Articolo 19 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 18Articolo 20
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24 agosto 1975
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10 novembre 2018
Art. 19. Istruzione

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, e' curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
Particolare cura e' dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di eta' inferiore a venticinque anni.
((Tramite la programmazione di iniziative specifiche, e' assicurata parita' di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
Speciale attenzione e' dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.))
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.
((Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonche' l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.))
E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena liberta' di scelta delle letture.
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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