Ordinanza cautelare 13 marzo 2023
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 30/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023, proposto da CA De BO, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Rigo e Carlo De BO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavallino-Treporti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Ghedin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Cavallino Treporti - Settore Tecnico Sportello Unico Edilizia Privata, prot. 11553 del 15 giugno 2022, notificato il 13 luglio 2022, con cui si «diniega l'istanza» di condono edilizio, presentata ai sensi della Legge 47/1985 dal Signor TE De BO in data 30 aprile 1986, «a seguito del parere negativo espresso nella conferenza paesaggistica del 30/01/2020 che nello specifico esprime parere contrario»;
- del parere “contrario” della Conferenza Paesaggistica espresso nella seduta del 30 gennaio 2020;
- del provvedimento del Comune di Cavallino Treporti - Settore Tecnico Sportello Unico Edilizia Privata, prot. 13020/2022 del 7 luglio 2022, notificato il 13 luglio 2022, con cui è stata ordinata la demolizione « delle opere edilizie abusive eseguite in Via Fausta di Punta Sabbioni n.1, su lotto catastalmente censito al Catasto Terreni con foglio 26 mappale 411-672 ed al Catasto Fabbricati con fg. 26 mappale 411 sub. 17 e mappale 672, area demaniale, consistenti in “COSTRUZIONE DI TETTOIE PER RICOVERO AUTOVETTURE nel 1954”, in assenza di Permesso di Costruire e relativa Autorizzazione Paesaggistica, e contestuale Nulla Osta demaniale »;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ed inerente, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino-Treporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Elena Garbari; nessuno presente per le Parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 10 del d.P.R. 1199/1971 e art. 48 c.p.a. notificato e depositato in data 14 febbraio 2023 il signor CA De BO ha riassunto avanti a questo TAR, a seguito dell’opposizione del Comune di Cavallino Treporti, la domanda di annullamento del provvedimento comunale del 15 giugno 2022 recante il rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata dal suo dante causa ai sensi della legge 47/1985, nonché il conseguente provvedimento datato 7 luglio 2022 con cui è stata ordinata la demolizione delle opere abusive.
Il ricorrente è l’erede del Signor TE De BO, che in data 30 aprile 1986 aveva presentato domanda di condono edilizio per le opere di cui è questione, consistenti in “ tettoie costituite da struttura verticale e di sostegno della copertura in legno della sezione di circa cm, 10 e copertura in onduline metalliche ” dallo stesso realizzate in area demaniale sita in Località Punta Sabbioni e utilizzate per la copertura delle auto del parcheggio ivi in gestione.
Il rigetto della sanatoria è stato assunto dal Comune di Cavallino Treporti a seguito del parere contrario formulato dalla Conferenza Paesaggistica nella seduta del 30 gennaio 2020, in ragione della ritenuta incompatibilità dell’opera edilizia con il sito oggetto di tutela.
L’esponente deduce l’illegittimità del diniego di condono per “ Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione .”
Egli lamenta che il parere negativo espresso dalla conferenza paesaggistica, che è richiamato per relationem nel provvedimento impugnato, difetta di una reale motivazione, perché non richiama uno specifico vincolo, né la sua fonte, e non dà ragione dell’impatto dell’opera e della sua incompatibilità con le disposizioni di tutela. La motivazione è quindi generica e apodittica, non reca riferimenti concreti alla fattispecie e non consente al destinatario del diniego di apprezzare compiutamente le ragioni ostative al rilascio della sanatoria. L’amministrazione avrebbe, al più, potuto rilasciare un condono condizionato, dettando le prescrizioni ritenute necessarie per rendere compatibile con il vincolo l’opera realizzata. Per quanto concerne invece l’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato e conseguente al primo, il ricorrente ne deduce l’illegittimità unicamente in via derivata da quella dell’atto presupposto.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Cavallino Treporti il quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del parere paesaggistico contrario del 30 gennaio 2020, consegnato a mani del ricorrente in data 29 dicembre 2020, in quanto costituente atto obbligatorio e vincolante e pertanto immediatamente lesivo, in quanto preclusivo del condono. Ha eccepito inoltre l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso avanti al Capo dello Stato per mancata presentazione e/o comunicazione mediante raccomandata A.R. del ricorso e degli allegati con prova della notificazione, in violazione dell’art. 9, comma 2 del d.P.R. 1199/1971. Tale disposizione prevede infatti che nel termine di 120 giorni il ricorso straordinario deve essere non solo notificato ma anche presentato con la prova dell’eseguita notificazione all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’amministrazione comunale ha dedotto poi, nel merito, l’infondatezza del gravame.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 13 marzo 2023, n. 129, confermata in appello (Cons. Stato, Sez. VII, 7 giugno 2023, n. 2328).
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 17 aprile 2025 ove, nessuno presente, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso può essere definito prescindendo dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione comunale resistente (la seconda delle quali, di inammissibilità per violazione dell’art. 9 del D.P.R. 1199/1971, è stata peraltro già disattesa dalla pronuncia cautelare), stante l’infondatezza nel merito delle censure dedotte.
Al riguardo occorre prendere le mosse dalle valutazioni in merito al fumus del gravame formulate nelle pronunce cautelari di primo e di secondo grado, a seguito delle quali il ricorrente non ha spiegato ulteriori difese.
L’ordinanza cautelare n. 129/2023 di questa Sezione ha evidenziato come: “- il parere paesaggistico negativo espresso dalla Conferenza Paesaggistica ha natura preclusiva e vincolante per la successiva decisione comunale;
-il parere contrario contiene le motivazioni della ritenuta non compatibilità della persistenza delle opere sul territorio (tettoie al servizio dell’attività di parcheggio automobili), in considerazione dell’impatto visivo prodotto a causa delle specifiche modalità costruttive, in particolare in riferimento ai “materiali” che sono stati utilizzati (cfr. documentazione fotografica depositata in giudizio dal Comune, unitamente alla memoria del 3.3.23, sub doc. n. 6);
-né può condividersi la tesi del ricorrente nella parte in cui sostiene che l’Autorità pubblica avrebbe potuto dettare peculiari “prescrizioni” di adeguamento di quanto realizzato, in quanto tale facoltà (peraltro, comunque, non configurabile come obbligo) potrebbe ipotizzarsi (solo) in riferimento ad elementi meramente “correttivi” dell’opera esistente, nelle sue condizioni attuali, ma non anche in relazione ad interventi , nella sostanza, integralmente “sostitutivi” del manufatto oggetto di condono edilizio-paesaggistico, che determinerebbe una sorta di “rifacimento integrale” (e non di “conservazione”) della struttura come realizzata, non compatibile con la logica e la ratio della legge che consente il condono delle opere esistenti ”.
Il Consiglio di Stato ha poi respinto l’impugnativa promossa dal ricorrente ritenendo che “ l’appello cautelare non è assistito da adeguato fumus boni iuris, in considerazione della natura abusiva dell’intervento, realizzato su area demaniale in prossimità della laguna di Venezia, dunque insistente altresì su area vincolata;
- d’altro canto si tratta di opere (lamiere ondulate, vecchi tralicci) in pessimo stato di conservazione e già originariamente di non particolare qualità costruttiva che, a maggior ragione, risultano incompatibili coi valori paesaggistici dell’area (…)”.
Occorre evidenziale che l’intervento edilizio (tettoie con pali di legno e materiale ondulato metallico per la copertura delle auto) è stato realizzato in area demaniale in assenza di titolo edilizio e paesaggistico. L’opera si colloca in prossimità della laguna di Venezia, area soggetta a vincolo Paesaggistico ai sensi del D.M. 1 agosto 1985, ora d.lgs. 42/2004.
Il rilascio del condono era pertanto subordinato all’espressione del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Infatti ai sensi dell’articolo 32 della legge 47/1985 “ Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso .”
Il gravame si basa su un’unica fondamentale censura, ovvero la carenza di adeguata motivazione del diniego di condono.
Tale doglianza va disattesa.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo “ nel sistema delineato dagli artt. 31 e ss. della legge del 28 febbraio 1985 n. 47, il parere negativo formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio” e “in presenza di un vincolo paesistico non è il diniego di nulla osta, bensì l’eventuale assenso alle modificazioni del territorio a dover essere assistito da una congrua motivazione sulle ragioni che rendono possibile la prevalenza di un interesse diverso da quello paesaggistico tutelato in via primaria” (Cons. Stato, A. P., 14 dicembre 2001, n. 9; cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 agosto 2023, n. 7921); perciò “in caso di richiesta di sanatoria di opere abusive insistenti in area vincolata, occorre una puntuale motivazione laddove si conceda la sanatoria, mentre, nell’ipotesi di reiezione della domanda, l’onere motivazionale è attenuato” (Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2020, n. 5663; cfr., e plurimis, Cons. Stato, sez. II, 21 febbraio 2020, n. 1313) .” (Cons. Stato, Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 201).
Inoltre “ nei pareri negativi di compatibilità paesaggistica, l’onere motivazionale è ben assolto con l’individuazione, nel bene abusivo, di caratteristiche che oggettivamente ne impediscono il corretto inserimento nell’area oggetto di specifica tutela e ciò quand’anche la CEI utilizzi formule stringate o usuali di diniego (ossia analoghe a quelle di altre fattispecie), poiché il contenuto dei giudizi paesaggistici è spesso comune ad una vasta congerie di interventi abusivi non connotati dal benché minimo pregio costruttivo (pur se tra loro differenti per dimensioni, materiali ed assemblaggi), tanto da poter sembrare stereotipate per un gran numero di casi, nei fatti simili;
– pertanto, tal parere può esser sinteticamente motivato nel riferimento alla descrizione delle opere e alle concrete circostanze nelle quali le stesse son collocate, essendo la difesa del paesaggio valore costituzionale primario, tant’è che in questi casi (cfr. Cons. St., VI, 16 maggio 2015 n. 2915; id., 7 novembre 2018 n. 6276), la giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione, è consolidata, ove parli dell'estensione e dei termini motivazionali circa la valutazione della compatibilità delle opere edilizie realizzate, dando prevalenza ai valori paesaggistici tutelati, quando non vi siano evidenti errori in fatto o travisamento di oggetto e funzione della tutela e siano rivelati e chiari gli estremi logici dell’incompatibilità (cfr. Cons. St., IV, 24 febbraio 2017 n. 882; id., 18 agosto 2017 n. 4032) ” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2021, n. 4006).
Il parere negativo richiamato nel diniego comunale, dopo aver citato in premessa il vincolo ambientale ex d.lgs. 42/2004 insistente sull’area, è così motivato: “ l’intervento non è compatibile con il sito oggetto di tutela in quanto i manufatti sono costituiti con parti di carattere precario (tubi, parti di recupero, elementi completamente eterogenei, coperture in lamiere, ondulati semplicemente in parte appoggiati senza alcuna continuità strutturale). Queste caratteristiche rendono pertanto i manufatti completamente privi di qualsivoglia qualità paesaggistica, tenuto in particolare conto della posizione verso il bordo lagunare ”.
Da tale argomentazione risultano chiaramente intellegibili le ragioni del contestato diniego, individuabili nel fatto che il manufatto abusivo è stato realizzato in area tutelata paesaggisticamente e per materiali e modalità di realizzazione ha una scarsissima valenza estetica, determinando un negativo impatto visivo sulla Laguna in prossimità del quale è stato realizzato.
Il diniego, pertanto, fa riferimento sia alle caratteristiche specifiche del manufatto (in termini di modalità costruttive e materiali utilizzati) sia alla sua ubicazione (in prossimità dell’area lagunare).
Trova nel caso di specie applicazione il principio per cui l'obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge 241/90, può essere assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino dal contesto evidenti.
Né è configurabile, come dedotto, un onere dell’amministrazione di imporre le prescrizioni correttive atte a rendere compatibile l’intervento; la valutazione di compatibilità è effettuata infatti ex post rispetto ad opere già realizzate e risultando altresì insufficiente, stante la descritta situazione, un adeguamento marginale dell’intervento edilizio, che andrebbe per contro integralmente sostituito.
Il condono edilizio conferisce una legittimazione postuma ad opere esistenti; il parere ex art. 32 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 è rilasciato a sanatoria di una situazione di fatto e non ai fini di successive edificazioni; deve quindi limitarsi a considerare l'opera tale e quale risulta dalla attività abusiva compiuta e non può contenere prescrizioni, o modalità condizionanti, che si riferiscano per loro natura ad una attività non passata, ma futura. Una sanatoria subordinata a determinati adempimenti sarebbe in contrasto con la ratio dell’istituto.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo, pertanto, “ Ai fini della sanatoria - e, correlativamente, del nulla osta paesaggistico laddove trattasi di opere eseguite su aree sottoposte a vincolo - occorre aver riferimento alla data di ultimazione delle stesse e, quindi, agli elementi strutturali o estetici che già connotano le opere eseguite, dovendosi valutare la sanabilità o, prima ancora in caso di contrasto con un vincolo ambientale, la compatibilità della costruzione, così come essa si presenta e non come potrebbe essere qualora fossero realizzate determinate modifiche, strutturali o meno, che ne consentirebbero l'inserimento nell'ambiente circostante. Infatti l'oggetto della valutazione di compatibilità ambientale, richiesta all'autorità competente, non può che essere il manufatto edilizio così come esso si presenta alla data fissata dalla legge ai fini della sanatoria dell'opera abusiva; il parere favorevole condizionato a eventuali modifiche della stessa è illegittimo in quanto determinerebbe, in pratica, l'elusione del termine di ultimazione del manufatto, il cui rispetto costituisce invece il presupposto di ammissibilità alla procedura di sanatoria ed alla conseguente, ove necessaria, valutazione di compatibilità ambientale della costruzione .” (T. A. R. Toscana, Sez. I, 17/07/2000, n. 1691) (…)”. (TAR Campania, Salerno, Sez. II, 10 marzo 2022, n. 691).
Alle considerazioni esposte consegue il rigetto della censura dedotta avverso il diniego di condono e, conseguentemente, quella di illegittimità in via derivata mossa avverso l’ordine di demolizione.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Cavallino Treporti le spese di lite, che liquida in 1.000,00 (mille/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO