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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.3862/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3862/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
6.1989, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Pontecagnano Faiano (S 39, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sparano che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], CF: , CP_1 CodiceFiscale_2 miciliata in Lioni (AV) alla Via Oreste e lo studio dell'avv. Michele Manzella che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 23 maggio 2025, avanzava richiesta di Parte_1 scioglimento del matrimonio, esponendo di a matrimonio civile con in data 21 luglio 2011 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) CP_1 nione era nato un figlio, (21.07.2011). Per_1
Pertanto, trascorso oltre un anno dalla d mparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, terminato con sentenza n. 2296/2022, il ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
in particolare, chiedeva la conferma delle statuizioni già rese con la previsione dell'affidamento superesclusivo del figlio minore in ragione del persistente disinteresse manifestato dalla madre in questi anni. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, pur CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, contestava quant orrente, precisando di avere ripristinato i rapporti con il figlio con frequenti contatti telefonici e di avere cercato di essere sempre presente nella fase della sua crescita;
pertanto, chiedeva la previsione dell'affidamento quanto meno esclusivo e della regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sé, nonché la conferma delle statuizioni di carattere economico. All'udienza del 13 novembre 2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato che, in mancanza di istruttoria da compiere, riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Tanto premesso, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutte le condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento del figlio minore In merito all'affidamento del figlio minore , occorre evidenziare che il Per_1 ricorrente ha chiesto la conferma delle statui poste in sede di separazione e, dunque, l'affidamento superesclusivo a sé, mentre la resistente ha richiesto la previsione dell'affidamento esclusivo deducendo di avere ripristinato i rapporti con il figlio e di essersi attivata per essere presente nella sua vita. Sul punto, occorre precisare che il regime dell'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli, pertanto imponendo che la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo debba fondarsi principalmente sull'interesse (non prevalente, bensì) esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, si evidenzia che, all'udienza del 13 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato che in questi anni ha visto la madre soltanto due volte ma Per_1 che, quando la sente, ci resta male perché non si incontrano (come è accaduto in occasione della Prima Comunione), e la resistente ha confermato di averlo visto in poche occasioni a causa di problematiche anche economiche, precisando di non avere intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità consigliato (cfr. verbale di udienza). Orbene, alla luce di quanto emerso, il Tribunale ritiene opportuno confermare il regime di affidamento già previsto, considerato che la resistente non si è adeguatamente attivata per rafforzare le proprie capacità genitoriali nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione del ruolo genitoriale attraverso il percorso consigliato, né ha cercato di incontrare con maggiore frequenza Per_1 considerato che la lontananza tra i luoghi di a (tra l'altro non eccessiva) e la mancanza di un'indipendenza per gli spostamenti non dovrebbero essere di ostacolo al ripristino del rapporto genitoriale. Pertanto, tenuto conto di quanto esplicato, il Tribunale dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore al padre, attribuendo a quest'ultimo il Per_1 potere di assumere da solo anch isioni più importanti nell'interesse del figlio (salute, consenso informato in caso di visite mediche o interventi chirurgici, scolastiche, sportive, richieste di passaporto o di documenti validi per l'espatrio, autorizzazione di viaggi anche all'estero etc…), con residenza prevalente presso lo stesso. Deve precisarsi che l'ascolto di è da ritenersi del tutto superfluo ai fini Per_1 della decisione, considerato che quanto dedotto dal ricorrente non è stato contestato dalla resistente in sede di udienza di comparizione e che gli elementi emersi, in precedenza evidenziati, sono sufficienti per confermare quanto già deciso. Incontri con la madre riguardo, tenuto conto dell'età di , il Tribunale ritiene opportuno Per_1 iare liberi gli incontri madre-figlio, o alla volontà di quest'ultimo la decisione in merito ai tempi e alle modalità di frequentazione, eventualmente accordandosi di volta in volta con la madre anche per le videochiamate. Mantenimento del figlio In merito agli aspetti economici, si deve premettere che entrambe le parti hanno richiesto la conferma di quanto già statuito e, al riguardo, considerate le condizioni economiche delle parti e la mancanza di elementi sopravvenuti modificativi in maniera sostanziale della situazione preesistente, il Tribunale dispone l'obbligo a carico di di rimborsare il 20% delle spese CP_1 straordinarie (mediche, non c colastiche, ludiche, sportive etc…) documentate. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21 luglio 2011 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) tra , nato a [...] il Parte_1
21.06.1989, C.F: , e nata a [...] il CodiceFiscale_1 CP_1
08.07.1991, CF: tr tro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di P;
B) dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore, , al padre Per_1
, il quale potrà assumere da solo anche le decisi mportanti Parte_1 del figlio (salute, consenso informato in caso di visite Per_1 mediche o interventi chi colastiche, sportive, richieste di passaporto o di documenti validi per l'espatrio, autorizzazione di viaggi anche all'estero etc…) con residenza prevalente presso il padre e con gli incontri con la madre secondo quanto indicato in parte motiva;
C) pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 20% CP_1 alle spese straord lio minore (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) che dovranno essere documentate;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per la trascrizione, nel registro, Anno 2011, Atto n. 12, Parte I, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; E) dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3862/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
