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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 3573/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: , ass. avv. DIMARTINO SALVATORE, elett.te domiciliato CP_1 P.IVA_1
presso l'avvocatura distrettuale dell'ente, sita in Torino, corso Galileo Ferraris n. 1
- PARTE RICORRENTE -
(C.F.: ) CP_2 C.F._1
- PARTE CONVENUTA – CONTUMACE -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: risarcimento del danno – restituzione somme
1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 17/4/2025, l' ha rappresentato: CP_1
1 - che è stato convolto, quale vittima, in infortunio in itinere in data 6/5/2010; CP_2
in particolare, mentre era alla guida del suo autoveicolo, tornando a casa dal lavoro, è stato tamponato dal , alla guida di altro veicolo;
CP_3
- che il giorno successivo è stata presentata dal all'ente, denuncia di infortunio;
CP_2
- che in conseguenza del sinistro di cui sopra il ha riportato inabilità temporanea al CP_2
lavoro per giorni 77 e riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 6%;
- che l'ente ha quindi liquidato in favore del - indennità temporanea (gg. 77) euro CP_2
2.900,59; - indennizzo danno biologico (6%) euro 4.041,25; - rimborso visite e certificazioni varie euro 94,64; per complessivi euro 7.036,48; con definizione del procedimento in data
2/8/2010;
- che, in ragione della responsabilità nella causazione del sinistro del , l'ente ha CP_3
chiesto il rimborso delle somme indicate, in via di surroga, nei confronti dello stesso e CP_3
della sua compagnia di assicurazioni, la LA SS.ni SpA;
- che la LA SS.ni SpA ha rimborsato all'ente soli euro 3.000,00, avendo dichiarato di avere già pagato in favore del l'importo corrispondente al danno biologico liquidato CP_2
dall'Istituto, avendo il dichiarato di non avere diritto a forme di assicurazione CP_2
obbligatorie;
- che il avendo pregiudicato il diritto di surroga dell'ente, con atto del 26/4/2016, CP_2
accettato dall'Istituto, ha riconosciuto di essere debitore verso lo stesso di euro 4.041,25, e ha offerto la definizione del debito mediante corresponsione di euro 2.400,00, con pagamenti rateali di euro 50,00 mensili, per 48 mesi;
- che il ha però corrisposto soli euro 250,00, interrompendo poi i pagamenti. CP_2
L' ha quindi chiesto in questa sede la condanna del al pagamento di euro CP_1 CP_2
3.791,15, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, quale risarcimento del danno per il pregiudizio arrecato ai diritti di surroga dell'Istituto.
2 Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante rituale notifica, ed è CP_2
stato dichiarato contumace.
In causa non è stata svolta attività istruttoria. All'odierna udienza parte ricorrente ha specificato che, sottesa alla domanda formulata, è la richiesta incidentale di accertamento della risoluzione per inadempimento della transazione dell'aprile del 2016.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Costituiscono elementi documentati da parte dell'ente ricorrente:
- la denuncia dell'infortunio indicato in ricorso, scaturigine dei pagamenti effettuati in favore del ed il questionario relativo all'infortunio patito da quest'ultimo (doc. 3 e 4 CP_2
ricorrente); tali documenti provano l'infortunio stradale in itinere patito dal nell'anno CP_2
2010;
- la liquidazione delle somme indicate in ricorso da parte dell'Istituto (doc. 5 e 6 ricorrente); i documenti versati in atti sono attestati assistiti da presunzione di legittimità (v. Cass. n.
11617/2010, Cass. n. 1841/2015, Cass. ord. n. 12898/2020), ma in ogni caso la percezione delle somme da parte del risulta anche dalla documentazione che si esamina infra; CP_2
- la richiesta a LA SS.ni SpA, da parte dell' , del pagamento di euro 4.036,48, a titolo CP_1
di surroga nei confronti dell'assicuratore del terzo responsabile dell'infortunio occorso al
[...]
quale differenza tra l'importo corrisposto a quest'ultimo ed euro 3.000,00 già versati CP_2
dalla compagnia assicuratrice;
richiesta del luglio del 2011 (doc. 7 ricorrente);
- l'attestazione dell'agosto 2011, da parte della compagnia assicuratrice, in risposta alla richiesta dell' , dell'intervenuto pagamento della somma oggetto di diffida nelle mani del CP_1
il 29/10/2010 (doc. 8 ricorrente); CP_2
- il riconoscimento del debito restitutorio, per euro 4.041,25, da parte del avvenuto CP_2
in forma scritta il 26/4/2016 (doc. 10 ricorrente); in particolare, l'infortunato ha riconosciuto di avere incassato l'indennizzo da parte dell' per errore;
nel medesimo contesto il CP_1 CP_2
3 ha proposto all' la restituzione rateale di euro 2.400,00, in via transattiva, con pagamenti CP_1
rateali di euro 50,00 mensili (v. ancora doc. 10 ricorrente).
Costituisce poi fatto allegato dalla parte ricorrente contra se di avere ricevuto in pagamento, in forza della proposta di cui sopra, accettata, soli euro 250,00.
Ciò premesso, deve osservarsi che:
- l'accordo transattivo di cui al doc. 10 è composto da due sezioni, la prima, mediante la quale il ha riconosciuto le ragioni dell'ente di previdenza, la seconda, mediante la quale lo CP_2
stesso ha richiesto ed ottenuto la riduzione transattiva del debito, a soli euro 2.400,00, in forma rateale;
- l'accordo transattivo si è risolto per inadempimento, oggettivamente grave, essendo stata restituita una minima parte del debito così ridotto;
rimane però fermo il riconoscimento di responsabilità da parte del CP_2
- come si è già rilevato, è documentata la percezione delle somme oggetto di causa da parte del come da riconoscimento di sua responsabilità; CP_2
- l'art. 1916 c.c., nella versione precedente alla novellazione operata il 7/2/2014, e quindi nella versione applicabile ai fatti di causa, prevedeva:
“1. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
[…]
3. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”;
ne consegue che l' aveva pieno titolo di surroga nei diritti che il aveva a sua CP_1 CP_2
volta nei confronti del responsabile del suo sinistro stradale in itinere e della compagnia di
4 assicurazioni di quest'ultimo (quale responsabile diretta per i sinistri stradali causati dall'assicurato), avendo pagato l'indennizzo complessivo sopra indicato già nel 2010; e che il ha responsabilità per l'eventuale pregiudizio arrecato al diritto di surroga CP_2
dell'Istituto;
- l'art. 142 del dlvo 209/2005 prevede:
“1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”;
5 la norma in esame, nel confermare la sussistenza del diritto di surroga dell'ente di previdenza che abbia provveduto a liquidare indennizzo in favore del danneggiato dal sinistro, prevede una precisa sequenza procedimentale per l'esercizio del diritto di surroga, imponendo al danneggiato che richieda il risarcimento all'impresa assicuratrice “privata” di dichiarare se abbia già ricevuto o meno indennizzi da ente di previdenza, con ulteriore previsione di responsabilità del danneggiato se questi abbia arrecato pregiudizio all'esercizio della surroga da parte dell'ente; ne consegue la conferma del titolo astratto di responsabilità del in CP_2
conseguenza della corresponsione dell'indennizzo da parte dell' nell'anno 2010; CP_1
- dalla lettura congiunta della risposta di LA SS.ni SpA in ordine alla già intervenuta liquidazione del danno non patrimoniale in favore del e dal riconoscimento di CP_2
responsabilità da parte dello stesso, si comprende che il pagamento effettuato dalla compagnia assicuratrice per il danno patito dall'infortunato, in pregiudizio dei diritti di surroga ex art. 1916
c.c. dell' , è avvenuto non per responsabilità della compagnia, ma del che non CP_1 CP_2
ha evidentemente dichiarato alla prima di avere ricevuto prestazioni da parte di istituto gestore di assicurazione sociale obbligatoria (l' appunto), come invece previsto dall'art. 142 co CP_1
2 dlvo 209/2005 cit.; diversamente, non avrebbe senso l'assunzione di responsabilità che il
[...]
ha inviato all'Istituto nell'anno 2016; CP_2
- ne consegue la sussistenza di responsabilità del ai sensi delle norme citate;
in CP_2
particolare, ai sensi dell'art. 142 co 3 dlvo 209/2005, conseguenza di tale responsabilità è il diritto, in capo all' , alla ripetizione dell'importo pagato al e non il CP_1 CP_2
risarcimento del danno, oggetto di qualificazione della domanda in ricorso;
il diritto alla ripetizione delle somme è espressamente menzionato nell'art. 142 co 3 cit..
Il deve essere quindi condannato alla restituzione in favore dell' di euro CP_2 CP_1
3.791,25 (importo indicato nelle conclusioni del ricorso), ovvero della somma non recuperata da LA SS.ni SpA, oltre ad interessi (non si riconosce la rivalutazione monetaria, dal
6 momento che, come si è osservato, il reale titolo giuridico della domanda è ripetizione di indebito per causa sopravvenuta, non risarcimento del danno).
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo,
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- condanna alla restituzione in favore di di euro 3.791,25, oltre ad CP_2 CP_1
interessi al saggio legale dal dovuto al saldo;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti CP_2
dell' ; spese liquidate in complessivi euro 1.769,00, oneri accessori, contributo unificato CP_1
se versato.
Torino, 28/11/2025
IL GIUDICE
DOTT. SI TO
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 3573/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: , ass. avv. DIMARTINO SALVATORE, elett.te domiciliato CP_1 P.IVA_1
presso l'avvocatura distrettuale dell'ente, sita in Torino, corso Galileo Ferraris n. 1
- PARTE RICORRENTE -
(C.F.: ) CP_2 C.F._1
- PARTE CONVENUTA – CONTUMACE -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: risarcimento del danno – restituzione somme
1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 17/4/2025, l' ha rappresentato: CP_1
1 - che è stato convolto, quale vittima, in infortunio in itinere in data 6/5/2010; CP_2
in particolare, mentre era alla guida del suo autoveicolo, tornando a casa dal lavoro, è stato tamponato dal , alla guida di altro veicolo;
CP_3
- che il giorno successivo è stata presentata dal all'ente, denuncia di infortunio;
CP_2
- che in conseguenza del sinistro di cui sopra il ha riportato inabilità temporanea al CP_2
lavoro per giorni 77 e riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 6%;
- che l'ente ha quindi liquidato in favore del - indennità temporanea (gg. 77) euro CP_2
2.900,59; - indennizzo danno biologico (6%) euro 4.041,25; - rimborso visite e certificazioni varie euro 94,64; per complessivi euro 7.036,48; con definizione del procedimento in data
2/8/2010;
- che, in ragione della responsabilità nella causazione del sinistro del , l'ente ha CP_3
chiesto il rimborso delle somme indicate, in via di surroga, nei confronti dello stesso e CP_3
della sua compagnia di assicurazioni, la LA SS.ni SpA;
- che la LA SS.ni SpA ha rimborsato all'ente soli euro 3.000,00, avendo dichiarato di avere già pagato in favore del l'importo corrispondente al danno biologico liquidato CP_2
dall'Istituto, avendo il dichiarato di non avere diritto a forme di assicurazione CP_2
obbligatorie;
- che il avendo pregiudicato il diritto di surroga dell'ente, con atto del 26/4/2016, CP_2
accettato dall'Istituto, ha riconosciuto di essere debitore verso lo stesso di euro 4.041,25, e ha offerto la definizione del debito mediante corresponsione di euro 2.400,00, con pagamenti rateali di euro 50,00 mensili, per 48 mesi;
- che il ha però corrisposto soli euro 250,00, interrompendo poi i pagamenti. CP_2
L' ha quindi chiesto in questa sede la condanna del al pagamento di euro CP_1 CP_2
3.791,15, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, quale risarcimento del danno per il pregiudizio arrecato ai diritti di surroga dell'Istituto.
2 Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante rituale notifica, ed è CP_2
stato dichiarato contumace.
In causa non è stata svolta attività istruttoria. All'odierna udienza parte ricorrente ha specificato che, sottesa alla domanda formulata, è la richiesta incidentale di accertamento della risoluzione per inadempimento della transazione dell'aprile del 2016.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Costituiscono elementi documentati da parte dell'ente ricorrente:
- la denuncia dell'infortunio indicato in ricorso, scaturigine dei pagamenti effettuati in favore del ed il questionario relativo all'infortunio patito da quest'ultimo (doc. 3 e 4 CP_2
ricorrente); tali documenti provano l'infortunio stradale in itinere patito dal nell'anno CP_2
2010;
- la liquidazione delle somme indicate in ricorso da parte dell'Istituto (doc. 5 e 6 ricorrente); i documenti versati in atti sono attestati assistiti da presunzione di legittimità (v. Cass. n.
11617/2010, Cass. n. 1841/2015, Cass. ord. n. 12898/2020), ma in ogni caso la percezione delle somme da parte del risulta anche dalla documentazione che si esamina infra; CP_2
- la richiesta a LA SS.ni SpA, da parte dell' , del pagamento di euro 4.036,48, a titolo CP_1
di surroga nei confronti dell'assicuratore del terzo responsabile dell'infortunio occorso al
[...]
quale differenza tra l'importo corrisposto a quest'ultimo ed euro 3.000,00 già versati CP_2
dalla compagnia assicuratrice;
richiesta del luglio del 2011 (doc. 7 ricorrente);
- l'attestazione dell'agosto 2011, da parte della compagnia assicuratrice, in risposta alla richiesta dell' , dell'intervenuto pagamento della somma oggetto di diffida nelle mani del CP_1
il 29/10/2010 (doc. 8 ricorrente); CP_2
- il riconoscimento del debito restitutorio, per euro 4.041,25, da parte del avvenuto CP_2
in forma scritta il 26/4/2016 (doc. 10 ricorrente); in particolare, l'infortunato ha riconosciuto di avere incassato l'indennizzo da parte dell' per errore;
nel medesimo contesto il CP_1 CP_2
3 ha proposto all' la restituzione rateale di euro 2.400,00, in via transattiva, con pagamenti CP_1
rateali di euro 50,00 mensili (v. ancora doc. 10 ricorrente).
