Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1663/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
[...]
(c.f. .VA Parte_1 P.IVA_1
), con il patrocinio degli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani, P.IVA_2 entrambi del Foro della Spezia e con loro elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia, giusta delega in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. .VA , rappresentata Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4
e difesa dall'Avv. Maurilio Filippo Mascolino, giusta delega in atti;
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante concessionaria per conto del del Parte_1 CP_2 Parte_2 servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. C.U.P. – canone unico patrimoniale), impugna la sentenza n. 105/2023 del G.d.P. di Faenza depositata in data 11/05/2023, con la quale è stata accolta la opposizione proposta da
[...] avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 699 ID Pratica Controparte_1
12939646 del 15.11.2021, annullato il provvedimento impugnato e condannata la a corrispondere le spese di lite. Parte_1
Il predetto avviso di accertamento derivava dal mancato pagamento da parte di per l'anno 2021 del CUP relativo ad esposizioni pubblicitarie Controparte_1 effettuate sul territorio del Comune di per un importo di €. 542,00, oltre Pt_2 alla sanzione pecuniaria da versamento di € 162,60, e al rimborso di spese di notifica di € 5,18.
Nella motivazione della sentenza del Giudice di Pace si legge, in sostanza, che il canone non sarebbe dovuto sulla base di una Risoluzione ministeriale, che
Parte appellante ha lamentato la nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottata dal comune di (per le ragioni indicate a pagg. 5-9 Pt_2 dell'atto di citazione in appello).
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'opposizione proposta da con vittoria di spese del doppio Controparte_1 grado.
Si è costituita l'appellata, evidenziando che la controparte non aveva indicato le modalità di calcolo delle superfici riportate nell'avviso di accertamento e, quindi, assolto all'onere della prova sulla stessa gravante. Ribadiva, inoltre, gli argomenti spesi in primo grado circa il calcolo della superficie complessiva delle insegne di esercizio e circa la esenzione dall'imposta, in ragione della natura di servizio di pubblica utilità dell'attività svolta dalla medesima.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
***
Giova premettere che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico patrimoniale) ha sostituito, a decorrere dal 2021 (art. 1, comma 816 e ss., L. 160/2019), taluni tributi locali quali la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP).
I presupposti del canone unico patrimoniale sono l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Esso viene riscosso mediante avviso di accertamento esecutivo - disciplinato dall'art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019 n. 160 - il quale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Dalla suddetta norma si desume che la opposizione deve essere proposta nel termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo. Ciò posto, l'inosservanza dei termini di decadenza entro cui devono essere avviate le cause di contenuto oppositivo determina la inammissibilità della domanda.
Si tratta di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto relativa a termine di decadenza processuale, sottratta alla disponibilità delle parti e alla disciplina di cui all'art. 101, co. 2, c.p.c., non coperta da giudicato implicito1.
Ebbene, nel caso in esame l'avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 29.11.2021 (doc. 2 appellante) mentre l'atto di citazione con cui la odierna appellata ha introdotto il giudizio di opposizione è stato notificato il 29.01.2022 (vd. pag. 2 dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c.), quando il termine di 60 giorni era ormai spirato.
Inoltre, deve presumersi che il suddetto atto di citazione sia stato depositato successivamente alla notifica, il che rende ancor più evidente l'inosservanza del termine di decadenza, utilizzando la norma citata sopra il termine “ricorso”.
La sentenza appellata, quindi, deve essere integralmente riformata, con declaratoria di inammissibilità della opposizione e assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del doppio grado sono suscettibili di integrale compensazione, considerato che la controversia viene definita sulla base di questione rilevata d'ufficio dal giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede: -in riforma della sentenza n. 105/2023 del Giudice di Pace di Faenza, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
- compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Ravenna, in data 08.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sentenza n. 7941 del 20/04/2020, secondo la cui massima “Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo"; Cass. Ordinanza n. 32805 del 19/12/2018, secondo la cui massima “Il giudicato implicito non si forma, per omessa impugnazione, sulla questione afferente l'inammissibilità del ricorso, essendo limitato alle questioni ed agli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, mentre non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione giudiziaria”; Cass. civ., Sez. lavoro, 08/03/1999, n. 1981, secondo cui il giudicato implicito sulla proponibilità dell'azione non può ritenersi formato quando la sentenza che ha provveduto sul fondamento nel merito della domanda sia stata impugnata per ragioni di merito, in quanto tale impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito che costituisce il presupposto del giudicato implicito.