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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 17/01/2025, ore 9,00
Viste le note per la trattazione scritta;
considerato che
il convenuto non si è costituito, dichiara la contumacia.
Ex art. 281 sexies cpc, decide come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale, chiuso alle ore 12.27.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 566/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 [...]
Pt_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc del 26.04.2024, ritualmente notificato, l'avv. Parte_1
proponeva domanda di accertamento della sussistenza del rapporto professionale svolto nei confronti del sig. e di condanna della stesso al pagamento Controparte_1 dell'onorario come previsto dalle tabelle forensi. A sostegno della domanda spiegava di avere svolto attività difensiva, quale difensore d'ufficio, nell'interesse di Controparte_1
nel procedimento penale R.G.N.R. 250/2015 svolto dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania e concluso con sentenza del 12.03.2024, depositava verbali di udienza e sentenza;
concludeva come sopra.
Il convenuto, seppure ritualmente citato non si costituiva, ragione per cui deve essere dichiarata la sua contumacia.
La domanda trova accoglimento per le ragioni in appresso spiegate.
La ricorrente ha dimostrato, tramite l'allegazione del verbale di udienza e della sentenza emessa nel procedimento penale 150/2015 R.G.N.R, la sua nomina quale difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97 cpp, del sig. nonché l'attività di studio, di trattazione e Controparte_1
decisionale svolta.
Ora, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Se è poi vero che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, così come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento.
Orbene, nel caso che ci occupa il convenuto, come detto, non si è costituito per dimostrare il suo adempimento.
E' anche documentalmente provato che prima dell'instaurazione della presente procedura l'avvocato abbia richiesto, con rar del 22.03.2024, i suoi onorari e che la stessa sia rimasta, Pt_1 evidentemente, a tutt'oggi senza riscontro.
In ordine alle somme che devono essere riconosciute alla professionista si rileva che le stesse rientrano nei limiti tariffari, nel caso di specie la prova della corrispondenza alla tariffa è fornita dalla stessa produzione documentale di parte opponente, da cui si evince che l'importo richiesto è la risultante di un semplice calcolo matematico, in applicazione del parametro percentuale specificamente riportato dalla tabella professionale, sulla base di un valore delle opere svolte che è risultato provato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
✓ accertata la sussistenza della prestazione professionale svolta dall'avv. Parte_1
nei confronti di C.F._1 Controparte_1
, condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'avv. C.F._2 Parte_1 dei compensi professionali nella misura di € 3592,00, oltre rimborso forfettario, ed
[...]
accessori di legge;
✓ condanna a rifondere all'avv. Controparte_1 C.F._2
le spese processuali di questo procedimento, che Parte_1 C.F._1 liquida nella misura in € 1278,00, oltre al rimborso per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso il 17.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Schintu