Costituisce poi fatto allegato dalla parte ricorrente contra se di avere ricevuto in pagamento, in forza della proposta di cui sopra, accettata, soli euro 250,00.
Ciò premesso, deve osservarsi che:
- l'accordo transattivo di cui al doc. 10 è composto da due sezioni, la prima, mediante la quale il ha riconosciuto le ragioni dell'ente di previdenza, la seconda, mediante la quale lo CP_2
stesso ha richiesto ed ottenuto la riduzione transattiva del debito, a soli euro 2.400,00, in forma rateale;
- l'accordo transattivo si è risolto per inadempimento, oggettivamente grave, essendo stata restituita una minima parte del debito così ridotto;
rimane però fermo il riconoscimento di responsabilità da parte del CP_2
- come si è già rilevato, è documentata la percezione delle somme oggetto di causa da parte del come da riconoscimento di sua responsabilità; CP_2
- l'art. 1916 c.c., nella versione precedente alla novellazione operata il 7/2/2014, e quindi nella versione applicabile ai fatti di causa, prevedeva:
“1. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
[…]
3. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”;
ne consegue che l' aveva pieno titolo di surroga nei diritti che il aveva a sua CP_1 CP_2
volta nei confronti del responsabile del suo sinistro stradale in itinere e della compagnia di
4 assicurazioni di quest'ultimo (quale responsabile diretta per i sinistri stradali causati dall'assicurato), avendo pagato l'indennizzo complessivo sopra indicato già nel 2010; e che il ha responsabilità per l'eventuale pregiudizio arrecato al diritto di surroga CP_2
dell'Istituto;
- l'art. 142 del dlvo 209/2005 prevede:
“1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”;
5 la norma in esame, nel confermare la sussistenza del diritto di surroga dell'ente di previdenza che abbia provveduto a liquidare indennizzo in favore del danneggiato dal sinistro, prevede una precisa sequenza procedimentale per l'esercizio del diritto di surroga, imponendo al danneggiato che richieda il risarcimento all'impresa assicuratrice “privata” di dichiarare se abbia già ricevuto o meno indennizzi da ente di previdenza, con ulteriore previsione di responsabilità del danneggiato se questi abbia arrecato pregiudizio all'esercizio della surroga da parte dell'ente; ne consegue la conferma del titolo astratto di responsabilità del in CP_2
conseguenza della corresponsione dell'indennizzo da parte dell' nell'anno 2010; CP_1
- dalla lettura congiunta della risposta di LA SS.ni SpA in ordine alla già intervenuta liquidazione del danno non patrimoniale in favore del e dal riconoscimento di CP_2
responsabilità da parte dello stesso, si comprende che il pagamento effettuato dalla compagnia assicuratrice per il danno patito dall'infortunato, in pregiudizio dei diritti di surroga ex art. 1916
c.c. dell' , è avvenuto non per responsabilità della compagnia, ma del che non CP_1 CP_2
ha evidentemente dichiarato alla prima di avere ricevuto prestazioni da parte di istituto gestore di assicurazione sociale obbligatoria (l' appunto), come invece previsto dall'art. 142 co CP_1
2 dlvo 209/2005 cit.; diversamente, non avrebbe senso l'assunzione di responsabilità che il
[...]
ha inviato all'Istituto nell'anno 2016; CP_2
- ne consegue la sussistenza di responsabilità del ai sensi delle norme citate;
in CP_2
particolare, ai sensi dell'art. 142 co 3 dlvo 209/2005, conseguenza di tale responsabilità è il diritto, in capo all' , alla ripetizione dell'importo pagato al e non il CP_1 CP_2
risarcimento del danno, oggetto di qualificazione della domanda in ricorso;
il diritto alla ripetizione delle somme è espressamente menzionato nell'art. 142 co 3 cit..
Il deve essere quindi condannato alla restituzione in favore dell' di euro CP_2 CP_1
3.791,25 (importo indicato nelle conclusioni del ricorso), ovvero della somma non recuperata da LA SS.ni SpA, oltre ad interessi (non si riconosce la rivalutazione monetaria, dal
6 momento che, come si è osservato, il reale titolo giuridico della domanda è ripetizione di indebito per causa sopravvenuta, non risarcimento del danno).
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo,
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- condanna alla restituzione in favore di di euro 3.791,25, oltre ad CP_2 CP_1
interessi al saggio legale dal dovuto al saldo;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti CP_2
dell' ; spese liquidate in complessivi euro 1.769,00, oneri accessori, contributo unificato CP_1
se versato.
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