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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2024, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 2213/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2213/2024 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Egidio Felice, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti;
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Silvana Ambrosino, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori e (06.06.2014) nate Persona_1 Persona_2 durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 05.11.2024 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo
1 Proc. n. 2213/2024 R.V.G.
scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti concludevano concordemente di volere regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“A) Affidamento dei figli:
- affido delle figlie minor ad entrambi i genitori, secondo Per_2 Persona_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre, IG.ra , sita in Parte_1
Salerno alla via Arce n.104.
- Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. - Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- In merito alle attività extrascolastiche delle minori si rinvia al piano genitoriale allegato al presente ricorso;
(cfr.all.6)
B) Diritto di visita:
(i) Il padre, IG compatibilmente con i propri impegni di lavoro, Controparte_1 avrà la facoltà di tenere con sé le figlie almeno due giorni a settima, di martedì e mercoledì, dalle ore 8:30, alle ore 16:00, con possibilità di prolungamento sino alle ore 20:30 per la cena;
il genitore che avrà al momento i minori ne salvaguarderà il rispetto degli impegni scolastici e ludici;
resta inteso che le parti potranno concordemente scambiare e/o modificare i giorni e gli orari di visita qui indicati nell'esclusivo interesse delle figlie e nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi;
(ii) I week-end saranno alternati tra i genitori, dalle ore 11:00 del sabato con rientro alle ore 20.30 della domenica.
2 Proc. n. 2213/2024 R.V.G.
(iii) Entrambi i genitori si impegneranno – nei modi e nei tempi di rispettivo affidamento – affinchè i bambini conservino un rapporto continuativo con entrambi i rami genitoriali.
C) Vacanze, ricorrenze e periodo Estivo
(iv) Il periodo Natalizio secondo il principio dell'alternanza, le minori trascorreranno con il padre un anno il 24 dicembre, il 1 gennaio ed il 6 gennaio e l'anno successivo il 25 dicembre e 31 dicembre;
sempre ad anni alterni, le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e l'anno successivo quello di Lunedi in Albis;
(v) durante il periodo c.d. estivo, (nei mesi di luglio ed agosto) le figlie trascorreranno con il padre due settimane anche non continuative, daconcordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (tale periodo spetterà anche alla madre).
(vi) il giorno del compleanno ed onomastico consumando un pasto con ciascun genitore;
in occasione del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà le minori festeggeranno tali ricorrenze col padre e lo stesso è a dirsi per le identiche ricorrenze della madre;
D) Rapporto tra i genitori:
(vii) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
- si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie, nonché “si obbligano ad un inserimento graduale di eventuali nuovi compagni, che siano divenuti nel frattempo rapporti stabili con la premura di far comprendere loro che le nuove eventuali figure non si sostituiscano in alcun modo a quelle genitoriali”(cfr. Tribunale di Milano, sex.IX, ord. 23.03.2023);
- in totale adesione al principio appena richiamato e sempre nell'esclusivo interesse delle minori, entrambi i genitori si impegnano a non imporre alle figlie una
3 Proc. n. 2213/2024 R.V.G.
convivenza con i rispettivi nuovi partner per il periodo strettamente necessario al consolidamento delle nuove abitudini quotidiane e familiari (ivi compreso il trasferimento nella nuova abitazione) ed almeno sino al raggiungimento dei dodici anni di età, impegnandosi così prima in un inserimento ed in una conoscenza graduale.
E) Aspetti economici:
- Richiamato quanto indicato in premessa, in ordine alle rispettive capacità economiche e alle rispettive qualifiche professionali, tenuto conto di ciò, le parti concordano affinchè il IG si obblighi a corrispondere € 300,00 Controparte_1 per ciascuna figlia, per un totale di € 600,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Inoltre, in considerazione del fatto che, attualmente, il IG. è CP_1
l'unico destinatario dell'assegno unico familiare per una somma complessiva mensile di euro 400,00 egli si obbliga, altresì, a versare una ulteriore somma di €
200,00, pari alla metà di quanto percepito, sino a quando la misura di sostegno verrà così effettivamente erogata dall'Ente di previdenza.
- Resta inteso che ciascun genitore avrà diritto a trattenere per sé la relativa quota di competenza del 50% dell'assegno unico provvedendo entrambi quotidianamente alle eIGenze delle minori. Pertanto, quando e qualora la IG.r diverrà a CP_1 sua volta detentrice del 50% del valore dell'assegno unico familiare, il IG CP_1 non sarà più obbligato al versamento degli ulteriori 200,00 Euro e, di contro, qualora per gli anni successivi, la IG.r presentasse autonoma Parte_1 richiesta dell'assegno unico familiare e lo stesso venisse erogato per l'intero, la stessa si obbliga a retrocederne la relativa quota del 50% al IG Controparte_1
- Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc.), saranno ripartite tra ciascun genitore al 50% e ciascun genitore si obbliga a documentarle all'altro, quando necessario o dall'altro richiesto.
F) Casa familiare
- Come già evidenziato nelle premesse del presente atto, su accordo di entrambi i
4 Proc. n. 2213/2024 R.V.G.
ricorrenti, la IG.ra , entro la metà del mese di ottobre c.a., Parte_1 trasferirà la residenza della casa familiare presso l'immobile sito in Salerno, alla via Arce n. 104 con collocazione dei minori e presso la Per_2 Persona_1 predetta residenza, mentre il IG resterà nell'attuale residenza Controparte_1 sita in Salerno, alla via Torretta, 12.
G) Autorizzazione rilascio passaporto
- Si chiede sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.”
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi delle minori, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e le minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- dispone che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori e (nate a Napoli il 06.06.2014) avvenga secondo Persona_1 Persona_2 le condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di conIGlio del 05.11.2024.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2213/2024 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Egidio Felice, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti;
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Silvana Ambrosino, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori e (06.06.2014) nate Persona_1 Persona_2 durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 05.11.2024 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo
1 Proc. n. 2213/2024 R.V.G.
scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti concludevano concordemente di volere regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“A) Affidamento dei figli:
- affido delle figlie minor ad entrambi i genitori, secondo Per_2 Persona_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre, IG.ra , sita in Parte_1
Salerno alla via Arce n.104.
- Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. - Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- In merito alle attività extrascolastiche delle minori si rinvia al piano genitoriale allegato al presente ricorso;
(cfr.all.6)
B) Diritto di visita:
(i) Il padre, IG compatibilmente con i propri impegni di lavoro, Controparte_1 avrà la facoltà di tenere con sé le figlie almeno due giorni a settima, di martedì e mercoledì, dalle ore 8:30, alle ore 16:00, con possibilità di prolungamento sino alle ore 20:30 per la cena;
il genitore che avrà al momento i minori ne salvaguarderà il rispetto degli impegni scolastici e ludici;
resta inteso che le parti potranno concordemente scambiare e/o modificare i giorni e gli orari di visita qui indicati nell'esclusivo interesse delle figlie e nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi;
(ii) I week-end saranno alternati tra i genitori, dalle ore 11:00 del sabato con rientro alle ore 20.30 della domenica.
2 Proc. n. 2213/2024 R.V.G.
(iii) Entrambi i genitori si impegneranno – nei modi e nei tempi di rispettivo affidamento – affinchè i bambini conservino un rapporto continuativo con entrambi i rami genitoriali.
C) Vacanze, ricorrenze e periodo Estivo
(iv) Il periodo Natalizio secondo il principio dell'alternanza, le minori trascorreranno con il padre un anno il 24 dicembre, il 1 gennaio ed il 6 gennaio e l'anno successivo il 25 dicembre e 31 dicembre;
sempre ad anni alterni, le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e l'anno successivo quello di Lunedi in Albis;
(v) durante il periodo c.d. estivo, (nei mesi di luglio ed agosto) le figlie trascorreranno con il padre due settimane anche non continuative, daconcordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (tale periodo spetterà anche alla madre).
(vi) il giorno del compleanno ed onomastico consumando un pasto con ciascun genitore;
in occasione del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà le minori festeggeranno tali ricorrenze col padre e lo stesso è a dirsi per le identiche ricorrenze della madre;
D) Rapporto tra i genitori:
(vii) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
- si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie, nonché “si obbligano ad un inserimento graduale di eventuali nuovi compagni, che siano divenuti nel frattempo rapporti stabili con la premura di far comprendere loro che le nuove eventuali figure non si sostituiscano in alcun modo a quelle genitoriali”(cfr. Tribunale di Milano, sex.IX, ord. 23.03.2023);
- in totale adesione al principio appena richiamato e sempre nell'esclusivo interesse delle minori, entrambi i genitori si impegnano a non imporre alle figlie una
3 Proc. n. 2213/2024 R.V.G.
convivenza con i rispettivi nuovi partner per il periodo strettamente necessario al consolidamento delle nuove abitudini quotidiane e familiari (ivi compreso il trasferimento nella nuova abitazione) ed almeno sino al raggiungimento dei dodici anni di età, impegnandosi così prima in un inserimento ed in una conoscenza graduale.
E) Aspetti economici:
- Richiamato quanto indicato in premessa, in ordine alle rispettive capacità economiche e alle rispettive qualifiche professionali, tenuto conto di ciò, le parti concordano affinchè il IG si obblighi a corrispondere € 300,00 Controparte_1 per ciascuna figlia, per un totale di € 600,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Inoltre, in considerazione del fatto che, attualmente, il IG. è CP_1
l'unico destinatario dell'assegno unico familiare per una somma complessiva mensile di euro 400,00 egli si obbliga, altresì, a versare una ulteriore somma di €
200,00, pari alla metà di quanto percepito, sino a quando la misura di sostegno verrà così effettivamente erogata dall'Ente di previdenza.
- Resta inteso che ciascun genitore avrà diritto a trattenere per sé la relativa quota di competenza del 50% dell'assegno unico provvedendo entrambi quotidianamente alle eIGenze delle minori. Pertanto, quando e qualora la IG.r diverrà a CP_1 sua volta detentrice del 50% del valore dell'assegno unico familiare, il IG CP_1 non sarà più obbligato al versamento degli ulteriori 200,00 Euro e, di contro, qualora per gli anni successivi, la IG.r presentasse autonoma Parte_1 richiesta dell'assegno unico familiare e lo stesso venisse erogato per l'intero, la stessa si obbliga a retrocederne la relativa quota del 50% al IG Controparte_1
- Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc.), saranno ripartite tra ciascun genitore al 50% e ciascun genitore si obbliga a documentarle all'altro, quando necessario o dall'altro richiesto.
F) Casa familiare
- Come già evidenziato nelle premesse del presente atto, su accordo di entrambi i
4 Proc. n. 2213/2024 R.V.G.
ricorrenti, la IG.ra , entro la metà del mese di ottobre c.a., Parte_1 trasferirà la residenza della casa familiare presso l'immobile sito in Salerno, alla via Arce n. 104 con collocazione dei minori e presso la Per_2 Persona_1 predetta residenza, mentre il IG resterà nell'attuale residenza Controparte_1 sita in Salerno, alla via Torretta, 12.
G) Autorizzazione rilascio passaporto
- Si chiede sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.”
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi delle minori, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e le minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- dispone che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori e (nate a Napoli il 06.06.2014) avvenga secondo Persona_1 Persona_2 le condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di conIGlio del 05.11.2024.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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