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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/05/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PAGAMENTO
SOMMA (art. 429 c.p.c.)
________________ definitiva nella causa iscritta al n. 58/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
CP_2
- che con ricorso depositato in Cancelleria in data 28.2.2025, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta assumendo di essere creditore nei Controparte_1 suoi confronti della somma di euro 8.912,89 lordi a titolo di retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, nonchè di una ulteriore somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto -con contratto di lavoro a tempo determinato- dal 19.9.2024 al 4.2.2025, quando era costretta a dimettersi per giusta causa, non avendo percepito le retribuzioni da novembre
2024 e, così, maturando il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso;
- che, alla prima udienza di discussione, constatata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia della resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte costituita alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 cpc, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La sussistenza del credito del lavoratore per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo la convenuta contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 20 giorni, ai sensi dell'art. 38 CCNL applicabile e successivo rinnovo.
1 Le dimissioni della lavoratrice, infatti, appaiono assistite da giusta causa, non avendo ella percepito ben 3 retribuzioni mensili: è, pertanto dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, così come correttamente calcolata in atto introduttivo.
dunque, deve essere condannato al pagamento della somma complessiva Controparte_3 lorda di euro 8.912,89, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria ed operato l'aumento ex art. 4 c. 1 bis DM 55/2014, con condanna al pagamento diretto in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_3 Parte_1 somma lorda di euro 8.912,89, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Controparte_3 ricorrente , che liquida in complessivi euro 2.741,70 per compensi, oltre Parte_1
15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con condanna al pagamento diretto in favore dello
Stato.
(Così deciso in Aosta, il 20/5/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PAGAMENTO
SOMMA (art. 429 c.p.c.)
________________ definitiva nella causa iscritta al n. 58/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
CP_2
- che con ricorso depositato in Cancelleria in data 28.2.2025, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta assumendo di essere creditore nei Controparte_1 suoi confronti della somma di euro 8.912,89 lordi a titolo di retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, nonchè di una ulteriore somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto -con contratto di lavoro a tempo determinato- dal 19.9.2024 al 4.2.2025, quando era costretta a dimettersi per giusta causa, non avendo percepito le retribuzioni da novembre
2024 e, così, maturando il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso;
- che, alla prima udienza di discussione, constatata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia della resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte costituita alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 cpc, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La sussistenza del credito del lavoratore per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo la convenuta contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 20 giorni, ai sensi dell'art. 38 CCNL applicabile e successivo rinnovo.
1 Le dimissioni della lavoratrice, infatti, appaiono assistite da giusta causa, non avendo ella percepito ben 3 retribuzioni mensili: è, pertanto dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, così come correttamente calcolata in atto introduttivo.
dunque, deve essere condannato al pagamento della somma complessiva Controparte_3 lorda di euro 8.912,89, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria ed operato l'aumento ex art. 4 c. 1 bis DM 55/2014, con condanna al pagamento diretto in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_3 Parte_1 somma lorda di euro 8.912,89, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Controparte_3 ricorrente , che liquida in complessivi euro 2.741,70 per compensi, oltre Parte_1
15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con condanna al pagamento diretto in favore dello
Stato.
(Così deciso in Aosta, il 20/5/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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