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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5351 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato DALLARI ROBERTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato BARBIERI GIAN LUCA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
18.02.2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Svolgimento del procedimento.
pagina 1 di 8 1. - Il ricorrente (nato a [...] il [...]), Parte_2 residente a [...], ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/07/2014 a Modena con
(nata a [...] – Jugoslavia il 10/04/1972), residente a Controparte_1
Pakrack, in Croazia. Dalla loro unione non sono nati figli.
- La separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Modena in data
23/03/2022, prevedeva a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della
Lipovac di Euro 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 16 di ciascun mese.
- In sede di divorzio il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento e il rigetto dell'eventuale richiesta di assegno divorzile, o, in subordine il riconoscimento dell'assegno di divorzio in una misura non superiore a Euro 200,00, allegando di essere in attesa di una figlia dalla sua attuale compagna convivente
, con data di parto prevista per il 18/12/2024. Il ricorrente ha lamentato, Persona_1 inoltre, la mancata ricerca di un'occupazione lavorativa da parte della CP_1
- La resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma a differenti condizioni. La stessa, nel dettaglio, chiedeva disporre a carico di un assegno divorzile di importo non inferiore ad Euro 600,00 Parte_1
originariamente concordato in sede di separazione consensuale, allegando l'impossibilità di reperire, per ragioni di salute e per la difficoltà di spendere le proprie capacità professionali in Croazia, un'attività lavorativa che le garantisca l'indipendenza economica.
- All'esito della prima udienza del 3/07/2024, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti con cui, a parziale modifica dei provvedimenti concordati in sede di separazione, è stato ridotto l'assegno ex art. 156 c.c. da Euro 600,00 ad euro 300,00 mensili. Il Presidente ha rinviato per la decisione all'udienza del 18.02.2025 concedendo i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
- All'udienza del 18/02/2025 il Presidente ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
§
Motivi della decisione.
pagina 2 di 8 2. Occorre innanzitutto pronunciarsi sull'ammissibilità delle produzioni documentali successive alla prima udienza di comparizione del 7/07/2024. Le produzioni reciproche sono da considerarsi tutte tempestive in quanto relative a fatti sopravvenuti (doc. 19 atto di nascita della figlia del , doc. 20 domanda Parte_1
NASpi della di lui compagna, doc. 9 documentazione medica tradotta della
. CP_1
3. – Venendo al merito, la domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
4. In assenza di figli minorenni, le uniche questioni oggetto di causa, connesse alla pronuncia di divorzio, sono relative alla domanda di assegno di divorzio da parte della nei confronti del e la sua quantificazione. CP_1 Parte_1
Alla stregua della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva).
Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €.
1.000/1.200 al mese, sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia pagina 3 di 8 disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
4.1. Bisogna quindi analizzare la situazione economica delle parti. Dalla documentazione prodotta emerge che percepisce un reddito da Parte_1
lavoratore dipendente. Dalle dichiarazioni dei redditi risultano i seguenti redditi:
- certificazione unica 2021: 32.054,25 – 6.429,02 ritenute irpef
- certificazione unica 2022: 35.847,07 – 7.760,91 ritenute irpef
- certificazione unica 2023: 32.036,23 – 6.488,16 ritenute irpef
In media, dunque, il ha percepito nel predetto triennio un reddito mensile Parte_1
di circa Euro 2.100 per dodici mensilità. I redditi relativi agli anni 2023 e 2024 non sono disponibili, nulla avendo prodotto il ricorrente.
Il non possiede beni immobili, egli vive in un appartamento, già Parte_1
abitazione coniugale, sito a Modena, con un contratto di locazione per il quale è stato pattuito un canone di euro 600,00 mensili (doc. n. 7 parte ricorrente), oltre spese condominiali e utenze. Il ricorrente possiede quale bene mobile registrato un'autovettura Renault Clio, immatricolata nell'anno 2007.
Il ricorrente vive con la nuova compagna e il di lei figlio minore e dalla Persona_1
loro relazione è nata in data [...] la figlia minore La Persona_2
compagna è attualmente senza occupazione.
Di conseguenza, la formazione di una nuova famiglia e la nascita della figlia dalla nuova partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento della moglie, devono essere valutate in questa sede come circostanze sopravvenute che possono portare a una modifica dell'an e del quantum dell'assegno divorzile, in quanto comportano il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.
pagina 4 di 8 4.2. Quanto alla condizione economica della resistente, ella non percepisce alcun reddito da lavoro. Dalla autocertificazione patrimoniale (doc. n. 7 parte resistente) emerge la sola titolarità di un conto corrente e come bene mobile registrato una autovettura Renault Clio del 2007. La vive in un'abitazione in locazione CP_1
per cui paga un canone di locazione di circa Euro 30,00.
La resistente sino allo scoppio della guerra nel 1991 lavorava per la pubblica amministrazione croata, nelle forze armate indipendentiste. Una volta arrivata in
Italia, dal 2000 circa la resistente ha svolto il lavoro di operaia presso diverse aziende del Distretto Ceramico modenese.
Dalla data della separazione la è tornata a vivere in Croazia, non ha trovato CP_1
una nuova occupazione e neppure ha dimostrato in giudizio di aver cercato di ottenere un nuovo lavoro. La parte tuttavia ha allegato di avere diverse problematiche di salute che le impediscono di reinserirsi nel mondo del lavoro.
Nella lettera di dimissioni dal ricovero effettuato da dicembre 2023 a marzo 2024 presso l'ospedale neuropsichiatrico (doc. 9 parte resistente) veniva accertato un peggioramento dei sintomi da disturbo post traumatico della che infatti CP_1 era sotto trattamento psichiatrico ambulatoriale già dall'anno precedente.
Da altro referto di visita medica di febbraio 2024 emergeva che ella soffre, oltre che di disturbo post traumatico, di diverse patologie quali cervicalgia, diabete mellito, ernia discale vertebre C4-C7, compressione midollo spinale C5-C7, vertigini, cefalea con tensione cronica, Sindrome di Raynaud e tunnel carpale, radiculopatia, postumi da ferite da esplosivi anno 1991, sindrome tiroidea, gastrite cronica, noduli emorroidali interni ed esterni, diabete mellito, ipertensione arteriosa. Il medico nel referto prescriveva di svolgere un percorso psicologico di gruppo al fine di verificare la capacità lavorativa della resistente (doc. lettera v e doc. 9 parte resistente). Non sono stati allegati gli esiti della verifica dell'inabilità al lavoro della resistente.
4.3 Per determinare l'an e il quantum dell'assegno di divorzio si deve rilevare che la durata del matrimonio è stata di otto anni e che le parti in sede di separazione hanno concordato un assegno di mantenimento di Euro 600.00 senza previsione di limiti temporali.
pagina 5 di 8 4.4. Alla luce degli elementi di cui ai punti nn. 4.1, 4.2, 4.3, occorre dunque valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della CP_1
Nel caso in esame, il ricorrente ha riconosciuto in sede di separazione un assegno mensile di Euro 600,00 nella consapevolezza, stante i suoi redditi, di poter sostenere questa spesa mensile. Il reddito del non è mutato nel tempo, tuttavia egli Parte_1
oggi è onerato di maggiori spese per la bambina avuta con la nuova compagna e per la gestione del nuovo ménage familiare.
D'altra parte, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di essersi attivata per trovare una nuova occupazione o di versare in uno stato di incolpevole disoccupazione
(Cass. Civile, sez. I, 16 maggio 2023, n. 13420 “ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche verificare, in concreto e all'attualità,
l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente”).
Ebbene, la resistente, pur non avendo presentato documentazione attestante lo stato di invalidità, ha prodotto certificazione medica idonea a dimostrare di trovarsi in una condizione fisica che a 53 anni non le permette di svolgere lavori che comportino un eccessivo sforzo fisico, incompatibile con le sue patologie psico- fisiche. Ciononostante, la potrebbe comunque reperire una occupazione, CP_1
anche part-time, conciliabile con il suo stato di salute e che le consenta di essere parzialmente autonoma economicamente.
Dunque, quanto all'an dell'assegno divorzile, alla luce delle condizioni di salute della resistente e della evidente sperequazione fra le condizioni reddituali delle parti, sussiste il diritto della a percepire l'assegno divorzile sulla base del CP_1
criterio assistenziale.
pagina 6 di 8 Gli altri criteri sopra richiamati non sono stati neppure allegati da parte attrice.
Tuttavia, nel determinarne il quantum, si devono osservare rispetto al contesto separativo le sopravvenienze del , il quale effettivamente, a seguito della Parte_1
nascita della figlia, si trova a sostenere maggiori oneri economici. Occorre inoltre considerare l'obbligo per la resistente di attivarsi per reperire un impiego, anche a tempo parziale, compatibile con le sue condizioni di salute.
Si deve infine considerare che, secondo la giurisprudenza consolidata, il contributo ex art. 156 c.c. fa riferimento al diverso criterio dei “redditi adeguati” per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In conclusione, in virtù del principio solidaristico che lega i coniugi anche a seguito dello scioglimento del vincolo, si deve riconoscere un assegno divorzile in favore della resistente che può essere quantificato in Euro 150,00 mensili. Controparte_1
L'obbligo di pagamento si può fare decorrere dalla presente decisione
(pubblicazione della sentenza).
5. Il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura inferiore a quanto richiesto dalla rispetto alla richiesta del ricorrente di non riconoscere alcun assegno, CP_1
o in subordine un assegno in misura non superiore a 200,00 euro, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali, ravvisandosi reciproca soccombenza nelle richieste avanzate da ambo le parti ex art. 92, secondo comma,
c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/07/2014 in
MODENA da (nata a [...] il [...]) con Parte_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di MODENA, atto n. 155, parte I, anno
2014;
II - obbliga a versare a euro Parte_1 Controparte_1
150,00 mensili con decorrenza dalla data dalla presente decisione a titolo di assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, importo pagina 7 di 8 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
III - dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
IV - incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5351 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato DALLARI ROBERTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato BARBIERI GIAN LUCA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
18.02.2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Svolgimento del procedimento.
pagina 1 di 8 1. - Il ricorrente (nato a [...] il [...]), Parte_2 residente a [...], ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/07/2014 a Modena con
(nata a [...] – Jugoslavia il 10/04/1972), residente a Controparte_1
Pakrack, in Croazia. Dalla loro unione non sono nati figli.
- La separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Modena in data
23/03/2022, prevedeva a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della
Lipovac di Euro 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 16 di ciascun mese.
- In sede di divorzio il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento e il rigetto dell'eventuale richiesta di assegno divorzile, o, in subordine il riconoscimento dell'assegno di divorzio in una misura non superiore a Euro 200,00, allegando di essere in attesa di una figlia dalla sua attuale compagna convivente
, con data di parto prevista per il 18/12/2024. Il ricorrente ha lamentato, Persona_1 inoltre, la mancata ricerca di un'occupazione lavorativa da parte della CP_1
- La resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma a differenti condizioni. La stessa, nel dettaglio, chiedeva disporre a carico di un assegno divorzile di importo non inferiore ad Euro 600,00 Parte_1
originariamente concordato in sede di separazione consensuale, allegando l'impossibilità di reperire, per ragioni di salute e per la difficoltà di spendere le proprie capacità professionali in Croazia, un'attività lavorativa che le garantisca l'indipendenza economica.
- All'esito della prima udienza del 3/07/2024, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti con cui, a parziale modifica dei provvedimenti concordati in sede di separazione, è stato ridotto l'assegno ex art. 156 c.c. da Euro 600,00 ad euro 300,00 mensili. Il Presidente ha rinviato per la decisione all'udienza del 18.02.2025 concedendo i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
- All'udienza del 18/02/2025 il Presidente ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
§
Motivi della decisione.
pagina 2 di 8 2. Occorre innanzitutto pronunciarsi sull'ammissibilità delle produzioni documentali successive alla prima udienza di comparizione del 7/07/2024. Le produzioni reciproche sono da considerarsi tutte tempestive in quanto relative a fatti sopravvenuti (doc. 19 atto di nascita della figlia del , doc. 20 domanda Parte_1
NASpi della di lui compagna, doc. 9 documentazione medica tradotta della
. CP_1
3. – Venendo al merito, la domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
4. In assenza di figli minorenni, le uniche questioni oggetto di causa, connesse alla pronuncia di divorzio, sono relative alla domanda di assegno di divorzio da parte della nei confronti del e la sua quantificazione. CP_1 Parte_1
Alla stregua della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva).
Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €.
1.000/1.200 al mese, sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia pagina 3 di 8 disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
4.1. Bisogna quindi analizzare la situazione economica delle parti. Dalla documentazione prodotta emerge che percepisce un reddito da Parte_1
lavoratore dipendente. Dalle dichiarazioni dei redditi risultano i seguenti redditi:
- certificazione unica 2021: 32.054,25 – 6.429,02 ritenute irpef
- certificazione unica 2022: 35.847,07 – 7.760,91 ritenute irpef
- certificazione unica 2023: 32.036,23 – 6.488,16 ritenute irpef
In media, dunque, il ha percepito nel predetto triennio un reddito mensile Parte_1
di circa Euro 2.100 per dodici mensilità. I redditi relativi agli anni 2023 e 2024 non sono disponibili, nulla avendo prodotto il ricorrente.
Il non possiede beni immobili, egli vive in un appartamento, già Parte_1
abitazione coniugale, sito a Modena, con un contratto di locazione per il quale è stato pattuito un canone di euro 600,00 mensili (doc. n. 7 parte ricorrente), oltre spese condominiali e utenze. Il ricorrente possiede quale bene mobile registrato un'autovettura Renault Clio, immatricolata nell'anno 2007.
Il ricorrente vive con la nuova compagna e il di lei figlio minore e dalla Persona_1
loro relazione è nata in data [...] la figlia minore La Persona_2
compagna è attualmente senza occupazione.
Di conseguenza, la formazione di una nuova famiglia e la nascita della figlia dalla nuova partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento della moglie, devono essere valutate in questa sede come circostanze sopravvenute che possono portare a una modifica dell'an e del quantum dell'assegno divorzile, in quanto comportano il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.
pagina 4 di 8 4.2. Quanto alla condizione economica della resistente, ella non percepisce alcun reddito da lavoro. Dalla autocertificazione patrimoniale (doc. n. 7 parte resistente) emerge la sola titolarità di un conto corrente e come bene mobile registrato una autovettura Renault Clio del 2007. La vive in un'abitazione in locazione CP_1
per cui paga un canone di locazione di circa Euro 30,00.
La resistente sino allo scoppio della guerra nel 1991 lavorava per la pubblica amministrazione croata, nelle forze armate indipendentiste. Una volta arrivata in
Italia, dal 2000 circa la resistente ha svolto il lavoro di operaia presso diverse aziende del Distretto Ceramico modenese.
Dalla data della separazione la è tornata a vivere in Croazia, non ha trovato CP_1
una nuova occupazione e neppure ha dimostrato in giudizio di aver cercato di ottenere un nuovo lavoro. La parte tuttavia ha allegato di avere diverse problematiche di salute che le impediscono di reinserirsi nel mondo del lavoro.
Nella lettera di dimissioni dal ricovero effettuato da dicembre 2023 a marzo 2024 presso l'ospedale neuropsichiatrico (doc. 9 parte resistente) veniva accertato un peggioramento dei sintomi da disturbo post traumatico della che infatti CP_1 era sotto trattamento psichiatrico ambulatoriale già dall'anno precedente.
Da altro referto di visita medica di febbraio 2024 emergeva che ella soffre, oltre che di disturbo post traumatico, di diverse patologie quali cervicalgia, diabete mellito, ernia discale vertebre C4-C7, compressione midollo spinale C5-C7, vertigini, cefalea con tensione cronica, Sindrome di Raynaud e tunnel carpale, radiculopatia, postumi da ferite da esplosivi anno 1991, sindrome tiroidea, gastrite cronica, noduli emorroidali interni ed esterni, diabete mellito, ipertensione arteriosa. Il medico nel referto prescriveva di svolgere un percorso psicologico di gruppo al fine di verificare la capacità lavorativa della resistente (doc. lettera v e doc. 9 parte resistente). Non sono stati allegati gli esiti della verifica dell'inabilità al lavoro della resistente.
4.3 Per determinare l'an e il quantum dell'assegno di divorzio si deve rilevare che la durata del matrimonio è stata di otto anni e che le parti in sede di separazione hanno concordato un assegno di mantenimento di Euro 600.00 senza previsione di limiti temporali.
pagina 5 di 8 4.4. Alla luce degli elementi di cui ai punti nn. 4.1, 4.2, 4.3, occorre dunque valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della CP_1
Nel caso in esame, il ricorrente ha riconosciuto in sede di separazione un assegno mensile di Euro 600,00 nella consapevolezza, stante i suoi redditi, di poter sostenere questa spesa mensile. Il reddito del non è mutato nel tempo, tuttavia egli Parte_1
oggi è onerato di maggiori spese per la bambina avuta con la nuova compagna e per la gestione del nuovo ménage familiare.
D'altra parte, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di essersi attivata per trovare una nuova occupazione o di versare in uno stato di incolpevole disoccupazione
(Cass. Civile, sez. I, 16 maggio 2023, n. 13420 “ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche verificare, in concreto e all'attualità,
l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente”).
Ebbene, la resistente, pur non avendo presentato documentazione attestante lo stato di invalidità, ha prodotto certificazione medica idonea a dimostrare di trovarsi in una condizione fisica che a 53 anni non le permette di svolgere lavori che comportino un eccessivo sforzo fisico, incompatibile con le sue patologie psico- fisiche. Ciononostante, la potrebbe comunque reperire una occupazione, CP_1
anche part-time, conciliabile con il suo stato di salute e che le consenta di essere parzialmente autonoma economicamente.
Dunque, quanto all'an dell'assegno divorzile, alla luce delle condizioni di salute della resistente e della evidente sperequazione fra le condizioni reddituali delle parti, sussiste il diritto della a percepire l'assegno divorzile sulla base del CP_1
criterio assistenziale.
pagina 6 di 8 Gli altri criteri sopra richiamati non sono stati neppure allegati da parte attrice.
Tuttavia, nel determinarne il quantum, si devono osservare rispetto al contesto separativo le sopravvenienze del , il quale effettivamente, a seguito della Parte_1
nascita della figlia, si trova a sostenere maggiori oneri economici. Occorre inoltre considerare l'obbligo per la resistente di attivarsi per reperire un impiego, anche a tempo parziale, compatibile con le sue condizioni di salute.
Si deve infine considerare che, secondo la giurisprudenza consolidata, il contributo ex art. 156 c.c. fa riferimento al diverso criterio dei “redditi adeguati” per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In conclusione, in virtù del principio solidaristico che lega i coniugi anche a seguito dello scioglimento del vincolo, si deve riconoscere un assegno divorzile in favore della resistente che può essere quantificato in Euro 150,00 mensili. Controparte_1
L'obbligo di pagamento si può fare decorrere dalla presente decisione
(pubblicazione della sentenza).
5. Il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura inferiore a quanto richiesto dalla rispetto alla richiesta del ricorrente di non riconoscere alcun assegno, CP_1
o in subordine un assegno in misura non superiore a 200,00 euro, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali, ravvisandosi reciproca soccombenza nelle richieste avanzate da ambo le parti ex art. 92, secondo comma,
c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/07/2014 in
MODENA da (nata a [...] il [...]) con Parte_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di MODENA, atto n. 155, parte I, anno
2014;
II - obbliga a versare a euro Parte_1 Controparte_1
150,00 mensili con decorrenza dalla data dalla presente decisione a titolo di assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, importo pagina 7 di 8 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
III - dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
IV - incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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