Ordinanza collegiale 4 novembre 2021
Decreto presidenziale 11 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 19 luglio 2022
Sentenza 31 gennaio 2023
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- 1. Procedere senza provvedere? Il silenzio amministrativo tra legalità, discrezionalità e organizzazioneLetterio Donato · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. Il caso in commento - 2. I contorni giurisprudenziali del dovere di procedere: istanze di parte e doverosità dell'azione amministrativa - 3. Provvedimenti generali di pianificazione e programmazione e dovere di procedere dell'amministrazione - 4. Considerazioni sul caso deciso e notazioni conclusive Sommario: 1. Il caso in commento - 2. I contorni giurisprudenziali del dovere di procedere: istanze di parte e doverosità dell'azione amministrativa - 3. Provvedimenti generali di pianificazione e programmazione e dovere di procedere dell'amministrazione - 4. Considerazioni sul caso deciso e notazioni conclusive 1. Il caso in commento[1]. Con ricorso avverso il silenzio i ricorrenti …
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1. Il caso in commento - 2. I contorni giurisprudenziali del dovere di procedere: istanze di parte e doverosità dell'azione amministrativa - 3. Provvedimenti generali di pianificazione e programmazione e dovere di procedere dell'amministrazione - 4. Considerazioni sul caso deciso e notazioni conclusive Sommario: 1. Il caso in commento - 2. I contorni giurisprudenziali del dovere di procedere: istanze di parte e doverosità dell'azione amministrativa - 3. Provvedimenti generali di pianificazione e programmazione e dovere di procedere dell'amministrazione - 4. Considerazioni sul caso deciso e notazioni conclusive 1. Il caso in commento[1]. Con ricorso avverso il silenzio i ricorrenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 31/01/2023, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2023
N. 00307/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Deversorium S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
della delibera n. 34/2021 resa nella seduta del 26.5.2021 n. 8/2021 del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Messina, con la quale si dichiara “ definitivamente cessata ogni trattativa con la ditta Deversorium per l'acquisto e la trasformazione dell'immobile di sua proprietà sito in Via Veneto nel Comune di Messina ”:
quanto ai motivi aggiunti
per la declaratoria di illegittimità del silenzio e del conseguente obbligo dell’E.R.S.U. di Messina di provvedere in ordine all’istanza avanzata dalla società ricorrente con atto extragiudiziario del 25.10.2021 trasmesso via pec in pari data, assunto al prot. dell’ERSU di Messina al n. 27521 del 26-10-2021, contenente l’atto di invito, relativo ad una nuova proposta di acquisto dell’immobile “ ai medesimi termini e condizioni di cui all’ultimo contratto di opzione stipulato ” con contestuale istanza di annullamento e/o revoca in autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90 della delibera n. 34/2021 impugnata con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Deversorium srl espone di essere proprietaria dall’anno 2006 di un immobile, già appartenente alle Ferrovie dello Stato, sito in Messina, in Via Vittorio Veneto angolo Via Rovigo.
Detto immobile è stato offerto in vendita dalla Deversorium srl all’E.R.S.U. di Messina, in risposta ad una indagine esplorativa diramata da tale ente pubblico ai fini dell’acquisto di beni da destinare ad alloggi e residenze per studenti universitari. A seguito di vari incontri tra le due parti, sono stati concordati: la riduzione del prezzo di vendita, ad euro 4.000.000; l’impegno del venditore ad eseguire alcuni miglioramenti specificati nel redigendo progetto definitivo; l’onere del venditore di produrre una bozza di contratto di opzione di acquisto e di una bozza di contratto di compravendita.
Detta documentazione, successivamente prodotta dalla società venditrice, è stato oggetto di alcune modifiche finalizzate ad adeguarla al parere fornito dall’Avvocatura dello Stato. Si è così giunti in data 9/5/2017 alla stipulazione di un contratto di opzione a titolo gratuito per l’acquisto dell’immobile, con termine di scadenza al 31/12/2017. L’ERSU ha quindi presentato una richiesta di cofinanziamento al MIUR ed alla Cassa Depositi e Prestiti, ma nelle more il termine per l’esercizio dell’opzione è scaduto; conseguentemente, è stato stipulato in data 18/5/2018 un nuovo contratto di opzione a titolo oneroso. Essendo scaduto il termine previsto anche in tale secondo contratto, ne è stato stipulato in data 13/7/2018 un terzo. Con decreto del 12/12/2018 il Ministero ha concesso all’ERSU il cofinanziamento per l’acquisto dell’immobile. Successivamente, l’ERSU ha rallentato il corso delle trattative richiedendo numerose integrazioni documentali e chiarimenti alla parte venditrice; nonché, un parere all’Avvocatura dello Stato in relazione ai titoli di proprietà vantati dalla parte venditrice ed al collaudo dell’edificio. La Deversorium srl ha quindi provveduto a reperire e fornire la documentazione, anche tecnica (verifica tecnica del livello di sicurezza delle strutture) richiesta, e l’ente acquirente si è dichiarato pronto alla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita.
Tuttavia, non si è pervenuti alla stipulazione di alcun negozio, nonostante le diffide della ditta venditrice che ha anche presentato un esposto all’Assessorato Regionale vigilante sull’ERSU.
Di seguito, l’ERSU ha richiesto l’ulteriore produzione di documentazione ritenuta indispensabile per la verifica delle condizioni per procedere alla stipula del preliminare di compravendita, sostenendo di non averla mai ricevuta fino a quel momento dalla parte venditrice.
La Deversorium srl ha quindi inviato una nota in data 23/4/2021 con la quale sottolineava che tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell’acquisto dell’immobile erano stati già precedentemente inviati all’amministrazione, e da questa ritenuti idonei come attestato in numerosi atti ufficiali.
Infine, con delibera n. 34 del 26 maggio 2021 il Consiglio di amministrazione dell’ERSU ha dichiarato definitivamente cessata ogni trattativa per l’acquisto dell’immobile in ragione dell’asserita inottemperanza della ditta Deversorium srl.
Con il ricorso in epigrafe la Deversorium srl ha impugnato la citata delibera n. 34/2021 ritenendo arbitraria, non motivata, ed illogica la decisione di interrompere le trattative assunta dall’ERSU, e chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, sul presupposto che tutta la documentazione necessaria per procedere alla conclusione del trasferimento fosse stata già versata dalla società, come risulta dalla nota inviata all’ERSU in data 23 aprile 2021 e, più a monte: dal contratto del 3 luglio 2018, in cui si affermava che nulla osta alla valida stipula ed esecuzione dell’accordo; dai pareri favorevoli espressi nelle sedute del 4 e 5 aprile 2017 dalla Commissione di Valutazione e dalla richiesta di partecipazione al bando del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per ottenere il cofinanziamento dell’acquisto, con parere positivo reso dall’Agenzia del Demanio.
Con successivo ricorso proposto ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., depositato il 29 luglio 2021, la stessa società ha richiesto di accedere agli “ atti endoprocedimentali menzionati nella suddetta delibera n. 34/2021 resa nella seduta del 26.5.2021 n. 08/2021 del Consiglio di Amministrazione ”, affermando che la relativa istanza indirizzata all’amministrazione in data 15 giugno 2021 ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 non fosse stata riscontrata.
L’ERSU, costituito in giudizio, non ha affrontato le censure dedotte in ricorso, ma ha documentato l’avvenuto soddisfacimento della istanza di accesso presentata dalla società ricorrente, allegando gli atti consegnati alla stessa con PEC del 12 luglio 2021.
Tale circostanza è stata confermata dalla stessa società ricorrente con memoria depositata il 21 ottobre 2021.
Poco tempo dopo, con motivi aggiunti, la società ricorrente ha rappresentato di aver inoltrato all’amministrazione resistente in data 25 ottobre 2021 un invito a riavviare le trattative, contenente una nuova proposta di vendita dell’immobile, e la richiesta di annullare o revocare in autotutela la precedente delibera n. 34/2021 (già impugnata col ricorso introduttivo). A tale invito sono stati allegati ulteriori documenti riguardanti l’immobile rilasciati dal Comune di Messina in data successiva al 23 aprile 2021, a conferma dell’interesse a riprendere le trattative e della regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile. Poiché a tale invito non è seguito alcun pronunciamento dell’ente, la ricorrente ha denunciato con i predetti motivi aggiunti la violazione dell’articolo 2 della L. 241/90, l’illegittima inerzia dell’ERSU, ed ha chiesto la condanna dell’ente alla conclusione del procedimento avviato con l’istanza del 25 ottobre 2021.
Con memoria difensiva l’ERSU ha ripercorso in punto di fatto tutta la vicenda per la quale è sorto il contenzioso in esame, ed ha chiesto il rigetto delle impugnazioni evidenziando la perdurante mancanza di documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto (in dettaglio: concessione edilizia, collaudo statico, certificato di conformità strutturale, titolo di proprietà di una parte dell’immobile).
Con memoria di replica, la ricorrente ha nuovamente ripercorso l’intera vicenda ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 1965/2022 la Sezione ha disposto in via istruttoria quanto segue:
“ Considerato che l’eccessiva lunghezza e dettaglio degli scritti difensivi di parte ricorrente, in cui si intersecano elementi di fatto e considerazioni in punto di diritto, nonché la copiosissima produzione documentale, rendono non agevole al Collegio cogliere con immediatezza e prontezza quali siano i documenti – necessari ai fini della conclusione delle trattative - ritenuti mancanti dall’ERSU, nonchè le obiezioni mosse punto per punto dalla società ricorrente;
Ritenuto necessario, ai fini della decisione, che le parti producano stringate memorie di chiarimento con le quali: a) l’ente resistente elenchi in maniera sintetica i documenti asseritamente non prodotti dalla parte venditrice, che avrebbero inibito la prosecuzione delle trattative negoziali; b) parte ricorrente esponga, in modo estremamente sintetico, per ciascuna asserita mancanza, se il documento è stato prodotto nel corso del procedimento negoziale (con indicazione, in tal caso, del numero di allegato), o se esso è ritenuto non necessario, o assorbito in altra documentazione già prodotta all’amministrazione;
Ritenuto di assegnare il termine di giorni trenta per procedere agli adempimenti indicati, rinviando l’ulteriore trattazione della causa all’udienza pubblica indicata in dispositivo; ”.
Di seguito, l’ente resistente ha depositato memoria nella quale ha sintetizzato le criticità della documentazione riguardante l’immobile della ricorrente, evidenziando quanto segue:
a) Non è presente agli atti la c.e. relativa al secondo fabbricato dell’intero complesso immobiliare – quello a 3 elevazioni, collocato sulla particella n. 495 del foglio 238; è stato infatti prodotto il titolo edilizio n. 8367/1985, rilasciato dal Comune di Messina, che ha ad oggetto solo il fabbricato a 5 elevazioni collocato sulla particella n. 492;
b) Per entrambi i fabbricati non sono stati prodotti i certificati di agibilità/abitabilità;
c) Mancano il collaudo statico ed il certificato di conformità strutturale di competenza del Genio civile o dell’Ufficio tecnico delle Ferrovie dello Stato, non potendo essi essere sostituiti dal semplice deposito di calcoli strutturali eseguito da un professionista in data 14.11.2019 presso l’Ufficio del Genio civile;
d) Difetto di prova circa la titolarità dell’area ubicata tra le due particelle nn. 492 e 495, che al Catasto risulta classificata come area demaniale denominata via Padova.
La società ricorrente ha, dal canto suo, osservato che:
a.1) in relazione all’edificio a tre elevazioni, il titolo edilizio è costituito dagli accertamenti di conformità di cui all’art. 6 della L.R. 65/1981 emessi dall’ARTA (coi nn. 8591/1981 e 16935/83 del 1984) menzionati nell’atto di provenienza dell’immobile e già prodotti in seno al procedimento avviato con l’ERSU;
b.1) l’agibilità ed abitabilità troverebbero riscontro nella certificazione sostitutiva del 7.03.2017 redatta dall’Ing. Michele Speciale;
c.1) quanto all’idoneità statica ed alla conformità strutturale dell’edificio, occorre far riferimento: al “certificato di idoneità statica e sismica” dell’1.07.1997 già depositato presso l’ERSU, valevole ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 64/1974, nonché all’aggiuntiva relazione tecnica di valutazione della sicurezza e vulnerabilità sismica ex O.P.C.M. n. 3274/2003 depositata al Genio civile in data 14.11.2019; al Collaudo effettuato dalle Ferrovie dello Stato in data 30.01.1998 attestante la regolare esecuzione del progetto;
d.1) la titolarità in capo all’odierna società ricorrente del tratto di area posta fra le particelle nn. 492 e 495, denominata via Padova, si ricava: (i) dall’atto di acquisto del cespite immobiliare; (ii) dal fatto che sin dall’origine tale spazio fosse nel possesso delle Ferrovie dello Stato; (iii) dalla circostanza che l’area non appartiene né al demanio comunale, né a quello di altri enti pubblici; (iv) dal fatto che il PRG qualifica detta area come zona B, soggetta a regime di edificabilità.
All’udienza del 7 dicembre 2022 – acquisiti i chiarimenti richiesti – il Collegio ha posto la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo del giudizio risulta infondato per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto attiene al profilo della regolarità urbanistica degli immobili, nel rogito con il quale la Deversorium è divenuta nell’anno 2006 proprietaria del compendio immobiliare si legge che l’acquirente ha “ preso atto che il venditore non è in possesso delle certificazioni attestanti – né per patto espresso garantisce – la conformità degli stessi alle norme di legge. (…) La medesima Parte Acquirente inoltre esonera il Venditore dalla consegna di qualsivoglia documentazione urbanistica, edilizia e catastale intendendo procedere al presente acquisto come "visto e piaciuto", essendo, come in appresso esclusa ogni garanzia inerente lo stato urbanistico edilizio di quanto in oggetto, anche in relazione alla attuale e nota destinazione d’uso, nonché la regolarità catastale dello stesso ”. Si aggiunge poi nel medesimo atto di compravendita che “ le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 88, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), gli immobili oggetto della presente vendita si presumono costituiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Che per quanto in oggetto sono stati rilasciati dalla regione Siciliana accertamenti di conformità, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 65/1981, del 27.03.1981 n. 8591 e del 30.01.1984 n. 16935/83, e da parte del Municipio di Messina la c.e. n. 8367 in data 14.01.1997 ”.
Orbene, va premesso che l’art. 6 della L.R. 65/1981 stabilisce che “ Compete all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente accertare che le opere da eseguirsi dalle amministrazioni statali o da enti statali istituzionalmente competenti non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono .”
La ricorrente non ha prodotto in giudizio i citati accertamenti di conformità rilasciati dall’ARTA nel 1981 e nel 1984; di essi vi è solo menzione nel contrato di compravendita con il quale la Deversorium srl ha acquistato nell’anno 2006 il complesso immobiliare.
Ne consegue che – sa tale menzione degli accertamenti di conformità ha potuto consentire l’originario trasferimento di proprietà nel 2006 – ciò non toglie che l’ERSU abbia sollevato legittimi dubbi sulla regolarità urbanistica di almeno uno dei due fabbricati, non avendo potuto acquisire o visionare il corrispondente titolo edilizio. Quella esposta è dunque una ragione che, anche isolata, avrebbe potuto legittimare l’ente universitario a dubitare della completezza della documentazione necessaria all’acquisto, ed a recedere legittimamente dalle trattative.
Oltre a quanto appena rilevato, è anche rilevante sottolineare - con riguardo alla questione concernente la titolarità dell’area posta fra le due particelle indicate coi nn. 492 e 495 - che tale tratto di strada risulta espressamente escluso, per chiara previsione contrattuale, dalla compravendita effettuata con rogito del Notaio Messana in data 21.12.2006, Rep. 8010. Nel rogito, infatti, si afferma che “ l’area interposta fra i due fabbricati sopra descritti (ubicata tra le particelle n. 492 e n. 495) …. è parte della arteria stradale denominata Via Padova e, sebbene allo stato attuale ed in fatto recintata, non è di proprietà della parte venditrice ed è pertanto, espressamente esclusa dall’oggetto della vendita ”.
Tale non equivocabile attestazione certifica che la società Deversorium srl non è mai divenuta proprietaria del tratto di strada in esame, e che pertanto risultano pienamente giustificate le riserve espresse anche su tale profilo dall’ente resistente al momento in cui ha deciso di recedere dalle trattative.
In conclusione, può affermarsi che, limitando l’analisi alle sole due criticità esposte supra (che costituiscono solo alcune delle ragioni di recesso espresse dall’ente resistente) l’abbandono del procedimento negoziale di acquisto da parte dell’ERSU non si appalesa affatto come immotivato e/o irragionevole, e ciò consente quindi di respingere il ricorso introduttivo del giudizio.
Anche per quanto concerne i motivi aggiunti l’impugnativa deve essere respinta, poiché non vi era alcun obbligo giuridico in capo all’ERSU di esaminare la nuova istanza della società ricorrente, finalizzata a riprendere le trattative interrotte e ad annullare in autotutela la precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 34/2021 (impugnata col ricorso introduttivo). Non sussiste, in sintesi, nel caso di specie, alcuna violazione dell’obbligo di provvedere, come sancito dall’art. 2 della L. 241/90.
Come è noto, per pacifica giurisprudenza, “ È principio generalmente riconosciuto quello secondo cui la richiesta di riesame non ingenera alcun obbligo di provvedere in ordine alla stessa in capo all'ente destinatario, con la conseguenza che non può configurarsi nessun obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi. Deve, infatti, escludersi la sussistenza di un dovere generalizzato dell'Amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela. La richiesta avanzata dai privati nei confronti dell'Amministrazione, al fine di ottenere un intervento in autotutela è da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di provvedere. Invero, i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'Amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto; valutazione della quale essa sola è titolare. ” (Tar Brescia 840/2021; ma nello stesso senso anche Tar Roma 11309/2021, Tar Firenze 1449/2021, Tar Napoli 5920/2021, Tar Palermo 1531/2021, Cons. Stato, III, 539/2021, Tar Torino 647/2020).
In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
La società ricorrente sopporterà le spese del giudizio, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’ERSU, liquidate in euro 2.000,00, otre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bruno | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO