiopatia ipertensiva rilevano non poco.
2 Per quanto sopra esposto, può giungere alle seguenti conclusioni: Il ricorrente è affetto da un complesso di patologie, meglio specificate nella discussione, che lo rendono invalido in misura superiore ai due terzi, in occupazioni confacenti le sue attitudini.
Per quanto espresso in sede di discussione, si ritiene che le conclusioni del C.T.U. non siano adeguatamente motivate, soprattutto riguardo alla genericità delle conclusioni ed alla mancanza di motivazioni. Pertanto, tutta la sua valutazione è viziata da un grave difetto di procedura e va considerata nulla e rifatta (certamente affidandola ad altro CT, secondo la massima del “Ne bis in idem”). Tanto premesso chiedeva
1) nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio che effettui gli accertamenti medici atti a stabilire l'effettivo grado di invalidità del ricorrente, consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super partes nella contrapposizione tra l'acquisito parere tecnico del CT nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere in via principale il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno di invalidità ai sensi della Legge 222/84, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
Si costituiva l' eccependo l' inammissibilità del ricorso, atteso che le valutazioni CP_1 medico legali che, nell'ambito della fase sommaria, sono state poste dal ctu a fondamento delle contestate conclusioni, non risultano sottoposte ad alcun vaglio critico;
infatti nell'avverso ricorso non risultano in alcun modo evidenziati, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art 445 bis cpc, gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero. Deduceva che le conclusioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria siano sorrette da valutazioni congrue, coerenti rispetto al quadro morboso emerso nell'ambito delle Eccepiva altresì le carenze assertive del ricorso e comunque la mancanza sul piano clinico dei presupposti richiesti per la prestazione invocata
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso vinte le spese
All' esito dei chiarimenti resi dal CT all' udienza del 22/5/2025 , tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. decideva la causa come da separata sentenza Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente della sintomatologia clinica e degli elementi medico legali sufficienti per il riconoscimento dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari a 2/3 con conseguente diritto alla percezione del beneficio economica dell' assegno di invalidità a far data dal settembre 2023 .
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto il CT (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Il ctu nell' integrazione di perizia ha precisato che l'unico vero elemento di novità rispetto a quanto accertato nella fae di atp è rappresentato da nuovo e recente intervento chirurgico di artroprotesi d'anca sinistra. Pertanto, in considerazione di ciò, si ritiene corretto riconoscere l'istante invalido con una riduzione a meno di un terzo della propria capacità di lavoro ai sensi della Legge 222/84 con decorrenza dal mese di settembre 2024 e di prevedere la visita di revisione a breve distanza di tempo.
3 La domanda pertanto va accolta con riconoscimento dell' assegno ex L. 222/1984 con decorrenza dal settembre 2024 . In definitiva deve essere dichiarato il diritto dell'istante a percepire i ratei di assegno di invalidità a decorrere dal settembre 2024 oltre interessi legali, restando rimessa alla competente sede amministrativa la fase di liquidazione dei ratei da parte dell' . CP_1
In considerazione della decorrenza del riconoscimento fissato ad epoca di gran lunga successiva a quella della domanda amministrativa, le spese di lite (relative al giudizio in esame ed a quello precedente di ATPO) vengono interamente compensate tra le parti. A carico dell' vengono poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio CP_1 liquidate come da separati decreti, risultando autocertificate dal ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc in allegato ad entrambi i ricorsi introduttivi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a)Dichiara persona invalida meritevole dell'assegno di inabilità ex Parte_1
L. 222/84 a decorrere dal settembre 2024
b)compensa interamente tra le parti le spese di lite;
CP_ c)pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Napoli, 22/5/2025 Il giudice
Maria Pia Mazzocca
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca all'esito dello svolgimento della udienza del 20.5.2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio RG. ATP 22750/2024 vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente atto. Il sottoscritto difensore dichiara che il proprio numerofax è 081-5511744 e la posta certificata è per le comunicazioni e le notificazioni Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
n. ) con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, , dall'Avv. Maria Persona_1
Sofia Lizzi
(C.F. - PEC : t) e con il C.F._3 Email_2 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di via A. De Gasperi, 55-
Napoli (Fax: 081 . 19926338).
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato Parte_2
[...]
- che il ricorrente, operaio autotrasportatore, in data 02/01/2024 presentava domanda di
Assegno ordinario di invalidità nella gestione Lavoratori dipendenti e nel fondo FPDL;
- che l' con provvedimento del 17/01/2024 respingeva la domanda per motivi sanitari;
CP_1 CP_
- che proponeva nei termini ricorso amministrativo al Comitato Provinciale;
- che come si evince dalla documentazione sanitaria che si allega, è affetto da: “coxartrosi destro, cardiopatia ipertensiva, depressione”;
- che in possesso di residenza e cittadinanza italiana, presenta i requisiti contributivi previsti dalla legge per ottenere i benefici ex lege 222/84 cosi come da estratto contributivo allegato in atti;
- che la causa veniva incardinata dinanzi al Tribunale di Napoli, dott.ssa Mazzocca, con R.G. N.
5294/24 e con prima udienza fissata in data 9/05/2024. Per_
-Che veniva conferito incarico al dott.
- che il CT non riconosceva il diritto richiesto;
- che il ricorrente essendo stato negato il diritto richiesto a mezzo del procedimento di ATP ha depositato in cancelleria, nei termini di legge, dichiarazione di dissenso rispetto all'accertamento del CT;
1 Per_
- che il parere medico legale del CT a firma del dott. è manifestamente infondato. Sulla scorta dell'esame della C.T.U. e della documentazione allegata è possibile diagnosticare al sig. un complesso di patologie, rappresentato da: Parte_1
1) Ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente
2) Broncopneumopatia cronica in ex tabagista.
3) Coxartrosi bilaterale, già trattata a destra mediante intervento chirurgico di artroprotesi d'anca e artroprotesi anca sx (settembre 2024).
Deduceva che tali patologie lo rendono invalido in misura certamente superiore al 67% (ossia le sue capacità lavorative sono ridotte in modo superiore ai due terzi), anche tenendo presenti le riduzioni previste dal D.M. 5.2.92 (la somma aritmetica sarebbe 95).
Il ricorrente deve essere inquadrato nel codice 7.4.2.3.0 - Conduttori di mezzi pesanti e camion delle Professioni Istat "Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili."
La patologia principale di cui è affetto il dall'anno 2016 è la coxartrosi Parte_1 bilaterale;
si evidenzia infatti che il sig. già trattato chirurgicamente a Parte_1 destra mediante intervento di artroprotesi totale d'anca nel mese di settembre 2023, non ha assolutamente recuperato e vi sono limitazioni funzionali tali da limitarne l'attività lavorativa in maniera sostanziale.
Inoltre la situazione si è ulteriormente aggravata perchè il ha subito un ulteriore Parte_1 intervento in data 16.09.2024 per intervento all'anca sx. Tutto questo alla a supporto della domanda questa difesa - alla luce dell'art. 149 disp att, c.p.c., come confermato recentemente dalla Suprema Corte con ordinanza n. 18265/2020.
Invero il autista di mezzi pesanti, non riesce in pieno ad ottemperare alle normali Parte_1 attività in quanto la deambulazione è difficoltosa e possibile oggi con appoggio. Tale patologia, unitamente alla BPCO ed all'ipertensione, determinano sicuramente una riduzione significativa delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Infatti, come indicato il oltre ad estenuanti viaggi per il trasporto delle merci con turni Parte_1 massacranti anche notturni, è addetto al carico e scarico delle merci. Immotivata lo è in “re ipsa” ossia il CT non motiva e non spiega perché la giudica
“insufficiente” a determinare una tale riduzione. Infondata perché il CT afferma, nella sua relazione, che: “Le patologie di cui è affetto il ricorrente, anche se rilevanti non riduce la capacita lavorativa a meno di 1/3 ”.
Il CT doveva fare riferimento all'attività lavorativa di autista e cioè a un mestiere che richiede un significativo contenuto energetico e che sottopone ad atti di forza o a sforzi e che richiede una buona efficienza articolare. Le considerazioni del CT si attaglierebbero forse ad un lavoro impiegatizio, non necessariamente ad alto contenuto intellettuale, ma comunque connotato da un'attività preminentemente sedentaria. Trattandosi di legge 222, il riferimento è alle occupazioni confacenti le attitudini (non lo specifico lavoro svolto, né l'eventuale cambio di mansione, queste fattispecie riguardano il collegio medico, l' e la C.M.V. in sede di CP_2 valutazione dell'idoneità a proficuo lavoro). Pertanto, nel momento in cui si valuta l'incidenza delle patologie sulle capacità lavorative, è ovvio che il riferimento sia alla capacità lavorativa di quella specifica persona. La capacità lavorativa della persona in esame è, ovviamente, quella di un lavoro manuale, nel quale sia l'artrite, sia la cardiopatia ipertensiva rilevano non poco.
2 Per quanto sopra esposto, può giungere alle seguenti conclusioni: Il ricorrente è affetto da un complesso di patologie, meglio specificate nella discussione, che lo rendono invalido in misura superiore ai due terzi, in occupazioni confacenti le sue attitudini.
Per quanto espresso in sede di discussione, si ritiene che le conclusioni del C.T.U. non siano adeguatamente motivate, soprattutto riguardo alla genericità delle conclusioni ed alla mancanza di motivazioni. Pertanto, tutta la sua valutazione è viziata da un grave difetto di procedura e va considerata nulla e rifatta (certamente affidandola ad altro CT, secondo la massima del “Ne bis in idem”). Tanto premesso chiedeva
1) nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio che effettui gli accertamenti medici atti a stabilire l'effettivo grado di invalidità del ricorrente, consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super partes nella contrapposizione tra l'acquisito parere tecnico del CT nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere in via principale il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno di invalidità ai sensi della Legge 222/84, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
Si costituiva l' eccependo l' inammissibilità del ricorso, atteso che le valutazioni CP_1 medico legali che, nell'ambito della fase sommaria, sono state poste dal ctu a fondamento delle contestate conclusioni, non risultano sottoposte ad alcun vaglio critico;
infatti nell'avverso ricorso non risultano in alcun modo evidenziati, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art 445 bis cpc, gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero. Deduceva che le conclusioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria siano sorrette da valutazioni congrue, coerenti rispetto al quadro morboso emerso nell'ambito delle Eccepiva altresì le carenze assertive del ricorso e comunque la mancanza sul piano clinico dei presupposti richiesti per la prestazione invocata
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso vinte le spese
All' esito dei chiarimenti resi dal CT all' udienza del 22/5/2025 , tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. decideva la causa come da separata sentenza Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente della sintomatologia clinica e degli elementi medico legali sufficienti per il riconoscimento dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari a 2/3 con conseguente diritto alla percezione del beneficio economica dell' assegno di invalidità a far data dal settembre 2023 .
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto il CT (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Il ctu nell' integrazione di perizia ha precisato che l'unico vero elemento di novità rispetto a quanto accertato nella fae di atp è rappresentato da nuovo e recente intervento chirurgico di artroprotesi d'anca sinistra. Pertanto, in considerazione di ciò, si ritiene corretto riconoscere l'istante invalido con una riduzione a meno di un terzo della propria capacità di lavoro ai sensi della Legge 222/84 con decorrenza dal mese di settembre 2024 e di prevedere la visita di revisione a breve distanza di tempo.
3 La domanda pertanto va accolta con riconoscimento dell' assegno ex L. 222/1984 con decorrenza dal settembre 2024 . In definitiva deve essere dichiarato il diritto dell'istante a percepire i ratei di assegno di invalidità a decorrere dal settembre 2024 oltre interessi legali, restando rimessa alla competente sede amministrativa la fase di liquidazione dei ratei da parte dell' . CP_1
In considerazione della decorrenza del riconoscimento fissato ad epoca di gran lunga successiva a quella della domanda amministrativa, le spese di lite (relative al giudizio in esame ed a quello precedente di ATPO) vengono interamente compensate tra le parti. A carico dell' vengono poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio CP_1 liquidate come da separati decreti, risultando autocertificate dal ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc in allegato ad entrambi i ricorsi introduttivi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a)Dichiara persona invalida meritevole dell'assegno di inabilità ex Parte_1
L. 222/84 a decorrere dal settembre 2024
b)compensa interamente tra le parti le spese di lite;
CP_ c)pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Napoli, 22/5/2025 Il giudice
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