Ordinanza presidenziale 20 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 ottobre 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/03/2026, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05912/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02750/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2750 del 2023, proposto da
Hettich Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Puglia, Asl Bari, Asl Barletta-Andria-Trani, Asl Brindisi, Asl Foggia, Asl Lecce, Asl Taranto, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti-Foggia, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, Irccs De Bellis, Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo Ii, Stryker Italia S.r.l., in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
nonché, ove occorrer possa ed in parte qua:
- della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78;
- della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016;
- della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;
- della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557;
- dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019;
- del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115;
- dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115;
- dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018;
- del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale;
- del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP);
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;
ed altresì:
- della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia unitamente ai relativi Allegati A, B e C come integrata, modificata e/o comunque sostituita dalla determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia, unitamente ai relativi Allegati A, B e C;
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;
nonché, ove occorrer possa:
- della Delibera D.G. dell'ASL Bari n. 2188 del 14/11/2022;
- della Delibera D.G. dell'ASL Barletta-Andria-Trani n. 1586 del 14/11/2022;
- della Delibera D.G. dell'ASL Brindisi n. 2848 del 14/11/2022;
- della Delibera C.S. dell'ASL Foggia n. 680 del 14/11/2022;
- della Delibera C.S. dell'ASL Lecce n. 392 del 14/11/2022;
- della Delibera D.G. dell'ASL Taranto 2501 del 14/11/2022;
- della Delibera C.S. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti-Foggia n. 596 del 14/11/2022;
- della Delibera D.G. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari n. 1148 del 14/11/2022;
- della Delibera D.G. dell'IRCCS De Bellis n. 565 del 14/11/2022;
- della Delibera D.G. dell'Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II n. 619 del 14/11/2022;
- della Delibera D.G. dell'ASL Brindisi n. 255 del 02/02/2023;
- della Delibera C.S. dell'ASL Lecce n. 134 del 03/02/2023;
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Udita la dichiarazione resa all’udienza del 27.3.2026 con la quale parte ricorrente ha dedotto di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. ES NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe;
Lette le memorie difensive depositate in giudizio dalle amministrazioni resistenti;
Tenuto conto che all’udienza di smaltimento del 27.3.2026, tenutasi da remoto, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della lite, nel contempo chiedendo la compensazione delle relative spese, e che le parti resistenti non si sono opposte;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo il quale “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto il ricorso conseguentemente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Atteso, infine, che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa consentano la richiesta compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
ES NT, Consigliere, Estensore
ZI LO, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NT | TO RU |
IL SEGRETARIO