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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8856/2023 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Letterio Oteri, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Casoria, alla trav. Michelangelo n. 66
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Del Prete, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Frattamaggiore, alla via Micaletti n. 5
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso, depositato in data 11.10.2023, l'odierno ricorrente deduceva:
- che, con sentenza di divorzio n. 1729/2019 del Tribunale di Napoli RD (depositata il 5.6.2019), così come modificata dal decreto del Tribunale di Napoli RD, depositato il 15.4.2021, si stabiliva, tra le altre condizioni, a suo carico l'obbligo di versare, in favore della resistente, l'assegno mensile pari a complessivi euro 450,00, oltre rivalutazione Istat, di cui euro 200,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre al pagamento del 50% Per_1
delle spese straordinarie;
- che le condizioni stabilite in sede di divorzio sono mutate, in quanto le sue condizioni economiche e di salute sono peggiorate, mentre quelle della resistente sono migliorate e il figlio maggiorenne ha acquisito l'indipendenza economica. Per_1
Per tali ragioni chiedeva: revocarsi l'assegno divorzile e l'assegno stabilito a titolo di mantenimento del figlio , con vittoria di spese e compensi di lite. Per_1
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1 quale contestava in fatto e in diritto l'avversa richiesta di modifica e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Le parti comparivano, in data 14.10.2024, innanzi al giudice istruttore il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, adottava l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata nella medesima data.
All'udienza del 23.4.2025 la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare, va osservato che le richieste istruttorie, così come articolate dalle parti, non possono trovare accoglimento, in quanto la causa, sulla base delle loro rispettive deduzioni e dichiarazioni e della documentazione versata in atti, risulta matura per la decisione.
Nel merito, il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n.
14143/2014; Cass. n. 1645/2023; Cass. n. 12816/2025).
La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato “rebus sic stantibus”, non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi.
A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati ovvero l'effettiva possibilità di procurarseli, o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (cfr. Cass. n. 10133/2007).
Quanto poi ai doveri dei genitori nei confronti della prole, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di seguire,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio richiedente. La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa. Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (Cass. n. 26875/2023; Cass. n. 24731/2024).
In questi termini la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa quando il figlio ha conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni) ovvero quando il figlio rifiuti, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, come ad esempio nei casi di personale responsabilità nel ritardo a conseguire un'occupazione lavorativa e/o di rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), ovvero ancora nel caso di colpevole inerzia nel proseguire gli studi;
ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura (Cass. n. 18076/2014; Cass.
n. 17183/2020; Cass n. 26875/2023).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico/reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico/reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n. 12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. n. 12952/2016; Cass.
n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. n. 29264/2022).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi
(cfr. Cass. n. 17183/2020).
Vi sono, infine, le ipotesi, che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta in primo luogo pacifico agli atti e non contestato tra le parti, avendo parte resistente aderito sul punto alla domanda del ricorrente, che il figlio maggiorenne ha acquisito l'indipendenza economica, per cui il relativo assegno di Per_1
mantenimento va revocato, con decorrenza dalla domanda.
Non merita viceversa accoglimento la domanda di revoca dell'assegno divorzile non essendo stata fornita alcuna prova di significativi fatti sopravvenuti in relazione alla situazione economico/patrimoniale delle parti, che è sostanzialmente rimasta immutata rispetto sia al giudizio di divorzio che al successivo giudizio di modifica delle relative condizioni.
Ed invero, da un lato il ricorrente continua a svolgere la medesima attività lavorativa di operaio meccanico, e tutte le contestate circostanze relative al suo demansionamento e alle sue condizioni di salute, che tra l'altro non vi è prova alcuna che incidano in concreto sulla sua capacità lavorativa, sono state già rappresentate e valutate nel precedente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, nel cui provvedimento conclusivo infatti si legge: “va rigettata la domanda di revoca dell'assegno divorzile in quanto l'assunto demansionamento del ricorrente era già esistente al momento della sentenza di divorzio e nella stessa richiamato, e non emerge dalle dichiarazioni dei redditi una diminuzione degli stessi rispetto alla sentenza di divorzio … e pertanto non si ravvede l'assunta riduzione reddituale rispetto agli anni pregressi … deve desumersi quindi che le condizioni di salute del ricorrente certificate in atti (problemi oculistici e sindrome ansioso depressiva) non hanno inciso sulla sua capacità produttiva”. Né vi è prova alcuna documentale che il ricorrente abbia subito un peggioramento delle sue condizioni economiche nel periodo compreso tra il provvedimento conclusivo del precedente giudizio di modifica e il deposito del ricorso del presente giudizio.
A ciò si aggiunga che la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente e il debito contratto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non possono considerarsi circostanze che abbiano inciso in maniera significativa sulla sua situazione reddituale/patrimoniale, che come detto è rimasta identica, in quanto dal nuovo matrimonio non sono nati figli, né, in ogni caso, risulta prodotto in atti alcun documento riguardante la situazione economico/reddituale del nuovo nucleo, e il debito, pari a circa cinquemila euro, è oramai risalente nel tempo (anno 2021) e di importo non elevato, anche in ragione della possibilità di pagarlo a rate.
Dall'altro lato non risulta né dedotto né provato alcun elemento sopravvenuto dal quale possa evincersi un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, che non ha mai lavorato e, per scelta condivisa dei coniugi, durante la vita matrimoniale ha svolto attività di casalinga, curando la gestione della casa familiare e dei figli. Risulta proprietaria dell'immobile dove vive e della metà di un sottotetto che tuttavia non producono alcun reddito.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli RD, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, a modifica della sentenza n. 1729/2019 del
Tribunale di Napoli RD (depositata il 5.6.2019), revoca l'assegno posto a carico di Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio , con decorrenza dalla data del deposito del Persona_2
ricorso;
- rigetta nel resto le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio. Aversa, 22.5.2025.
Il giudice est. Il Presidente
dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8856/2023 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Letterio Oteri, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Casoria, alla trav. Michelangelo n. 66
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Del Prete, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Frattamaggiore, alla via Micaletti n. 5
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso, depositato in data 11.10.2023, l'odierno ricorrente deduceva:
- che, con sentenza di divorzio n. 1729/2019 del Tribunale di Napoli RD (depositata il 5.6.2019), così come modificata dal decreto del Tribunale di Napoli RD, depositato il 15.4.2021, si stabiliva, tra le altre condizioni, a suo carico l'obbligo di versare, in favore della resistente, l'assegno mensile pari a complessivi euro 450,00, oltre rivalutazione Istat, di cui euro 200,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre al pagamento del 50% Per_1
delle spese straordinarie;
- che le condizioni stabilite in sede di divorzio sono mutate, in quanto le sue condizioni economiche e di salute sono peggiorate, mentre quelle della resistente sono migliorate e il figlio maggiorenne ha acquisito l'indipendenza economica. Per_1
Per tali ragioni chiedeva: revocarsi l'assegno divorzile e l'assegno stabilito a titolo di mantenimento del figlio , con vittoria di spese e compensi di lite. Per_1
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1 quale contestava in fatto e in diritto l'avversa richiesta di modifica e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Le parti comparivano, in data 14.10.2024, innanzi al giudice istruttore il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, adottava l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata nella medesima data.
All'udienza del 23.4.2025 la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare, va osservato che le richieste istruttorie, così come articolate dalle parti, non possono trovare accoglimento, in quanto la causa, sulla base delle loro rispettive deduzioni e dichiarazioni e della documentazione versata in atti, risulta matura per la decisione.
Nel merito, il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n.
14143/2014; Cass. n. 1645/2023; Cass. n. 12816/2025).
La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato “rebus sic stantibus”, non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi.
A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati ovvero l'effettiva possibilità di procurarseli, o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (cfr. Cass. n. 10133/2007).
Quanto poi ai doveri dei genitori nei confronti della prole, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di seguire,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio richiedente. La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa. Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (Cass. n. 26875/2023; Cass. n. 24731/2024).
In questi termini la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa quando il figlio ha conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni) ovvero quando il figlio rifiuti, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, come ad esempio nei casi di personale responsabilità nel ritardo a conseguire un'occupazione lavorativa e/o di rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), ovvero ancora nel caso di colpevole inerzia nel proseguire gli studi;
ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura (Cass. n. 18076/2014; Cass.
n. 17183/2020; Cass n. 26875/2023).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico/reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico/reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n. 12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. n. 12952/2016; Cass.
n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. n. 29264/2022).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi
(cfr. Cass. n. 17183/2020).
Vi sono, infine, le ipotesi, che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta in primo luogo pacifico agli atti e non contestato tra le parti, avendo parte resistente aderito sul punto alla domanda del ricorrente, che il figlio maggiorenne ha acquisito l'indipendenza economica, per cui il relativo assegno di Per_1
mantenimento va revocato, con decorrenza dalla domanda.
Non merita viceversa accoglimento la domanda di revoca dell'assegno divorzile non essendo stata fornita alcuna prova di significativi fatti sopravvenuti in relazione alla situazione economico/patrimoniale delle parti, che è sostanzialmente rimasta immutata rispetto sia al giudizio di divorzio che al successivo giudizio di modifica delle relative condizioni.
Ed invero, da un lato il ricorrente continua a svolgere la medesima attività lavorativa di operaio meccanico, e tutte le contestate circostanze relative al suo demansionamento e alle sue condizioni di salute, che tra l'altro non vi è prova alcuna che incidano in concreto sulla sua capacità lavorativa, sono state già rappresentate e valutate nel precedente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, nel cui provvedimento conclusivo infatti si legge: “va rigettata la domanda di revoca dell'assegno divorzile in quanto l'assunto demansionamento del ricorrente era già esistente al momento della sentenza di divorzio e nella stessa richiamato, e non emerge dalle dichiarazioni dei redditi una diminuzione degli stessi rispetto alla sentenza di divorzio … e pertanto non si ravvede l'assunta riduzione reddituale rispetto agli anni pregressi … deve desumersi quindi che le condizioni di salute del ricorrente certificate in atti (problemi oculistici e sindrome ansioso depressiva) non hanno inciso sulla sua capacità produttiva”. Né vi è prova alcuna documentale che il ricorrente abbia subito un peggioramento delle sue condizioni economiche nel periodo compreso tra il provvedimento conclusivo del precedente giudizio di modifica e il deposito del ricorso del presente giudizio.
A ciò si aggiunga che la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente e il debito contratto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non possono considerarsi circostanze che abbiano inciso in maniera significativa sulla sua situazione reddituale/patrimoniale, che come detto è rimasta identica, in quanto dal nuovo matrimonio non sono nati figli, né, in ogni caso, risulta prodotto in atti alcun documento riguardante la situazione economico/reddituale del nuovo nucleo, e il debito, pari a circa cinquemila euro, è oramai risalente nel tempo (anno 2021) e di importo non elevato, anche in ragione della possibilità di pagarlo a rate.
Dall'altro lato non risulta né dedotto né provato alcun elemento sopravvenuto dal quale possa evincersi un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, che non ha mai lavorato e, per scelta condivisa dei coniugi, durante la vita matrimoniale ha svolto attività di casalinga, curando la gestione della casa familiare e dei figli. Risulta proprietaria dell'immobile dove vive e della metà di un sottotetto che tuttavia non producono alcun reddito.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli RD, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, a modifica della sentenza n. 1729/2019 del
Tribunale di Napoli RD (depositata il 5.6.2019), revoca l'assegno posto a carico di Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio , con decorrenza dalla data del deposito del Persona_2
ricorso;
- rigetta nel resto le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio. Aversa, 22.5.2025.
Il giudice est. Il Presidente
dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro