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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25/3/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 26941 dell'anno 2024
TRA
(avv.to E. Pennaforti ) Parte_1
RICORRENTE
E
(Avv.to C. Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad atp
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 1981/2024 nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la '
sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento .Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell CP_1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L'CP_1 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione, tempestivamente depositato ha provveduto a formulare specifiche '
contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è infondata.
II C.T.U., Dott. Per_1 nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che non ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili avendo dichiarato parte ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. come riformulato dal
D.L. 269/03 conv. con L.326/03 art. 42 c.11°, di non superare i limiti di reddito ivi previsti le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando :
-rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell CP_1.
Roma, 25/3/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25/3/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 26941 dell'anno 2024
TRA
(avv.to E. Pennaforti ) Parte_1
RICORRENTE
E
(Avv.to C. Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad atp
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 1981/2024 nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la '
sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento .Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell CP_1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L'CP_1 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione, tempestivamente depositato ha provveduto a formulare specifiche '
contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è infondata.
II C.T.U., Dott. Per_1 nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che non ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili avendo dichiarato parte ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. come riformulato dal
D.L. 269/03 conv. con L.326/03 art. 42 c.11°, di non superare i limiti di reddito ivi previsti le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando :
-rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell CP_1.
Roma, 25/3/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli