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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 730/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice relatore/estensore dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 730/2024 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 18.7.2024 da:
( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessia Giannantonio ed elettivamente domiciliata presso suo studio sito in Avezzano (AQ), in Via
Trento n. 4, in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente –
CONTRO
( ), nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Francesca Tiburzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, in Via Don Minzoni n. 13/D, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 18.7.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi con addebito a , disporsi l'affidamento esclusivo della minore a lei, CP_1
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore nonché porsi, a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili per la sola minore;
1 che si è opposto alla domanda di addebito della separazione e all'affidamento esclusivo della CP_1 minore alla sola ricorrente insistendo, quanto al contributo di mantenimento, per la previsione di un importo pari ad euro 150,00 mensili;
che, alla luce delle emergenze in atti, non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e che si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.; che alla luce delle domande svolte dalle parti appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di svolgere la necessaria istruttoria;
che le spese di lite verranno liquidate con la pronuncia della sentenza definitiva;
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio a Woerrstadt in Germania con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Trasacco, anno 2014, numero 6, parte II, serie C;
b) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trasacco proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in data 4 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
2
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice relatore/estensore dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 730/2024 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 18.7.2024 da:
( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessia Giannantonio ed elettivamente domiciliata presso suo studio sito in Avezzano (AQ), in Via
Trento n. 4, in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente –
CONTRO
( ), nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Francesca Tiburzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, in Via Don Minzoni n. 13/D, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 18.7.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi con addebito a , disporsi l'affidamento esclusivo della minore a lei, CP_1
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore nonché porsi, a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili per la sola minore;
1 che si è opposto alla domanda di addebito della separazione e all'affidamento esclusivo della CP_1 minore alla sola ricorrente insistendo, quanto al contributo di mantenimento, per la previsione di un importo pari ad euro 150,00 mensili;
che, alla luce delle emergenze in atti, non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e che si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.; che alla luce delle domande svolte dalle parti appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di svolgere la necessaria istruttoria;
che le spese di lite verranno liquidate con la pronuncia della sentenza definitiva;
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio a Woerrstadt in Germania con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Trasacco, anno 2014, numero 6, parte II, serie C;
b) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trasacco proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in data 4 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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