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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 19/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1665 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_5 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_6 C.F._6
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_7 C.F._7 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Pt_8 C.F._8 Pt_9
, nato a [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._9 Parte_10
, nato a [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._10 Parte_11
, nata ad [...] in data [...] (C.F.: ),
[...] C.F._11
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_12 C.F._12
1 ,nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_13 C.F._13
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_14 C.F._14
rappresentati e difesi, in virtù di mandati in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gaetano
OT e dall'avv. Antonio Costabile, elettivamente domiciliati in Roccapiemonte (SA), alla
Via Biagio Franco s.n.c., Parco Belfiore, presso lo studio dei difensori;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrenti
E
(P.I.: ), in persona del Direttore Generale e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in , alla Via Nizza, n. 146; CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: Spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 14/03/2025, i ricorrenti agivano nei confronti dell' , dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento per ciascun giorno di ferie già maturato dell'indennità di turno giornaliera,
dell'indennità per particolari condizioni di lavoro e dell'indennità di pronto soccorso.
In punto di fatto rappresentavano:
- di essere dipendenti a tempo indeterminato dell' , Controparte_2
impiegati presso il Presidio Ospedaliero “Maria SS. Addolorata” di Eboli (SA), distribuiti in diverse Unità Operative, con inquadramento professionale, secondo il C.C.N.L. Comparto
Sanità del 02/11/2022, di Collaboratore Professionale Sanitario (CPS) - Infermiere, Area dei
Professionisti della Salute, Operatore Socio Sanitario (OSS), Area del Personale di
2 Supporto, inquadramenti corrispondenti alle precedenti categorie B e D del C.C.N.L.
Comparto Sanità del 21/05/2018;
- di essere stati assoggettati, nell'espletamento della propria attività, a turni rotativi di 24 ore,
con prestazioni lavorative cadenti sia nei giorni feriali che festivi;
- che l'art. 86, comma 3, C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018 prevedeva, per il personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D operante in servizi articolati su tre turni, la corresponsione di un'indennità di turno pari ad € 4,49;
- che tale indennità era stata confermata dall'art. 106 del successivo e vigente C.C.N.L.
Comparto Sanità del 02/11/2022;
- che l'art. 86, comma 6, C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018, per il personale infermieristico prevedeva la corresponsione di un'indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi, nonché nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30/01/1998 e s.m.i.;
- che la corresponsione della suddetta indennità era stata confermata dall'art. 107, comma
2, del successivo e vigente C.C.N.L. Comparto Sanità del 02/11/2022;
- che il suddetto articolo prevedeva anche, in favore del personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato ai servizi di pronto soccorso, il riconoscimento di un'indennità mensile lorda,
da corrispondersi per dodici mensilità, in ragione della effettiva presenza in servizio;
- che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non teneva conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della c.d. indennità
giornaliera di turno e della indennità per particolari condizioni di lavoro (in particolare della indennità di terapia intensiva e della indennità per malattie infettive), nonché della indennità
denominata di “pronto soccorso”;
- di avere la giurisprudenza della Suprema Corte, in linea con il diritto e la giurisprudenza comunitaria, ritenuto sussistente una c.d. nozione europea di retribuzione, comprensiva di
3 qualsiasi elemento retributivo che si poneva in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che fosse correlato allo status personale e professionale del lavoratore, orientamento confermato dalla giurisprudenza di merito;
- di essere l'indennità di turno, l'indennità per l'operatività in particolari U.O./ Servizi e l'indennità di pronto soccorso, strettamente connesse alle mansioni svolte;
- che la parte resistente aveva, mediante il cedolino paga di dicembre 2024, corrisposto alle parti ricorrenti quanto dovuto a titolo di “Indennità di turno, di servizio notturno e festivo” e di “Indennità per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”, ex art. 106, comma 2, 107, comma
2 e 4, C.C.N.L. Comparto Sanità del 02/11/2022;
- che i ricorrenti avevano ancora diritto a vedersi riconosciuta, nei limiti della prescrizione quinquennale, la corresponsione delle seguenti somme, a titolo di indennità di turno giornaliera, ex art. 106, comma 2, nonché a titolo di indennità per l'operatività in particolari
UO/Servizi, ex art. 107, comma 2, ed infine a titolo di indennità di pronto soccorso, ex art. 107, comma 4, per ciascun giorno di ferie già maturato:
-- : € 893,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 88 giorni Parte_1
di ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 giorni di ferie da maggio 2023 a dicembre
2023) e indennità di disagio (€ 4,13 x 88 giorni di ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + €
5 x 19 giorni di ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
-- : € 893,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 88 giorni di Parte_2
ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 giorni di ferie da maggio 2023 a dicembre
2023) e indennità di disagio (€ 4,13 x 88 giorni di ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + €
5 x 19 giorni di ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
-- € 893,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 88 giorni Parte_3
di ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 giorni di ferie da maggio 2023 a dicembre
2023) e indennità di disagio (€ 4,13 x 88 ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 19
ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
4 -- : € 529,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 88 ferie Parte_4
da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e
indennità di disagio (€ 5 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
-- : € 893,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 88 ferie da Parte_5
marzo 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità
di disagio (€ 4,13 x 88 ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 19 ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
-- Contrasto Ciro: € 458,00 per indennità di disagio (€ 4,13 x 88 ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
: € 712,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 67 ferie da Parte_7
dicembre 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e
indennità di disagio (€ 4,13 x 67 ferie da dicembre 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
€ 893,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 88 ferie da Parte_8
marzo 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità
di disagio (€ 4,13 x 88 ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 19 ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
-- : € 637,00 per indennità di presenza giornaliera solo su due turni (€ Parte_9
2,07 x 100 ferie da giugno 2020 a dicembre 2023) e indennità di disagio (€ 4,13 x 81 ferie da giugno 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
: € 893,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 88 ferie Parte_10
da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e
indennità di disagio (€ 4,13 x 88 ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
-- € 893,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 88 ferie da Parte_11
marzo 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità
5 di disagio (€ 4,13 x 88 ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 19 Ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
-- Manzione Armando: € 893,00 indennità di presenza giornaliera: (€ 4,49 x 88 ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità
di disagio (€ 4,13 x 88 ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 19 ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
-- : € 893,00 per indennità di presenza giornaliera: (€ 4,49 x 88 ferie da marzo Parte_13
2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità di
disagio: (€ 4,13 x 88 ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 19 ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
: € 893,00 per indennità di presenza giornaliera: (€ 4,49 x 88 ferie da Parte_14
marzo 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 19 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità
di disagio (€ 4,13 x 88 ferie da marzo 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 19 ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
- di aver proporzionalmente ridotto il monte giorni di ferie annuale, pari a 28 giorni, nei casi in cui il rapporto di lavoro non aveva coperto l'intero anno solare;
- che trovava applicazione, esclusivamente con riferimento alla posizione di Pt_9
, in considerazione dell'articolazione dell'orario di lavoro su soli due turni, la
[...]
disciplina di cui all'art. 106, comma 2, del C.C.N.L. Comparto nella misura di € 2,07.
Sulla scorta di tali argomenti fattuali, concludevano chiedendo al Tribunale di:
<1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto
a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86,
comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL
Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari
condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già
maturato, ex art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 107,
6 comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di
indennità di pronto soccorso per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 107, comma 4,
CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, a far data dall'01.02.2020 al 31.12.2023, e, per
l'effetto;
2. condannare l , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1
favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: : € 893,00; Parte_1
: € 893,00; € 893,00; : € 529,00; Parte_2 Parte_3 Parte_4
: € 893,00; : € 458,00; : € 712,00; Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Par
€ 893,00; : € 637,00; : € 893,00; Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
: € 893,00; : € 893,00; : € 893,00;
[...] Parte_12 Parte_13 [...]
€ 893,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o Pt_14
risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute
eque ex art. 432 c.p.c.>>.
Con vittoria delle spese del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
2. Instaurato il contraddittorio non si costituiva in giudizio l che, quindi, con CP_1
la presente sentenza veniva dichiarata contumace.
3. Si perveniva all'udienza di discussione del 24/10/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, con le quali evidenziavano che l resistente, nelle more, aveva provveduto al CP_3
pagamento integrale di quanto dovuto nei loro confronti con le buste paga dei mesi di maggio e giugno 2025 e chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell'Ente al pagamento delle spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nulla depositava la parte resistente che, come detto, restava contumace.
7 Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta dai ricorrenti con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, i ricorrenti hanno dichiarato e documentato l'avvenuto pagamento da parte della resistente di quanto dovuto attraverso il ruolo stipendiale dei mesi di maggio e giugno 2025 e, quindi, successivamente all'instaurazione dell'odierno giudizio.
Pertanto, considerata la contumacia della resistente e non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta
8 carenza di interesse in capo ai ricorrenti a coltivare la domanda, deve ritenersi sia venuto meno l'interesse degli stessi alla prosecuzione del giudizio.
Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle domande proposte da Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , e , con il ricorso introduttivo del
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
presente giudizio.
2. Le spese di giudizio vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale,
ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell' nella misura CP_1
determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
E, infatti, la stessa parte convenuta, nel corrispondere ai ricorrenti gli importi in questa sede richiesti in via giudiziale, ha di fatto confermato ed asseverato la fondatezza della domanda introduttiva – la cui fondatezza in diritto, peraltro, è stata in molteplici occasioni riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Sezione, con numerose pronunce alle cui motivazioni di fa rimando ex art. 118 disp. att. c.p.c. – sicché il susseguente adempimento, operato dopo l'introduzione del giudizio, non vale ad esentarla dalla refusione delle spese sostenute dai ricorrenti per l'introduzione del giudizio.
L'importo delle spese va calcolato sulla pretesa economica azionata di maggior valore (€
893,00 di ) e va prima aumentato del 310% per difesa di più parti (14) Parte_1
aventi stessa posizione processuale (ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014) e poi ridotto del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 55/2014 in ragione del carattere seriale del contenzioso (€ 321,00, aumentati del 310% ad € 1.316,10 e ridotti del 30% ad € 921,27).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1665 del ruolo generale dell'anno 2025, promosso da Pt_1
9 , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , e , nei confronti dell'
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , e , con il ricorso introduttivo del
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
presente giudizio;
3) condanna l al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, CP_1
che liquida in complessivi € 921,27 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Salerno, 10.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
10