Versione
24 agosto 1975
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10 novembre 2018
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Art. 19. Istruzione
Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, e' curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
Particolare cura e' dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di eta' inferiore a venticinque anni.
((Tramite la programmazione di iniziative specifiche, e' assicurata parita' di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
Speciale attenzione e' dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.))
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.
((Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonche' l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.))
E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena liberta' di scelta delle letture.
Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, e' curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
Particolare cura e' dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di eta' inferiore a venticinque anni.
((Tramite la programmazione di iniziative specifiche, e' assicurata parita' di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
Speciale attenzione e' dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.))
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.
((Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonche' l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.))
E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena liberta' di scelta delle letture.
Commentari • 2
- 1. La nuova disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2018 · 0.89309275
Il decreto legislativo, 2 ottobre 2018, n. 121, pubblicato sulla g.u. il 26 ottobre del 2018, istituisce la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Orbene, vediamo come questa “nuova” disciplina normativa è stata regolamentata in questo atto avente forza di legge. Quali sono le novità introdotte? L'art. 1, rubricato “Regole e finalita' dell'esecuzione”, prevede, per un verso, che, nel “procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' a carico di minorenni, nonche' per l'applicazione di queste …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 07/10/2011, n. 3684Provvedimento: […] Certo è che le finalità espresse dagli articoli 13, 15 e 19 della legge n. 354 del 1975 e dall'art, 27, comma 4, del d.P.R. n. 230 del 2000 inducono a ritenere che si via un favore nei riguardi delle aspirazioni ad una migliore formazione culturale dei detenuti ed alle esigenze del loro recupero, ma è altrettanto vero che tale favore trova un limite nella necessità dell'Amministrazione di tener conto della capienza dei vari istituti e della specifica sezione cui dovrebbe essere assegnato il detenuto medesimo. […]Leggi di più...