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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/10/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.287/2024 R.G. avente ad oggetto promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Paolo Ardilio come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Fabio Iacono come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 12.9.2025, previa assegnazione del termine fino a 10 giorni prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1563/2023, pubblicata il 24.8.2023, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in parziale accoglimento delle domande avanzate da Parte_1 condannava l' a risarcire il danno da inabilità temporanea quantificato Controparte_1 in euro 1.000,00 oltre accessori rigettando la domanda di risarcimento del danno biologico per la ragione che l'intervento ai turbinati non aveva aggravato la neoplasia da cui il paziente era affetto.
1 Con atto di citazione, notificato il 28.2.2024, proponeva appello avverso Parte_1 la predetta decisione che censurava per i motivi esposti e ne chiedeva la riforma previa nomina di un nuovo consulente medico legale ed uno specialista in oncologia del quale il c.t.u. di primo grado non si era avvalso sebbene ne avesse chiesto la nomina.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 con conseguente statuizione sulle spese.
1) Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere deciso sull'assenza di un danno biologico permanente nonostante l'inutilità dell'intervento ai turbinati a cui era stato sottoposto, basandosi sulle affermazioni del c.t.u. medico legale che tuttavia aveva risposto ai quesiti senza avvalersi di uno specialista in otorinolaringoiatria – oncologo, la cui nomina era stata chiesta dallo stesso c.t.u. medico legale.
Il motivo è fondato.
2) Il procedimento in esame è stato iscritto a ruolo in primo grado nel 2018, ovvero dopo l'entrata in vigore dell'art.15 della legge n.24 del 2017 - c.d. legge – norma la quale CP_2 impone che nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, “l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n.102 del 20.5.2021, occupandosi della norma e precisamente del comma 4° riguardante il compenso globale del collegio dei medici, ha affermato che nell'ambito della responsabilità medica l'incarico collegiale è una scelta del legislatore che ha introdotto il principio della necessaria collegialità del mandato nell'ambito dei giudizi di responsabilità medica, scelta che trova fondamento nella delicatezza delle indagini e nell'esigenza di una verifica della responsabilità quanto più possibile esaustiva e conforme alle leges artis.
La Corte di Cassazione, con recente statuizione (sez. 3^ 11.6.2025, n.15594), ha stabilito che costituisce un obbligo per il giudice adeguarsi alla suddetta previsione normativa e quindi nominare un collegio di c.t.u. che abbia le competenze richieste secondo l'oggetto della controversia.
In ordine alle conseguenze per il mancato rispetto di tale obbligo, i giudici di legittimità hanno affermato che “la mancata osservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisca causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa, per violazione di norma processuale inderogabile, tale dovendosi considerare quella disposta dall'art. 15, comma 1, L. n.
24 del 2017.”
2 La Corte poi richiede che il vizio venga dedotto dalla parte che vi ha interesse nel primo atto successivo all'espletata consulenza e, se disatteso dal giudice di primo grado, che venga proposto come motivo di gravame.
Ora nel caso di specie è accaduto che il tribunale affidava l'incarico volto ad accertare la responsabilità dei sanitari nominando solo un medico legale.
Nel verbale di inizio delle operazioni peritali, come riportato nella relazione tecnica di primo grado, è scritto: “il CTU si riservava di avvalersi di un ausiliario specialista in otorinolaringoiatria”.
Poiché, come espone sempre il consulente, la parte non provvedeva ad anticipare le spese per il pagamento della prestazione dell'ausiliario, questi decideva di “procedere da solo alla valutazione del caso”.
Redatta la bozza della relazione e trasmessa alle parti, il difensore dell'attore con il proprio c.t.p. trasmetteva rilievi alla consulenza tecnica lamentando anche che la relazione era stata redatta senza lo specialista otorino-oncologo.
Il Tribunale di Siracusa, all'udienza del 12.7.2021, posto che l'attore insisteva per la nomina dello specialista, nominava uno specialista in oncologia per rispondere ai rilievi alla consulenza unitamente al medico legale, fissando per il giuramento del primo l'udienza del 21.9.2021.
A tale udienza però il giudice di prime cure emetteva la seguente ordinanza: “ritenuto che il
CTU specialista in oncologia, oggi non è comparso, che la CTU nominata Dott.ssa ha Per_1 depositato la perizia esaminando anche gli aspetti di carattere oncologico, che pertanto la causa appare matura per la decisione” rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
Anche alla successiva udienza la parte attrice lamentava che il CTU non si era avvalso dello specialista in otorinolaringoiatria né dell'oncologo e nemmeno di altro specialista che lo stesso medico legale aveva nominato.
Tuttavia la sentenza di primo grado è stata emessa sulla base della consulenza tecnica espletata soltanto dal medico legale.
3) Con il motivo di gravame l'appellante ha evidenziato quanto già eccepito in primo grado, ovvero che il medico legale non si era avvalso dello specialista senza nemmeno chiarirne le ragioni nonostante lo avesse ritenuto necessario ed ha quindi chiesto una nuova consulenza.
Il motivo, sebbene non evidenzi in modo specifico la disciplina violata, né le conseguenze sottese alla definizione del giudizio senza che venisse espletata la consulenza medica collegiale, comportando tale violazione la nullità della sentenza di primo grado, tuttavia il vizio processuale è rilevabile dalle argomentazioni dedotte fin dal primo atto difensivo di primo grado, successivo al deposito della contestata relazione ed è stato riproposto come motivo di appello.
3 Infatti, come hanno chiarito dai giudici di legittimità con la già citata sentenza, il vizio processuale dell'espletata consulenza medico legale in violazione della collegialità imposta dal legislatore con la sopra citata norma, deve essere dedotto dalla parte già nel primo atto difensivo utile successivo alla espletata consulenza e poiché il vizio per omesso accoglimento della richiesta si ripercuote sulla sentenza di primo grado tale vizio deve essere oggetto dei motivi di gravame.
Ora, nel caso di specie, sebbene il Tribunale aretuseo in un primo momento abbia disposto consulenza tecnica nominando solo un medico legale, successivamente, a fronte dei rilievi della parte, da un canto ha integrato il collegio con un medico specialista, dall'altro, rilevato che all'udienza fissata per il giuramento del medico specialista questi non era comparso e che nelle more il medico legale aveva ugualmente risposto ai rilievi della parte attrice, implicitamente revocando l'ordinanza di nomina dello specialista decideva la causa utilizzando la consulenza nulla poiché in violazione dell'obbligo di collegialità imposto dalla legge . CP_2
Tale vizio ha causato la nullità della sentenza di primo grado.
4) Una volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata dal giudice di appello, questi deve “con separata ordinanza, disporre per l'ulteriore trattazione della causa dinanzi a sè in applicazione del principio dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame, senza alcuna possibilità del rinvio della causa al primo giudice, attesa la tassatività e le non estensibilità, per analogia, dei casi in cui il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ed a rimettere le parti davanti al primo giudice. Invero, è costante nella giurisprudenza di questa
Corte l'affermazione secondo cui il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, e può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., senza alcuna possibilità di estenderli a fattispecie simili od analoghe” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28/03/2014, n. 7406; ibidem n.27411 del 2005.
La causa va quindi rimessa sul ruolo per l'occorrente attività istruttoria come da separata ordinanza, rimettendo alla decisione definitiva ogni statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.287/2024, dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Siracusa n.1563/2023, pubblicata il
24.8.2023; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
rimette alla decisione definitiva ogni statuizione sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 01/10/2025.
4 Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.287/2024 R.G. avente ad oggetto promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Paolo Ardilio come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Fabio Iacono come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 12.9.2025, previa assegnazione del termine fino a 10 giorni prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1563/2023, pubblicata il 24.8.2023, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in parziale accoglimento delle domande avanzate da Parte_1 condannava l' a risarcire il danno da inabilità temporanea quantificato Controparte_1 in euro 1.000,00 oltre accessori rigettando la domanda di risarcimento del danno biologico per la ragione che l'intervento ai turbinati non aveva aggravato la neoplasia da cui il paziente era affetto.
1 Con atto di citazione, notificato il 28.2.2024, proponeva appello avverso Parte_1 la predetta decisione che censurava per i motivi esposti e ne chiedeva la riforma previa nomina di un nuovo consulente medico legale ed uno specialista in oncologia del quale il c.t.u. di primo grado non si era avvalso sebbene ne avesse chiesto la nomina.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 con conseguente statuizione sulle spese.
1) Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere deciso sull'assenza di un danno biologico permanente nonostante l'inutilità dell'intervento ai turbinati a cui era stato sottoposto, basandosi sulle affermazioni del c.t.u. medico legale che tuttavia aveva risposto ai quesiti senza avvalersi di uno specialista in otorinolaringoiatria – oncologo, la cui nomina era stata chiesta dallo stesso c.t.u. medico legale.
Il motivo è fondato.
2) Il procedimento in esame è stato iscritto a ruolo in primo grado nel 2018, ovvero dopo l'entrata in vigore dell'art.15 della legge n.24 del 2017 - c.d. legge – norma la quale CP_2 impone che nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, “l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n.102 del 20.5.2021, occupandosi della norma e precisamente del comma 4° riguardante il compenso globale del collegio dei medici, ha affermato che nell'ambito della responsabilità medica l'incarico collegiale è una scelta del legislatore che ha introdotto il principio della necessaria collegialità del mandato nell'ambito dei giudizi di responsabilità medica, scelta che trova fondamento nella delicatezza delle indagini e nell'esigenza di una verifica della responsabilità quanto più possibile esaustiva e conforme alle leges artis.
La Corte di Cassazione, con recente statuizione (sez. 3^ 11.6.2025, n.15594), ha stabilito che costituisce un obbligo per il giudice adeguarsi alla suddetta previsione normativa e quindi nominare un collegio di c.t.u. che abbia le competenze richieste secondo l'oggetto della controversia.
In ordine alle conseguenze per il mancato rispetto di tale obbligo, i giudici di legittimità hanno affermato che “la mancata osservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisca causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa, per violazione di norma processuale inderogabile, tale dovendosi considerare quella disposta dall'art. 15, comma 1, L. n.
24 del 2017.”
2 La Corte poi richiede che il vizio venga dedotto dalla parte che vi ha interesse nel primo atto successivo all'espletata consulenza e, se disatteso dal giudice di primo grado, che venga proposto come motivo di gravame.
Ora nel caso di specie è accaduto che il tribunale affidava l'incarico volto ad accertare la responsabilità dei sanitari nominando solo un medico legale.
Nel verbale di inizio delle operazioni peritali, come riportato nella relazione tecnica di primo grado, è scritto: “il CTU si riservava di avvalersi di un ausiliario specialista in otorinolaringoiatria”.
Poiché, come espone sempre il consulente, la parte non provvedeva ad anticipare le spese per il pagamento della prestazione dell'ausiliario, questi decideva di “procedere da solo alla valutazione del caso”.
Redatta la bozza della relazione e trasmessa alle parti, il difensore dell'attore con il proprio c.t.p. trasmetteva rilievi alla consulenza tecnica lamentando anche che la relazione era stata redatta senza lo specialista otorino-oncologo.
Il Tribunale di Siracusa, all'udienza del 12.7.2021, posto che l'attore insisteva per la nomina dello specialista, nominava uno specialista in oncologia per rispondere ai rilievi alla consulenza unitamente al medico legale, fissando per il giuramento del primo l'udienza del 21.9.2021.
A tale udienza però il giudice di prime cure emetteva la seguente ordinanza: “ritenuto che il
CTU specialista in oncologia, oggi non è comparso, che la CTU nominata Dott.ssa ha Per_1 depositato la perizia esaminando anche gli aspetti di carattere oncologico, che pertanto la causa appare matura per la decisione” rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
Anche alla successiva udienza la parte attrice lamentava che il CTU non si era avvalso dello specialista in otorinolaringoiatria né dell'oncologo e nemmeno di altro specialista che lo stesso medico legale aveva nominato.
Tuttavia la sentenza di primo grado è stata emessa sulla base della consulenza tecnica espletata soltanto dal medico legale.
3) Con il motivo di gravame l'appellante ha evidenziato quanto già eccepito in primo grado, ovvero che il medico legale non si era avvalso dello specialista senza nemmeno chiarirne le ragioni nonostante lo avesse ritenuto necessario ed ha quindi chiesto una nuova consulenza.
Il motivo, sebbene non evidenzi in modo specifico la disciplina violata, né le conseguenze sottese alla definizione del giudizio senza che venisse espletata la consulenza medica collegiale, comportando tale violazione la nullità della sentenza di primo grado, tuttavia il vizio processuale è rilevabile dalle argomentazioni dedotte fin dal primo atto difensivo di primo grado, successivo al deposito della contestata relazione ed è stato riproposto come motivo di appello.
3 Infatti, come hanno chiarito dai giudici di legittimità con la già citata sentenza, il vizio processuale dell'espletata consulenza medico legale in violazione della collegialità imposta dal legislatore con la sopra citata norma, deve essere dedotto dalla parte già nel primo atto difensivo utile successivo alla espletata consulenza e poiché il vizio per omesso accoglimento della richiesta si ripercuote sulla sentenza di primo grado tale vizio deve essere oggetto dei motivi di gravame.
Ora, nel caso di specie, sebbene il Tribunale aretuseo in un primo momento abbia disposto consulenza tecnica nominando solo un medico legale, successivamente, a fronte dei rilievi della parte, da un canto ha integrato il collegio con un medico specialista, dall'altro, rilevato che all'udienza fissata per il giuramento del medico specialista questi non era comparso e che nelle more il medico legale aveva ugualmente risposto ai rilievi della parte attrice, implicitamente revocando l'ordinanza di nomina dello specialista decideva la causa utilizzando la consulenza nulla poiché in violazione dell'obbligo di collegialità imposto dalla legge . CP_2
Tale vizio ha causato la nullità della sentenza di primo grado.
4) Una volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata dal giudice di appello, questi deve “con separata ordinanza, disporre per l'ulteriore trattazione della causa dinanzi a sè in applicazione del principio dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame, senza alcuna possibilità del rinvio della causa al primo giudice, attesa la tassatività e le non estensibilità, per analogia, dei casi in cui il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ed a rimettere le parti davanti al primo giudice. Invero, è costante nella giurisprudenza di questa
Corte l'affermazione secondo cui il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, e può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., senza alcuna possibilità di estenderli a fattispecie simili od analoghe” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28/03/2014, n. 7406; ibidem n.27411 del 2005.
La causa va quindi rimessa sul ruolo per l'occorrente attività istruttoria come da separata ordinanza, rimettendo alla decisione definitiva ogni statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.287/2024, dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Siracusa n.1563/2023, pubblicata il
24.8.2023; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
rimette alla decisione definitiva ogni statuizione sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 01/10/2025.
4 Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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