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1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 291. Pluralita' di danneggiati e supero del massimale 1. Qualora vi siano piu' persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilita' rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l' articolo 102 del codice di procedura civile . L'impresa di assicurazione designata puo' effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e' irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Nota all' art. 291 :
- L' art. 102 del codice di procedura civile e' il seguente:
«Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.».
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l' articolo 102 del codice di procedura civile . L'impresa di assicurazione designata puo' effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e' irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Nota all' art. 291 :
- L' art. 102 del codice di procedura civile e' il seguente:
«Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.».
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- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/ · 1
, 09 agosto 2026, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario. 1. L'emersione del gruppo nel diritto della crisi. – 2. Il problema sistematico. – 3. Nozione di gruppo e funzione selettiva della disciplina. – 4. Crisi del gruppo e crisi nelle singole imprese. – 5. Assetti adeguati e potere-dovere della capogruppo. – 6. Gruppo insolvente e responsabilità degli amministratori della holding: la disciplina dell'amministrazione straordinaria. – 7. Il perimetro mobile della ristrutturazione e le società in bonis. – 8. La pluralità degli strumenti e l'unità del progetto. – 9. La trattativa unitaria nella composizione negoziata. – 10. Il concordato di gruppo. – 11. Trasferimenti di risorse, vantaggi …
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Giurisprudenza • 46
- 1. Trib. Foggia, sentenza 11/01/2022, n. 78Provvedimento: […] Preliminarmente si osserva che fondato è il primo motivo di gravame con il quale l'appellante deduce l'erroneità del provvedimento gravato per aver fatto una erronea applicazione dell'art. 291 comma 4 cod. ass., […] Sul punto, si osserva che l'art. 291 cod. ass. (che fa riferimento all'ipotesi della pluralità di danneggiati nei procedimenti in cui sia parte la impresa designata) ricalca quanto statuito dall'art. 140 medesimo testo legislativo (che, […] riguarda le ipotesi di sinistri “ordinari”). Il meccanismo indicato dalle due disposizioni (artt. 140 e 291 cod. ass.) richiama quanto precedentemente disposto dall'art. 27 della legge n. 990/1969 (che a sua volta aveva introdotto un sistema che, […]Leggi di più...
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