TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4727/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4727/2020 promossa da:
, elett.te domiciliato in Bari, via Melo da Bari n. 205, presso lo studio dell'avv. Daniela Controparte_1
Marzano, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Attore
contro
elett.te domiciliata in Triggiano (Ba), via don Peppino Palella n. 2, presso lo studio dell'avv. CP_2
Pietro Ottolino, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, davanti a questo Controparte_1
Tribunale, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, meglio descritti in atto di CP_2 citazione, che assumeva di aver subito a seguito dell'aggressione nei propri confronti da parte di un cane di grossa taglia, razza American staffordshire terrier, tenuto a guinzaglio dalla convenuta: evento accaduto nell'abitato di Capurso, alla via Einaudi angolo via La Pira, il giorno 20.09.2018, alle ore 17,30 circa.
L'attore precisava di essere stato aggredito mentre era intento, nella sua veste di guardia zoofila volontaria,
a verificare la regolare microchippatura del cane, poi risultato essere di proprietà del coniuge della convenuta, tale;
di avere riportato, all'esito dell'aggressione, lesioni personali come da Persona_1 referti medici versati in atti.
Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione CP_2 passiva della stessa, sul presupposto che il cane in questione era di proprietà del coniuge , e CP_3 contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Così instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa, istruita con produzione documentale, prova orale e
CTU medico-legale, viene decisa all'odierna udienza, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Sul punto, vale la pena precisare che la responsabilità del proprietario e quella dell'utilizzatore dell'animale sono tra loro alternative, dovendosi in concreto accertare il trasferimento della custodia dal primo al secondo, passaggio che si ritiene avvenuto solo qualora siano individuati in capo all'utente tanto un potere effettivo di governo sull'animale quanto la titolarità di un interesse autonomo e distinto da quello del proprietario per il tempo in cui l'ha in uso (cfr. in tal senso Cass. Civ. 21/01/2010, n. 979 e Cass. Civ.
17/10/2002, n. 1473, secondo cui “In tema di responsabilità per danni causati da animali, perché la responsabilità del proprietario gravi su di un altro soggetto, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico), trasferendolo ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arretrati dallo stesso di qualunque danno”).
Ciò si spiega in considerazione della ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 2052 c.c., che - come detto -
è quella secondo cui la responsabilità dei danni subiti da terzi e causalmente ricollegabili a ben determinati comportamenti posti in essere dall'animale deve gravare su chi ne faccia uso nell'interesse proprio e per il perseguimento di finalità proprie, ancorché non economiche.
Di conseguenza, laddove l'animale, nel momento in cui abbia cagionato il danno, sia stato affidato a terzi, ma il proprietario non dimostri l'intervenuto passaggio della custodia in capo a questi ultimi nei termini sopra descritti, ai sensi dell'art. 2052 c.c. sarà lo stesso proprietario a doverne rispondere.
Orbene, nel caso concreto l'attore ha agito in giudizio allegando la responsabilità della per avere CP_2 la stessa, al momento del fatto, "in uso" l'animale che ha poi aggredito il e ciò proprio sul CP_1 presupposto che lo stava conducendo al guinzaglio: tanto basta per fondare la legittimazione passiva dell'odierna convenuta nel presente giudizio in relazione all'azione ex art. 2052 c.c. esperita, considerato che tale disposizione stabilisce la responsabilità non solo del proprietario dell'animale, ma anche di "chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso".
Nel merito
Sotto questo aspetto occorre osservare che, riguardo alla responsabilità del proprietario dell'animale, la norma di cui all'art. 2052 c.c. contempla un'ipotesi di presunzione di responsabilità, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale.
Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale): pertanto, deve provare, per liberarsi, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (cfr. Cass. Sez. III, 19 marzo 2007 n. 6454; Cass. 14 settembre
2000, n. 12161; Cass. 22 febbraio 2000 n. 1971; Cass.4 dicembre 1998, n. 12307).
La norma di cui all'art. 2052 c.c., però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode o proprietario dell'animale, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza, impone, comunque all'attore di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto (cfr. Cass. Sez. III, 23 gennaio 2006 n. 1210; Cass. Sez. III, 30 marzo 2001 n.
4742).
Nel caso di specie, risulta dimostrato dalle dichiarazioni del testimone oculare ( ), Testimone_1 citato dall'attore, che nel momento in cui si è verificato il sinistro stesse in compagnia del Controparte_2 cane e che l'animale fosse privo di museruola, sicché, una volta dimostrati a cura dell'attore i danni subiti e la loro derivazione causale da un ben determinato comportamento posto in essere dall'animale, per non rispondere ai sensi dell'art. 2052 c.c. la convenuta avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, quale fattore esterno idoneo a interrompere il nesso eziologico, il quale, come detto, ben avrebbe potuto essere costituito dal fatto del terzo, ivi compreso il comportamento posto in essere dallo stesso danneggiato.
Orbene, il teste ha confermato la circostanza di prova sub j articolata nella memoria Testimone_2 istruttoria di parte convenuta (ovvero che “il sig. ha provocato il cane condotto Controparte_1 nell'occasione dalla sig.ra , con un gesto della sua mano destra”), ma tale comportamento, CP_2 quand'anche veridico, non rappresenterebbe fattore imprevedibile, inevitabile e di assoluta eccezionalità nel senso delineato dalla Suprema Corte, tale da comportare la configurabilità dell'ipotesi del caso fortuito.
In conclusione, va dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta in relazione all'evento dannoso dedotto in giudizio dall'attore.
Sussiste pertanto il diritto dell'attore, ai sensi dell'art. 1223 c.c., di vedersi integralmente risarcito il danno subito in conseguenza dell'evento lesivo ed in conformità alle conclusioni rassegnate dal dott. CP_4 nell'ambito della consulenza medico-legale disposta ed espletata nel corso del giudizio, neppure specificamente contestate dalle parti.
La liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c., è omnicomprensiva, includendo sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Civ. n. 703/2021).
Ebbene, stando alle conclusioni del nominato CTU che ha indicato nel 3% la percentuale del danno da invalidità permanente residuato all'attore a seguito del sinistro, in giorni 8 quella temporanea parziale al 75%, in giorni 50 quella temporanea parziale al 50% ed in giorni 20 quella temporanea parziale al 25%, previa applicazione della tabella in uso presso il Tribunale di Milano, può liquidarsi all'attualità la complessiva somma di € 6.448,13.
Le spese mediche, ritenute provate e congrue dal CTU, sono pari ad € 459,40.
Sommando tali voci si giunge all'importo complessivo di € 6.907,53.
Trattandosi di credito di valore, tale somma va previamente devalutata alla data del fatto e successivamente rivalutata fino alla data odierna comprensiva degli interessi compensativi, da computarsi sull'importo originario rivalutato anno per anno (cfr. Cass. 10/03/2006, n. 5234, secondo cui “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio”).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero di R.G. 4727/2020, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) Dichiara la responsabilità esclusiva di in relazione all'evento dannoso dedotto in giudizio CP_2
e la condanna, per l'effetto, a pagare all'attore, a titolo risarcitorio, la complessiva somma di € 6.907,53, oltre accessori di legge;
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidandole in € 301,50 per esborsi ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge;
3) Pone le spese di C.T.U., come da decreto di liquidazione in atti, a carico della convenuta.
Così deciso in Bari, 24.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4727/2020 promossa da:
, elett.te domiciliato in Bari, via Melo da Bari n. 205, presso lo studio dell'avv. Daniela Controparte_1
Marzano, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Attore
contro
elett.te domiciliata in Triggiano (Ba), via don Peppino Palella n. 2, presso lo studio dell'avv. CP_2
Pietro Ottolino, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, davanti a questo Controparte_1
Tribunale, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, meglio descritti in atto di CP_2 citazione, che assumeva di aver subito a seguito dell'aggressione nei propri confronti da parte di un cane di grossa taglia, razza American staffordshire terrier, tenuto a guinzaglio dalla convenuta: evento accaduto nell'abitato di Capurso, alla via Einaudi angolo via La Pira, il giorno 20.09.2018, alle ore 17,30 circa.
L'attore precisava di essere stato aggredito mentre era intento, nella sua veste di guardia zoofila volontaria,
a verificare la regolare microchippatura del cane, poi risultato essere di proprietà del coniuge della convenuta, tale;
di avere riportato, all'esito dell'aggressione, lesioni personali come da Persona_1 referti medici versati in atti.
Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione CP_2 passiva della stessa, sul presupposto che il cane in questione era di proprietà del coniuge , e CP_3 contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Così instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa, istruita con produzione documentale, prova orale e
CTU medico-legale, viene decisa all'odierna udienza, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Sul punto, vale la pena precisare che la responsabilità del proprietario e quella dell'utilizzatore dell'animale sono tra loro alternative, dovendosi in concreto accertare il trasferimento della custodia dal primo al secondo, passaggio che si ritiene avvenuto solo qualora siano individuati in capo all'utente tanto un potere effettivo di governo sull'animale quanto la titolarità di un interesse autonomo e distinto da quello del proprietario per il tempo in cui l'ha in uso (cfr. in tal senso Cass. Civ. 21/01/2010, n. 979 e Cass. Civ.
17/10/2002, n. 1473, secondo cui “In tema di responsabilità per danni causati da animali, perché la responsabilità del proprietario gravi su di un altro soggetto, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico), trasferendolo ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arretrati dallo stesso di qualunque danno”).
Ciò si spiega in considerazione della ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 2052 c.c., che - come detto -
è quella secondo cui la responsabilità dei danni subiti da terzi e causalmente ricollegabili a ben determinati comportamenti posti in essere dall'animale deve gravare su chi ne faccia uso nell'interesse proprio e per il perseguimento di finalità proprie, ancorché non economiche.
Di conseguenza, laddove l'animale, nel momento in cui abbia cagionato il danno, sia stato affidato a terzi, ma il proprietario non dimostri l'intervenuto passaggio della custodia in capo a questi ultimi nei termini sopra descritti, ai sensi dell'art. 2052 c.c. sarà lo stesso proprietario a doverne rispondere.
Orbene, nel caso concreto l'attore ha agito in giudizio allegando la responsabilità della per avere CP_2 la stessa, al momento del fatto, "in uso" l'animale che ha poi aggredito il e ciò proprio sul CP_1 presupposto che lo stava conducendo al guinzaglio: tanto basta per fondare la legittimazione passiva dell'odierna convenuta nel presente giudizio in relazione all'azione ex art. 2052 c.c. esperita, considerato che tale disposizione stabilisce la responsabilità non solo del proprietario dell'animale, ma anche di "chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso".
Nel merito
Sotto questo aspetto occorre osservare che, riguardo alla responsabilità del proprietario dell'animale, la norma di cui all'art. 2052 c.c. contempla un'ipotesi di presunzione di responsabilità, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale.
Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale): pertanto, deve provare, per liberarsi, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (cfr. Cass. Sez. III, 19 marzo 2007 n. 6454; Cass. 14 settembre
2000, n. 12161; Cass. 22 febbraio 2000 n. 1971; Cass.4 dicembre 1998, n. 12307).
La norma di cui all'art. 2052 c.c., però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode o proprietario dell'animale, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza, impone, comunque all'attore di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto (cfr. Cass. Sez. III, 23 gennaio 2006 n. 1210; Cass. Sez. III, 30 marzo 2001 n.
4742).
Nel caso di specie, risulta dimostrato dalle dichiarazioni del testimone oculare ( ), Testimone_1 citato dall'attore, che nel momento in cui si è verificato il sinistro stesse in compagnia del Controparte_2 cane e che l'animale fosse privo di museruola, sicché, una volta dimostrati a cura dell'attore i danni subiti e la loro derivazione causale da un ben determinato comportamento posto in essere dall'animale, per non rispondere ai sensi dell'art. 2052 c.c. la convenuta avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, quale fattore esterno idoneo a interrompere il nesso eziologico, il quale, come detto, ben avrebbe potuto essere costituito dal fatto del terzo, ivi compreso il comportamento posto in essere dallo stesso danneggiato.
Orbene, il teste ha confermato la circostanza di prova sub j articolata nella memoria Testimone_2 istruttoria di parte convenuta (ovvero che “il sig. ha provocato il cane condotto Controparte_1 nell'occasione dalla sig.ra , con un gesto della sua mano destra”), ma tale comportamento, CP_2 quand'anche veridico, non rappresenterebbe fattore imprevedibile, inevitabile e di assoluta eccezionalità nel senso delineato dalla Suprema Corte, tale da comportare la configurabilità dell'ipotesi del caso fortuito.
In conclusione, va dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta in relazione all'evento dannoso dedotto in giudizio dall'attore.
Sussiste pertanto il diritto dell'attore, ai sensi dell'art. 1223 c.c., di vedersi integralmente risarcito il danno subito in conseguenza dell'evento lesivo ed in conformità alle conclusioni rassegnate dal dott. CP_4 nell'ambito della consulenza medico-legale disposta ed espletata nel corso del giudizio, neppure specificamente contestate dalle parti.
La liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c., è omnicomprensiva, includendo sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Civ. n. 703/2021).
Ebbene, stando alle conclusioni del nominato CTU che ha indicato nel 3% la percentuale del danno da invalidità permanente residuato all'attore a seguito del sinistro, in giorni 8 quella temporanea parziale al 75%, in giorni 50 quella temporanea parziale al 50% ed in giorni 20 quella temporanea parziale al 25%, previa applicazione della tabella in uso presso il Tribunale di Milano, può liquidarsi all'attualità la complessiva somma di € 6.448,13.
Le spese mediche, ritenute provate e congrue dal CTU, sono pari ad € 459,40.
Sommando tali voci si giunge all'importo complessivo di € 6.907,53.
Trattandosi di credito di valore, tale somma va previamente devalutata alla data del fatto e successivamente rivalutata fino alla data odierna comprensiva degli interessi compensativi, da computarsi sull'importo originario rivalutato anno per anno (cfr. Cass. 10/03/2006, n. 5234, secondo cui “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio”).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero di R.G. 4727/2020, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) Dichiara la responsabilità esclusiva di in relazione all'evento dannoso dedotto in giudizio CP_2
e la condanna, per l'effetto, a pagare all'attore, a titolo risarcitorio, la complessiva somma di € 6.907,53, oltre accessori di legge;
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidandole in € 301,50 per esborsi ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge;
3) Pone le spese di C.T.U., come da decreto di liquidazione in atti, a carico della convenuta.
Così deciso in Bari, 24.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo