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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 907/2021, assunta in decisione all'udienza del 17.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P. IVA e C.F. ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, (C.F. , Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico D'Amico, giusta C.F._3 procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Lanciano
(CH), Via L. De Crecchio n. 7;
Opponente contro
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Campanella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Termoli (CB), Corso F.lli Brigida n. 100;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 [...]
e nella qualità rispettivamente di debitore principale e Parte_3 Parte_4 fideiussori, convenendo in giudizio FINMOLISE SPA – Finanziaria Regionale per lo
Sviluppo del Molise, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 239/2021, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 12.4.2021, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed in particolare: dichiarare l'incompetenza del giudice adito per essere pendente altro procedimento (RGC n. 2673/2019) innanzi al medesimo
Tribunale ,di iscrizione a ruolo anteriore ed avente ad oggetto l'obbligazione principale garantita;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per essere stata la garanzia in questione escussa illegittimamente in Parte_1 pendenza di altro giudizio avente ad oggetto l'obbligazione principale, con conseguente assenza del requisito di certezza del credito e diritto di ripetere da
[...] le somme ottenute;
accertare e dichiarare la nullità della garanzia CP_2 prestata da e in quanto Parte_2 Parte_3 Parte_4 redatta in conformità allo schema ABI;
accertare e dichiarare la mancata escussione della garanzia nei termini di legge.
Si è costituita la parte convenuta , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando:
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
l'infondatezza delle avverse censure in punto di incompetenza e continenza di cause in ragione del fatto che l'altro giudizio citato dall'opponente ha ad oggetto due rapporti bancari (conto corrente e mutuo) pendenti tra gli opponenti Contr e , dunque un oggetto diverso dal giudizio in epigrafe, fondato Parte_5 sulla garanzia per euro 12.000,00 prestata da a valere sul Fondo CP_1
Regionale di Garanzia Diretta (DGR 140/2016), a sua volta collegato al contratto anticipi su fatture per euro 20.000,00 concesso da la CP_2 legittimazione passiva dell'opponente, avendo la garanzia escussa ad oggetto il conto anticipi su fatture;
l'inconferenza, rispetto al rapporto dedotto in giudizio, delle censure relative all'illegittimità della malafede di nell'escussione CP_2 della garanzia;
la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento dell'opposizione e l'infondatezza nel merito delle avverse censure in punto di nullità ABI.
pagina 2 di 14 Con provvedimento del 14.12.2021 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato concesso il termine di legge per l'esperimento del procedimento di mediazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, previa precisazione delle conclusioni, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione proposta dal debitore principale è infondata e deve essere Parte_1 respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo;
l'opposizione proposta dai garanti e Parte_2 Parte_3
è invece fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca Parte_4 del decreto ingiuntivo nei loro confronti.
1. Sulla procedibilità della domanda
Il procedimento di mediazione è stato esperito in corso di causa, come da documentazione in atti, di tal che la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta e l'eccezione respinta.
2. Sull'onere della prova – infondatezza della domanda
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001). pagina 3 di 14 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda e del preciso ammontare del credito medesimo;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi-modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Nel caso che occupa, deve ritenersi che la parte creditrice opposta abbia assolto all'onere della prova su di lei gravante e sopra descritto;
ed invero, ha depositato: la domanda del 18.1.2018, con la quale ha chiesto l'ammissione al Fondo Parte_1
Regionale di Garanzia Diretta – sostegno alla liquidità e al capitale di esercizio;
la comunicazione dell'11.4.2018, con la quale ha approvato la garanzia CP_1 richiesta per l'importo di euro 12.000,00; la fideiussione sottoscritta il 5.4.2018 da e fino a concorrenza di euro Parte_2 Parte_3 Parte_4
8.000,00, in relazione alla garanzia a valere sul predetto Fondo regionale;
l'affidamento concesso il 18.12.2017 da per l'importo di euro CP_2
20.000,00, quale finanziamento per anticipi su fatture e il contratto di affidamento mediante anticipi su fatture del 9.5.2019; comunicazione del 18.4.2019, con la quale ha dato atto di aver concesso la garanzia richiesta;
la CP_1 comunicazione del 26.11.2019, di revoca degli affidamenti;
l'escussione della garanzia di (del 30.1.2020) da parte di per l'importo di CP_1 CP_2 euro 12.000,00; il pagamento della predetta garanzia, eseguito da a CP_1 [...]
(missiva del 17.2.2020); l'estratto conto del 2.2.2021, relativo CP_2 all'esposizione debitoria di Parte_1
pagina 4 di 14 Quanto alle doglianze della parte debitrice opponente, occorre operare un distinguo:
1) Quanto alle doglianze articolate nei primi due motivi di opposizione, queste si rivelano infondate, posto che il giudizio richiamato dall'opponente (RGC n.
2673/2019) e il presente giudizio hanno due oggetti distinti: se è vero che gli anticipi su fatture sono regolati sul conto corrente, è anche vero che il primo giudizio attiene al saldo debitorio del contratto di conto corrente e di un contratto di mutuo chirografario, mentre il presente giudizio attiene alla sola garanzia Contr relativa al conto anticipi su fatture, garantita da e già escussa da , CP_1 di tal che il garante è a rivalersi, in questa sede, sul debitore principale CP_1
(e sui suoi garanti), a loro volta garantiti: dalla descritta ed evidente diversità, consegue necessariamente il rigetto di entrambi i motivi di opposizione – posto, oltretutto, che la censura relativa alla legittimità o meno dell'escussione della garanzia da parte di che non è parte nel presente giudizio, si CP_2 rivela del tutto inconferente;
da quanto esposto consegue, altresì, che l'opponente debitore principale è venuto meno all'onere della prova su di lui Parte_1 gravante in base al riparto sopra descritto, di tal che il decreto ingiuntivo dovrà essere necessariamente essere confermato nei suoi confronti;
2) Diverso è a dirsi per gli opponenti garanti e Parte_2 Parte_3
per i quali si osserva quanto segue. Parte_4
3. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: chiarimenti sulla competenza
Ritiene il Giudicante che la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI non rientri nella competenza del Tribunale di
Campobasso, per essere competente la medesima sezione specializzata presso il
Tribunale di Napoli.
Sul punto occorre richiamare quanto disposto dall'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, per cui le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di:
"c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287" e
"d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”, unitamente all'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (rubricato competenza territoriale delle sezioni), per cui “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative
pagina 5 di 14 speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
La Suprema Corte ha richiamato sul punto il proprio orientamento, già espresso in precedenti pronunce, per cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con
l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022), precisando peraltro che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del
02/02/2023; cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
In sede di regolamento di competenza proposto da questo Tribunale, ha quindi chiarito che, per le cause relative alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, concernenti il distretto di Corte d'appello di Campobasso, è competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ex artt. 3 comma 1 lett. c) e d) e 4 comma 1-ter lett. c) del d.lgs. n. 168 del 2003.
pagina 6 di 14 Trattasi di competenza espressamente definita dalla legge come inderogabile, e pertanto rientrante nel regime di cui all'art. 28 c.p.c., per cui quando l'inderogabilità
è disposta espressamente dalla legge la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti. Ex art. 38 comma 3 c.p.c. l'incompetenza per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. può essere (oltre che eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), anche rilevata d'ufficio dal
Giudice, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie la parte opponente ha espressamente chiesto la declaratoria di nullità della fideiussione in via di azione;
l'incompetenza funzionale non è stata eccepita né rilevata ex officio, di tal che questo Giudice deve comunque pronunciarsi nel merito della domanda.
4. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: le Sezioni Unite n. 41944/2021
La parte opponente ( e ha Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiesto dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta il 5.4.2018, fino a concorrenza di euro 8.000,00, a garanzia dell'obbligo di restituzione di quanto dovuto in relazione all'ammissione al Fondo Regionale di garanzia diretta dell'importo di euro 12.000,00.
Occorre richiamare, allora, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla CA d'LI in funzione di Autorità
Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - .
Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2,
pagina 7 di 14 comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali:
a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
(art. 2);
b) la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il tutto, sul presupposto:
1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa
ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto pagina 8 di 14 deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
5. Sull'applicabilità dei principi su esposti alle fideiussioni specifiche
La fideiussione per cui è causa è una fideiussione specifica, posto che costituisce garanzia, fino all'importo massimo ivi indicato, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario in atti.
Ebbene, deve ritenersi che la questione giuridica in commento possa essere estesa anche alle fideiussioni specifiche, posto che “S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante” (Cass. 27243/2024); ed ancora, “sebbene il provvedimento del 2 maggio 2005 della CA d'LI, al punto n.
9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la CA d'LI, nel censurare l'intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale” (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
6. Ancora sulla nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI: riparto dell'onere della prova
In punto di prova, la parte attrice si è limitata ad affermare la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema vietato, senza null'altro argomentare né provare.
Richiamati i principi sopra espressi dalle Sezioni Unite, si osserva che la nullità non investe il contratto nella sua interezza, ma – in tesi - solo le suddette clausole riproposte nelle fideiussioni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiaramente affermato che la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso deve essere esclusa, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità",
(cfr., ex multis, Cass. 2314/2016), ex art. 1419 c.c.: in altri termini, per dichiarare la pagina 9 di 14 nullità della fideiussione nella sua interezza è necessario che la parte, che di detta nullità si duole, dimostri la decisività delle clausole in contestazione – id est: la parte attrice deve provare che, in assenza di dette clausole, non si sarebbe determinata a stipulare il contratto - .
Ciò chiarito, nel caso di specie nulla è stato dedotto né provato dalla parte attrice.
Ed ancora, si osserva che il provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI, che fa riferimento allo schema predisposto dall'ABI nel luglio 2003, costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ossia tra il 2002 ed il 2005.
Diversamente, detta efficacia probatoria deve negarsi per le fideiussioni stipulate in epoca successiva, dunque, anche rispetto alla fideiussione per cui è causa, stipulata nell'anno 2018, per la quale sarebbe stato onere di parte attrice allegare e provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Ed invero, nelle c.d. cause stand alone (come quella di specie), relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI, e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, l'attore ha infatti l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della CA d'LI nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 (cfr. ex multis Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171):
“occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della CA d'LI e le cause (dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione […] sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n.
55/2005 assunto dalla CA d'LI (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie,
pagina 10 di 14 tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati”. (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
Ed ancora, la migliore giurisprudenza di merito ha osservato che “Anche con riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di censura anticoncorrenziale, il citato provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI non costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio
2005, né è sufficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito. Il provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Poiché il provvedimento della CA d'LI n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della
CA medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, vale a dire dell'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.” (Cfr. Tribunale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125/2022).
Ad abundandiam, si osserva che, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito, nella materia che occupa, che: - il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia; - la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può
pagina 11 di 14 dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”; - il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità deve essere esattamente corrispondente a quello delle clausole oggetto di esame da parte della CA d'LI,
“esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza” (cfr. Cass. 657/2025, 660/2025, 675/2025,
1170/2025).
La parte attrice avrebbe dovuto dimostrare, allora, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anteriore o coeva alla sottoscrizione della fideiussione e che, anche nel 2018, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto di una scelta effettiva (e non solo apparente) tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza.
Ciò che, a tutta evidenza, non è stato: parte attrice non ha allegato né provato la perdurante, uniforme applicazione delle clausole del modello ABI già censurate dalla
CA d'LI nel 2018, da parte degli istituti di credito, anche ai contratti successivi al 2005, ovvero l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale, e quindi la presenza di clausole di analogo tenore come effetto di una specifica intesa anticoncorrenziale.
La censura, allora, deve essere respinta.
7. Sull'eccezione ex art. 1957 c.c.: fondatezza
La parte attrice formula, altresì, nell'atto introduttivo, l'eccezione di liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c.: l'eccezione è stata tempestivamente formulata e può essere analizzata nel merito – ed invero, l'eccezione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, dovendo essere sollevata nel primo scritto difensivo utile (nel caso di specie la citazione): si legga, sul punto, Cass. civ. n. 8989/2012, secondo cui “La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo
pagina 12 di 14 contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione” - .
L'eccezione è fondata, posto che non risulta dagli atti di causa che il creditore abbia agito nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione nei confronti del debitore Contr principale: ed invero, ha pagato la garanzia escussa da , come si CP_1 evince dall'all. 9 del ricorso monitorio, in data 17.2.2020 e ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di debitore principale e garanti solo in data
22.2.2021, a distanza di un anno dal pagamento;
non risulta, pertanto che, nelle more, abbia “coltivato con diligenza” la riscossione del credito, non avendo chiesto il pagamento al debitore principale nel termine di legge.
Ne consegue, pertanto, che i fideiussori devono ritenersi liberati dalla relativa garanzia, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti.
Assorbita ogni altra doglianza e/o questione.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo nei confronti del debitore principale, mentre deve essere revocato nei confronti dei fideiussori.
8. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo al rigetto dell'opposizione quanto al debitore principale e al suo accoglimento nei confronti dei garanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 239/2021 nei suoi confronti, che dichiara esecutivo;
- Accoglie l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3 Parte_4
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 239/2021 nei loro
[...] confronti;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 1 giugno 2025. pagina 13 di 14 Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 907/2021, assunta in decisione all'udienza del 17.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P. IVA e C.F. ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, (C.F. , Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico D'Amico, giusta C.F._3 procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Lanciano
(CH), Via L. De Crecchio n. 7;
Opponente contro
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Campanella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Termoli (CB), Corso F.lli Brigida n. 100;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 [...]
e nella qualità rispettivamente di debitore principale e Parte_3 Parte_4 fideiussori, convenendo in giudizio FINMOLISE SPA – Finanziaria Regionale per lo
Sviluppo del Molise, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 239/2021, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 12.4.2021, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed in particolare: dichiarare l'incompetenza del giudice adito per essere pendente altro procedimento (RGC n. 2673/2019) innanzi al medesimo
Tribunale ,di iscrizione a ruolo anteriore ed avente ad oggetto l'obbligazione principale garantita;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per essere stata la garanzia in questione escussa illegittimamente in Parte_1 pendenza di altro giudizio avente ad oggetto l'obbligazione principale, con conseguente assenza del requisito di certezza del credito e diritto di ripetere da
[...] le somme ottenute;
accertare e dichiarare la nullità della garanzia CP_2 prestata da e in quanto Parte_2 Parte_3 Parte_4 redatta in conformità allo schema ABI;
accertare e dichiarare la mancata escussione della garanzia nei termini di legge.
Si è costituita la parte convenuta , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando:
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
l'infondatezza delle avverse censure in punto di incompetenza e continenza di cause in ragione del fatto che l'altro giudizio citato dall'opponente ha ad oggetto due rapporti bancari (conto corrente e mutuo) pendenti tra gli opponenti Contr e , dunque un oggetto diverso dal giudizio in epigrafe, fondato Parte_5 sulla garanzia per euro 12.000,00 prestata da a valere sul Fondo CP_1
Regionale di Garanzia Diretta (DGR 140/2016), a sua volta collegato al contratto anticipi su fatture per euro 20.000,00 concesso da la CP_2 legittimazione passiva dell'opponente, avendo la garanzia escussa ad oggetto il conto anticipi su fatture;
l'inconferenza, rispetto al rapporto dedotto in giudizio, delle censure relative all'illegittimità della malafede di nell'escussione CP_2 della garanzia;
la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento dell'opposizione e l'infondatezza nel merito delle avverse censure in punto di nullità ABI.
pagina 2 di 14 Con provvedimento del 14.12.2021 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato concesso il termine di legge per l'esperimento del procedimento di mediazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, previa precisazione delle conclusioni, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione proposta dal debitore principale è infondata e deve essere Parte_1 respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo;
l'opposizione proposta dai garanti e Parte_2 Parte_3
è invece fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca Parte_4 del decreto ingiuntivo nei loro confronti.
1. Sulla procedibilità della domanda
Il procedimento di mediazione è stato esperito in corso di causa, come da documentazione in atti, di tal che la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta e l'eccezione respinta.
2. Sull'onere della prova – infondatezza della domanda
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001). pagina 3 di 14 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda e del preciso ammontare del credito medesimo;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi-modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Nel caso che occupa, deve ritenersi che la parte creditrice opposta abbia assolto all'onere della prova su di lei gravante e sopra descritto;
ed invero, ha depositato: la domanda del 18.1.2018, con la quale ha chiesto l'ammissione al Fondo Parte_1
Regionale di Garanzia Diretta – sostegno alla liquidità e al capitale di esercizio;
la comunicazione dell'11.4.2018, con la quale ha approvato la garanzia CP_1 richiesta per l'importo di euro 12.000,00; la fideiussione sottoscritta il 5.4.2018 da e fino a concorrenza di euro Parte_2 Parte_3 Parte_4
8.000,00, in relazione alla garanzia a valere sul predetto Fondo regionale;
l'affidamento concesso il 18.12.2017 da per l'importo di euro CP_2
20.000,00, quale finanziamento per anticipi su fatture e il contratto di affidamento mediante anticipi su fatture del 9.5.2019; comunicazione del 18.4.2019, con la quale ha dato atto di aver concesso la garanzia richiesta;
la CP_1 comunicazione del 26.11.2019, di revoca degli affidamenti;
l'escussione della garanzia di (del 30.1.2020) da parte di per l'importo di CP_1 CP_2 euro 12.000,00; il pagamento della predetta garanzia, eseguito da a CP_1 [...]
(missiva del 17.2.2020); l'estratto conto del 2.2.2021, relativo CP_2 all'esposizione debitoria di Parte_1
pagina 4 di 14 Quanto alle doglianze della parte debitrice opponente, occorre operare un distinguo:
1) Quanto alle doglianze articolate nei primi due motivi di opposizione, queste si rivelano infondate, posto che il giudizio richiamato dall'opponente (RGC n.
2673/2019) e il presente giudizio hanno due oggetti distinti: se è vero che gli anticipi su fatture sono regolati sul conto corrente, è anche vero che il primo giudizio attiene al saldo debitorio del contratto di conto corrente e di un contratto di mutuo chirografario, mentre il presente giudizio attiene alla sola garanzia Contr relativa al conto anticipi su fatture, garantita da e già escussa da , CP_1 di tal che il garante è a rivalersi, in questa sede, sul debitore principale CP_1
(e sui suoi garanti), a loro volta garantiti: dalla descritta ed evidente diversità, consegue necessariamente il rigetto di entrambi i motivi di opposizione – posto, oltretutto, che la censura relativa alla legittimità o meno dell'escussione della garanzia da parte di che non è parte nel presente giudizio, si CP_2 rivela del tutto inconferente;
da quanto esposto consegue, altresì, che l'opponente debitore principale è venuto meno all'onere della prova su di lui Parte_1 gravante in base al riparto sopra descritto, di tal che il decreto ingiuntivo dovrà essere necessariamente essere confermato nei suoi confronti;
2) Diverso è a dirsi per gli opponenti garanti e Parte_2 Parte_3
per i quali si osserva quanto segue. Parte_4
3. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: chiarimenti sulla competenza
Ritiene il Giudicante che la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI non rientri nella competenza del Tribunale di
Campobasso, per essere competente la medesima sezione specializzata presso il
Tribunale di Napoli.
Sul punto occorre richiamare quanto disposto dall'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, per cui le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di:
"c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287" e
"d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”, unitamente all'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (rubricato competenza territoriale delle sezioni), per cui “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative
pagina 5 di 14 speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
La Suprema Corte ha richiamato sul punto il proprio orientamento, già espresso in precedenti pronunce, per cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con
l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022), precisando peraltro che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del
02/02/2023; cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
In sede di regolamento di competenza proposto da questo Tribunale, ha quindi chiarito che, per le cause relative alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, concernenti il distretto di Corte d'appello di Campobasso, è competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ex artt. 3 comma 1 lett. c) e d) e 4 comma 1-ter lett. c) del d.lgs. n. 168 del 2003.
pagina 6 di 14 Trattasi di competenza espressamente definita dalla legge come inderogabile, e pertanto rientrante nel regime di cui all'art. 28 c.p.c., per cui quando l'inderogabilità
è disposta espressamente dalla legge la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti. Ex art. 38 comma 3 c.p.c. l'incompetenza per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. può essere (oltre che eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), anche rilevata d'ufficio dal
Giudice, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie la parte opponente ha espressamente chiesto la declaratoria di nullità della fideiussione in via di azione;
l'incompetenza funzionale non è stata eccepita né rilevata ex officio, di tal che questo Giudice deve comunque pronunciarsi nel merito della domanda.
4. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: le Sezioni Unite n. 41944/2021
La parte opponente ( e ha Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiesto dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta il 5.4.2018, fino a concorrenza di euro 8.000,00, a garanzia dell'obbligo di restituzione di quanto dovuto in relazione all'ammissione al Fondo Regionale di garanzia diretta dell'importo di euro 12.000,00.
Occorre richiamare, allora, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla CA d'LI in funzione di Autorità
Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - .
Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2,
pagina 7 di 14 comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali:
a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
(art. 2);
b) la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il tutto, sul presupposto:
1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa
ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto pagina 8 di 14 deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
5. Sull'applicabilità dei principi su esposti alle fideiussioni specifiche
La fideiussione per cui è causa è una fideiussione specifica, posto che costituisce garanzia, fino all'importo massimo ivi indicato, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario in atti.
Ebbene, deve ritenersi che la questione giuridica in commento possa essere estesa anche alle fideiussioni specifiche, posto che “S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante” (Cass. 27243/2024); ed ancora, “sebbene il provvedimento del 2 maggio 2005 della CA d'LI, al punto n.
9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la CA d'LI, nel censurare l'intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale” (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
6. Ancora sulla nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI: riparto dell'onere della prova
In punto di prova, la parte attrice si è limitata ad affermare la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema vietato, senza null'altro argomentare né provare.
