Art. 60.
Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all' articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e' ulteriormente incrementato dalla somma di lire 50 miliardi da iscrivere per l'esercizio 1982 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Ai riparti delle somme di cui al comma precedente si provvede con i criteri previsti dall' articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 .
Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all' articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e' ulteriormente incrementato dalla somma di lire 50 miliardi da iscrivere per l'esercizio 1982 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Ai riparti delle somme di cui al comma precedente si provvede con i criteri previsti dall' articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 .