Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2776/2012 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2776/2012 r.g.a.c.
TRA
, (c.f.: , elettivamente domiciliata in Potenza in Via P. De Coubertin Parte_1 P.IVA_1
n. 32, presso lo studio degli Avv.ti VENEZIA FERDINANDO e VENEZIA VITO da cui è rappresentata e difesa giusta procura dell'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
, (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Picerno al Viale Giacinto Albini, presso lo studio dell'Avv.
MANFREDA FRANCESCO GIUSEPPE, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 05-09-2024;
OPPOSTA
Oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 634/2012, emesso in data 17.10.2012 e notificato in data
01.12.2012, con cui le veniva ingiunto di pagare, immediatamente e senza dilazione, in favore della , la somma di € 132.000,00, oltre Controparte_1
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La complessità della vicenda impone una breve disamina preliminare dei fatti posti a fondamento delle rispettive posizioni.
§1.1. La pretesa oggetto del procedimento per ingiunzione si fonda sul contratto preliminare stipulato tra le parti in data 22.03.2010, con cui la prometteva in Parte_1
vendita alla Electric Technology S.r.l. “la piena proprietà di un immobile situato al piano secondo del secondo stabile, centrale lato destro vista fronte fabbricato, con una superficie lorda di circa mq 80,00 con destinazione uso uffici, facente parte del programma costruttivo che la società realizzerà in località S. Loja in Tito (Pz) localizzato nel Piano urbanistico di esecuzione delle aree dei servizi territoriali Primo
Stralcio lotto Y, assentito con Permesso di Costruire n. 555 del 31.10.2007 rilasciato dal comune di Tito (Pz)” dietro il corrispettivo di € 120.000,00 che veniva così determinato: 1) € 30.000,00 mediante lavori che la avrebbe dovuto Controparte_1
svolgere presso il cantiere sito località Santa Aloja, zona Servizi Territoriali, Lotto X, di proprietà della ditta IA s.r.l., assentito con permesso di costruire n. 984 del
05.03.2010 rilasciato dal Comune di Tito;
2) € 30.000.00 mediante lavori che la avrebbe dovuto svolgere presso il cantiere in Località Santa Aloja, Controparte_1
Zona Servizi Territoriali, lotto X, di proprietà della ditta GS. riferimento catastale Pt_1
Foglio 7, p.lle 336 del Comune di Tito;
3) la restante somma pari ad € 60.000,00 che la avrebbe versato alla stipula dell'atto pubblico ovvero mediante Controparte_1
accollo della quota di mutuo fondiario di probabile pari importo, salvo conguaglio da una parte all'altra.
Il ricorrente-opposto ha dedotto, ulteriormente, che le parti, a modifica delle precedenti pattuizioni, convenivano che anche la quota di prezzo pari ad € 60.000,00 sarebbe stata corrisposta mediante l'esecuzione di ulteriori lavori da parte della
[...]
presso la località Santa Aloja zona servizi territoriali presso il lotto X di CP_1
proprietà della previo accordo con l'amministratore che Parte_2 Controparte_2
avrebbe commissionato tali lavori per conto della
[...]
, dunque, deducendo l'inadempimento della promissaria Controparte_3
venditrice rispetto alla data fissata nel preliminare per la stipula del definitivo (art. 4 del contratto “l'immobile promesso in vendita sarà consegnato all'acquirente entro
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dicembre 2010 salvi i casi di forza maggiore … eventuali ritardi rispetto alla prevista data di consegna non daranno diritto alla parte acquirente ad alcun indennizzo.
Trascorso tale termine la parte acquirente, salvo i casi di forza maggiore, avrà diritto alla risoluzione del contratto con la restituzione delle somme fino ad allora versate, maggiorate del 10%”), ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento dei lavori effettuati, oltre interessi e maggiorazione del 10% a titolo di penale per ritardato e/o mancato rispetto delle clausole contrattuali. Pa
§1.2. Introdotto il presente giudizio di opposizione, la ha contestato l'avversa pretesa, deducendo:
1-a) La mancata ultimazione, errata esecuzione ed avvenuto pagamento delle somme relative ai lavori di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2 del contratto preliminare.
Relativamente ai lavori di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2 del preliminare (dell'importo di euro 30.000,00 ciascuno), da eseguirsi presso i cantieri della IA s.r.l. e della Pt_2
l'opponente ha eccepito la mancata ultimazione degli stessi;
la loro cattiva
[...] esecuzione;
l'avvenuto pagamento dei lavori effettuati, già contabilizzati in altre fatture emesse a carico della società destinataria dei lavori e in gran parte già pagati dalla stessa società.
- In particolare, quanto ai lavori effettuati presso il cantiere della la Parte_2 [...]
avrebbe emesso la fattura n. 17/10 del 25/07/2010 (in atti) per l'importo CP_1
complessivo di euro 36.000,00 a carico della per “Lavori di impianto elettrico Parte_2
e di messa a terra nel rispetto delle norme vigenti eseguiti presso locale commerciale sito in località Santa Aloja Tito Scalo (PZ)”. A fronte di tale fattura la G.S. avrebbe provveduto a saldare il debito con tre assegni (prodotti in giudizio unitamente alle contestuali quietanze con riferimento alla fattura in oggetto): il n. 0072704726-03 tratto su di euro 15.000,00; il n. 0072704725-02 tratto su di euro CP_4 CP_4
12.000,00; il n. 0794011019- 09 tratto sul Monte dei Paschi di Siena di euro 9.000,00.
- Quanto ai lavori da effettuarsi presso il cantiere della IA s.r.l., la
[...]
avrebbe emesso la fattura n. 09/11 del 05/04/2011 dell'importo di euro CP_1
40.000,00 (in atti) a carico sempre della per “Lavori di impianti elettrici e di Parte_2
messa a terra eseguiti nel rispetto delle norme vigenti eseguiti presso locale commerciale sito in località Santa Aloja Tito Scalo (PZ)”. L'opponente ha, inoltre, rilevato che “al di là di ogni considerazione circa la qualità e il mancato completamento
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dei lavori effettuati - che, come meglio si dimostrerà in corso di causa, ha costretto le ditte destinatarie degli stessi ad ultimarli in autonomia e ad effettuare numerosi interventi di riparazione - in ogni caso a fronte di tale fattura la ha offerto in Parte_3
pagamento un assegno dell'importo di euro 10.000,00 e tre titoli cambiari dell'importo di Euro 10.000,00 ognuno, attualmente in possesso della società ricorrente. Tanto è vero che, con nota del 31/03/2012 a firma dell'Avv. Cristina Meliande (che pure si produce), la ha richiesto alla il pagamento delle somme Controparte_1 Parte_2 portate nelle tratte non onorate”.
Secondo la ricostruzione di parte opponente, dunque, “non solo i lavori oggetto del preliminare in questione, laddove sono stati eseguiti (rectius, male eseguiti), sono già stati fatturati e poi pagati dalle stesse società destinatarie degli stessi, ma ora se ne richiede un nuovo pagamento nel goffo e assai azzardato tentativo di recuperare da una società fino ad ora sana, quale la crediti vantati nei confronti di una società Parte_1
in difficolta (la ”. Parte_2
1-b) Ulteriori lavori mai commissionati, mai realizzati e mai contabilizzati.
In merito alla somma di € 60.000,00 richiesta dall'opposta per gli ulteriori lavori eseguiti, l'opponente ha negato l'esistenza di un accordo modificativo dell'originario contratto preliminare (che prevedeva la corresponsione degli stessi, all'atto della stipula del definitivo, in contanti o mediante accollo della quota di mutuo fondiario), nonché la circostanza che il in qualità di legale rappresentante della avrebbe CP_2 Parte_1
commissionato tali ulteriori lavori alla , evidenziando come parte Controparte_1
ricorrente abbia omesso di specificare in cosa siano consistiti tali lavori e come gli stessi siano stati in concreto contabilizzati, precisando di non aver mai ricevuto prima la fattura n. 04/12 del 02/03/2012 per l'importo di 120.000,00.
È opportuno sin d'ora precisare che il legale rappresentante della SG opponente, Sig.
, era, all'epoca dei fatti, anche rappresentante legale della diversa Controparte_2
società GS FA S.r.l. (cui fanno riferimento le parti nonché i documenti prodotti, spesso indicata solamente come proprietaria di alcuni degli immobili Parte_2
presso cui la avrebbe dovuto effettuare le lavorazioni (come riferito Controparte_1
dallo stesso escusso all'udienza del 15.02.2019). CP_2
Sempre in merito a tale circostanza, l'opponente [al punto 1-d) dell'atto di citazione] ha dedotto come, secondo la ricostruzione offerta dall'opposta, ci sarebbe stata una
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“novazione oggettiva del contratto preliminare nella parte relativa al saldo del prezzo dell'immobile. A prescindere da ogni considerazione circa l'assenza assoluta di prova relativamente a tale circostanza e alla consequenziale carenza di presupposti per richiedere tale somma, viepiù a mezzo di una procedura ingiuntiva, val la pena ricordare che ai fini del perfezionamento dell'accordo novativo, l'art. 1230 c.c. richiede sia l'aliquid novi (ossia la c.d. novità dell'obbligazione relativamente ad un elemento principale del rapporto obbligatorio) sia l'animus OV (ossia la volontà di modificare l'obbligazione precedente). Ciò posto, il comma 2 dell'articolo in questione stabilisce che: "La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco”. Orbene, tornando al caso che ci riguarda, non è dato comprendere come sia possibile qualificare quale credito certo, liquido ed esigibile, quello derivante da una presunta novazione verbale di un'obbligazione risultante da contratto scritto, e senza che la ricorrente abbia addotto alcuna prova né di aver eseguito i lavori né tantomeno che gli stessi gli siano stati mai commissionati, anche considerando, per mero tuziorismo, che “la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e lo sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato. (...) Tale regola non varia allorché il debitore, oltre a contestare la cifra fatturata, deduca e provi, sia pur genericamente, di aver già pagato la diversa e inferiore somma dovuta” (Cass. Civ. sez. Il, 10 ottobre 2011, n. 20802). Ma quand'anche, ragionando per assurdo, come fantasiosamente sostenuto dalla ricorrente, vi fosse stato un accordo in novazione del preliminare per cui, “in deroga”
a quanto disposto dall'art. 2 punto 3) del contratto, il saldo del prezzo (Euro 60.000,00) invece che essere versato dalla promittente acquirente in contanti o mediante accollo di quota di mutuo fondiario alla stipula del definitivo, sarebbe consistito in ulteriori lavori per tale importo effettuati sempre presso i cantieri della società “previo Parte_2
accordo con il Sig. ”, ci si chiede come sarebbe stato possibile per la Controparte_2
società promissaria venditrice, consegnare l'immobile nel termine stabilito (che, Pt_1 comunque, in base al succitato art. 6 doveva avvenire “dopo il versamento dell'intero prezzo” se tali presunti lavori (si ripete, mai commissionati, eseguiti e contabilizzati) non erano stati posti in essere. Già alla luce di tutte queste considerazioni emerge con lampante chiarezza l'assoluta infondatezza ed inesistenza della pretesa creditoria e la
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totale carenza dei presupposti di legge per la concessione del provvedimento di ingiunzione”.
1-c) Nessun inadempimento contrattuale imputabile alla Parte_1
Con riferimento al contestato inadempimento del preliminare, la SG ha osservato che:
a) alla data prevista in contratto per la stipula del definitivo, l'immobile promesso in vendita (situato in un complesso commerciale composto da numerose unità) era già stato ultimato, tanto è vero che in quel periodo erano già stati compravenduti numerosi altri immobili facenti parte del centro commerciale in questione;
b) la non ha mai formalmente richiesto la stipula del definitivo Controparte_1
fissando all'uopo una data ed indicando ove sarebbe dovuto avvenire il rogito;
c) i lavori (solo quelli commissionati nei punti 1) e 2) dell'art. 2 del contratto preliminare), come comunicato nella nota del 23.4.2012, non erano stati ultimati, erano stati male eseguiti, nonché già contabilizzati alla società e in gran parte già Parte_2
pagati da quest'ultima;
d) la non ha mai commissionato ulteriori lavori alla ricorrente;
Parte_1
e) in base all'art. 6 del preliminare: “l'acquirente con la consegna dell'immobile, che avverrà, come detto, dopa che sia stato regolato l'intero prezzo con la stipula del contratto definitivo (..)”. Dunque, la consegna dell'immobile sarebbe dovuta avvenire soltanto dopo il versamento dell'intero prezzo pari, ad € 60.000,00 oltre IVA (ovvero mediante accollo del mutuo fondiario gravante sul bene), alla stipula del definitivo.
Pa Pertanto, non ci sarebbe alcun inadempimento della rispetto al contratto preliminare.
L'opponente ha evidenziato, ancora, che controparte non ha mai invocato, tantomeno nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio, la clausola risolutiva contenuta nel sopracitato art. 4) del preliminare in questione, l'esercizio della quale poteva dar luogo, ove ve ne fossero i presupposti, ad un'azione restitutoria.
Ha contestato, inoltre, la sussistenza dei presupposti, ex art. 633 e ss. cod. proc. civ., per la concessione del decreto ingiuntivo, in mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo la pretesa restitutoria di parte opposta subordinata all'esercizio di
“un'azione giudiziaria conclusasi con una sentenza che, accertato l'eventuale inadempimento, dichiari la risoluzione del contratto. Senza tener conto che la restituzione dovrebbe comunque riguardare le “somme fino ad allora versate”; ma se non sono mai state versate somme, ed in ogni caso i lavori (mai ultimati) ove
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commissionati ed eseguiti in favore di terzi, sono stati anche già stati pagati dei destinatari degli stessi, e per l'altra metà non sono mai neanche stati eseguiti, commissionati e tantomeno contabilizzati, non è dato comprendere quali somme debbano essere eventualmente restituite dalla odierna opponente”. E quand'anche la controparte avesse richiesto formalmente la stipula del definitivo troverebbe applicazione il principio “inadimplenti non est adimplendum” per cui la
[...]
non avrebbe potuto azionare la propria pretesa non avendo, a sua volta, CP_1
ultimato i lavori e versato il saldo così come contrattualmente stabilito.
Sulla base di tali premesse, dunque, l'opponente ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cod. proc. civ., la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto delle domande ex adverso avanzate e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite
§1.3 Costituitasi in giudizio, la ha ribadito la propria pretesa, Controparte_1
deducendo come “Il credito di euro 132.000,00 oltre interessi, spese, IVA e CPA, maturato in favore della (per Controparte_1
il quale è stato emesso Decreto Ingiuntivo n° 634/12), deriva dall'esecuzione di lavori, nella specie di impianti elettrici, che la creditrice ha eseguito, secondo disposizioni e condizioni concordate con il legale rappresentante sig. e Controparte_2
regolarmente riprodotte nel Contratto Preliminare di Vendita stipulato in data 22 marzo
2010, al complesso costruttivo BIAGIONE ubicato in località Santa Aloja in Tito(PZ)”.
Riportando nuovamente le pattuizioni contenute nel preliminare (la cui sottoscrizione, invero, non è contestata) ha eccepito che l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del preliminare ovvero quelli da eseguirsi “presso il lotto X di Proprietà BIAGIONE Srl, in località Santa Aloja di Tito (permesso costruire n° 984 rilasciato dal comune di Tito il
5 marzo 2010), in considerazione dell'entità ed ampiezza dei locali, il lotto infatti si estende per circa mq. 5.000,00(cinquemila), ha richiesto una revisione delle condizioni economiche riportate nell'originario accordo di cui al Preliminare di vendita (punto 1).
Infatti, la somma concordata in euro 30.000,00(trentamila) riguardavano i lavori di impiantistica limitatamente ad una parte del lotto suddetto (lavori da effettuarsi su una superficie di circa 1.500,00 mq); pertanto, il Legale Rappresentante sig. al CP_2 fine di conseguire l'esecuzione dei lavori su tutta l'estensione del Lotto X (mq. 5.000), in vista della urgenza di realizzare la vendita dell'immobile in questione, convenne con
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il sig. di modificare/derogare il punto 3) pag. 3 del Contratto Preliminare CP_1
di Vendita sottoscritto il 22 marzo 2010”, convenendo che anche la residua somma di
60.000,00 venisse, invece, compensata/scomputata con gli ulteriori lavori che vennero commissioni su tutta la restante parte del Lotto X del complesso costruttivo IA in c.da Santa Aloja.
L'opposta ha, inoltre, rilevato la corretta esecuzione di tutti i lavori dalla stessa eseguiti, nel rispetto delle condizioni contrattuali, circostanza che sarebbe provata dal rilascio delle Dichiarazioni di Conformità dell'impianto rilasciate in base al DM 37/08, vistate e depositate presso Comune di Tito dal direttore dei lavori della ditta sig. Parte_1
Antonio Ciorciari, alla quale venivano allegate planimetrie ed elaborati progettuali (all.
6 a 14), nonché dal fatto che alcuna contestazione è mai stata sollevata in proposito dalla opponente.
Circa l'eccepito intervenuto pagamento dei lavori di cui ai punti 1) e 2) del contratto preliminare, l'opposta ha osservato che:
“- la fattura n° 17/10 della somma di euro 36.000,00 che l'opponente, afferma faccia riferimento agli stessi lavori di cui al punto 2) del Contratto Preliminare di Vendita e che gli stessi sarebbero stati già pagati con n° 3 assegni (tratti su Banca Apulia il n°
0072704726-03; n° 0072704725-02 e Monte Paschi Siena n° 0794011019-09), nulla ha
a che vedere con il credito oggetto dell'impugnato Decreto Ingiuntivo. A tal fine, questa difesa produce il Documento “Come Accordi” (All. n° 4), il quale rappresenta una sorta di contabilità interna tenuta dalle parti, e che riporta tutti gli accordi relativi ai lavori commissionati, i crediti maturati, e la sottoscrizione per accettazione delle parti. Sulla base della suddetta contabilità interna, emerge che il credito complessivo maturato della ditta era pari ad euro 200.000,00, di cui: CP_1
- euro 30.000,00 saldati con assegni circolari nel numero di 3 (tratti su Banca Apulia il
n° 0072704726-03; n° 0072704725-02 e Monte Paschi Siena n° 0794011019-09)
- euro 120.000,00 da scomputare con l'esecuzione dei lavori di impianto di cui al
Compromesso di Vendita (Lotto X);
- euro 50.000,00 saldati con cambiali a firma della G.S. PREFABBRICATI restituite insolute e per le quali pende altro procedimento giudiziario;
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Pertanto, il riferimento di parte opponente, che i lavori di cui al punto 1) del contratto
Preliminare di Vendita, siano gli stessi riportati in fattura n° 9/11, non corrisponde al vero e lo dimostra:
- la non coincidenza degli importi ( euro 30.000,00 comprensivo di Iva quelli di cui al
Preliminare, ed euro 40.000,00 oltre IVA quelli riportati in fattura n° 9/11),
- il fatto che, come si evince dalla contabilità interna innanzi richiamata, il credito di euro 50.000,00 (cinquantamila) fa riferimento a lavori eseguiti e contabilizzati in fattura n° 9/11 di euro 40.000,00, e fattura n° 02/12/BIS del 31/01/2012 di euro
10.000,00, a saldo dei quali furono rilasciati n° 5 effetti cambiari restituiti insoluti e per
i quali sussiste Decreto Ingiuntivo a carico di G.S. PREFABBRICATI (AIL 1) e All. 2).
Orbene, è palese la falsità delle affermazioni dell'opponente quando dice che i lavori oggetto del preliminare in questione sono già stati fatturati e poi pagati dalle stesse società destinatarie degli stessi, quasi a voler far credere al Giudicante che la ditta
BIAGIONE srl in qualità di beneficiario dei lavori abbia saldato direttamente alla
gli importi di cui alla Fatt. n° 9/11, il tutto peraltro Controparte_1
senza alcun documento contabile che giustificasse tale movimentazione di capitale.
Circa l'incarico di eseguire ulteriori lavori (in luogo del pagamento della restante parte di prezzo del preliminare) l'opposta ha rilevato che “contrariamente a quanto sostenuto
e non provato dall'opponente, giammai il L.R. della ha Controparte_5
contestato i lavori eseguiti. Tutte le opere realizzate, in conformità delle disposizioni di legge, furono fatturate con documento contabile del 2 marzo 2012 con il numero 04/12
e regolarmente registrato nei libri contabili e/o IVA della Electric Techonology di
, inoltre il suddetto documento non solo fu inviato alla destinataria, Controparte_1
ma fu consegnato in ulteriore copia personalmente dal sig. , in Controparte_1
occasione di un sollecito sistemazione della situazione, al sig. . Controparte_2
Rispetto alla eccezione di controparte secondo cui la non avrebbe Controparte_1
mai richiesto la stipula del definitivo, l'opposta ha rilevato che tale possibilità le sarebbe stata preclusa dal fatto che, avendo regolarmente eseguito anche le ulteriori lavorazioni per € 60.000,00, la stipula del definitivo l'avrebbe obbligata a “corrispondere due volte, la somma di euro 60.000,00: - la prima volta in contante e/o con accollo mutuo fondiario in adempimento di quanto pattuito nel Contratto Preliminare di Vendita;
- la
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seconda volta in seguito al maturare di un credito di pari importo per l'esecuzione delle ulteriori opere di impianto elettrico”.
L'opposta ha, dunque, ribadito l'inadempimento della controparte che avrebbe beneficiato dell'esecuzione dei lavori senza onorare la sua controprestazione
(trasferimento immobile e/o pagamento delle opere) e negato la ricorrenza di un' ipotesi di novazione dell'originario preliminare, sia perché il contratto già prevedeva - quale corrispettivo - l'esecuzione di una prestazione di facere; sia perché oggetto del ricorso monitorio non è l'adempimento del preliminare quanto “l'adempimento di quanto riportato nel documento contabile 04/12 sul quale sollevare ogni eccezione di merito”.
Riportandosi alla documentazione in atti ha, quindi, chiesto, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
§1.4. Aperto un sub-procedimento per l'esame dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (2776-1/2012 RG), il Giudice, ritenendo sussistere i gravi motivi di cui all'art. 649 cod. proc. civ., ha accolto l'istanza in data 08-
11.03.2013.
La causa, dunque, concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., ammesse ed espletate le prove richieste dalle parti (interrogatori formali e prove testimoniali), è stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo per l'intervenuta liquidazione giudiziale della società (dichiarata con Sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Potenza) con Parte_1
conseguente interruzione del processo.
A seguito della riassunzione del giudizio da parte della SG fallita, in proprio (ritenuta ammissibile con ordinanza del 17.07.2024 alla cui motivazione si rinvia), la causa è stata nuovamente riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
****
§1. Dalla disamina dei fatti dedotti dalle parti è emerso come la pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria trovi fondamento in un contratto preliminare stipulato dalle società costituite, di cui non è contestata né la sottoscrizione né il contenuto originariamente concordato.
Sulla base di tale preliminare, ed in ragione del dedotto inadempimento della controparte, l'opposta ritiene di aver diritto alla remunerazione dei lavori eseguiti,
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considerati dai paciscienti quale corrispettivo del trasferimento dell'immobile promesso in vendita.
In forza del solo preliminare, dunque, l'ulteriore somma di € 60.000,00 (che doveva essere corrisposta in contanti dalla promissaria acquirente ovvero mediante accollo del mutuo fondiario, come più volte riportato) resterebbe semplicemente non dovuta dalla a fronte del mancato trasferimento dell'immobile. Controparte_1
Pa Infine, sarebbe da accertare l'eventuale inadempimento imputabile della e, in ragione di questo, l'eventuale diritto dell'opposta al riconoscimento della penale indicata in contratto.
Tuttavia, la somma richiesta mediante il ricorso monitorio, pari ad € 132.000,00, si fonda, oltre che sul citato preliminare, su un presunto successivo accordo concluso tra
Pa la ed il legale rappresentante della , sig. , per Controparte_1 Controparte_2
cui la residua quota prezzo di € 60.000,00 sarebbe stata anch'essa corrisposta mediante l'esecuzione di lavori.
La avrebbe avuto diritto, pertanto, al trasferimento dell'immobile Controparte_1
oggetto di preliminare senza dover corrispondere alcun ulteriore prezzo, essendo la
Pa propria controprestazione interamente coperta dai lavori eseguiti per conto della .
Ebbene, la prospettazione di parte opposta non può essere interamente accolta, risultando l'opposizione parzialmente fondata.
Preliminarmente si evidenzia, ancora una volta, che non è in contestazione: la conclusione del contratto preliminare;
le pattuizioni in esso contenute;
la mancata esecuzione dello stesso con riferimento al trasferimento del bene immobile promesso in vendita (risultando, peraltro, la risoluzione del contratto preliminare presupposto implicito delle richieste dell'opposta).
§1.2. La fattispecie in commento va ricondotta alla categoria dei “contratti misti” espressione con cui si indica un contratto che nasce dalla commistione degli elementi di più contratti tipici, che confluiscono in un'unica struttura contrattuale.
Nel caso di specie, infatti, il preliminare contiene elementi riconducibili alla compravendita (relativamente alla promessa di trasferimento del bene e al pagamento del corrispettivo) nonché all'appalto, avuto riguardo all'obbligazione di facere assunta dalla . Controparte_1
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La dottrina prevalente identifica nel contratto misto, un contratto unitario, caratterizzato da una causa unica e mista, derivante dall'unione delle varie cause tipiche. L'unità della causa distingue il contratto misto dal fenomeno del collegamento negoziale che caratterizza una pluralità di contratti ciascuno aventi una causa propria.
In questi termini, il contratto misto altro non sarebbe che un contratto atipico (soggetto al vaglio di meritevolezza ex art. 1322 cod. civ.) con causa unitaria, sebbene caratterizzato da elementi riconducibili a diverse fattispecie contrattuali tipiche, cui fare riferimento ai fini dell'individuazione della disciplina in concreto applicabile.
A riguardo, si confrontano: a) la teoria dell'assorbimento, seguita da ampia giurisprudenza, secondo cui poiché il contratto misto deriva dall'unione degli elementi costitutivi propri delle diverse tipologie contrattuali, l'interprete ha il compito di individuare la tipologia prevalente e di applicare al contratto misto la relativa disciplina;
b) la teoria della combinazione , secondo cui ai vari elementi del contratto misto va applicata la disciplina della tipologia contrattuale a cui i diversi profili sono direttamente riconducibili dando prevalenza, in caso di incompatibilità, alla disciplina più rigida (ad es. in materia di forma); c) la tesi dell'analogia, secondo cui il contratto misto deve essere assimilato a quello tipico cui si avvicina maggiormente e assoggettato per analogia alla relativa disciplina (sebbene per autorevole dottrina dovrebbe trovare applicazione, per analogia, la disciplina di ciascun tipo contrattuale combinato nel contratto).
A parere di chi scrive, anche in considerazione della fattispecie concreta in esame, è preferibile seguire la teoria della combinazione (nonostante possano raggiungersi i medesimi risultati in applicazione delle altre posizioni ermeneutiche), per cui troveranno applicazione le regole proprie del singolo tipo contrattuale confluito in contratto.
Ciò posto, dunque, per la soluzione della controversia bisogna far riferimento, in prima battuta, alle regole proprie del contratto di appalto atteso che l'opposta agisce in giudizio, in sostanza, per ottenere la remunerazione delle opere eseguite per conto della
Parte_2
§1.3. Come noto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. come interpretato da costante giurisprudenza (sin da Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533) il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed
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eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Coerentemente, l'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento. Specularmente, a fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda della committente, spetta all'appaltatore l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/07/2023, n. 19110).
§2. Orbene, nel caso in esame, a parere di chi scrive, l'opposta ha provato il proprio diritto ad ottenere il pagamento dei lavori indicati nel contratto preliminare ai punti n. 1) e n. 2), quantificati dalle parti in complessivi 60.000,00, non risultando sufficientemente circostanziate e provate le eccezioni sollevate dall'opponente.
Quest'ultima, nell'atto di citazione in opposizione, ha dedotto la non debenza della somma in ragione della mancata ultimazione dei lavori;
della cattiva esecuzione degli stessi;
dell'intervenuto pagamento da parte delle stesse società proprietarie degli immobili presso cui i lavori sono stati eseguiti.
La prospettazione non può essere accolta. Pa Come osservato dall'opposta, la non ha sollevato prima del presente giudizio (o meglio, prima della nota del 23.04.2012, in riscontro ad altra nota della
[...]
del 31.03.2012, come si ricava dal documento, all. n. 4, prodotto CP_1
dall'opponente) alcuna contestazione in ordine ai lavori, solo genericamente avanzata in corso di causa. Pa È evidente, infatti, che il committente - in questo caso la - ha l'onere quantomeno di indicare i vizi ed i difetti dell'opera, ovvero, di circostanziare l'inadempimento di controparte onde consentire a quest'ultima di controdedurre e provare di aver esattamente adempiuto.
Le generiche contestazioni di parte opponente (che si limita a riferire che i lavori non sono stati completati e sono stati mal eseguiti senza specificare né quali lavori sono stati omessi né in cosa consisterebbero i vizi ed i difetti riscontrati, per poi affermare che gli stessi sarebbero comunque stati interamente pagati) appaiono insufficienti a paralizzare l'avversa pretesa.
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Peraltro, l'opponente sostiene che i lavori oggetto di causa riguarderebbero la diversa società da tenere distinta dalla società avendo in comune “solo il Parte_2 Parte_1 fatto di aver avuto, per un certo periodo, la medesima persona quale amministratore”, evidenziando come “tutti i rapporti esistenti ed i lavori assertivamente eseguiti, così come evidente anche dalle produzioni di controparte, riguardano esclusivamente la società Per quanto riguarda il rapporto con la società ai fini del Parte_2 Parte_2
presente giudizio, si deve avere riguardo solo a quanto stabilito nel contratto preliminare di compravendita del 22.03.2010” (cfr. pagina 1 della prima memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ).
L'opponente, tuttavia, non chiarisce perché, allora, nel preliminare dalla stessa sottoscritto sono indicate lavorazioni da eseguirsi presso il cantiere della diversa e
Pa distinta società GS che, tuttavia, la si obbliga a remunerare mediante trasferimento di un bene immobile;
né tanto meno illustra, per sottrarsi al pagamento, perché i lavori contemplati nel preliminare sarebbero stati pagati dalla distinta e diversa GS nonostante la presenza di un preliminare che, secondo la prospettazione della stessa opponente, andrebbe qualificato quale contratto in favore di terzo (dove il terzo beneficiario sarebbe proprio la GS); né perché la GS avrebbe interamente pagato lavori non eseguiti a regola d'arte e non completati.
Dunque, secondo l'opponente, i terzi beneficiari della pattuizione conclusa in loro favore (GS e IA, proprietari dei beni su cui i lavori della Controparte_1
dovevano effettuarsi) sarebbero gli stessi che avrebbero poi pagato direttamente la
(o meglio, la sola GS visto che alcuna fattura è stata emessa nei Controparte_1
confronti della società IA S.r.l. e alcun pagamento di quest'ultima è emerso in corso di causa).
Sul punto, l'opposta ha eccepito come i lavori di cui alle fatture indicate dall'opponente
(17/10 e 9/11) siano in realtà diversi da quelli per i quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Il fatto che abbia eseguito ulteriori lavori, oltre a quelli oggetto Controparte_1 della presente controversia, è circostanza sicuramente provata dall'istruttoria espletata,
e confermata dalla stessa opponente allorché, come evidenziato, in prima memoria deduce che i rapporti hanno sempre riguardato la e la GS, al di fuori Controparte_1
Pa del contratto preliminare concluso con la .
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In altri termini, non può escludersi, perché non sufficientemente provato, che i pagamenti effettuati dalla (società non parte del presente giudizio), mediante Parte_2 gli assegni prodotti dall'opponente, siano riferibili a prestazioni ulteriori eseguite dalla rispetto a quelle oggetto di causa. Controparte_1
Per di più, per stessa ammissione dell'opponente, i titoli cambiari corrisposti a fronte della fattura 9/11 non sarebbero stati onorati dalla GS e, in merito, penderebbe altro giudizio tra le parti.
Invero, l'opponente, che vorrebbe sottrarsi al pagamento dei lavori indicati nel preliminare, non spiega affatto: perché abbia stipulato tale contratto “in favore” di altri soggetti (e, dunque, quale sarebbe l'interesse dello stipulante ex art. 1411 cod. civ.); perché, a fronte del preliminare concluso in data 22.03.2010, la terza beneficiaria della pattuizione, GS (altro soggetto giuridico, rappresentato, tuttavia, dalla medesima persona fisica) avrebbe dovuto pagare, mediante assegni, la fattura 17/10 del
25.07.2010; non spiega perché, a fronte di lavori eseguiti in favore della società
IA - oggetto del preliminare -, il pagamento sia stato preteso nei confronti della
GS con la fattura 9/11 del 05.04.2011, perché l' importo in essa indicato è superiore a quello previsto nel contratto preliminare (oltre alla circostanza di aver ammesso che i titoli cambiari corrisposti da GS in relazione alla fattura 9/11, per complessivi
30.000,00, siano rimasti insoluti).
Orbene, alla luce dei criteri di riparto dell'onere della prova sopra chiariti, deve escludersi che, a fronte della prova del titolo e dei lavori eseguiti offerta dal creditore,
l'opponente sia stata in grado di provare di aver esattamente adempiuto ovvero circostanze modificative, impeditive od estintive idonee a paralizzare l'avversa pretesa.
§2.1. In proposito si rammenta che il principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del
23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del
24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del
20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
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L'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
§2.2. Nel caso in esame, la ha provato di aver eseguito i lavori per Controparte_1
i quali ha agito in giudizio mediante la documentazione versata in atti (elaborati progettuali, computo metrico, dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici realizzati), nonché mediante i testi escussi che hanno tutti confermato l'esecuzione dei lavori da parte della presso il complesso immobiliare “IA” Controparte_1
in località S. Aloja per una estensione di oltre 5.000 metri quadrati (si vedano le dichiarazioni dei testi;
; ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Anche il teste di parte opposta, qualificato quale direttore dei lavori, Testimone_4
ha dichiarato che “il direttore dei lavori, nella mia persona, ha organizzato e diretto i lavori elettrici eseguiti dalla di e commissionati da IA. Non CP_1 CP_1
ricordo se i lavori sono stati completati. La direzione dei lavori mi fu affidata dalla
IA S.r.l. Non so se i lavori siano stati commissionati dalla nonché che Parte_2
Pa
“ ha eseguito dei lavori per la e presso i suoi cantieri e mi risulta che i CP_1
lavori sono stati regolarmente pagati. Voglio precisare che tra la SG e venne CP_1
stipulata una promessa di vendita da me redatta, con la quale SG prometteva di vendere
a un locale con specificazione che una parte (mutuo) doveva essere CP_1
accollata al ed una parte della somma concordata doveva essere CP_1
compensata con la vori da eseguirsi nel cantiere di IA”. Il teste, invece, dichiara di non sapere nulla circa: “chi abbia commissionato i lavori. So solo che detti lavori sono stati eseguiti sul lotto di IA. Preciso che nulla posso sapere sugli importi e sulle quantità di lavori”; sul fatto che “i lavori richiesti alla sono Controparte_1
stati fatturati alla GS ed in parte da quest'ultima pagati” (lett. f. della memoria istruttoria); sulla circostanza che “nel febbraio 2011 i lavori effettuati dalla
[...]
per conto della GS ed in favore della IA S.r.l. erano ancora allo stato CP_1
iniziale” (lett. g della memoria istruttoria), quindi il teste, nonostante fosse il direttore dei lavori di cui si discute non conosceva quale fosse lo stato e l'andamento degli stessi;
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sulla trasmissione della fattura e della documentazione alla SG a parte della
[...]
prima del giudizio (circostanza i. della memoria istruttoria). CP_1
Quindi, è certo, perché provato in corso di causa, che la abbia Controparte_1
realizzato l'impianto elettrico presso i luoghi di causa, circostanza confermata anche dal
Sig. che, all'epoca dei fatti, era, si ripete, rappresentante legale sia Controparte_2
Pa della che della GS.
Sebbene questi riferisca di aver commissionato l'incarico alla in Controparte_1
qualità di legale rappresentante della non nega che i lavori siano stati effettuati;
Parte_2
non solleva contestazioni sulla corretta esecuzione né riporta occasioni in cui sarebbero state sollevate rimostranze nei confronti della;
dichiara di non Controparte_1
ricordare il documento di parte opposta (allegato n. 4 “come accordi”), ma non disconosce chiaramente la propria sottoscrizione (limitandosi a riferire di “non sono certo che la firma apposta sia la mia”); visionato il contratto preliminare afferma “per me questo contratto non ha valore”, pur trattandosi di un contratto da lui regolarmente sottoscritto in qualità di legale rappresentante della società opponente Parte_1
Il Sig. inoltre, ha dichiarato che l'incarico dato alla CP_2 Controparte_1
sarebbe, in realtà, un subappalto avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto elettrico, rispetto al contratto di appalto intercorrente tra la IA S.r.l. e la stessa GS in qualità di appaltatrice.
La circostanza risulta suffragata dalle dichiarazioni rese dal teste , legale Testimone_5
rappresentante della IA S.r.l., escusso all'udienza del 24.06.2022, sulla cui attendibilità non si può dubitare attesa l'evidente estraneità ai fatti di causa.
Questi ha riferito di aver avuto rapporti solamente con la GS FA S.r.l., precisando di aver “dato l'appalto per la costruzione del capannone sito in contrada S.
Aloja alla società GS FA S.r.l., con la formula “chiavi in mano” per cui non so se poi questa società abbia poi concesso in subappalto dei lavori ad altri soggetti o ad altre imprese”.
Le dichiarazioni testimoniali, dunque, in uno alla documentazione prodotta dall'opposta provano sicuramente che la abbia eseguito i lavori di cui si discute. Controparte_1
Pa La circostanza che tali lavori siano stati commissionati da ovvero da GS
FA (rappresentate dallo stesso soggetto - persona fisica) perde valore a fronte di un contratto preliminare - non contestato e non disconosciuto - in cui SG
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espressamente assume l'obbligo di remunerare quei lavori (e proprio sulla base di tale obbligo arriva a qualificare l'accordo quale contratto a favore di terzo), non risultando peraltro provato che i pagamenti eccepiti dall'opponente abbiano riguardato proprio i lavori oggetto del presente giudizio, come già chiarito.
Le contestazioni in ordine al mancato completamento dei lavori e alla cattiva esecuzione degli stessi, solo genericamente avanzate dall'opponente, non suffragate dall'istruttoria espletata e contraddette dalla documentazione versata in atti dalla società
[...]
, infine, conducono all'accoglimento della domanda avanzata dall'opposta- CP_1
creditrice in parte qua.
§2.3. È inutile ricordare che il riconoscimento del credito in favore della
[...]
non potrà spiegare alcuna efficacia nei confronti della Curatela della CP_1 [...]
Pt_1
Il giudizio di opposizione, infatti, è proseguito (e non dichiarato improcedibile) dando
Pa seguito a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il debitore - la in questo caso - ancorché dichiarato fallito, conservi il potere processuale di riassumere il giudizio di opposizione al fine di evitare che il decreto ingiuntivo opposto, sebbene non opponibile al fallimento, possa, dopo la chiusura della procedura concorsuale, essere fatto valere nei propri confronti quale titolo esecutivo da chi ha riacquistato il diritto di avvalersi dell'azione esecutiva individuale, giusta l'art. 120, comma 3, l. fall. ipotesi — questa della spendita del titolo ingiuntivo — che potrà rivelarsi attuale ove il credito non abbia trovato, in tutto o in parte, soddisfacimento in sede fallimentare (salvi, naturalmente, gli effetti di una possibile esdebitazione ex art. 142 I. fall.).
Pertanto, le vicende del presente giudizio di opposizione non potranno che vincolare solamente la fallita, al momento in cui cesseranno gli effetti del fallimento (rectius, liquidazione giudiziale) sul patrimonio del debitore (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 22047 del 13/10/2020; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8110 del
14/03/2022).
§3. Ciò posto, le ulteriori richieste della non possono trovare Controparte_1
accoglimento.
Secondo la prospettazione di parte opposta il contratto preliminare, diffusamente illustrato, sarebbe stato modificato dalle parti nel senso che anche la restante quota di
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corrispettivo - per ulteriori 60.000,00 - sarebbe stata corrisposta dalla
[...]
mediante l'esecuzione di altri lavori. CP_1
In disparte la qualificazione giuridica di tale presunto accordo (di cui l'opponete deduce il carattere novativo a fronte dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo gravante sulla ), deve rilevarsi come dall'istruttoria espletata alcuna Controparte_1
prova sia emersa a sostegno di quanto dedotto dall'opposta.
In primo luogo, si rileva la genericità delle deduzioni della che Controparte_1
non specifica nemmeno quando e come tale accordo sarebbe stato concluso;
inoltre, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo, deduce che l'accordo modificativo prevedeva l'esecuzione di “lavori per l'importo residuo di euro 60.000,00 alla località Santa Loja zona servizi territoriali presso il lotto X di proprietà della , in sede di comparsa Parte_2 di costituzione si contraddice deducendo che i lavori oggetto dell'accordo modificativo avrebbero riguardato il lotto X di proprietà della IA (e non dunque, come riferito in ricorso, di proprietà della GS).
Peraltro, trattandosi di un accordo volto a modificare un patto di un contratto formale, nella misura in cui è diretto a modificare le pattuizioni relative ad un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, sostituendo alla prestazione di dare in esso contemplata una di facere, non è revocabile in dubbio che lo stesso avrebbe dovuto rivestire la medesima forma scritta ai sensi degli artt. 1350 e ss. cod. civ., aderendo alla tesi secondo cui i negozi di secondo grado (incidenti su rapporti preesistenti) debbano rivestire la medesima forma, per relationem, richiesta per il contratto originario
(cfr., in proposito, Cassazione civile sez. II, 13/06/2022, n.19031 secondo cui può prescindersi dalla forma scritta ad substantiam per la modifica di contratti formali solo ove questa riguardi elementi accidentali del negozio e non anche ove incida su elementi essenziali quali il consenso, la res, il pretium, conf. Cass. Sez. 2, n. 5197, 27/2/2008,
Rv. 601826).
Né risulta sufficientemente provata l'esecuzione di ulteriori lavori, né la congruità del prezzo preteso in pagamento, per cui la domanda non può che essere respinta.
Né può condividersi la tesi di parte opposta secondo cui, negata la natura novativa dell'accordo modificativo, dichiara che “in questa sede non si sta agendo per conseguire
l'adempimento del Contratto Preliminare di Vendita … ma l'azione intrapresa ha quale
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presupposto l'inadempimento di quanto riportato nel documento contabile 04/12 sul quale sollevare ogni eccezione di merito”.
Se è vero che l'opposta non agisce per l'esecuzione del preliminare, quanto piuttosto per la “restituzione” delle prestazioni eseguite in forza del preliminare non eseguito (con riguardo alla controprestazione di trasferimento del bene), è evidente che la pretesa - nella parte non contemplata dal preliminare - non possa fondarsi solamente su un documento unilaterale qual è la fattura commerciale.
In proposito si ricorda che, per giurisprudenza unanime, se la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, essa non costituisce prova sufficiente dell'esistenza del credito, nell'eventuale giudizio di opposizione, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Ebbene, alla luce delle prove documentali e di quelle assunte, non si ritiene che l'opposta abbia dato sufficiente prova dell'ulteriore credito preteso nei confronti dell'opponente e non riconducibile al preliminare oggetto di causa.
§4. Parimenti, non può riconoscersi la penale contemplata dall'art. 4 del preliminare richiesta dalla . Controparte_1
In primo luogo, a parere della scrivente, non è emerso alcun inadempimento imputabile Pa della rispetto all'obbligazione di trasferimento del bene immobile oggetto del preliminare, atteso che il suo adempimento (mediante la stipula del definitivo) era comunque condizionato al pagamento del corrispettivo pattuito da parte della
[...]
. CP_1
Quest'ultima, peraltro, deducendo di aver effettuato ulteriori lavori in luogo del pagamento del corrispettivo, non ha chiarito quando sarebbe intervenuto l'accordo modificativo, quale sarebbe stato il termine pattuito per l'esecuzione della prestazione di facere e, dunque, in che termini l'accordo modificativo avrebbe inciso sul termine fissato in contratto per la stipula del definitivo.
Peraltro, pur riconoscendosi che il promissario acquirente possa preferire la risoluzione del preliminare allorché - a fronte dell'inadempimento della controparte - abbia perso interesse alla stipula del definitivo (e dunque all'esatto adempimento, evenienza contemplata espressamente dalle norme sulla risoluzione, art. 1453 e ss. cod. civ.), il comportamento complessivamente tenuto dalla , che non ha mai Controparte_1
richiesto la stipula del definitivo, né compulsato altrimenti la SG, denota una certa
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tolleranza rispetto alla mancata conclusione del definitivo (o addirittura un suo disinteresse, preferendo ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite).
Ancora, non merita condivisione la prospettazione di parte opposta secondo cui la
“giammai avrebbe potuto chiedere l'adempimento contrattuale, e Controparte_1
dunque pervenire al rogito dell'atto definitivo di trasferimento dell'immobile, perché si sarebbe creato l'assurdo di corrispondere due volte, la somma di euro 60.000,00: - la prima volta in contante e/o con accollo mutuo fondiario in adempimento di quanto pattuito nel Contratto Preliminare di Vendita;
- la seconda volta in seguito al maturare di un credito di pari importo per l'esecuzione delle ulteriori opere di impianto elettrico”, posto che, se fosse effettivamente intervenuto un accordo modificativo del preliminare
- come sostenuto dall'opposta -, la promissaria acquirente avrebbe dovuto ottenere il trasferimento del bene senza versare alcuna ulteriore somma;
mentre, prescindendosi da tale accordo, la avrebbe dovuto adempiere la propria Controparte_1
controprestazione, ferma restando la possibilità di pretendere il pagamento degli altri lavori eseguiti, evidentemente in virtù di altro titolo (diverso ed ulteriore rispetto al preliminare).
Peraltro, la penale pretesa dall'opposta è espressamente riferita in contratto alla
“restituzione delle somme fino ad allora versate, maggiorate del 10%” per cui, non avendo, di fatto, la promissaria acquirente versato alcuna somma, non può che negarsi il riconoscimento della maggiorazione del 10% che, invece, l'opposta vorrebbe applicare su quanto preteso in forza dei lavori eseguiti, nonostante il chiaro tenore letterale della clausola contrattuale.
§5. Sugli interessi.
In mancanza di specifiche allegazioni di parte circa la natura e la decorrenza degli interessi, si ritiene che gli stessi non possano essere riconosciuti nella misura maggiorata prevista per i ritardi nelle transazioni commerciali ex dlgs. 231/2002, atteso che la pretesa dell'opposta non si fonda sul pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto, ma sull'obbligo restitutorio gravante sulla promissaria venditrice in forza del contratto preliminare non eseguito dalla stessa.
Quanto al dies a quo, esso va collocato alla data della richiesta stragiudiziale fatta dall'opposta, 31.03.2012, della cui ricezione l'opponente dà conto nella missiva di riscontro dalla stessa inviata in data 23.04.2012 (all. n. 4 dell'opposta), in ragione di
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quell'orientamento giurisprudenziale che chiarisce che il termine “domanda” di cui all'art. 2033 cod. civ. (che viene in rilievo trattandosi di pretesa restitutoria) non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ.
(cfr., su tutte, Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
§6. Sulle spese.
La sensibile riduzione della pretesa riconosciuta in sede monitoria in ragione della fondatezza dell'opposizione con riferimento alla efficacia dell'accordo modificativo dedotto dalla controparte e al mancato riconoscimento dell'invocata penale, integra, a parere della scrivente, grave ed eccezionale ragione per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92co. 2 cod. proc. civ. come risultante dall'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 634/2012 del 17.10.2012;
2) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 [...]
, della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali dal 31.03.2012; CP_1
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Potenza, l'11.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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