Richiamati i principi sopra espressi dalle Sezioni Unite, si osserva che la nullità non investe il contratto nella sua interezza, ma – in tesi - solo le suddette clausole riproposte nelle fideiussioni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiaramente affermato che la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso deve essere esclusa, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità",
(cfr., ex multis, Cass. 2314/2016), ex art. 1419 c.c.: in altri termini, per dichiarare la pagina 9 di 14 nullità della fideiussione nella sua interezza è necessario che la parte, che di detta nullità si duole, dimostri la decisività delle clausole in contestazione – id est: la parte attrice deve provare che, in assenza di dette clausole, non si sarebbe determinata a stipulare il contratto - .
Ciò chiarito, nel caso di specie nulla è stato dedotto né provato dalla parte attrice.
Ed ancora, si osserva che il provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI, che fa riferimento allo schema predisposto dall'ABI nel luglio 2003, costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ossia tra il 2002 ed il 2005.
Diversamente, detta efficacia probatoria deve negarsi per le fideiussioni stipulate in epoca successiva, dunque, anche rispetto alla fideiussione per cui è causa, stipulata nell'anno 2018, per la quale sarebbe stato onere di parte attrice allegare e provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Ed invero, nelle c.d. cause stand alone (come quella di specie), relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI, e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, l'attore ha infatti l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della CA d'LI nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 (cfr. ex multis Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171):
“occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della CA d'LI e le cause (dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione […] sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n.
55/2005 assunto dalla CA d'LI (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie,
pagina 10 di 14 tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati”. (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
Ed ancora, la migliore giurisprudenza di merito ha osservato che “Anche con riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di censura anticoncorrenziale, il citato provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI non costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio
2005, né è sufficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito. Il provvedimento n. 55/2005 della CA d'LI costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Poiché il provvedimento della CA d'LI n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della
CA medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, vale a dire dell'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.” (Cfr. Tribunale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125/2022).
Ad abundandiam, si osserva che, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito, nella materia che occupa, che: - il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia; - la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può
pagina 11 di 14 dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”; - il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità deve essere esattamente corrispondente a quello delle clausole oggetto di esame da parte della CA d'LI,
“esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza” (cfr. Cass. 657/2025, 660/2025, 675/2025,
1170/2025).
La parte attrice avrebbe dovuto dimostrare, allora, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anteriore o coeva alla sottoscrizione della fideiussione e che, anche nel 2018, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto di una scelta effettiva (e non solo apparente) tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza.
Ciò che, a tutta evidenza, non è stato: parte attrice non ha allegato né provato la perdurante, uniforme applicazione delle clausole del modello ABI già censurate dalla
CA d'LI nel 2018, da parte degli istituti di credito, anche ai contratti successivi al 2005, ovvero l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale, e quindi la presenza di clausole di analogo tenore come effetto di una specifica intesa anticoncorrenziale.
La censura, allora, deve essere respinta.
7. Sull'eccezione ex art. 1957 c.c.: fondatezza
La parte attrice formula, altresì, nell'atto introduttivo, l'eccezione di liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c.: l'eccezione è stata tempestivamente formulata e può essere analizzata nel merito – ed invero, l'eccezione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, dovendo essere sollevata nel primo scritto difensivo utile (nel caso di specie la citazione): si legga, sul punto, Cass. civ. n. 8989/2012, secondo cui “La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo
pagina 12 di 14 contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione” - .
L'eccezione è fondata, posto che non risulta dagli atti di causa che il creditore abbia agito nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione nei confronti del debitore Contr principale: ed invero, ha pagato la garanzia escussa da , come si CP_1 evince dall'all. 9 del ricorso monitorio, in data 17.2.2020 e ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di debitore principale e garanti solo in data
22.2.2021, a distanza di un anno dal pagamento;
non risulta, pertanto che, nelle more, abbia “coltivato con diligenza” la riscossione del credito, non avendo chiesto il pagamento al debitore principale nel termine di legge.
Ne consegue, pertanto, che i fideiussori devono ritenersi liberati dalla relativa garanzia, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti.
Assorbita ogni altra doglianza e/o questione.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo nei confronti del debitore principale, mentre deve essere revocato nei confronti dei fideiussori.
8. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo al rigetto dell'opposizione quanto al debitore principale e al suo accoglimento nei confronti dei garanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 239/2021 nei suoi confronti, che dichiara esecutivo;
- Accoglie l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3 Parte_4
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 239/2021 nei loro
[...] confronti;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 1 giugno 2025. pagina 13 di 14 Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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