TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/09/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 2460/2024
Udienza del 16/09/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice l'avv. ROSELLINI CLAUDIO e per la parte Parte_1 Contr convenuta l'avv. COMITA' ANDREA i quali discutono oralmente la causa e il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 16/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROSELLINI CLAUDIO;
- parte attrice opponente -
contro
Contr
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. COMITA' AN- P.IVA_1
DREA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice monocratico del Tribunale di Pistoia, ogni altra istanza disattesa e/o reietta, accertato che niente è dovuta dal dr.
[...] alla per i suesposti motivi: - in via principale: nel merito: - in accoglimento Pt_1 Pt_2 della presente opposizione redatta ai sensi dell'art.650 cpc, dichiarare nullo/inefficace/an- nullabile nonché privo di ogni effetto giuridico il D.I. n. 165/2024 del 11.03.2024, n. 332/2024 R.G., emanato in data 11.03.2024 dal Tribunale di Pistoia, Giudice Dott. Matteo Marini;
- in via riconvenzionale: -accertato l'inadempimento della , condannarla alla Pt_2 restituzione delle somme, tutte, corrisposte dal dr dal 2010 al 2016, ammontanti ad Pt_1 euro 50.000=, o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. - con il rimborso delle spese e vittoria dei compensi del giudizio”.
Conclusioni parte convenuta: “- In via preliminare: accertata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art 650 c.p.c. dichiarare inammissibile l'opposizione tardiva spiegata dall'opponente, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare tutte le domande compresa la domanda riconvenzionale, con vittoria di spese diritti ed onorari della presente causa e del monitorio - - sempre in via preliminare, previo accertamento della mancata sus- sistenza dei requisiti della forza maggiore, rigettare l'opposizione tardiva in quanto la notifica del titolo monitorio al Dr eseguita a mezzo pec in data 18.4.2024 è legittima per Parte_1 tutti i motivi indicati in parte narrativa, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e del monitorio. -In via principale e nel merito, per le ragioni spiegate in parte narrativa. respingere l'opposizione tardiva proposta dal Dr in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1 oltre che sfornita di ogni e qualunque supporto probatorio, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 165/24 illegittimamente opposto tardivamente ed, in denegata ipotesi di even- tuale revoca del d.i., comunque condannare il dr a quella diversa somma che Parte_1 sarà eventualmente accertata in corso di causa oltre interessi ai sensi del D.lgs n.231/02 e 2 rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante oltre alle spese diritti ed onorari del decreto ingiuntivo e del presente giudizio;
-respingere ogni altra domanda, compresa quella riconvenzionale in quanto primariamente inammissibile ed in subordine in- fondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in parte narrativa con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e del monitorio;
accertata la temerarietà della lite instaurata nei confronti di condannare il dr al risarcimento dei danni ex art 96 1° e 3° comma Pt_2 Parte_1 cpc;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- premesso di avere eseguito a favore di presta- Pt_2 Parte_1 zioni in merito alla formazione antincendio per € 70.298,20, ha chiesto al Tribu- nale l'emissione di decreto ingiuntivo.
In accoglimento della domanda il Tribunale aveva emesso il decreto ingiun- tivo 11 marzo 2024 n. 165.
Avverso di esso la parte ingiunta ha proposto opposizione tardiva deducendo che la stessa, a causa della malattia che l'aveva colpita, non aveva potuto opporsi nei termini ed eccependo che le fatture emesse riguardavano attività non effettuate e che poi gli importo erano sproporzionati-
ha replicato che l'opposizione sarebbe inammissibile in quanto il Pt_2 relativo atto era stato notificato solo l'11 dicembre 2024 nonostante che il 23 set- tembre 2024 l'opponente avesse ritirato personalmente l'atto di precetto, data dalla quale decorrevano i 40 giorni per l'opposizione tardiva.
2.- Le eccezioni di parte opposta non sono superabili.
Infatti, premesso che la malattia che ha colpito l'opponente integra poten- zialmente il presupposto per l'opposizione tardiva, è circostanza pacifica tuttavia che egli aveva ricevuto il 29 settembre 2024 la notifica a mani del titolo e del pre- cetto ed era da tale data che decorrevano il termine di quaranta giorni per l'oppo- sizione poiché da quel momento vi è la certezza che lo stesso avesse avuto la co- noscenza dell'atto notificato. A fronte quindi del termine dell'8 novembre 2024,
l'opposizione è stata tuttavia notificata solo l'11 dicembre 2024 ovvero oltre la sca- denza.
Da ciò consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo se- condo i valori medi e con esclusione della fase istruttoria e forte contrazione di quella decisoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiun- Parte_1 tivo 11 marzo 2024 n. 165;
3 - condanna a rifondere le spese legali sostenute dall'opposta Parte_1 che si liquidano in € 5.500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
16/09/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 2460/2024
Udienza del 16/09/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice l'avv. ROSELLINI CLAUDIO e per la parte Parte_1 Contr convenuta l'avv. COMITA' ANDREA i quali discutono oralmente la causa e il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 16/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROSELLINI CLAUDIO;
- parte attrice opponente -
contro
Contr
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. COMITA' AN- P.IVA_1
DREA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice monocratico del Tribunale di Pistoia, ogni altra istanza disattesa e/o reietta, accertato che niente è dovuta dal dr.
[...] alla per i suesposti motivi: - in via principale: nel merito: - in accoglimento Pt_1 Pt_2 della presente opposizione redatta ai sensi dell'art.650 cpc, dichiarare nullo/inefficace/an- nullabile nonché privo di ogni effetto giuridico il D.I. n. 165/2024 del 11.03.2024, n. 332/2024 R.G., emanato in data 11.03.2024 dal Tribunale di Pistoia, Giudice Dott. Matteo Marini;
- in via riconvenzionale: -accertato l'inadempimento della , condannarla alla Pt_2 restituzione delle somme, tutte, corrisposte dal dr dal 2010 al 2016, ammontanti ad Pt_1 euro 50.000=, o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. - con il rimborso delle spese e vittoria dei compensi del giudizio”.
Conclusioni parte convenuta: “- In via preliminare: accertata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art 650 c.p.c. dichiarare inammissibile l'opposizione tardiva spiegata dall'opponente, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare tutte le domande compresa la domanda riconvenzionale, con vittoria di spese diritti ed onorari della presente causa e del monitorio - - sempre in via preliminare, previo accertamento della mancata sus- sistenza dei requisiti della forza maggiore, rigettare l'opposizione tardiva in quanto la notifica del titolo monitorio al Dr eseguita a mezzo pec in data 18.4.2024 è legittima per Parte_1 tutti i motivi indicati in parte narrativa, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e del monitorio. -In via principale e nel merito, per le ragioni spiegate in parte narrativa. respingere l'opposizione tardiva proposta dal Dr in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1 oltre che sfornita di ogni e qualunque supporto probatorio, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 165/24 illegittimamente opposto tardivamente ed, in denegata ipotesi di even- tuale revoca del d.i., comunque condannare il dr a quella diversa somma che Parte_1 sarà eventualmente accertata in corso di causa oltre interessi ai sensi del D.lgs n.231/02 e 2 rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante oltre alle spese diritti ed onorari del decreto ingiuntivo e del presente giudizio;
-respingere ogni altra domanda, compresa quella riconvenzionale in quanto primariamente inammissibile ed in subordine in- fondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in parte narrativa con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e del monitorio;
accertata la temerarietà della lite instaurata nei confronti di condannare il dr al risarcimento dei danni ex art 96 1° e 3° comma Pt_2 Parte_1 cpc;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- premesso di avere eseguito a favore di presta- Pt_2 Parte_1 zioni in merito alla formazione antincendio per € 70.298,20, ha chiesto al Tribu- nale l'emissione di decreto ingiuntivo.
In accoglimento della domanda il Tribunale aveva emesso il decreto ingiun- tivo 11 marzo 2024 n. 165.
Avverso di esso la parte ingiunta ha proposto opposizione tardiva deducendo che la stessa, a causa della malattia che l'aveva colpita, non aveva potuto opporsi nei termini ed eccependo che le fatture emesse riguardavano attività non effettuate e che poi gli importo erano sproporzionati-
ha replicato che l'opposizione sarebbe inammissibile in quanto il Pt_2 relativo atto era stato notificato solo l'11 dicembre 2024 nonostante che il 23 set- tembre 2024 l'opponente avesse ritirato personalmente l'atto di precetto, data dalla quale decorrevano i 40 giorni per l'opposizione tardiva.
2.- Le eccezioni di parte opposta non sono superabili.
Infatti, premesso che la malattia che ha colpito l'opponente integra poten- zialmente il presupposto per l'opposizione tardiva, è circostanza pacifica tuttavia che egli aveva ricevuto il 29 settembre 2024 la notifica a mani del titolo e del pre- cetto ed era da tale data che decorrevano il termine di quaranta giorni per l'oppo- sizione poiché da quel momento vi è la certezza che lo stesso avesse avuto la co- noscenza dell'atto notificato. A fronte quindi del termine dell'8 novembre 2024,
l'opposizione è stata tuttavia notificata solo l'11 dicembre 2024 ovvero oltre la sca- denza.
Da ciò consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo se- condo i valori medi e con esclusione della fase istruttoria e forte contrazione di quella decisoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiun- Parte_1 tivo 11 marzo 2024 n. 165;
3 - condanna a rifondere le spese legali sostenute dall'opposta Parte_1 che si liquidano in € 5.500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
16/09/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4