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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
TRIVERI EUGENIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1013/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
T.n.c. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03FE00935-2024 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7539/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/01/2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte in pari data, la società Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYX03FE00935-2024, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina ha accertato, per l'anno d'imposta 2019, maggiori imposte ai fini IRES per € 3.289,00, IRAP per € 222,00 e IVA per € 3.267,00, oltre sanzioni ed interessi.
L'atto impositivo trae origine dal Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) redatto in data 30/04/2024 dalla
Guardia di Finanza, Tenenza di Patti (cfr.doc.
1 - Processo verbale GDF), dal quale emergeva che la società, pur risultando attiva, aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per il periodo d'imposta 2019.
I militari operanti, sulla base dei dati desunti dall'applicativo “@fatture”, ricostruivano ricavi non dichiarati per complessivi € 14.850,00.
In data 27/06/2024, l'Ufficio notificava alla società uno schema d'atto (cfr. doc.
2 - Controdeduzioni dell'Ufficio), invitandola a presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art.
6-bis della L.
212/2000. La società, in data 19/08/2024, presentava istanza di accesso agli atti, che veniva evasa dall'Ufficio in data 12/09/2024. Non pervenendo alcuna osservazione da parte della contribuente, neppure a seguito di un ulteriore sollecito via e-mail del 04/11/2024, l'Ufficio procedeva alla notifica dell'avviso di accertamento definitivo in data 14/11/2024 (cfr. doc.
3 - notifica accertamenti.pdf).
Avverso tale atto, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, affidandolo a due ordini di motivi:
1. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi degli artt.
6-bis e 7-bis della L. 27/07/2000, n. 212, per essere stato l'atto notificato prima della conclusione della fase istruttoria.
2. Illegittimità e infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni depositate in data 18/03/2025, contestando integralmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare,
l'Ufficio ha eccepito di aver pienamente garantito il contraddittorio, avendo notificato lo schema d'atto e atteso ben oltre il termine di 60 giorni prima di emettere l'atto definitivo, a fronte della totale inerzia della contribuente;
nel merito, ha ribadito la legittimità dell'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 41 del D.P.R.
600/73 e dell'art. 55 del D.P.R. 633/72, stante la qualifica di “evasore totale” della società per l'annualità in contestazione.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, è palesemente infondato.
La procedura di accertamento è stata avviata dall'Ufficio nel pieno rispetto delle garanzie partecipative previste dall'art.
6-bis della L. 27/07/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Risulta, poi, documentalmente provato che l'Ufficio ha notificato alla società, in data 27/06/2024, lo schema dell'atto impositivo, concedendole il termine di sessanta giorni per formulare osservazioni. La società si è limitata a presentare un'istanza di accesso agli atti, regolarmente evasa dall'Ufficio, senza tuttavia far seguire alcuna memoria o controdeduzione nel merito dei rilievi contestati.
L'Amministrazione finanziaria, non solo ha atteso il decorso del termine di legge, ma ha anche dimostrato un atteggiamento improntato alla massima collaborazione, inviando un ulteriore sollecito in data 04/11/2024, prima di procedere all'emissione dell'atto definitivo in data 13/11/2024. L'emissione dell'atto è quindi avvenuta quasi cinque mesi dopo la notifica dello schema d'atto, un lasso di tempo ampiamente sufficiente a consentire alla contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa in sede procedimentale.
L'argomentazione della ricorrente, secondo cui l'atto sarebbe stato notificato “prima della conclusione della fase istruttoria”, appare del tutto pretestuosa. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art.
6-bis, comma 3, della L. 212/2000 è posto a garanzia del contribuente per consentirgli di interloquire con l'Ufficio, e non sospende l'attività dell'Amministrazione, ma ne impedisce solo l'emissione dell'atto finale prima della sua scadenza. Nel caso di specie, l'Ufficio ha rispettato tale termine dilatorio. È stata, al contrario, la società a sottrarsi volontariamente al contraddittorio, rimanendo inerte e contravvenendo così ai doveri di collaborazione e buona fede che devono informare il rapporto tra Fisco e contribuente.
Pertanto, nessuna violazione delle garanzie procedimentali è ravvisabile nella condotta dell'Ufficio. Il motivo di doglianza va, di conseguenza, respinto.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'illegittimità e infondatezza della pretesa, è privo di pregio.
Dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile che la società ricorrente ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA per il periodo d'imposta 2019, configurandosi a tutti gli effetti come
“evasore totale” per tale annualità (cfr. PVC del 30/04/2024). Tale circostanza, di per sé, legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento di tipo induttivo “puro”, ai sensi dell'art. 41 del
D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972.
In tale contesto, l'Ufficio può determinare il reddito d'impresa e il volume d'affari “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili” e di avvalersi “anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”(cfr. Cass. n. 15219/2023; Cass. n.11523/2024).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha fondato la propria ricostruzione su elementi certi e oggettivi, ovvero i dati relativi alle fatture emesse dalla società e registrate nel sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate
(c.d. “@fatture”), che attestano l'effettuazione di operazioni attive per € 14.850,00. Tale metodologia appare pienamente legittima e coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui i dati provenienti da elenchi clienti-fornitori o, come nel caso di specie, dal sistema della fatturazione elettronica, costituiscono validi elementi presuntivi per la ricostruzione dei ricavi di un evasore totale, idonei a fondare la pretesa e a determinare l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
A fronte di tali precisi elementi, la ricorrente si è limitata a una generica e apodittica contestazione della pretesa, senza addurre alcun elemento di prova contrario idoneo a smentire la ricostruzione operata dall'Ufficio o a dimostrare l'esistenza di costi deducibili ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'Amministrazione (costi del personale per € 1.146,00). Le lacune probatorie, già emerse in fase amministrativa a causa dell'inerzia della parte, non sono state in alcun modo colmate in sede processuale.
L'accertamento impugnato risulta, pertanto, correttamente motivato, legittimo nel suo presupposto (omessa dichiarazione) e fondato nel merito, in quanto basato su elementi probatori concreti e non validamente contestati dalla ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
La Corte di G.T. definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna di esse in complessivi €. 2.000,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina,lì 15.12.2025
Il Presidente Relatore
OL NI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
TRIVERI EUGENIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1013/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
T.n.c. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03FE00935-2024 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7539/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/01/2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte in pari data, la società Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYX03FE00935-2024, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina ha accertato, per l'anno d'imposta 2019, maggiori imposte ai fini IRES per € 3.289,00, IRAP per € 222,00 e IVA per € 3.267,00, oltre sanzioni ed interessi.
L'atto impositivo trae origine dal Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) redatto in data 30/04/2024 dalla
Guardia di Finanza, Tenenza di Patti (cfr.doc.
1 - Processo verbale GDF), dal quale emergeva che la società, pur risultando attiva, aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per il periodo d'imposta 2019.
I militari operanti, sulla base dei dati desunti dall'applicativo “@fatture”, ricostruivano ricavi non dichiarati per complessivi € 14.850,00.
In data 27/06/2024, l'Ufficio notificava alla società uno schema d'atto (cfr. doc.
2 - Controdeduzioni dell'Ufficio), invitandola a presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art.
6-bis della L.
212/2000. La società, in data 19/08/2024, presentava istanza di accesso agli atti, che veniva evasa dall'Ufficio in data 12/09/2024. Non pervenendo alcuna osservazione da parte della contribuente, neppure a seguito di un ulteriore sollecito via e-mail del 04/11/2024, l'Ufficio procedeva alla notifica dell'avviso di accertamento definitivo in data 14/11/2024 (cfr. doc.
3 - notifica accertamenti.pdf).
Avverso tale atto, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, affidandolo a due ordini di motivi:
1. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi degli artt.
6-bis e 7-bis della L. 27/07/2000, n. 212, per essere stato l'atto notificato prima della conclusione della fase istruttoria.
2. Illegittimità e infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni depositate in data 18/03/2025, contestando integralmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare,
l'Ufficio ha eccepito di aver pienamente garantito il contraddittorio, avendo notificato lo schema d'atto e atteso ben oltre il termine di 60 giorni prima di emettere l'atto definitivo, a fronte della totale inerzia della contribuente;
nel merito, ha ribadito la legittimità dell'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 41 del D.P.R.
600/73 e dell'art. 55 del D.P.R. 633/72, stante la qualifica di “evasore totale” della società per l'annualità in contestazione.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, è palesemente infondato.
La procedura di accertamento è stata avviata dall'Ufficio nel pieno rispetto delle garanzie partecipative previste dall'art.
6-bis della L. 27/07/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Risulta, poi, documentalmente provato che l'Ufficio ha notificato alla società, in data 27/06/2024, lo schema dell'atto impositivo, concedendole il termine di sessanta giorni per formulare osservazioni. La società si è limitata a presentare un'istanza di accesso agli atti, regolarmente evasa dall'Ufficio, senza tuttavia far seguire alcuna memoria o controdeduzione nel merito dei rilievi contestati.
L'Amministrazione finanziaria, non solo ha atteso il decorso del termine di legge, ma ha anche dimostrato un atteggiamento improntato alla massima collaborazione, inviando un ulteriore sollecito in data 04/11/2024, prima di procedere all'emissione dell'atto definitivo in data 13/11/2024. L'emissione dell'atto è quindi avvenuta quasi cinque mesi dopo la notifica dello schema d'atto, un lasso di tempo ampiamente sufficiente a consentire alla contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa in sede procedimentale.
L'argomentazione della ricorrente, secondo cui l'atto sarebbe stato notificato “prima della conclusione della fase istruttoria”, appare del tutto pretestuosa. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art.
6-bis, comma 3, della L. 212/2000 è posto a garanzia del contribuente per consentirgli di interloquire con l'Ufficio, e non sospende l'attività dell'Amministrazione, ma ne impedisce solo l'emissione dell'atto finale prima della sua scadenza. Nel caso di specie, l'Ufficio ha rispettato tale termine dilatorio. È stata, al contrario, la società a sottrarsi volontariamente al contraddittorio, rimanendo inerte e contravvenendo così ai doveri di collaborazione e buona fede che devono informare il rapporto tra Fisco e contribuente.
Pertanto, nessuna violazione delle garanzie procedimentali è ravvisabile nella condotta dell'Ufficio. Il motivo di doglianza va, di conseguenza, respinto.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'illegittimità e infondatezza della pretesa, è privo di pregio.
Dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile che la società ricorrente ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA per il periodo d'imposta 2019, configurandosi a tutti gli effetti come
“evasore totale” per tale annualità (cfr. PVC del 30/04/2024). Tale circostanza, di per sé, legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento di tipo induttivo “puro”, ai sensi dell'art. 41 del
D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972.
In tale contesto, l'Ufficio può determinare il reddito d'impresa e il volume d'affari “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili” e di avvalersi “anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”(cfr. Cass. n. 15219/2023; Cass. n.11523/2024).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha fondato la propria ricostruzione su elementi certi e oggettivi, ovvero i dati relativi alle fatture emesse dalla società e registrate nel sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate
(c.d. “@fatture”), che attestano l'effettuazione di operazioni attive per € 14.850,00. Tale metodologia appare pienamente legittima e coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui i dati provenienti da elenchi clienti-fornitori o, come nel caso di specie, dal sistema della fatturazione elettronica, costituiscono validi elementi presuntivi per la ricostruzione dei ricavi di un evasore totale, idonei a fondare la pretesa e a determinare l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
A fronte di tali precisi elementi, la ricorrente si è limitata a una generica e apodittica contestazione della pretesa, senza addurre alcun elemento di prova contrario idoneo a smentire la ricostruzione operata dall'Ufficio o a dimostrare l'esistenza di costi deducibili ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'Amministrazione (costi del personale per € 1.146,00). Le lacune probatorie, già emerse in fase amministrativa a causa dell'inerzia della parte, non sono state in alcun modo colmate in sede processuale.
L'accertamento impugnato risulta, pertanto, correttamente motivato, legittimo nel suo presupposto (omessa dichiarazione) e fondato nel merito, in quanto basato su elementi probatori concreti e non validamente contestati dalla ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
La Corte di G.T. definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna di esse in complessivi €. 2.000,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina,lì 15.12.2025
Il Presidente Relatore
OL NI