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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 28/01/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 809/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO ANTONINA, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1138/2022 depositato il 02/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2862/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 10/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H600052 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come si legge nella sentenza impugnata 2862/21 emessa dalla sezione VI^ della Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo, con ricorso ritualmente notificato e depositato, la signora Resistente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento N° TY301H600052, con il quale l'Agenzia delle Entrate, per l'anno d'imposta 2014, disconosceva la veridicità di talune acquisizioni di merci destinate alla rivendita effettuate dalla contribuente poiché ritenute documentate da fatture emesse per operazioni inesistenti e procedeva al recupero della relativa iva ritenuta illegittimamente detratta per l'importo di
€ 3.706,09 comminando le relative sanzioni.
La ricorrente ne chiedeva l'annullamento deducendo il difetto di sottoscrizione, l'insufficiente motivazione e la carenza di sostanziali elementi probatori a fondamento della pretesa intimata.
L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio confermava la legittimità e la fondatezza dell'accertamento in questione evidenziando che a seguito di indagini eseguite presso la società fornitrice della ricorrente (Società_1 S.r.l.) era emerso che la stessa, faceva parte di un gruppo di società cosiddette "cartiere" ed emetteva fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di consentire ai propri "fittizi" clienti la detrazione dell'Iva sulle forniture che poi non riversava all'erario e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorso veniva accolto con l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 500,00.
L'Agenzia delle Entrate in data 2 marzo 2022 depositava Ricorso in appello avverso la suddetta sentenza chiedendone l'annullamento.
All'udienza dell'11 settembre 2023 fissata per la trattazione dell'Appello a richiesta del difensore dell'Resistente_1 con ordinanza n° 4220/23 veniva sospeso il giudizio per consentire all'istante di valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata ex legge 197/2022.
In data 7 gennaio 2026 veniva depositata telematicamente nell'interesse dell'Resistente_1 domanda di definizione agevolata ex art. 1, co. 186, della Legge 29.12.2022, n. 197, con quietanza di versamento della prima rata.
All'udienza odierna la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte appellata ha tempestivamente presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge
29.12.2022, n. 197, e ha provveduto al versamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata. Ne consegue che nella fattispecie trovano applicazione l'art. 1, co. 197 e 198, della Legge 29.12.2022, n.
197, ai sensi dei quali il processo è dichiarato estinto in caso di deposito, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La causa speciale di estinzione del credito erariale, operante per espressa disposizione di legge, determina la cessazione della materia del contendere.
Trattandosi di cessazione della materia del contendere che consegue a definizione di pendenza tributaria prevista dalla legge, le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. XII, dichiara estinto per cessazione della materia del contendere il processo avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge
29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il Presidente estensore
NT BA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO ANTONINA, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1138/2022 depositato il 02/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2862/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 10/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H600052 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come si legge nella sentenza impugnata 2862/21 emessa dalla sezione VI^ della Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo, con ricorso ritualmente notificato e depositato, la signora Resistente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento N° TY301H600052, con il quale l'Agenzia delle Entrate, per l'anno d'imposta 2014, disconosceva la veridicità di talune acquisizioni di merci destinate alla rivendita effettuate dalla contribuente poiché ritenute documentate da fatture emesse per operazioni inesistenti e procedeva al recupero della relativa iva ritenuta illegittimamente detratta per l'importo di
€ 3.706,09 comminando le relative sanzioni.
La ricorrente ne chiedeva l'annullamento deducendo il difetto di sottoscrizione, l'insufficiente motivazione e la carenza di sostanziali elementi probatori a fondamento della pretesa intimata.
L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio confermava la legittimità e la fondatezza dell'accertamento in questione evidenziando che a seguito di indagini eseguite presso la società fornitrice della ricorrente (Società_1 S.r.l.) era emerso che la stessa, faceva parte di un gruppo di società cosiddette "cartiere" ed emetteva fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di consentire ai propri "fittizi" clienti la detrazione dell'Iva sulle forniture che poi non riversava all'erario e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorso veniva accolto con l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 500,00.
L'Agenzia delle Entrate in data 2 marzo 2022 depositava Ricorso in appello avverso la suddetta sentenza chiedendone l'annullamento.
All'udienza dell'11 settembre 2023 fissata per la trattazione dell'Appello a richiesta del difensore dell'Resistente_1 con ordinanza n° 4220/23 veniva sospeso il giudizio per consentire all'istante di valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata ex legge 197/2022.
In data 7 gennaio 2026 veniva depositata telematicamente nell'interesse dell'Resistente_1 domanda di definizione agevolata ex art. 1, co. 186, della Legge 29.12.2022, n. 197, con quietanza di versamento della prima rata.
All'udienza odierna la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte appellata ha tempestivamente presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge
29.12.2022, n. 197, e ha provveduto al versamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata. Ne consegue che nella fattispecie trovano applicazione l'art. 1, co. 197 e 198, della Legge 29.12.2022, n.
197, ai sensi dei quali il processo è dichiarato estinto in caso di deposito, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La causa speciale di estinzione del credito erariale, operante per espressa disposizione di legge, determina la cessazione della materia del contendere.
Trattandosi di cessazione della materia del contendere che consegue a definizione di pendenza tributaria prevista dalla legge, le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. XII, dichiara estinto per cessazione della materia del contendere il processo avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge
29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il Presidente estensore
NT BA