Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AN
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG Ist. N. 114/2025 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG PU N. 114/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso, con ricorso depositato telematicamente in data 30.1.2025, da: nato a [...] il [...] (c.f. – p.i.v.a. Controparte_1 CodiceFiscale_1
) in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Via Stradella della P.IVA_1
Mura Rotta n. 29 – 35013 Cittadella (PD);
(c.f. – partita i.v.a. LT100014739918) con sede legale in Parte_1 P.IVA_2
Kalvariju g. 280-9, Vilnius (Lituania – UE) in persona del legale rappresentante (c.f. CP_2
); P.IVA_3
entrambi elettivamente domiciliati in Racconigi (CN) Via Santa Chiara n. 20 presso lo studio professionale dell'Avv. Roberto Moneta (C.F.: - P.IVA: ) del CodiceFiscale_2 P.IVA_4
Foro di Cuneo che li difende e rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandra
1
procura speciale ( procura speciale df;
procura speciale allegata al Parte_2 Controparte_3
ricorso e rilasciata in data 30.1.2025 – difensori che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ex art. 136 c.p.c. al numero di fax 0172.84278 e/o agli indirizzi di PEC:
Email_1 Email_2
nei confronti di
(c.f. e P. IVA ), con sede legale a AN (MI) CORSO MAGENTA CP_4 P.IVA_6
10 cap 20123;
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 30.1.2025, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ; CP_4
fissata udienza, il contradditorio si è regolarmente costituito con la notifica alla società debitrice del ricorso, del decreto di fissazione d'udienza e delega del giudice relatore, perfezionatasi a mezzo PEC
a cura della cancelleria, in data 4.2.2025, nel rispetto dei termini di almeno quindici giorni anteriori ex art 41 comma 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato in data 11.3.2025;
OSSERVA
La competenza territoriale
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e successive modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a AN
(MI) CORSO MAGENTA 10 cap 20123;
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali
• La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta: “COMMERCIO ALL'INGROSSO E/O AL DETTAGLIO DI
ARTICOLI DA GIARDINO, FERRAMENTA, PELLET, LEGNAME, CASALINGHI ED
UTENSILI VARI”;
2 • La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta dal decreto di fissazione dell'udienza e, quindi, di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del
27/09/2019, Sez. 1 -, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del
01/12/2016). Ne discende, dunque, che trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo “onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643;
Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
Considerata l'omessa approvazione e deposito ufficiale degli ultimi bilanci (esercizi 2023-
2024) e la mancata produzione di una situazione contabile aggiornata, l'imprenditore non costituendosi non ha inteso soddisfare l'onere probatorio di cui è, ex lege, gravato.
In ogni caso, il totale attivo dello stato patrimoniale emergente dal bilancio al 31.12.2022 è pari ad € 2.603.544,00 superiore ad € 300.000,00.
La legittimazione attiva di parte ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente er un importo residuo a Controparte_1 seguito del pignoramento, come da nota di precisazione del credito all'attualità, in misura pari ad €
16.440,81; sussiste poi la legittimazione attiva dell'altra ricorrente per un Parte_1 credito come da decreto ingiuntivo notificato via PEC in data 24.10.2024, per € 37.065,00 oltre spese della procedura monitoria ed interessi fino al saldo.
Sussistono, inoltre, debiti previdenziali e tributari scaduti, non pagati e non rateizzati, non oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario di riscossione, pari ad €
85.230,00 formatisi a partire da giugno 2023.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza
3 Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a. dall'inadempimento del credito commerciale verso i ricorrenti in relazione a vendite di pellet, per importi modesti portati da decreto ingiuntivo, fatto indicativo dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b. dal mancato pagamento di non irrisori debiti di natura previdenziale e tributaria, scaduti e non rateizzati, per un importo superiore ad € 85.200,00, di risalente formazione nel tempo (a partire da giugno 2023);
c. dall'esito solo parzialmente capiente dei pignoramenti esperiti presso gli istituti di credito terzi pignorati, come emerge dall'ordinanza di assegnazione delle somme in favore del ricorrente
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d. dall'omesso deposito dei bilanci di esercizio durante lo svolgimento dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2478 bis c.c., negli anni 2023-2024;
4 e. dall'esito negativo della notifica del pignoramento presso terzi in data 26.1.2024, circostanza che evidenzia la cessazione e/o il trasferimento di fatto dell'attività commerciale presso la sede legale della debitrice, ivi risultata “sconosciuta”, come verbalizzato dall'ufficiale giudiziario;
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società (c.f. e P. IVA CP_4
), con sede legale a AN (MI) CORSO MAGENTA 10 cap 20123, quale P.IVA_6
procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore l'avv. MARIA MULTARI, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli
356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 9 luglio 2025 ore 9.00 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”,
5 avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_4
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque
6 opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 13 marzo 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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