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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Luigi Pagliuca - Presidente rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
dott. Cristiana Bottazzi - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 31/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
, con l'avv. Maurizio Cimetti Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
[...]
[...]
TE
[...]
[...]
[...]
con l'avv. Chiara Pulica
[...]
AT , con l'avv. Chiara Pulica Controparte_2
RESISTENTI
ha pronunciato la seguente SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di CP_1
rilevato che la società e gli attuali soci e TE [...]
nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti nel procedimento e CP_1 non sono comparsi all'udienza;
rilevato che si sono invece costituiti nel procedimento i precedenti soci TE
e , cessati dalla carica con iscrizione nel
[...] Persona_1 registro delle imprese in data 11.10.24;
ritenuta la propria competenza per territorio atteso che la società debitrice ha trasferito la propria sede da Verona a Milano in data 11.10.24, sicché non è ancora decorso il periodo annuale di cui all'art. 28 CCII;
vista la documentazione allegata dalla ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
ritenuto che sussista la legittimazione attiva della Agenzia ricorrente in quanto titolare di un credito per tributi di euro 1.164.533,12 fondato su ruoli e cartelle esecutivi;
rilevato che la società resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività edile ed atteso che già solo in considerazione dell'ammontare dei debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali (che dagli accertamenti svolti sono risultati ammontare al complessivo importo di euro 1.904.151,00) risulta ampiamente superata la soglia di legge relativa all'indebitamento complessivo, sicché risulta dimostrato che non si tratta di imprenditore minore;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la società resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la società resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett.
b) e 121 C.C.I, come comprovato: 1) dalla sussistenza di ingenti debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali;
2) dalla decadenza della debitrice da precedenti rateizzazioni del debito fiscale a cui era stata ammessa;
3) dall'esito negativo dei pignoramenti tentati dalla ricorrente, elementi tutti che
– complessivamente considerati – comprovano che la società resistente non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società e, per ripercussione, anche di quella degli attuali soci TE
e (ai sensi dell'art. 256, c. 1 CCII), nonché dei soci
[...] TE precedenti e (ai sensi TE Persona_1 dell'art. 256, c. 2 CCII, atteso che non è ancora decorso un anno dalla iscrizione della cessazione dalla carica nel registro delle imprese e considerato che l'attuale insolvenza è senza dubbio conseguente a debiti già esistenti alla data del 11.10.24);
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. e 256 C.C.I.I: 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (p.iva CP_1
, con sede in Milano, Corso Magenta n. 5, nonché – per ripercussione – degli P.IVA_1 attuali soci (nonché legali rappresentanti della società) TE
(nato a [...] – Sri Lanka – il 10.7.1974) e
[...] TE
(nato a [...] – Sri Lanka – il 2.4.1965), nonché dei precedenti soci
[...]
(nato in [...] il [...]) e TE Persona_1
(nato in [...] il [...]);
[...]
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore l'avv. Elisa Lucchini in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 8 ottobre 2025 ad ore 9,50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 11.04.2025
Il Presidente rel
Dott. Luigi Pagliuca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Luigi Pagliuca - Presidente rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
dott. Cristiana Bottazzi - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 31/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
, con l'avv. Maurizio Cimetti Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
[...]
[...]
TE
[...]
[...]
[...]
con l'avv. Chiara Pulica
[...]
AT , con l'avv. Chiara Pulica Controparte_2
RESISTENTI
ha pronunciato la seguente SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di CP_1
rilevato che la società e gli attuali soci e TE [...]
nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti nel procedimento e CP_1 non sono comparsi all'udienza;
rilevato che si sono invece costituiti nel procedimento i precedenti soci TE
e , cessati dalla carica con iscrizione nel
[...] Persona_1 registro delle imprese in data 11.10.24;
ritenuta la propria competenza per territorio atteso che la società debitrice ha trasferito la propria sede da Verona a Milano in data 11.10.24, sicché non è ancora decorso il periodo annuale di cui all'art. 28 CCII;
vista la documentazione allegata dalla ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
ritenuto che sussista la legittimazione attiva della Agenzia ricorrente in quanto titolare di un credito per tributi di euro 1.164.533,12 fondato su ruoli e cartelle esecutivi;
rilevato che la società resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività edile ed atteso che già solo in considerazione dell'ammontare dei debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali (che dagli accertamenti svolti sono risultati ammontare al complessivo importo di euro 1.904.151,00) risulta ampiamente superata la soglia di legge relativa all'indebitamento complessivo, sicché risulta dimostrato che non si tratta di imprenditore minore;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la società resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la società resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett.
b) e 121 C.C.I, come comprovato: 1) dalla sussistenza di ingenti debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali;
2) dalla decadenza della debitrice da precedenti rateizzazioni del debito fiscale a cui era stata ammessa;
3) dall'esito negativo dei pignoramenti tentati dalla ricorrente, elementi tutti che
– complessivamente considerati – comprovano che la società resistente non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società e, per ripercussione, anche di quella degli attuali soci TE
e (ai sensi dell'art. 256, c. 1 CCII), nonché dei soci
[...] TE precedenti e (ai sensi TE Persona_1 dell'art. 256, c. 2 CCII, atteso che non è ancora decorso un anno dalla iscrizione della cessazione dalla carica nel registro delle imprese e considerato che l'attuale insolvenza è senza dubbio conseguente a debiti già esistenti alla data del 11.10.24);
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. e 256 C.C.I.I: 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (p.iva CP_1
, con sede in Milano, Corso Magenta n. 5, nonché – per ripercussione – degli P.IVA_1 attuali soci (nonché legali rappresentanti della società) TE
(nato a [...] – Sri Lanka – il 10.7.1974) e
[...] TE
(nato a [...] – Sri Lanka – il 2.4.1965), nonché dei precedenti soci
[...]
(nato in [...] il [...]) e TE Persona_1
(nato in [...] il [...]);
[...]
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore l'avv. Elisa Lucchini in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 8 ottobre 2025 ad ore 9,50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 11.04.2025
Il Presidente rel
Dott. Luigi Pagliuca