Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
+
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1488 del ruolo generale dell'anno 2022
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CZMIL JAN ( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in C.F._1
VIA FARINI 3 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro già Controparte_2 Controparte_3
( ), con il patrocinio dell'Avv. PAGLIERANI STEFANO
[...] P.IVA_2
( ), con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA MELOZZO DA C.F._2
FORLÌ 8 - 47921 RIMINI;
APPELLATA
1
oggetto: Bancari
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via principale, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere in virtù della raggiunta transazione anche con riferimento al procedimento in esame, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, rigettare le domande dell'attrice, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio ed ogni accessorio come per legge”. In via istruttoria, si reitera l'istanza di cui all'atto di citazione in appello si chiede che venga disposta ex art. 210 c.p.c. consequenziale rinnovazione di C.T.U. la quale ricalcoli il quantum di interessi con applicazione del meccanismo sostitutivo ratione temporis vigente ai sensi dell'art. 5 della L. 154/1992 e dell'art. 117 D.lgs. n. 385/1993.
Parte appellata: rigettare la domanda di parte appellante tesa ad accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché l'accordo sottoscritto tra l'odierna appellata e la cessionaria dei crediti di erso il Gruppo on comprendeva il rapporto bancario CP_4 CP_2 per cui è causa;
confermare la sentenza appellata nella parte in cui ha accertato che il saldo a debito verso la banca appellante, anziché pari a - € 677.286,11, è in realtà pari a - € 481.751,58; in ogni caso, rigettare tutte le domande di parte appellante in quanto tardive e infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 553/2022 il Tribunale di Rimini in parziale accoglimento delle domande proposte da
(divenuta in corso di causa Controparte_3 Controparte_2
nei confronti di accertava cha alla data del
[...] Controparte_1
31.12.2016 il rapporto di conto corrente n. 3440 intercorso fra le parti riportava un saldo negativo di
€ 481.751,58, invece che € 677.286,11. Spese secondo soccombenza.
Il Tribunale, ritenuto che fosse possibile accertare l'andamento dal rapporto sulla base della documentazione versata in atti, applicando il criterio della decorrenza del conteggio dal primo saldo passivo di cui vi era evidenza, procedeva, mediante CTU alla rideterminazione del saldo passivo portato dal c/c n. 3440, che da € 677.286,11 veniva individuato nella minor somma in € 481.751,58, ma nel contempo dava atto di non potersi pronunciare sulla domanda di ripetizione di indebito, in assenza di tempestiva prova circa la chiusura del conto.
2 Proponeva appello e 1) preliminarmente chiedeva dichiararsi la Parte_1
cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione e, nel contempo censurava la sentenza appellata evidenziando che il primo giudice 2) aveva omesso di rilevare l'indeterminatezza dell'atto introduttivo del primo grado, in quanto privo di petitum e causa petendi, nonché l'omessa rappresentazione dei fatti di cui si era inteso dare conto mediante il mero rinvio alla consulenza di parte, senza alcuno esplicito richiamo al contenuto della stessa che nemmeno era stata notificata unitamente all'atto di citazione e per aver erroneamente applicato i criteri di ripartizione dell'onere della prova;
3) aveva omesso di rilevare, in violazione dell'art. 2697 e 1418, che all'epoca della stipula del contratto, la forma scritta non era richiesta e pertanto dovevano essere ritenute validamente pattuite le condizioni applicate al rapporto di c/c, salvo gli interessi ultra legali;
4) aveva omesso di applicare, dal luglio 1992, l'art. 117 TUB e per il periodo precedente l'art. 1284 c.c.; 5) aveva erroneamente applicato per il ricalcolo il c.d. saldo rettificato.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva l'appellata contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 23.04.2024.
_____________ ____ _______________
Va innanzitutto escluso che possa dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù dell'atto di transazione intervenuto in data 23.3.2022 fra quale mandataria del Fondo di CP_5
Investimento alternativo (FIA), Fondo UTP, gestito da UTP, cessionaria dei crediti CP_6
di e due delle società del gruppo con i relativi fideiussori. CP_1 CP_2
Detto accordo riguardava infatti altri rapporti bancari dettagliatamente elencati nella transazione e non vi era alcun cenno al rapporto di cui è causa. Peraltro, vi è da considerare che dalle dedotte allegazioni della stessa convenuta in primo grado, oggi appellante, risulta che la posizione relativa al c/c n. 3440, già dal 2017 fosse stata sanata e quindi non fosse più in sofferenza e di conseguenza non poteva essere ricompresa tra i crediti ceduti da al Fondo UTP. Parte_1
Inoltre, l'ultima clausola dell'accordo transattivo prevede espressamente che dalla transazione sono escluse altre eventuali posizioni debitorie intestate ai medesimi debitori contraenti dell'accordo.
Passando al merito dell'appello, osserva il collegio che delle contestazioni relative all'indeterminatezza dell'atto di citazione di primo grado, non vi è traccia negli atti del precedente grado, salvo una generica eccezione formulata tardivamente solo nelle difese conclusive. Di talché,
3 per quanto infondate, dette contestazioni sono comunque inammissibili in appello.
Il secondo motivo d'appello va quindi respinto.
Con la terza e quarta doglianza, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse, l'appellante lamenta, nella prima parte, che il tribunale avrebbe addossato alla banca le conseguenze della mancanza di prova delle condizioni economiche del contratto, conseguenze che viceversa era l'attore che avrebbe dovuto subire.
Il contratto, prosegue la banca, fu stipulato in epoca antecedente la L. 154/92, quando cioè i contratti bancari non necessitavano di forma scritta e l'appellata non aveva mai dedotto di non aver concordato alcun tasso di interesse, ma si era limitata a produrre il contratto del 7.01.1985 privo di indicazioni sul tasso applicato.
In realtà, osserva il collegio, per quanto il contratto fosse stato concluso in epoca precedente la L.
154/1992 e quindi non necessitasse della forma scritta, tuttavia, anche in quel periodo era comunque necessaria la forma scritta per concordare validamente l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello legale.
L'obbligo derivava dall'art. 1284 c.c. terzo comma che si applicava e si applica ancora oggi ad ogni obbligazione contrattuale.
Peraltro, nel caso che ci occupa il contratto stipulato fra e la fu stipulato CP_1 CP_2
per iscritto (doc. 1 attore) e in merito alla determinazione degli interessi passivi richiamava espressamente gli usi di piazza (art. 7), previsione che per giurisprudenza costante costituisce motivo di nullità della pattuizione, data l'indeterminatezza della stessa.
La nullità della clausola sulla base della quale erano stati applicati gli interessi determina il venir meno della causa giustificativa degli stessi che pertanto vanno per ciò stesso qualificati come indebiti.
Verificata l'assenza di una valida pattuizione degli interessi ultra legali, il Tribunale ha correttamente disposto l'accertamento peritale per il ricalcolo degli stessi e sul punto ha fornito precise indicazioni al CTU nel quesito, specificando che il ricalcolo dovesse essere eseguito applicando gli interessi legali per tutta la durata del rapporto.
Su questa indicazione la banca non ha mosso alcuna contestazione in primo grado, nemmeno nelle difese conclusive, con ciò precludendosi di poterlo fare per la prima volta in appello, ove sostiene, ormai inutilmente, che per il periodo successivo al 1992 avrebbe dovuto essere applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b
Ciò determina, l'inammissibilità sia della prima parte del terzo motivo d'appello, sia della quarta
4 doglianza, per novità degli stessi.
Nel medesimo terzo motivo di gravame l'appellante censura la decisione di primo grado poiché il
Tribunale non aveva respinto la domanda per essere la stessa basata su presupposti di fatto diversi da quelli enunciati in atto di citazione. Nell'atto introduttivo l'attore aveva dichiarato che il c/c fosse
“tacitamente” affidato, ma, in seguito (tuttavia prima delle preclusioni assertive e probatorie), aveva prodotto i contratti di affidamento che aveva appena ricevuto dalla banca a cui la richiesta era stata rivolta prima dell'introduzione del giudizio (circostanza dedotta in primo grado e non contestata dalla banca).
In definitiva, quindi l'appellante assume che del ritardo con cui la banca aveva fornito la documentazione richiesta dovrebbe subirne le conseguenze il correntista che aveva dedotto, dall'assenza di risposta della banca, che non vi fossero accordi relativi agli affidamenti.
La doglianza non ha pregio, non foss'altro perché la documentazione afferente i contratti e le condizioni pattuite sono stati prodotti tempestivamente e detta circostanza, da cui non vi è ragione per dedurne che vi fosse mala fede nella condotta dell'attore, come sostiene l'appellante, rende superfluo l'esame della restante parte del motivo d'appello con cui la banca sottolinea che le condizioni applicate ai rapporti di affidamento potevano comunque desumersi dagli estratti conto non contestati.
La presenza dei contratti rende infatti ultroneo l'esame degli estratti conto al solo fine di ricercarne le condizioni contrattualmente pattuite poiché le stesse emergono dai documenti contrattuali versati in atti.
In merito a dette condizioni, si evidenzia che il Tribunale non ha trascurato la documentazione prodotta dall'appellata e relativa ai contratti d'affidamento concessi nel corso di rapporto ma vi ha rinvenuto, anche in essi, una invalida pattuizione delle condizioni economiche poiché si limitavano a richiamare quelle applicate al contratto di conto corrente.
Quest'ultima circostanza non è stata oggetto di specifica censura.
Infatti, l'appellante, che in primo grado non ha mai sostenuto che la produzione dei contratti di affidamento fosse incompleta (le contestazioni hanno riguardato solo il contratto di conto corrente), si è soffermata, solo in appello, sul difetto di prova per omessa produzione dei contratti di affidamento nella loro versione integrale, ma senza nulla dedurre in merito all'interpretazione data dal tribunale alle clausole degli stessi relative alle condizioni economiche applicate, così come desunte dai documenti prodotti, incompleti o meno che fossero.
Sia il terzo che il quarto dei motivi di gravame vanno quindi disattesi.
5 Con il quinto mezzo l'appellante si dissocia dall'insegnamento della SC in punto di saldo rettificato e richiama a suffragio una serie di decisioni di merito emesse in epoca precedente la decisione del
Supremo Collegio a SU n. 5624/2022.
Il collegio, viceversa, condivide il pensiero della SC e peraltro aderito dal primo giudice, ritenendo che vada considerato che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché CP_1
gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
553/2022 del Tribunale di Rimini.
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado, che liquida in € 14.317,00 per compensi, Controparte_2
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 1° ottobre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
6 7