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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/10/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 7571 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. NE D'AM PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 16/06/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Perini, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 07/06/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN MARTINO
ON GO (VR) al Num. 13 - PARTE II - SERIE A - ANNO2003 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Assegnarsi alla Signora la casa coniugale sita in 37030 Lavagno (VR), Via Galileo Galilei, n. Pt_2
17/3, che continuerà ad abitare con i figli e come già sta facendo – oltre all'assegnazione Per_2
degli arredi e corredi in essa esistenti;
3) Disporsi che i figli minori e iano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli. I figli saranno collocati stabilmente presso la madre ove avranno la residenza;
4) Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente. Inoltre, i Parte_1
figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi.
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre;
le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi.
In ogni caso i genitori manifestano ampia elasticità in merito alle visite paterne nel corso della settimana, anche in considerazione dell'età dei figli, acconsentendo sin d'ora ad un ampliamento delle modalità di visita in base alle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi dei ricorrenti;
5) Il Sig. orrisponderà la somma mensile di euro 800,00 (=ottocento,00), ovvero euro 400,00 Parte_1
(=quattrocento,00) per ciascun figlio, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e a Per_2
mezzo bonifico bancario permanente con valuta fissa entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori sono poste a carico di ciascun genitore secondo il seguente criterio:
a) per i primi due anni dalla separazione (anno 2024-2025) il Signor i farà interamente carico Parte_1 delle spese scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: libri, spese di trasporto tragitto casa- scuola e viceversa, gite scolastiche);
b) per tutte le altre spese straordinarie, le Parti concordano una suddivisione al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verona, siglato in data 31.07.2020, da intendersi qui integralmente riportato per quanto non attinente alle spese scolastiche;
7) Disporsi che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga accreditato integralmente e direttamente alla Signora genitore presso il quale i figli minori sono collocati;
Pt_2
8) Quanto alla regolamentazione degli ulteriori rapporti economico – patrimoniali tra le Parti: - Il Signor a titolo di concorso al mantenimento della Signora la quale Parte_1 Parte_2
nelle more, in data 28.02.2025 è stata assunta con contratto di lavoro part time a tempo determinato presso Manzoni S.a.s. di QU VA & Co., verserà alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- Rispetto alla casa coniugale sita in 37030 Lavagno (VR), Via Galileo Galilei, n. 17/3, attualmente in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, il Signor si impegna – Parte_1
mediante apposito atto notarile - a cedere a titolo gratuito alla moglie una quota pari al 10% della sua parte, così determinando una suddivisione della comproprietà al 60% per la Signora e al Parte_2
40% per il Signor . All'esito della predetta stipula notarile, le Parti si impegnano a Parte_1
comunicare a San Martino Buon Albergo (VR) la variazione delle quote di Controparte_1
proprietà;
- Le spese ordinarie e straordinarie nell'interesse del cane di famiglia, razza Jack Russell, n° chip
380260059003469 sono poste a esclusivo carico del Signor Parte_1
- L'autovettura tipo Kia Rio targata GG946SP, già di proprietà della Signora rimane di Parte_2
proprietà esclusiva della Stessa che provvederà al pagamento della relativa Polizza assicurativa e alle manutenzioni necessarie del mezzo;
- A definizione degli accordi intercorsi in sede di separazione consensuale, con riguardo al fondo previdenziale, contratto n. 022335PP506, sottoscritto in data 01.05.2008 a favore del Signor
[...]
le Parti decidono di liquidarne l'importo complessivo pari a euro 50.000,00 suddividendolo al Parte_1
50% e, prevedendo che la somma di euro 25.000,00 spettante alla Signora venga alla Stessa Pt_2
liquidata a partire da dicembre 2025, con versamento di euro 2.500,00 per 10 anni, liquidazione sulla quale, come da accordo tra le parti, non maturerà interesse alcuno;
9) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualunque titolo o ragione in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio;
10) Le parti prestano l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e il consenso al rilascio di quello individuale dei minori;
11) Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei figli ed esonerano il Tribunale dall'ascolto degli stessi;
12) Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano sin d'ora ai termini per l'impugnazione;
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 16/10/2025
Il Presidente
NE D'AM
N. 7571 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. NE D'AM PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 16/06/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Perini, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 07/06/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN MARTINO
ON GO (VR) al Num. 13 - PARTE II - SERIE A - ANNO2003 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Assegnarsi alla Signora la casa coniugale sita in 37030 Lavagno (VR), Via Galileo Galilei, n. Pt_2
17/3, che continuerà ad abitare con i figli e come già sta facendo – oltre all'assegnazione Per_2
degli arredi e corredi in essa esistenti;
3) Disporsi che i figli minori e iano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli. I figli saranno collocati stabilmente presso la madre ove avranno la residenza;
4) Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente. Inoltre, i Parte_1
figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi.
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre;
le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi.
In ogni caso i genitori manifestano ampia elasticità in merito alle visite paterne nel corso della settimana, anche in considerazione dell'età dei figli, acconsentendo sin d'ora ad un ampliamento delle modalità di visita in base alle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi dei ricorrenti;
5) Il Sig. orrisponderà la somma mensile di euro 800,00 (=ottocento,00), ovvero euro 400,00 Parte_1
(=quattrocento,00) per ciascun figlio, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e a Per_2
mezzo bonifico bancario permanente con valuta fissa entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori sono poste a carico di ciascun genitore secondo il seguente criterio:
a) per i primi due anni dalla separazione (anno 2024-2025) il Signor i farà interamente carico Parte_1 delle spese scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: libri, spese di trasporto tragitto casa- scuola e viceversa, gite scolastiche);
b) per tutte le altre spese straordinarie, le Parti concordano una suddivisione al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verona, siglato in data 31.07.2020, da intendersi qui integralmente riportato per quanto non attinente alle spese scolastiche;
7) Disporsi che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga accreditato integralmente e direttamente alla Signora genitore presso il quale i figli minori sono collocati;
Pt_2
8) Quanto alla regolamentazione degli ulteriori rapporti economico – patrimoniali tra le Parti: - Il Signor a titolo di concorso al mantenimento della Signora la quale Parte_1 Parte_2
nelle more, in data 28.02.2025 è stata assunta con contratto di lavoro part time a tempo determinato presso Manzoni S.a.s. di QU VA & Co., verserà alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- Rispetto alla casa coniugale sita in 37030 Lavagno (VR), Via Galileo Galilei, n. 17/3, attualmente in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, il Signor si impegna – Parte_1
mediante apposito atto notarile - a cedere a titolo gratuito alla moglie una quota pari al 10% della sua parte, così determinando una suddivisione della comproprietà al 60% per la Signora e al Parte_2
40% per il Signor . All'esito della predetta stipula notarile, le Parti si impegnano a Parte_1
comunicare a San Martino Buon Albergo (VR) la variazione delle quote di Controparte_1
proprietà;
- Le spese ordinarie e straordinarie nell'interesse del cane di famiglia, razza Jack Russell, n° chip
380260059003469 sono poste a esclusivo carico del Signor Parte_1
- L'autovettura tipo Kia Rio targata GG946SP, già di proprietà della Signora rimane di Parte_2
proprietà esclusiva della Stessa che provvederà al pagamento della relativa Polizza assicurativa e alle manutenzioni necessarie del mezzo;
- A definizione degli accordi intercorsi in sede di separazione consensuale, con riguardo al fondo previdenziale, contratto n. 022335PP506, sottoscritto in data 01.05.2008 a favore del Signor
[...]
le Parti decidono di liquidarne l'importo complessivo pari a euro 50.000,00 suddividendolo al Parte_1
50% e, prevedendo che la somma di euro 25.000,00 spettante alla Signora venga alla Stessa Pt_2
liquidata a partire da dicembre 2025, con versamento di euro 2.500,00 per 10 anni, liquidazione sulla quale, come da accordo tra le parti, non maturerà interesse alcuno;
9) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualunque titolo o ragione in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio;
10) Le parti prestano l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e il consenso al rilascio di quello individuale dei minori;
11) Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei figli ed esonerano il Tribunale dall'ascolto degli stessi;
12) Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano sin d'ora ai termini per l'impugnazione;
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 16/10/2025
Il Presidente
NE D'AM