CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
\ RG 1236/2020
Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in sede di appello da in persona del socio accomandatario con sede in Parte_1 Parte_1
CQ ER , cod. fisc. e P.IVA , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data P.IVA_1
7.9.2017 dall'avv. Riccardo Bistolfi, elettivamente domiciliata in CQ ER Piazza Duomo n. 14;
- Parte appellante - contro
, in persona del legale rappresentante, con sede in Milano, cod. fisc. e P.IVA CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti per atto notaio di Bologna del Per_1
29.10.2010, dall'avv. Andrea Fioretti presso il cui studio in Milano Via Larga n. 19 è elettivamente domiciliata;
- Parte appellata -
Udienza Collegiale di p.c. del 14.1.2025.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“ ... Contrariis rejectis, riservata ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza ad esito delle eventuali nuove difese ex adverso coltivate, in integrale riforma della sentenza numero 552/2020
1 pubblicata in data 1°/10/2020, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino: in via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare per le ragioni esposte, la sussistenza dello ius postulandi in capo all'esponente difesa;
sempre in via principale e nel merito, accolto il primo motivo, la ripropone le ragioni poste a Controparte_2
fondamento delle singole domande formulate nel giudizio di primo grado, non trattate dal Tribunale alessandrino, in quanto ritenute assorbite dalla decisione sull'eccezione preliminare ed in particolare: accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti, la nullità ed improduttività di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt.1284, 1346 e 1418 cod. civ., della clausola nr.7 del contratto di conto corrente nr. 1262866/23 e, per l'effetto, chiede ricalcolarsi i saldi contabili attivi e passivi del conto corrente azionato mediante l'applicazione dell'interesse legale annuale (ex art. 1284, ultimo comma, cod. civ. e
117, comma settimo, T.u.b. nei tempi di rispettiva vigenza); avuto riguardo al rapporto di conto corrente contraddistinto con il numero 1262866/23, accertare e dichiarare: la nullità, ovvero ed in ogni caso,
l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore
a quelli pattuiti per iscritto e comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla Correntista senza giusto motivo e senza alcuna preventiva comunicazione;
le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
la nullità per vizio di forma, ovvero per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e, in ogni caso, perché prestazione senza causa, delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, in aggiunta agli interessi passivi e, conseguentemente, non dovute tali somme;
la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la diacronia tra il momento concreto del versamento e la sua registrazione contabile con una data successiva ad essa, ricalcolando il medesimo applicando come data di annotazione il “giorno operazione”; o la nullità per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996
n. 108, perché eccedente il cosiddetto tasso soglia nel trimestre di riferimento, ovvero ed in ogni caso,
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della nei trimestri in cui il tasso effettivo Controparte_1
globale è superiore al tasso soglia usura;
alla luce delle descritte nullità, determinare il saldo effettivo, ricalcolando il medesimi per tutta la durata sin dall'apertura con interessi passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 1284 cod. civ. ed art. 117 T.u.b., senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_1
2 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, buon ultimo ex art. 2033 cod. civ., del complessivo importo di euro 95.334,12, o di quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà, oltre interessi legali moratori e rivalutazione monetaria dalla data della chiusura del rapporto al saldo effettivo, versate indebitamente dalla in ogni caso, con Controparte_2
vittoria di spese e di compenso professionale si entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
Per parte appellata:
“... contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, voglia
l'Ill.ma Corte: respingere integralmente l'appello in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituito di qualsivoglia fondamento e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 552/2020 pubblicata l'1.10.2020, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite;
in subordine, nella non creduta ipotesi
d'accoglimento del motivo d'appello avversario, accogliere le eccezioni assorbite e riproposte ex art.
346 c.p.c. e le conclusioni precisate dalla Banca convenuta in primo grado e così: in via preliminare, respingere tutte le domande dell'attrice per evidenti carenze assertive, non essendo delineati in termini sufficientemente specifici i diritti azionati e le condotte della convenuta che ne costituiscono la lesione;
in via preliminare di merito, dichiarare prescritte tutte le pretese restitutorie relative ad addebiti sul conto corrente de quo intervenuti anteriormente al decennio a ritroso dal primo atto interruttivo ex adverso provato, ossia prima del 21.10.2005; in via principale di merito, rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed esplorative, respingere tutte le domande dell'attrice in quanto destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto;
in ogni caso, censurare l'abuso dello strumento processuale operato dall'attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e disporne lo stralcio quanto al contenuto da p. 1 a p. 19”. Con vittoria di spese, anche di CT e CTP, e compenso del giudizio di primo grado e d'appello”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 29.12.2016, la società aveva convenuto Parte_1
in giudizio la (fusa per incorporazione in ) e - esponendo Controparte_3 CP_1
di avere intrattenuto con detto istituto il rapporto di conto corrente n. 1262866/23 presso la filiale di
CQ ER - aveva allegato una importante anomalia della gestione del rapporto da parte dell'istituto di credito che aveva applicato, senza pattuizione, interessi passivi ultralegali, commissioni di massimo
3 scoperto, nuove commissioni sull'affido e spese, addebitandone i relativi costi sul conto corrente intestato ad essa attrice.
Il rapporto era stato chiuso il 16.12.2016 ma, con raccomandata 1.10.2016, la società attrice aveva formalmente contestato alla detti illegittimi addebiti e ne aveva chiesto la ripetizione CP_1
quantificando le complessive somme in € 95.334,15. Richiesta che aveva contestato. CP_1
Parte attrice aveva anche domandato che il Tribunale accertasse l'illegittima segnalazione della società in Centrale Rischi e pronunciasse di conseguenza, condanna al risarcimento dei danni subiti.
Ad iniziativa dell'attrice era stato quindi esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione ed era stato quindi radicato il giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria.
Costituendosi con tempestiva comparsa, l'istituto di credito aveva preliminarmente eccepito la nullità della procura rilasciata al legale a motivo del fatto che in essa era indicato che il mandato per l'assistenza e la rappresentanza della società era stato rilasciato Parte_1
per il procedimento instaurato nei confronti della Monte dei Paschi Siena e nel merito aveva dedotto l'inammissibilità della domanda di restituzione, l'assenza di specificità dei fatti costitutivi della pretesa, nonché delle condotte della banca che ne avrebbero costituito la lesione
La convenuta aveva anche contestato le ricostruzioni numeriche contenute negli allegati tecnici, ritenuti, oltretutto, non coerenti con gli estratti conto e privi di sottoscrizione;
in ogni caso, aveva eccepito la prescrizione decennale di ogni addebito antecedente la data del 1.10.2015. aveva quindi contestato l'insufficiente adempimento all'onere probatorio incombente sulla CP_1
società attrice ed aveva preso posizione sulle singole contestazioni avversarie per contestarne, nel dettaglio, la fondatezza. Aveva quindi prodotto copia di tre contratti di affidamento (del 29.8.1997, del
27.7.1998 e del 9.2.2001 nel quale, ultimo, è specificatamente approvata la clausola di reciproca capitalizzazione trimestrale) e sull'usura aveva evidenziato come, in assenza di una relazione, si era dedotto che il calcolo era stato effettuato “...in base ad una formula difforme da quella delle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM e, dunque, lo stesso è di per sé del tutto inattendibile...”.
Infine, la banca convenuta aveva contestato la genericità ed indeterminatezza della domanda restitutoria con riferimento alla CMS ed anche della domanda risarcitoria con la formulazione, riguardo a quest'ultima, dell'eccezione di prescrizione essendo il rapporto chiuso al 16.12.2010.
La causa era stata istruita solo documentalmente (parte attrice aveva chiesto l'ammissione di CT contabile) ed era stata trattenuta in decisione sull'eccezione preliminare formulata dalla convenuta in
4 merito alla nullità della procura conferita all'avv. Bistolfi in data 29.12.2016. Procura regolarizzata dall'attrice con altro mandato rilasciato il 7.9.2017 e depositato telematicamente il 7.9.2017 unitamente alla seconda memoria ex art. 183 cpc.
Con la sentenza n. 552/2020 pubblicata l'1.10.2020, il Tribunale di Alessandria ha accolto l'eccezione preliminare di parte convenuta, ha dichiarato il difetto di jus postulandi di parte attrice e l'ha condannata alla rifusione delle spese processuali che ha liquidate in € 7.625,00 oltre accessori.
Il primo giudice ha osservato che – se pure è pacifico che possa essere sanato sia il difetto sia la nullità della procura al difensore previa assegnazione da parte del Giudice che rileva il difetto di un termine perentorio che sana retroattivamente la mancanza o la difformità del mandato - nel caso in esame la nullità della procura era stata eccepita dalla controparte nella comparsa di costituzione e l'attrice avrebbe dovuto provvedere alla regolarizzazione nel primo atto difensivo (“... L'eccezione della controparte impone quindi al trasgressore di attivarsi immediatamente per la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diventa insanabile, assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione. Nel caso in esame, l'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dalla parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta imponeva alla parte attrice di attivarsi immediatamente per la sanatoria, producendo il nuovo mandato difensivo all'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. (prima difesa utile) o richiedendo, in tale sede, termine per rispondere all'eccezione avversaria e produrre la documentazione necessaria a sanare il vizio. Ne deriva che la regolarizzazione della procura alle liti, avvenuta tramite produzione di nuovo mandato difensivo soltanto con la memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., n. 2), deve ritenersi tardiva e come tale inammissibile...).
L'appello
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la società ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 552/2020 del Tribunale di Alessandria chiedendone l'integrale riforma sull'unico punto che ha formato oggetto di decisione: il difetto di jus postulandi; ha confermato e richiamato, per altro verso, ogni deduzione e conclusione inerenti il merito della vicenda contenziosa.
5 Parte appellante non condivide il ragionamento del primo giudice, sottoponendolo a censura sotto due profili che trae dalle stesse pronunce citate a sostegno del provvedimento gravato.
In primo luogo rileva come sia del tutto estranea alla ratio legis della novella dell'art. 182 cpc (che accede ad una visione meno formalistica del processo) la decisione che di fatto limita l'esercizio del diritto alla celebrazione del processo affinchè esso possa giungere ad una stabile soluzione del merito;
in secondo luogo rileva come non esista alcuna norma che preveda un termine processuale quale quello indicato dal primo giudice (la prima udienza utile) il cui mancato rispetto determinerebbe la decadenza e l'impossibilità di una sanatoria del difetto emerso.
Richiama quindi alcuni arresti della Suprema Corte (le stesse SS.UU n. 4248 del 4.3.2016: “... nel nostro sistema positivo non è riconosciuta l'idea di "un giudicato implicito che postuli il rigoroso e ineludibile rispetto dell'ordine logico-giuridico delle questioni"a norma dell'art. 182 cpc “... il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali...” precisando che
“Questo principio va in linea di principio confermato, con la precisazione che qualora il rilievo del vizio non sia officioso, ma venga per la prima volta sollevato in sede di legittimità dalla controparte, sorge immediatamente per il rappresentato l'onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo. Non v'è infatti luogo per assegnare un termine, a meno che non sia motivatamente richiesto, allorquando il rilievo non sia officioso (e quindi nuovo), perchè il giudice è stato preceduto dal rilievo di parte, sul quale l'avversario è chiamato a contraddire (cfr infra sub 5.3). … 5.3) Tirando le fila del discorso che si è condotto, occorre quindi respingere le posizioni rispecchiate in precedenza da Cass. 17893/09 e
Cass. SU 23019/05, restie alla sanatoria in grado di impugnazione, e riaffermare l'opposto principio, secondo il quale è possibile la sanatoria del difetto di rappresentanza, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie (v. Cass. 22099/13) ...”) che, a suo avviso, si attagliano perfettamente al caso in esame e conducono alla conclusione che “... l'eccezione di controparte solleva un ipotetico vizio della procura che, non per questo rende la parte destinataria obbligata a produrre immediatamente una procura che possa ritenersi valida, spettando il rilievo dell'effettività della sussistenza di un vizio invalidante ai fini della conseguente necessità della sua “regolarizzazione” solo al giudice;
in ogni caso, nel caso in cui la parte destinataria dell'eccezione, aderisca implicitamente alla stessa ed abbia chiesto di essere autorizzata al deposito delle memorie istruttorie, ha l'onere di produrre l'opportuna
6 documentazione entro i termini concessi all'uopo dal giudice, pena l'invalidità della procura alle liti e dell'atto difensivo inerente ...” (Cassazione 28.10.2020 n. 23958).
Costituendosi nel presente giudizio, ha contestato che l'interpretazione dei principi CP_1
giurisprudenziali richiamati sia coerente con la ratio legis ed ha confermato la condivisione del ragionamento proposto dal Tribunale di Alessandria, chiedendo il rigetto dell'appello.
Nel merito ha richiamato ogni deduzione e conclusione formulata nel giudizio di primo grado.
La causa è stata trattenuta a decisione e con ordinanza del 31.3.2023 la Corte ha disposto la rimessione in istruttoria per l'accertamento contabile ritenuto necessario ai fini della decisione.
Con deposito del 21.3.2024, la CT nominata ha concluso le operazioni peritali ed all'udienza del
14.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, formulata da parte appellata, d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, in quanto l'atto di gravame individua con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto d'impugnazione e le critiche che ad essa sono formulate, né è condivisibile la eccepita carenza di allegazione che parte appellata denuncia oltrettutto in termini generici, quasi di mero stile.
2. Non è fondata l'eccezione di carenza di jus postulandi che il Tribunale ha accertato sulla base di un argomento meramente formale (l'indicazione nel corpo del mandato sottoscritto dal legale rappresentante dell'attrice al difensore, della banca Monte Paschi Siena piuttosto che di ) CP_1
senza la necessaria valutazione complessiva della domanda (e della precedente procedura di mediazione alla quale non aveva preso parte) limitandosi a dare atto dell'eccezione formulata CP_1
dalla convenuta e del fatto, peraltro non del tutto coerente con le risultanze di causa (parte attrice nella memoria ex art. 183 cpc ha preso posizione sull'eccezione di carenza di jus postulandi e nella successiva memoria ha depositato altra procura contenente l'indicazione di in luogo di Monte Controparte_4
Paschi Siena) che l'intervenuta sanatoria fosse intempestiva.
La Corte ritiene che la indicazione nella procura in data 29.12.2017 di banca Monte Paschi in luogo di banca sia da considerarsi, alla luce del contenuto dell'atto introduttivo, ma prima ancora CP_1
della procedura di mediazione (cui, si ribadisce, ha omesso di partecipare) un mero refuso CP_1
che non inficia il mandato conferito al legale della società attrice dovendosi ritenere inequivocabile
7 dalle allegazioni e dalle produzioni tutte, che il mandato era stato conferito per il giudizio nei confronti di CP_1
Ciò è senza dubbio in linea anche con i generali principi, di economia processuale (cui attinge una visione meno formalistica dei giudizi) e di effettività dei diritti di azione e difesa. Non risulta d'altra parte che la convenuta abbia, da tale “errore” avuto alcun tipo di lesione al suo diritto di difesa che CP_1
ha potuto esercitare pienamente.
3. Nel merito, la Corte osserva in primo luogo che la CT ha fornito risposte del tutto condivisibili perché coerenti con i quesiti sottoposti e le parti, in relazione ad essi, nulla hanno obiettato.
La consulente ha quindi raggiunto conclusioni basate su un'analisi accurata della documentazione in atti e su corretti criteri tecnico-contabili, che hanno evidenziato la necessità di procedere comunque ad una rimodulazione del saldo finale del rapporto seppure non nella misura richiesta dalla correntista.
Parte appellata insiste nell'eccepire il difetto di domanda ed allegazione e ritiene che alcuni profili di indagine (la illegittimità delle CMS e delle spese non contrattualizzate ma anche la capitalizzazione trimestrale) non siano state “specificamente dedotte” facendone conseguire un non consentito carattere esplorativo della CT che ha dato risposta ai relativi quesiti.
Ora, a prescindere dalla genericità della contestazione, la Corte ritiene che la doglianza sia del tutto priva di fondamento avendo parte attrice, odierna appellante, allegato e documentato quanto formava oggetto della sua domanda, domanda con la quale denunciava il fatto che nel corso del rapporto contrattuale la banca aveva provveduto ad addebitare interessi a tassi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, nuove commissioni sull'affido e spese, senza preventiva pattuizione scritta, oltre ad aver applicato illecitamente la capitalizzazione degli interessi sempre senza preventiva pattuizione ed infine contestando anche il superamento del tasso soglia in alcuni periodi.
La documentazione in atti è idonea a consentire la ricostruzione del rapporto e di ciò ha dato atto anche l'ausiliaria del giudice, pur indicando correttamente, come da quesito, le mancanze di alcuni documenti e le modalità con le quali ha conseguentemente operato.
Dall'esame della documentazione hanno trovato conferma le doglianze della correntista relative alla mancata pattuizione di tassi e la CT ha correttamente proceduto all'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
in assenza di previsione scritta in merito alla capitalizzazione trimestrale, la CT ha provveduto al ricalcolo (capitalizzazione semplice) per l'intero periodo ed ha espunto CMS e spese delle quali è stata accertata la mancata contrattualizzazione.
8 La CT ha escluso per contro la presenza di usura e le osservazioni di parte appellante sul punto, neppure richiamate nelle conclusioni, non consentono di approntare un convincente e differente riconteggio.
Parte appellante ha anche argomentato in ordine alla metodologia asseritamente non corretta per la rielaborazione del saldo finale per il cui ricalcolo la CT ha predisposto due distinte ipotesi tenendo conto, nell'una del saldo banca e nell'altra, su richiesta dell'appellante, del saldo rettificato.
In considerazione della recente condivisione anche da parte di questa Corte, dell'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte in materia, è corretta la rielaborazione che del saldo finale ha effettuata la CT e che risulta dai prospetti da 9 ad 11, allegati all'elaborato peritale.
Risultano infatti correttamente applicati quei principi che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato in relazione alle controversie bancarie nelle quali l'individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse deve avvenire solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito (di recente, Cassazione n. 29374/2024, "nelle controversie aventi ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative, l'individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse deve avvenire solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito")
Il procedimento corretto prevede quindi in via preliminare l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e, solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si può procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento.
Tale principio è ribadito ulteriormente anche da Cassazione n. 2602/2024, secondo cui il ricalcolo del reale ed effettivo rapporto di dare-avere mediante eliminazione delle competenze illegittimamente addebitate è operazione preliminare necessaria per individuare correttamente quali rimesse abbiano effettivamente natura solutoria.
Alla luce delle motivazioni esposte, la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 552/2020, pubblicata il
1° ottobre 2020 deve essere riformata, con rideterminazione conseguente del saldo a credito della correntista, alla data di estinzione del rapporto, pari ad € 16.866,80 oltre ad interessi ex art. 1284, 1° co. CC dalla data della domanda al saldo e con esclusione della rivalutazione non dovuta, trattandosi di un debito di valore e non essendo stato provato il maggior danno ex art. 1224 c.c.
Le spese processuali
9 Le spese processuali dei due gradi di giudizio si regolano in applicazione del principio della soccombenza della banca e tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della complessità delle questioni sottoposte alla Corte nonché dall'attività svolta dalle parti, le spese si liquidano come segue: per il primo grado: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00, ridotto, per l'assenza di istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, complessivamente per il primo grado
€ 4.237,00 per compensi ed €. 545,00 per CU e marca;
per il secondo grado: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale, complessivamente per il secondo grado € 5.809,00 per compensi, oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Le spese di CT, come già liquidate, vanno poste a definitivo integrale carico della banca appellata.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società “ in persona del legale rappresentante avverso Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 552/2020 pubblicata il 1° ottobre 2020 nei confronti di
, in persona del legale rappresentante, in accoglimento dell'appello ed in riforma della CP_1
sentenza del Tribunale di Alessandria n. 552/2020:
- condanna a restituire alla società “ l'importo CP_1 Controparte_2
di € 16.866,80 oltre interessi ex art. 1284 1° co. CC dalla data della domanda al saldo;
- condanna a rimborsare alla società “ le spese CP_1 Controparte_2
processuali del primo grado, che liquida in complessivi € 4.237,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, oltre ad € 545,00 per esborsi;
- condanna a rimborsare alla società “ le spese CP_1 Controparte_2
processuali del presente grado che liquida in complessivi € 5.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente a carico della banca appellata le spese di CT, liquidate in € 3.449,87 oltre oneri fiscali e previdenziali.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Faedda Dott.ssa Gabriella Ratti
10