6.1989, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Pontecagnano Faiano (S 39, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sparano che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], CF: , CP_1 CodiceFiscale_2 miciliata in Lioni (AV) alla Via Oreste e lo studio dell'avv. Michele Manzella che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 23 maggio 2025, avanzava richiesta di Parte_1 scioglimento del matrimonio, esponendo di a matrimonio civile con in data 21 luglio 2011 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) CP_1 nione era nato un figlio, (21.07.2011). Per_1
Pertanto, trascorso oltre un anno dalla d mparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, terminato con sentenza n. 2296/2022, il ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
in particolare, chiedeva la conferma delle statuizioni già rese con la previsione dell'affidamento superesclusivo del figlio minore in ragione del persistente disinteresse manifestato dalla madre in questi anni. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, pur CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, contestava quant orrente, precisando di avere ripristinato i rapporti con il figlio con frequenti contatti telefonici e di avere cercato di essere sempre presente nella fase della sua crescita;
pertanto, chiedeva la previsione dell'affidamento quanto meno esclusivo e della regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sé, nonché la conferma delle statuizioni di carattere economico. All'udienza del 13 novembre 2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato che, in mancanza di istruttoria da compiere, riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Tanto premesso, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutte le condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento del figlio minore In merito all'affidamento del figlio minore , occorre evidenziare che il Per_1 ricorrente ha chiesto la conferma delle statui poste in sede di separazione e, dunque, l'affidamento superesclusivo a sé, mentre la resistente ha richiesto la previsione dell'affidamento esclusivo deducendo di avere ripristinato i rapporti con il figlio e di essersi attivata per essere presente nella sua vita. Sul punto, occorre precisare che il regime dell'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli, pertanto imponendo che la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo debba fondarsi principalmente sull'interesse (non prevalente, bensì) esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, si evidenzia che, all'udienza del 13 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato che in questi anni ha visto la madre soltanto due volte ma Per_1 che, quando la sente, ci resta male perché non si incontrano (come è accaduto in occasione della Prima Comunione), e la resistente ha confermato di averlo visto in poche occasioni a causa di problematiche anche economiche, precisando di non avere intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità consigliato (cfr. verbale di udienza). Orbene, alla luce di quanto emerso, il Tribunale ritiene opportuno confermare il regime di affidamento già previsto, considerato che la resistente non si è adeguatamente attivata per rafforzare le proprie capacità genitoriali nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione del ruolo genitoriale attraverso il percorso consigliato, né ha cercato di incontrare con maggiore frequenza Per_1 considerato che la lontananza tra i luoghi di a (tra l'altro non eccessiva) e la mancanza di un'indipendenza per gli spostamenti non dovrebbero essere di ostacolo al ripristino del rapporto genitoriale. Pertanto, tenuto conto di quanto esplicato, il Tribunale dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore al padre, attribuendo a quest'ultimo il Per_1 potere di assumere da solo anch isioni più importanti nell'interesse del figlio (salute, consenso informato in caso di visite mediche o interventi chirurgici, scolastiche, sportive, richieste di passaporto o di documenti validi per l'espatrio, autorizzazione di viaggi anche all'estero etc…), con residenza prevalente presso lo stesso. Deve precisarsi che l'ascolto di è da ritenersi del tutto superfluo ai fini Per_1 della decisione, considerato che quanto dedotto dal ricorrente non è stato contestato dalla resistente in sede di udienza di comparizione e che gli elementi emersi, in precedenza evidenziati, sono sufficienti per confermare quanto già deciso. Incontri con la madre riguardo, tenuto conto dell'età di , il Tribunale ritiene opportuno Per_1 iare liberi gli incontri madre-figlio, o alla volontà di quest'ultimo la decisione in merito ai tempi e alle modalità di frequentazione, eventualmente accordandosi di volta in volta con la madre anche per le videochiamate. Mantenimento del figlio In merito agli aspetti economici, si deve premettere che entrambe le parti hanno richiesto la conferma di quanto già statuito e, al riguardo, considerate le condizioni economiche delle parti e la mancanza di elementi sopravvenuti modificativi in maniera sostanziale della situazione preesistente, il Tribunale dispone l'obbligo a carico di di rimborsare il 20% delle spese CP_1 straordinarie (mediche, non c colastiche, ludiche, sportive etc…) documentate. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21 luglio 2011 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) tra , nato a [...] il Parte_1
21.06.1989, C.F: , e nata a [...] il CodiceFiscale_1 CP_1
08.07.1991, CF: tr tro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di P;
B) dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore, , al padre Per_1
, il quale potrà assumere da solo anche le decisi mportanti Parte_1 del figlio (salute, consenso informato in caso di visite Per_1 mediche o interventi chi colastiche, sportive, richieste di passaporto o di documenti validi per l'espatrio, autorizzazione di viaggi anche all'estero etc…) con residenza prevalente presso il padre e con gli incontri con la madre secondo quanto indicato in parte motiva;
C) pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 20% CP_1 alle spese straord lio minore (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) che dovranno essere documentate;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per la trascrizione, nel registro, Anno 2011, Atto n. 12, Parte I, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; E) dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi