Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 04/11/2024 da
, nata a [...] il [...] (C.F: ) e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] e
e
, nato Trieste il 28/4/1970 (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
ivi residente, Scala Santa n. 16/7 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Rovera (C.F. ) C.F._3
presso lo studio della quale, in Trieste, in Foro Ulpiano 4, sono elettivamente domiciliati;
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con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, con ricorso depositato in data 4/11/2024 hanno chiesto congiuntamente al
Tribunale, vista la decorrenza dei termini di cui all'art. 3, l. 898/1970 e successive modifiche,
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) Il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne , Persona_1 studentessa, l'importo di € 300,00, ex lege rivalutabile Istat, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
2) Le spese straordinarie, per le quali si fa richiamo al protocollo del Tribunale di Trieste
d.d. 18 maggio 2015 ed in cui, espressamente e di comune accordo, le parti includono anche le spese per il vestiario della figlia, verranno corrisposte da entrambi i genitori in ragione del 50%. Il rimborso delle spese straordinarie al genitore che le ha sostenute dovrà essere versato entro il giorno 5 del mese successivo.
3) L' importo relativo all' assegno unico viene e verrà diviso in ragione del 50% tra i due genitori.
4) Nessun assegno di mantenimento viene stabilito tra i ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti
5) I ricorrenti hanno già risolto ogni questione di carattere economico.
FATTO
-I coniugi ricorrenti, con ricorso ex art. 473 bis .51 c.p.c. depositato in data 04/11/2024 e personalmente sottoscritto hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento di matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe e di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
- Gli stessi hanno esposto e documentato:
a. di aver contratto matrimonio civile a Trieste in data 11/09/2004 registrato sub. Atto n. 299 parte I – anno 2004 – dal Comune di Trieste in regime di separazione legale dei beni;
b. che dall'unione in data 29/08/2006 è nata la figlia;
Persona_1
c. di essere entrambi economicamente indipendenti;
d. che il Tribunale di Trieste con decreto di omologa dd. 26/04/2011, emesso nel procedimento sub RG 906/2011, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
- I ricorrenti, sia nel ricorso introduttivo che nelle note ritualmente depositate in data
13/01/2025, entro il termine assegnato, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e che sono decorsi i termini di legge dalla separazione.
Ritenuto che le condizioni di divorzio riguardo il mantenimento di Persona_1
maggiorenne ma non ancora autonoma, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e tutelano l'interesse della figlia a ricevere assistenza morale e materiale da entrambi i coniugi sino al raggiungimento della sua indipedenza economica;
preso atto che coniugi ricorrenti dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro in quanto economicamente indipendenti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Trieste in data 11/9/2004 e registrato sub n. 299 parte I anno 2004, presso il Comune di Trieste tra Parte_1
e alle condizioni di cui in premessa e che si ritengono qui Controparte_1
integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 04/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli