Sentenza 9 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/06/2021, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00780/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2019, proposto da
"Italia Nostra" Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale della Nazione O.N.L.U.S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Michelon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
Comune di Vicenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
Dervall Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Permesso di Costruire NUT 0879/2018 del 18/04/2018 rilasciato dal Comune di Vicenza alla società Dervall Immobiliare srl ed avente ad oggetto "Ristrutturazione Edilizia" Palazzo delle Poste" di Vicenza;
- dell'autorizzazione monumentale prot. n. 13335 del 06.06.2017 emessa dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Dervall Immobiliare S.r.l. e del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio l’associazione Italia Nostra ha impugnato il Permesso di Costruire NUT 0879/2018 del 18.04.2018 rilasciato dal Comune di Vicenza in favore della società Dervall Immobiliare S.r.l. ed avente ad oggetto un progetto di ristrutturazione edilizia del “Palazzo delle poste” di Vicenza; la ricorrente ha, inoltre, impugnato l’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza in riferimento al medesimo intervento.
Italia Nostra deduce che il progetto autorizzato pregiudicherebbe i valori storico-architettonici dell’edificio, sottoposto a vincolo monumentale, la cui tutela costituirebbe la preminente finalità istituzionale dell’associazione: sulla scorta di tali premesse sono stati articolati diversi motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è, altresì, costituita la società controinteressata eccependo preliminarmente la carenza di interesse e legittimazione al ricorso della ricorrente, nonché l’improcedibilità dell’impugnazione per essere stata rilasciata una nuova autorizzazione della Soprintendenza -emessa, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, su un diverso progetto- e per l’intervenuto annullamento del titolo edilizio all’esito di separato giudizio. Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.
All’udienza in data 27.05.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’eccezione preliminare di difetto di interesse e legittimazione al ricorso è fondata.
L’associazione ricorrente, nel costituirsi in giudizio, ha lamentato il pregiudizio al valore storico-monumentale che deriverebbe al Palazzo delle Poste di Vicenza dall’intervento autorizzato: a fronte delle contestazioni svolte dalla controinteressata ha, tuttavia, omesso di dimostrare la titolarità di una posizione qualificata e differenziata a sostegno dell’impugnazione proposta.
Giova rimarcare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel processo amministrativo la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce a regole stringenti, essendo necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati ( cfr . ex multis Tar Lazio, Sez. III, 12.05.21, n.5794 Cons. St. 6037/2020; Cons. St., Sez. III, 02.11.2020, n. 6697 ), oltre al radicamento dell’associazione nell'area territoriale ove il provvedimento impugnato dispiega la propria efficacia, ad una adeguata rappresentatività dell’ente e alla comunanza dell'interesse azionato (di cui si invoca tutela) a tutti gli associati ( cfr . Tar Lazio, Sez. I, 14.04.21, n. 5687).
Nel caso in esame Italia Nostra ha depositato lo statuto dell’associazione oltre il termine fissato dall’art. 73 cpa per le produzioni documentali, con la conseguenza che di esso non può tenersi alcun conto ai fini del decidere: ne discende che non è stato fornito alcun elemento sulla cui scorta scrutinare la ricorrenza dei presupposti enucleati dalla giurisprudenza, e in precedenza elencati, al fine di ritenere radicati interesse e legittimazione all’azione proposta.
3. Il ricorso deve, conclusivamente, dichiararsi inammissibile.
La natura in rito della presente pronuncia giustifica, a parere del Collegio, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO