Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 4568 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. PAPPACENA VINCENZO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. DEL ZOPPO CRISTINA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè (pp. 15 e seguenti):
“A. accogliere la domanda attrice;
B. accertare e dichiarare che l'attore ha riportato lesioni personali in occasione del sinistro … e che lo stesso evento è stato causato dalla esclusiva ovvero concorrente responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato di cui in premessa, sotto ogni profilo e/o titolo...; C. condannare, per l'effetto, la Società quale impresa designata dalla CONSAP per Parte_2 la Regione Lombardia per la liquidazione dei danni a carico del “Fondo di Garanzia Vittime della Strada”, … al risarcimento in favore dell'istante dei danni tutti subiti quali quelli patrimoniali,➢ emergente, passato e futuro per spese vive sostenute e da sostenersi, non patrimoniali, biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, alla vita privata, psichici, alle vite di relazione, esistenziali, ai rapporti familiari e, comunque, per la lesione dei valori / interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc., per spese al difensore e al patrocinatore per l'attività stragiudiziale, ecc. … nella misura che allo stato non è possibile determinare, ...
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 4568 / 2024 - pag. 1
E. … Si chiede condannare la parte convenuta al pagamento in favore del sottoscritto difensore della somma di euro 6.164,00 per “Assistenza stragiudiziale”, scaglione indeterminabile di particolare importanza, a titolo di spese e compensi della fase stragiudiziale svolta prima del presente procedimento e documentata in atti … Sul punto si evidenzia che la Suprema Corte, con orientamento consolidato da tempo (si veda l'ultima sentenza Cass. Civ. n. 3266/2016), ha statuito che la parte danneggiata in un sinistro stradale ha diritto al ristoro delle spese di assistenza legale nella fase stragiudiziale … F. … Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. 147/22, per essere il presente ricorso redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione … con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi. G. Domande anticipatorie
1. In via anticipatoria si chiede volersi disporre immediatamente, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, ex art. 147, 5° comma del Codice delle Assicurazioni ex D.lgs. 209/2005, il pagamento in favore dell'istante ed a carico della parte convenuta, di un acconto sul risarcimento nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
2. Sempre in via anticipatoria, ma gradatamente, si chiede di volersi disporre immediatamente, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 c.p.c., l'ingiunzione di pagamento in favore dell'istante ed a carico delle parti convenute tutte, o tra loro a carico di chi di ragione, di un importo che verrà ritenuto secondo giustizia”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“Nel merito: In via Principale: - respingere tutte le domande formulate nell'atto di citazione con vittoria delle spese di causa”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 1.2.2024, l'attore esponeva che:
• “in data 01/07/2017, alle ore 10:40 circa, il sig. era a bordo alla guida Persona_1 dell'autobus Setra Evobus targato DD224JJ, percorrendo a velocità moderata la rampa di immissione che dalla provenienza fiera di Rho conduce in Autostrada A/8 in carreggiata Nord direzione Varese”;
• “durante la circolazione nel predetto svincolo autostradale, il sig. avvertiva un Pt_1 improvviso e forte urto da tergo per effetto del quale aveva difficoltà a mantenere la traiettoria di guida dell'autobus, che proseguiva la marcia sbandando contro i margini della rampa di immissione, per cui poco dopo si fermava lungo il margine destro a ridosso del guard-rail”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 4568 / 2024 - pag. 2 • “il sig. , dopo aver indossato il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità, usciva Pt_1 dall'autobus per segnalare l'incidente e durante il posizionamento dell'apposito segnale triangolare di pericolo veniva violentemente investito da un veicolo che procedeva a tutta velocità nella stessa direzione di marcia dell'autobus targato DD224JJ condotto dal sig.
”; Pt_1
• “a seguito del violento impatto subito il signor veniva scaraventato al suolo dove Pt_1 restava tramortito e gravemente ferito”;
• “il veicolo dopo aver investito il sig. proseguiva la marcia a forte velocità, Pt_1 allontanandosi immediatamente senza che alcuno scendesse per prestare soccorso o per fornire i dati del veicolo e le generalità del conducente”;
• “a causa delle gravissime lesioni riportate nel suddetto incidente, il sig. veniva Pt_1 immediatamente trasportato con elisoccorso presso l'Ospedale San Gerardo di Monza” ove gli venivano diagnosticate varie fratture e veniva poi sottoposto a intervento chirurgico;
• l'attore, “a causa delle lesioni subite e, soprattutto, delle menomazioni residuate, è passato da uno stato di normalità a quello di parziale disabilità, con conseguente condizionamento negativo di tutta la sua vita, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista sociale”;
• l'attore, in particolare, “prima dell'evento: • Aveva un rapporto ed un legame affettivo molto intenso ed una concreta vicinanza psicologica con i familiari;
• Aveva una regolare e soddisfacente vita sessuale;
• Guidava abitualmente autoveicoli e motoveicoli;
• Era completamente autonomo;
• Trascorreva una vita serena e tranquilla e si dedicava, nel tempo libero, a vari hobby e a varie attività ludiche, sociali, ricreative, relazionali e sportive sia con gli amici, sia con i familiari;
• Svolgeva regolarmente ogni settimana partite di calcetto ed attività sportive all'aperto”;
• l'attore, “a causa delle lesioni subite nel predetto sinistro stradale, per l'intero periodo di inabilità temporanea passata e fino alla data della guarigione clinica: • non trascorreva una vita serena e tranquilla;
• non poteva in alcun modo dedicarsi, nel tempo libero, ai vari hobby e alle varie attività ludiche, sociali, ricreative, sportive e relazionali, in precedenza espletate” e inoltre “per tutto il periodo di inabilità temporanea dal giorno dell'infortunio (01/07/2017) e fino alla data della guarigione clinica (11/09/2018) non poteva svolgere le prestazioni professionali già concordate di con patente DK, Pt_3 subendo una chiara perdita patrimoniale derivante dai mancati guadagni per non aver potuto svolgere le suddette attività”;
• l'attore aveva chiesto il risarcimento alla soc. quale Impresa Designata per Parte_2 la Regione Lombardia per la liquidazione dei sinistri avvenuti a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” ma tale società, pur avendo comunicato il 09/04/2018 d'avere aperto il sinistro col n. 01.600089626.001 e malgrado avesse poi ricevuto il certificato medico di guarigione con postumi del sig. con richiesta di sottoporlo a Pt_1 visita medico legale per gli accertamenti di rito previsti dall'art. 148 del Codice delle
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 4568 / 2024 - pag. 3 Assicurazioni, non aveva dato nessun riscontro a tali richieste, giacché essa “• non ha mai sottoposto a visita medico legale l'attore; • non ha mai formulato alcuna offerta all'attore;
• non ha comunicato le legittime e fondate ragioni che ostacolano la liquidazione del danno;
• non ha mai richiesto all'istante alcuna integrazione documentale”;
• la responsabilità del sinistro andava ascritta “totalmente al conducente del veicolo rimasto non identificato che … investiva l'istante causandogli lesioni personali e fuggendo via dal luogo dell'accaduto, restando non identificato”, fattispecie regolata dall'a. 283 lettera A del decreto legislativo 209/2005, “trattandosi di un sinistro stradale con lesioni personali (macro) causate da veicolo rimasto non identificato”. L'attore pertanto concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva “ovvero concorrente responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato” e accertate le lesioni subite dall'attore, la convenuta, nella spiegata qualità, fosse condannata a risarcirlo “dei danni tutti subiti” da liquidare all'esito del giudizio, e svolgeva anche richiesta di provvisionale ex a. 147/5 CAP o di ingiunzione ex a. 186 cpc. A corredo della citazione produceva, fra l'altro, la relazione medico legale di parte datata 20.12.2019 (doc. 12, a firma del dott. che stima il danno in 120 giorni complessivi di Per_2 inabilità temporanea (dei quali 45 di inabilità assoluta, 45 al 50% e 30 al 25%) con postumi permanenti del 20%.
La convenuta società si costituiva con comparsa depositata il 27.3.2024 osservando Pt_2 che:
• l'attore non aveva offerto nessuna prova circa “lo svolgimento dei fatti come da lui prospettato, versione in netto contrasto con la ricostruzione da lui stesso fornita all'autorità intervenuta e che non riferisce di alcun investimento subito successivamente al verificarsi del sinistro”;
• del resto, “l'autorità intervenuta, svolti i propri accertamenti e rilievi, attribuisce il sinistro alla velocità inadeguata tenuta dall'attore nell'impegnare la rampa di accesso autostradale, con conseguente perdita del controllo del veicolo che si schiantava prima lungo il guardrail sinistro e successivamente contro quello destro, riportando gravissimi danni da ogni lato” come emergeva dal verbale della polizia stradale;
• l'urto in discorso aveva anche causato le lesioni lamentate dall'attore, il quale “in stato confusionale scendeva dal veicolo e si portava sullo spiazzo erboso a fianco della carreggiata, dove veniva raccolto in stato confusionale dai soccorritori del 118”;
• “solo a posteriori il parla dell'investimento da parte di un secondo veicolo non Pt_1 identificato, mentre era intento, munito di giubbetto rifrangente a collocare il segnale di pericolo sulla carreggiata, ma nessuno degli intervenuti rinveniva tali strumenti sul luogo del sinistro, né i segni della presenza di un veicolo diverso da quello dell'attore”;
• soltanto nell'atto di citazione l'attore aveva indicato, per la prima volta, due testimoni sul fatto “mai indicati prima né alla compagnia convenuta né all'autorità intervenuta sul luogo del sinistro, né nell'ambito della denuncia presentata alla Legione Carabinieri
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 4568 / 2024 - pag. 4 Campania”, testimoni peraltro “indicati sia sui capitoli a conferma della dinamica che sulle condizioni del e dopo il sinistro”; Parte_4
• contestava inoltre la misura dei danni allegati dall'attore e l'efficacia probatoria della relazione medico legale di parte attrice, evidenziando peraltro che “l'attore a seguito di un sinistro occorso nell'anno 1985, riportava una lesione permanente quantificata nel 5 punti percentuali, a carico di uno dei distretti interessati anche da questo nuovo sinistro”;
• infondata era anche la richiesta di rimborso delle spese legali riguardanti la fase stragiudiziale “in primo luogo in quanto non si capisce in base a quali parametri siano state calcolate, inoltre non è prodotta in atti alcuna fattura relativa a detto costo né la prova del pagamento” e comunque “le spese stragiudiziali non vanno in ogni caso rimborsate in quanto nel corso dell'attività svolta in tale fase, il legale che assiste la controparte, non ha mai posto la compagnia nella possibilità di risarcire, in quanto mai ha fornito la prova della dinamica così come riferita, rendendo del tutto inutile la sua attività ed impossibile la definizione del sinistro ante causam”. La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto di ogni domanda.
Con decreto 28.3.2024 veniva respinta l'istanza di provvisionale, dovendosi considerare che quanto il aveva dichiarato, subito dopo il fatto, alla polizia stradale di Busto Arsizio – Pt_1
IA ON contrastava con quanto allegato nell'atto di citazione, sicché mancavano sufficienti elementi di prova a sostegno della dinamica riferita dall'attore. All'udienza di prima comparizione tenuta il 26.9.2024 venivano liberamente interrogate le parti. Con ordinanza 1.10.2024 venivano ammesse alcune prove orali. All'udienza 6.3.2025 veniva interrogato il testimone Testimone_1
Con ordinanza 7.3.2025 veniva fissata udienza per precisare le conclusioni e discutere la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc. Tale udienza veniva confermata con ordinanza 31.3.2025 che respingeva l'istanza 29.3.2025 dell'attore. In parziale accoglimento dell'istanza 2.4.2025 del difensore dell'attore, l'udienza veniva tuttavia differita. All'udienza del giorno 10/04/2025 pertanto le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc. Il giudice pronuncia perciò questa sentenza.
I motivi della decisione
La domanda è infondata.
Come si è già sottolineato nel decreto 28.3.2024, che ha respinto la richiesta di provvisionale, la versione del fatto proposta dall'attore nell'atto di citazione (ove si fa riferimento a un primo urto da parte di un primo veicolo non identificato, urto che avrebbe portato l'attore a scendere dall'autobus e, in seguito, a essere investito da un secondo veicolo non identificato) contraddice la
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 4568 / 2024 - pag. 5 versione offerta alla polizia stradale subito dopo il fatto.
Al riguardo, mette conto ricordare che, dalla relazione dalla polizia stradale di Busto Arsizio – IA ON (prodotta dallo stesso attore come doc. 13), risulta che gli agenti intervennero sul posto alle ore 11.00, cioè circa venti minuti dopo il fatto (che l'attore, in citazione, colloca alle ore 10.40 del 1° luglio 2017).
Dalla pagina 2 della stessa relazione risulta poi che, sentito in ospedale S. Gerardo di Monza, ov'era ricoverato, il giorno 10 luglio 2017 il dichiarò agli agenti: Pt_1
“stavo conducendo l'autobus dell'azienda ARCA SRL per la quale lavoro da un mese con contratto saltuario. Percorrevo la rampa che dalla fiera immette in A8 direzione Varese. Avrei dovuto recarmi a Varese per caricare un gruppo di addetti alla sicurezza da portare al concerto di a Modena. Ricordo che la strada era sgombra di veicoli e di CP_2 approssimarmi all'imbocco di una galleria e a quel punto mi sembra di avere sentito un forte urto quindi ho avuto difficoltà a mantenere la traiettoria e ho sbattuto contro qualcosa ma non ricordo altro. Da quel momento ricordo solo di essere poi salito sull'elicottero che mi ha portato qui in ospedale. Non ho alcun problema pregresso di memoria o altro. Sul pullman con me non vi era nessuno”.
La polizia, pertanto, nell'annotazione del 31 luglio 2017 ricostruì il fatto come segue:
<< Dai danni riscontrati, dalle dichiarazioni rese e dagli accertamenti effettuati, il sinistro in esame viene così ricostruito. Ogni qualvolta si parlerà di destra e sinistra 0 avanti e indietro si farà costantemente riferimento alla direzione di marcia da raccordo dello svincolo denominato RHO/FIERA direzione A8 verso Varese. Il giorno 1 LUGLIO 2017, alle ore 10:40 circa, il sig. solo a Parte_1 bordo alla guida dell'autobus SETRA EVOBUS targato DD224JJ, percorreva lo svincolo autostradale proveniente dalla fiera di Rho diretta in autostrada A/8 "dei laghi" (Varese). Durante la circolazione del predetto svincolo autostradale il conducente, giunto nel tratto finale della cuna sinistrorsa con profilo altimetrico discendente ometteva di regolare adeguatamente la velocità al tratto di strada percorso, ove vige il limite massimo di velocità di 40 Km/h, avente conformazione dapprima curvilineo volgente maggiormente verso sinistra nell'ultimo tratto prima di volgere in maniera ascendente verso destra ove inizia la parte retti linea'del la corsia di accelerazione, perdendo il controllo dell'autobus. Il bus, incontrollato, volgendo verso il margine destro collideva con la parte anteriore e posteriore della fiancata destra contro il muro di cemento sormontato da corrimano in acciaio situato a delimitare la carreggiata a destra (primo tratto di curva), e successivamente, dopo aver attraversato in obliquo la carreggiata, collideva con la parte anteriore sinistra contro il guard-rail di sinistra del tratto curvilineo destrorso;
infine il bus restando privo di controllo percorreva un tratto della corsia di accelerazione per assumere posizione di quiete sul margine destro a ridosso del guard-rail.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 4568 / 2024 - pag. 6 Si precisa che il bus riportava gravi danni di carrozzeria, il sig. Pt_1 autonomamente usciva dall'abitacolo e veniva rinvenuto in luogo diverso dalla localizzazione del veicolo, ovvero adagiato a terra ferito circa 200 mt. prima del mezzo >>
Inoltre, nella denuncia querela presentata dal ai Carabinieri di San Marco dei Cavoti Pt_1
(doc. 16), l'odierno attore dichiarò fra l'altro:
<< La strada era sgombra da veicoli e ricordo di aver avvertito un colpo da tergo all'autobus all'imbocco della galleria. A causa di tale urto ho avuto difficoltà a mantenere la traiettoria e ho battuto contro qualcosa sulla mia destra. Ho percorso ancora un po strada e mi sono fermato in una piazzola. Vista l'emergenza sono sceso per segnalare l'incidente con apposito cartello. Ricordo che improvvisamente sono stato investito da un veicolo e sono caduto e ho perso i sensi. Da lì ricordo solo di essere stato soccorso dall'elicottero >>.
In altre parole, nove giorni dopo il fatto l'attore dichiarò “mi sembra di avere sentito un forte urto quindi ho avuto difficoltà a mantenere la traiettoria e ho sbattuto contro qualcosa ma non ricordo altro. Da quel momento ricordo solo di essere poi salito sull'elicottero” e dunque ammise di non aver precisa contezza non solo del secondo asserito veicolo non identificato, ma nemmeno del primo eventuale veicolo non identificato, tanto più che tale primo ipotetico veicolo risulta evocato solo in modo vago nelle dichiarazioni sopra trascritte, giacché l'attore parla soltanto di un “urto”, del quale non precisa nessuna possibile causa.
Nondimeno, dopo circa tre mesi, l'attore ricordava sia d'essere sceso dal suo veicolo dopo il primo urto, sia di essersi accinto a segnalare l'emergenza, sia d'essere stato investito da un (secondo) veicolo non identificato.
Ancora, nella richiesta di risarcimento datata 20 marzo 2018 (doc. 17) il difensore dell'attore, a distanza di altri quasi sei mesi dalla querela suddetta, aggiunse un ulteriore dettaglio, precisando che il (primo) urto “costringeva il signor a dover fermare la marcia Parte_1 dell'autobus. A questo punto, indossato il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità, il mio Cliente, dopo essere sceso dall'autobus e durante il posizionamento del segnale mobile triangolare di pericolo, veniva investito da un veicolo rimasto non identificato che proseguiva la propria marcia a forte velocità, omettendo di prestare soccorso al mio assistito”. A p. 6 del suddetto doc. 17, inoltre, dopo la documentazione sanitaria, si trova il referto per l'autorità giudiziaria ove si legge: “Circostanza: Politrauma da incidente della strada, autista di pulman, trovato a terra a 500 mt dal mezzo non chiara dinamica”. È qui necessario sottolineare che nella richiesta di risarcimento del 20 marzo 2018 non viene indicato nessun nome di testimone del fatto. Non si deve neppure trascurare il fatto che del giubbotto retroriflettente asseritamente indossato al momento del sinistro l'attore non ha fornito nessuna prova, posto che neppure il testimone ha confermato la circostanza, essendosi limitato a dichiarare “Non so essere preciso, Tes_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 4568 / 2024 - pag. 7 la persona che camminava aveva qualcosa di chiaro addosso”.
In ogni caso, gli agenti intervenuti subito dopo il sinistro non rilevarono la presenza di nessun testimone né fanno cenno al giubbotto, che neppure l'attore menziona nella sua denuncia querela.
Considerate tali circostanze, appare evidente la necessità di valutare con particolare rigore l'attendibilità dell'unico testimone interrogato nel corso del procedimento, il cui nome risulta per giunta emerso per la prima volta solo nella seconda memoria integrativa, posto che nell'atto di citazione (datato 1° febbraio 2024, e dunque successivo di quasi sette anni rispetto al sinistro) a p. 18 l'attore indica anche sul fatto unicamente due testimoni, ossia (residente in [...]
AN ES) e (residente in [...]), ai Testimone_3 quali peraltro poi implicitamente rinuncia nella seconda memoria, nella quale di essi non v'è più traccia alcuna.
L'unico testimone infine richiesto dall'attore è perciò il che ora risiede in Tes_1
AN ES (incidentalmente, lo stesso Comune di uno dei due testimoni indicati nell'atto di citazione). Del va sottolineato che in passato lavorò anch'egli come Tes_1
“autista (di autoarticolati e di bilici)”. Costui dichiara che fino al 2018 (anno in cui rientrò in Italia e riprese anche l'attività di autista di mezzi pesanti) risiedeva in , sicché anche Pt_5 nel 2017 (anno del sinistro) il testimone risiedeva appunto all'estero.
Sostiene dunque tale (unico) testimone che, pur risiedendo a quel tempo in , egli nel Pt_5 luglio 2017 si trovava in Italia perché aveva “appuntamenti a Milano con clienti”. Il testimone, peraltro, “non ricord[a] assolutamente con chi avess[e] preso tali appuntamenti”. Il Tes_1 poi dichiara:
“Transitando sulla A8 in direzione di Milano, vidi che sulla semi carreggiata opposta v'era un pullman fermo. Dapprima mi parve quel quel pullamn fosse di una società di Varese che aveva gli stessi colori. Poi, andando avanti per la mia strada, vidi questa persona che si trovava vicino al guard rail del margine destro della sua semicarreggiata. ADR L'uomo che camminava stava a circa duecentocinquanta metri dal pullman. A quel punto vidi un'auto che giungeva da dietro al bus e quell'auto prese dentro la persona che camminava. Dallo specchietto vidi altre macchine che si fermavano e quindi c'era stato qualche cosa. ADR Non ho mai avuto nessun rapporto coll'attore che ho incontrato soltanto una volta nel 2018 in un bar. In Pt_1 precedenza, avevo incontrato alcuni mie colleghi, i cui nomi non ricordo, e ciò in occasione di una cena nel periodo natalizio del 2017. ADR Sentii questi colleghi che parlavano di un incidente e riconobbi l'incidente. Dissi a costoro che avevo assistito all'incidente e uno di essi mi diede il numero di telefono del ” e aggiunge Pt_1
“ i colleghi di cui ho parlato e di cui non conosco i nomi sono colleghi radio
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 4568 / 2024 - pag. 8 amatori ADR: non chiamai la polizia, né i carabinieri né l'ambulanza anche perché avevo visto altri veicoli che si erano fermati”.
Tali dichiarazioni portano perciò a concludere che il medesimo testimone Tes_1
• non ritenne necessario fermarsi in quella circostanza, e ciò si spiega solo se si ammette che egli almeno implicitamente valutò che il fatto (malgrado l'evidente gravità della fuga cui si sarebbe l'asserito veicolo investitore) non fosse di particolare gravità,
• non ritenne necessario neppure chiamare lui stesso i soccorsi né l'autorità,
• pur trovandosi nell'opposta semicarreggiata dell'autostrada, e trovandosi a circolare a velocità normale (il testimone non ha dichiarato di aver mai rallentato) egli ebbe egualmente modo di notare molti dettagli.
Malgrado tutto ciò, nel dicembre 2017, cioè a distanza di vari mesi dal fatto (avvenuto il 1° luglio 2017) il si sarebbe improvvisamente ricordato del sinistro del quale, al momento, non Tes_1 aveva ravvisato nessuna particolare gravità. Del sinistro si sarebbe infatti ricordato parlando del tutto casualmente con altri autisti radioamatori, dei quali però non ha saputo ricordare i nomi.
Si noti altresì che il neppure ricorda il nome del suo collega che, in quella cena di Tes_1 dicembre 2017, appena appreso che il aveva assistito al sinistro, gli avrebbe dato il Tes_1 numero di telefono del . Pt_1
È quasi superfluo evidenziare che, malgrado avesse conservato un così chiaro ricordo del fatto, il non solo non è adesso in grado di ricordare (oltre che il nome di colui che gli aveva Tes_1 passato il numero di telefono del , neppure) i nomi dei suoi colleghi che gli avevano Pt_1 rievocato la memoria del sinistro (e che avrebbero potuto suffragare la sua narrazione), ma neppure ricorda i nomi delle persone con cui aveva gli “appuntamenti” -evidentemente, di lavoro- che l'avevano portato a trovarsi sull'autostrada quel giorno, benché si deve fondatamente ritenere che quegli appuntamenti dovrebbero essere agevolmente ricostruibili.
Tutto ciò porta inevitabilmente a negare al testimone qualunque attendibilità, e in ogni caso va esclusa la genuinità delle sue dichiarazioni, dovendosi anzi provvedere a darne notizia al Pubblico ministero in sede per le valutazioni di competenza, attesa la prospettabile falsità della testimonianza del ex a. 372 cp. Tes_1
In proposito, si deve anche sottolineare che:
• del nome del e della stessa esistenza di un testimone oculare, l'attore non Tes_1 risulta aver mai fatto alcun cenno nella pur copiosa corrispondenza intercorsa coll'assicuratore fra gli anni trascorsi dal sinistro (2017) alla notifica della citazione e al deposito della prima memoria integrativa (settembre 2024);
• il peraltro, dichiara: “Non ho mai avuto nessun rapporto coll'attore Tes_1 Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 4568 / 2024 - pag. 9 che ho incontrato soltanto una volta nel 2018 in un bar”, ossia afferma d'averlo incontrato poco dopo che “in occasione di una cena nel periodo natalizio del 2017” parlando coi suoi colleghi aveva ricordato con precisione il sinistro del luglio 2017 sicché uno dei presenti (non identificabile, ma anch'egli autista, dunque collega anche del ), aveva Pt_1 consegnato al il numero di telefono del . Tes_1 Pt_1
Risulta insomma inspiegabile il fatto che l'attore abbia ritenuto di dover attendere la seconda memoria integrativa (del settembre 2024) per ricordare che al fatto aveva assistito il testimone
(e non i due testimoni indicati nell'atto di citazione), tanto più che già nel 2018 Tes_1
l'attore avrebbe incontrato il (secondo la tesi desumibile dalla seconda memoria) Tes_1 dopo che una persona rimasta priva di identità aveva passato al il contatto del Tes_1
. Pt_1
Tanto più inspiegabile appare il ritardo nel trovare il nome del ove si noti che già il Tes_1 decreto 28.3.2024 aveva sottolineato che “la mancanza di passeggeri sul bus e la mancata rilevazione di testimoni da parte degli operanti intervenuti subito dopo il sinistro suscita i legittimi interrogativi evidenziati dalla convenuta”, e che anche la convenuta, costituendosi, avesse espresso a sua volta contestazioni sulla prova del fatto (come del resto già aveva fatto nella comunicazione 9.4.2018, di riscontro alla richiesta di risarcimento, doc. 18). Malgrado ciò, dunque, nella prima memoria l'attore non ritenne di fornire nessun chiarimento su eventuali testimoni.
In conclusione, manca del tutto la prova dell'esistenza già di un primo veicolo non identificato al quale ascrivere la responsabilità dell'urto che avrebbe indotto il a scendere dal suo Pt_1 pullman (posto che neppure il riferisce di tale primo eventuale urto). Tes_1
Si deve poi dubitare radicalmente della testimonianza resa dal a proposito del Tes_1 successivo asserito secondo veicolo non identificato, che avrebbe travolto l'attore causandogli le lesioni in discorso.
Da ciò discende che manca la prova del fatto storico su cui l'attore fonda la sua domanda, cioè manca la prova che egli sia stato effettivamente travolto da un veicolo non identificato mentre camminava lungo l'autostrada. La domanda dev'essere dunque interamente respinta.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in un importo prossimo ai parametri medi del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, tenendo conto della dichiarazione di valore (“indeterminabile”) a p. 19 della citazione nonché della precisazione (a p. 16 dell'atto di citazione) circa l'applicabilità dello “scaglione indeterminabile di particolare importanza”, oltre che dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 4568 / 2024 - pag. 10 La totale soccombenza dell'attore giustifica inoltre l'applicazione del terzo comma dell'a. 96 cpc, anche in riferimento all'evidente mancanza di sufficienti elementi di prova già al momento della redazione dell'atto di citazione, posto che soltanto colla seconda memoria fu indicato un testimone, ancorché inattendibile. L'attore va quindi condannato a pagare alla convenuta anche l'ulteriore somma che si stima equo di determinare in misura pari alla cifra liquidata a titolo di compensi professionali, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Va disposta infine la trasmissione della sentenza al Pubblico ministero in sede per le valutazioni di competenza in ordine al configurabile tentativo di truffa in danno dell'assicuratore e alla configurabile falsità della testimonianza resa dal Tes_1
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge interamente le domande dell'attore ; Parte_1
(2) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta, liquidate in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(3) letto l'a. 96/3 cpc, condanna inoltre l'attore a pagare alla Parte_1 convenuta soc. l'ulteriore somma di € 20.000,00, oltre agli interessi legali Parte_2 da oggi al saldo;
(4) letto l'a. 331 cpp, dispone che questa sentenza sia trasmessa al Procuratore della Repubblica in sede, per le determinazioni di sua competenza in ordine ai configurabili delitti sopra menzionati, e in particolare pei delitti: (a) p. e p. dall'a. 372 cp a carico di nato a [...] il Testimone_1
14.3.1963 e residente a [...], passaporto n° Numero_1
(b) p. e p. dall'a. 642 cp a carico dell'attore nato a [...]
REINO (BN) il 13.1.1966 (cod. fisc. ) residente in C.F._1
REINO Contrada San Paolo n° 33, e comunque per ogni altro che riterrà di ravvisare;
(5) manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso il giorno 9 maggio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 4568 / 2024 - pag. 11