Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. Parte_1
, nato a [...]-Bahia BRASILE, il 06/05/1974, C.F._1
residente in [...]2/9 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RICCARDI ALICE (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura C.F._2
in atti e
, C.F. nata a [...] CP_1 C.F._3
(NA), il 24/10/1975, residente in V. TURATI 2/9 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. RICCARDI
ALICE (C.F. ), che la rappresenta e difende, come C.F._2
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno modificato le condizioni rispetto a quelle concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio negli STATI UNITI D'AMERICA il
09/04/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 2195/2024 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto negli STATI UNITI
D'AMERICA il 09/04/2007 dai Signori
DA e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione,
2 regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa famigliare, sita in Genova, Via Turati 2/9, non è gravata da mutui ipotecari, è di proprietà esclusiva della moglie per averla ella ricevuta in donazione dal padre, signor ed è alla stessa assegnata, con Controparte_2
ogni mobile che ne costituisce arredo, continuando ella ad abitarvi insieme alla figlia. ha, in attuazione di quanto pattuito Controparte_3
con il ricorso introduttivo, rilasciato la casa famigliare;
egli si impegna a modificare anche la propria residenza anagrafica entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio che recepirà integralmente il presente accordo;
3) la figlia minore , nata negli USA il 9 ottobre 2007, è affidata in Persona_1
modo condiviso ai genitori e collocata abitativamente e anagraficamente presso la madre;
le principali scelte relative alla medesima (a mero titolo esemplificativo, in tema salute, istruzione, attività sportive e ludico-ricreative, etc.) verranno assunte previa comune intesa dei coniugi;
4) il padre potrà continuare a frequentare , previo accordo con la Persona_1
stessa, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici e parascolastici della figlia;
5) i coniugi concordano di provvedere in modo diretto al mantenimento di per i periodi che la stessa risiederà presso ciascuno di loro, Persona_1
rinunciando vicendevolmente a pretendere alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
6) essi altresì concordano che provvederà al pagamento del CP_1
100% delle spese extra della figlia, secondo le modalità indicate nel Verbale del
15 settembre 2016 della Quarta Sezione del Tribunale di Genova in materia di spese extra. I coniugi provvederanno pertanto a concordare le spese per le quali, secondo il Verbale, è necessario il consenso di entrambi, dandosi invece atto che
3 non è necessario il preventivo accordo per le spese (comunque documentate) ivi indicate come non necessitanti il preventivo accordo;
7) le spese extra della figlia fiscalmente detraibili saranno detratte da ciascun genitore nella misura in cui le stesse saranno state effettivamente sostenute, con conseguente impegno in capo ai coniugi di consegnarsi vicendevolmente la documentazione rilevante, avendo cura che sulla stessa sia indicato il codice fiscale di;
Persona_1
8) il c.d. assegno unico relativo a verrà percepito integralmente dalla Persona_1
signora rinunciando il marito a qualsivoglia pretesa al riguardo;
CP_1
9) nell'ambito della complessiva regolamentazione dei loro rapporti economici e patrimoniali e anche a scioglimento della comunione legale,
[...]
Jr. e hanno convenuto quanto segue: Parte_1 CP_1
- i saldi che alla data della sottoscrizione del ricorso introduttivo erano presenti
(i) sul conto corrente n. 47009955 presso Banca BPER, Via Cassa Di Risparmio,
15 - 16123 Genova (GE), cointestato ai coniugi e (ii) sul fondo c.d. “Extrapop 1”
(polizza numero 024620619) presso Alleanza Assicurazioni intestato a
[...]
avrebbero dovuto essere divisi in parti uguali tra i coniugi;
in CP_1
adempimento di quanto pattuito in sede di ricorso introduttivo, essi hanno quindi provveduto alla divisione secondo quanto sopra;
- i saldi che alla data della sottoscrizione del ricorso introduttivo erano presenti
(i) sul fondo pensione Alleata Previdenza 1 (polizza numero 021741982) presso
Alleanza Assicurazioni, (ii) sul fondo Valore Futuro 2015 1 (polizza numero
024376580) presso Alleanza Assicurazioni, ove sono depositati i denari che verranno impiegati per il pagamento del TFR della colf che lavora per la famiglia e (iii) sui c/c n. 039580652 (checking) e n. 139120947 (saving) presso
Mechanics Bank California, 2301 Shattuck Avenue, Berkeley, CA 94704, tutti intestati alla sola sono rimasti di esclusiva spettanza e nella CP_1
esclusiva disponibilità della stessa, avendo il marito rinunciato a qualsivoglia pretesa al riguardo;
4 - l'autovettura Toyota mod. Auris, targa EK995JR, intestata a CP_1
ma utilizzata dal marito, è stata assegnata, con il ricorso introduttivo, in piena proprietà a quest'ultimo. I coniugi provvederanno pertanto a modificare l'intestazione della medesima entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio che recepirà integralmente il presente accordo;
le eventuali spese saranno sostenute integralmente dalla dott.ssa CP_1
- le quote della società con sede legale in Genova, Via Controparte_4
Filippo Turati 2/9, di titolarità di sono rimaste di esclusiva CP_1
spettanza e nella esclusiva disponibilità della stessa, avendo il marito rinunciato a qualsivoglia pretesa al riguardo;
10) e riconoscono di essere Controparte_3 CP_1 economicamente indipendenti e, anche in ragione di ciò, nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile;
11) i coniugi confermano di avere, con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, compiutamente provveduto alla divisione dei beni facenti parte della comunione legale, avendo essi espressamente rinunciato, con la sottoscrizione di tale ricorso, a qualsivoglia reciproca pretesa in relazione ai beni che sarebbero pervenuti all'altro coniuge nel periodo compreso tra la sottoscrizione del ricorso introduttivo e lo scioglimento della comunione e, in ogni caso, a qualsivoglia ulteriore reciproca pretesa;
12) i coniugi, per quanto possa occorrere, si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché del passaporto della figlia minore”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 598, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
5 Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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