Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 02/03/2026, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01496/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2026, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento categoria nr. -OMISSIS- del 12 dicembre 2025 del Questore della Provincia di Caserta, recante “ avviso orale ”, e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AV LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all'esame, notificato e depositato il 2 febbraio 2026, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore di Caserta lo ha invitato “ a tenere una condotta conforme a legge ” facendo esercizio del potere previsto dall’articolo 3 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 (avviso orale).
In sostanza il Questore ha ritenuto che il ricorrente rientrasse nella categoria descritta alla lettera c) dell’articolo 1 d.lg. n. 159 (cioè “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”); la dedizione del ricorrente alla commissione di reati è stata desunta, secondo quanto si legge nel verbale dell’avviso orale, dalle circostanze che egli avrebbe a suo carico precedenti di polizia per “ abbandono di rifiuti pericolosi, combustione illecita di rifiuti, mancanza autorizzazione emissioni in atmosfera, attività di gestione rifiuti non autorizzata, riciclaggio, impiego denaro beni o utilità di provenienza illecita e ricettazione ” e che “ si accompagna con soggetti i quali annoverano precedenti di Polizia ”.
Il ricorrente denuncia che l’avviso orale è illegittimo per mancanza di presupposti e di motivazione; in particolare egli nega di poter essere ricondotto alla categoria di soggetti della lettera c) dell’articolo 1 citato in quanto: a) è anzitutto incensurato; b) non è vero che avrebbe precedenti per “ riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e ricettazione ”; c) a suo carico esisterebbe un procedimento penale per fatti connessi alla sua attività d’impresa (egli è titolare di un’impresa operante nel settore della gestione scavi e calcestruzzi) nell’ambito del quale l’ipotesi investigativa degli inquirenti (violazione degli articoli 279, 255, 256 e 137 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 44 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è stata in parte già smentita dal g.i.p. che, nel pronunciarsi sulla istanza di convalida di sequestro preventivo, ha ritenuto sussistente il fumus boni juris solo con riferimento ai reati degli articoli 137 e 256 d.lg. n. 152 (scarico di acque senza autorizzazione, attività di gestione di rifiuti senza autorizzazione) e 44 D.P.R. n. 380 (lavori edilizi in assenza o totale difformità da permesso di costruire); la tesi del ricorrente è che le accuse a suo carico attengono a mere “ irregolarità amministrative ” (consistenti nella mancanza di autorizzazioni) essendo già risultato che i rifiuti trovati presso la sua azienda non fossero pericolosi trattandosi di materiali edili; d) quanto alla frequentazione di soggetti con pregiudizi di polizia, si tratta di un’asserzione generica e priva di riscontri oggettivi, non essendo chiarito “ se tali incontri siano sintomatici di un sodalizio criminale o mere occasioni fortuite ”.
Il ricorrente inoltre denuncia che è stato omesso l’avviso di procedimento e quindi gli è stata negata la possibilità di rappresentare al Questore le sue ragioni e indicare elementi utili a orientarne la decisione.
L’amministrazione resiste al ricorso.
Essa ha depositato una memoria in cui ha chiarito che: a) il ricorrente è stato destinatario nel 2008 di un decreto penale di condanna per i reati di falso in scrittura privata e ricettazione commessi nel 2006 (in concreto, in occasione di un controllo, risultava che la polizza assicurativa del suo veicolo era falsa); b) è stato denunciato a seguito di un controllo presso la sua attività eseguito dai Carabinieri di Casal di Principe “ ex artt. 279,255,256,137 del D. Lgs 152/2006 (mancanza autorizzazione emissioni in atmosfera, abbandono di rifiuti non pericolosi, combustione illecita di rifiuti, norme in materia ambientale sanzioni penali) e ex Art. 44 DPR 380/2001 (materia edilizia inosservanza alle norme) ”; c) in “ svariate circostanze ” è stato “ controllato in compagnia di persone, con molteplici pregiudizi di polizia, tra cui violazioni della normativa edilizia, reati contro la Pubblica Amministrazione, falsità ideologica e ricettazione ”.
Da questo complesso di elementi l’amministrazione ha tratto la conclusione della appartenenza del ricorrente alla categoria di soggetti indicati nella lettera c) dell’articolo 1 citato.
In data 20 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale insiste nella sua domanda evidenziando come il precedente penale del 2008 non possa rilevare – sia per il carattere risalente che per il tipo di reato – quale elemento indicativo allo stato attuale di dedizione alla commissione di reati; in merito al procedimento penale a suo carico, insiste nel sostenere che si tratta di un procedimento che attiene a mere irregolarità amministrative relative alla sua attività d’impresa e non certo – come sembra anche suggerire il riferimento alla combustione di rifiuti e alla cd. “Terra dei fuochi” – alla gestione non autorizzata di una discarica di rifiuti (come confermato dagli accertamenti dell’ARPAC che hanno escluso la presenza di rifiuti tossici, pericolosi o di combustioni illecite); in merito alle frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia egli insiste nell’evidenziare il carattere generico del rilievo, evidenziando come il riferimento da parte della memoria dell’avvocatura dello Stato a soggetti con precedenti per reati edilizi non può essere considerato sintomatico di pericolosità dato che egli opera nel comparto edilizio e quindi fisiologicamente ha rapporti con soggetti operanti in quel medesimo settore.
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Per quanto, infatti, costituisca giurisprudenza consolidata che l’avviso orale è una misura ampiamente discrezionale che non presuppone l’esistenza di condanne, esso comunque richiede una istruttoria che dia conto puntualmente degli elementi indiziari da cui stata dedotta la dedizione dell’avvisato “ alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Questa sezione ha già avuto modo di chiarire che “ l’avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge - che rappresenta la misura più tenue tra quelle previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 - ben può essere motivato con riferimento anche a semplici sospetti a carico del destinatario, purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere sussistenti gli elementi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (T.A.R. Veneto, n. 468/2019) e può essere adottato anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale (ex multis, con riferimento alla previgente omologa previsione dell'art. 1 della legge 1423/1956, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 837/2012, n. 1530/2011 e n. 2468/2011; Sez. I, n. 1206/2011) (Consiglio di Stato sez. III, n. 1859/2016) ” (in questo senso, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 marzo 2025, n. 1863).
Nella fattispecie, però, gli elementi posti a base dell’avviso risultano molto labili e inidonei a far emergere il “ modello comportamentale ” che permetta di presumere ragionevolmente una effettiva pericolosità sociale; ciò vale in primo luogo per il remoto precedente penale che risale a circa 20 anni fa e ha quindi scarso rilievo (anche perché si tratta di un precedente per un reato che non ha alcun elemento di comunanza o similitudine coi fatti per i quali il ricorrente è attualmente sottoposto a procedimento penale e che costituiscono l’antecedente immediato dell’avviso orale) e per la frequentazione di soggetti con pregiudizi di polizia; quest’ultimo rilievo è infatti del tutto generico, non essendo stato in alcun modo chiarito e documentato in quali circostanze i controlli siano avvenuti, e inidoneo a fondare un giudizio sulla condotta del ricorrente in assenza di accertamenti (che non risultano essere stati compiuti) in merito a una reale frequentazione e/o comunanza di interessi tra il ricorrente e questi soggetti; come già affermato dalla sezione, il mero fatto che una persona, in occasione di un controllo, si trovi in compagnia di soggetti con precedenti non è sintomatico di pericolosità, poiché gli altrui precedenti possono essere (e anzi di regola sono) ignorati e il contatto può essere occasionale o comunque determinato da ragioni che nulla hanno a che fare con attività illecite (motivi familiari, esistenza di un rapporto di amicizia, etc. …); i contatti con soggetti gravati da precedenti, quindi, possono certamente rilevare ma solo se esiste una effettiva frequentazione e una altrettanto effettiva comunanza di interessi illeciti, che deve però essere oggetto di specifica istruttoria, non essendo ammesso il ricorso a un automatismo.
Ma simili considerazioni valgono, mutatis mutandis, anche per le irregolarità (quali che siano) nello svolgimento dell’attività di impresa del ricorrente; il mero fatto della sottoposizione a un procedimento penale (nell’ambito del quale l’indagato o imputato si presume innocente sino alla condanna definitiva) non può essere considerato automaticamente indice della dedizione alla commissione di reati che “ offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ” e di una effettiva pericolosità sociale; i reati per i quali si procede nei confronti del ricorrente hanno incidenza sulla “ sanità ” ma questo non basta a giustificare il sospetto che il ricorrente sia dedito alla commissione di reati né a far presumere una sua pericolosità sociale.
In definitiva, gli elementi posti a base dell’avviso risultano, in difetto di un’istruttoria preordinata a una verifica della condotta di vita del ricorrente, inidonei a giustificare il sospetto che egli sia dedito alla commissione di reati o a traffici delittuosi. Non potrebbe obiettarsi che quanto precede sia il frutto di una visione atomistica dei vari elementi (remoto precedente, frequentazioni, attuale sottoposizione a procedimento penale) e che proprio la complessiva valutazione di questi elementi giustifichi i sospetti e carico del ricorrente e quindi la misura dell’avviso orale adottata nei suoi confronti; in realtà è proprio una valutazione complessiva di questi elementi, che in modo coerente dia conto delle ragioni che hanno indotto il Questore a ritenere il ricorrente un soggetto dedito alla commissione di reati, ciò di cui il provvedimento impugnato risulta privo, risolvendosi quindi la motivazione di quest’ultimo in una mera e generica elencazione di essi inidonea a dar conto dell’esistenza del “ modello comportamentale ” cui fa riferimento la giurisprudenza sopra citata e quindi di una concreta pericolosità sociale.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione all’avvocato Caliendo per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ES, Presidente
AV LL, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV LL | MA ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.