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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di
Giudice Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., nella pubblica udienza del 3 aprile 2024 la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2975 del r.a.c.l. dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...] e quivi residente, Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli Avvocati Lucio Corda e
Maria Luisa Biagetti, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura speciale agli atti
RICORRENTE
CONTRO con Controparte_1 sede legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTO-CONTUMACE
E CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA- CONTUMACE
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2022, ha chiesto il Parte_1
riconoscimento del diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l' CP_1
l'erogazione della somma di euro 3.544,03 a copertura delle omissioni contributive del datore di lavoro (già nei confronti del Fondo Org_1 Controparte_3 di previdenza complementare Fondo Pensione Prevedi, ex art. 5 Dlgs 80/92.
Il ricorrente ha in sintesi dedotto:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze di Org_1
(già dal 2 gennaio 2020 al 30 giugno 2021 con mansioni di Organizzazione_2
impiegato ed inquadramento al V livello del CCNL Attività Edilizia;
- di aver aderito in costanza di rapporto al Fondo Previdenziale Complementare
“ ; Controparte_2
- che la società datoriale, in data 30 luglio 2021, con sentenza del Tribunale di
Torino, n. 159/2021 è stata dichiarata fallita e i crediti maturati nel periodo di lavoro alle sue dipendenze sono rimasti insoluti;
- che il credito dal medesimo vantato nei confronti della società, pari a complessivi € 11.714,41, comprensivo di € 3.544,03 a titolo di quote non versate al
Fondo di Previdenza Complementare, è stato ammesso allo stato passivo, reso esecutivo in data 03.02.2022 e non opposto;
- di aver richiesto, in data 11 aprile 2022, l'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione della quota di TFR destinato alla previdenza complementare, non versata;
- di aver allegato alla predetta domanda la seguente documentazione: verbale stato passivo 3/2/2022 del Tribunale di Torino di ammissione, dichiarazione di non opposizione, dichiarazione e diniego alla compilazione modulistica del Curatore fallimentare, mandato, Mod. SR54 e SR96 del 30/3/2022, dichiarazione 4/4/2022 del Fondo Prevedi, copia conforme stato passivo.
- di non aver ottenuto alcun riscontro dall' CP_1
- di aver, perciò, agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del trattamento previsto dall'art. 5 d. lgs. 80/92 e, per l'effetto di condannare l' al pagamento del trattamento richiesto a favore del Fondo CP_1
Prevedi, quantificato nella somma di € 3.544,03 oltre accessori.
2. L' regolarmente citato non si è costituito in giudizio e, pertanto, è stato CP_1
dichiarato contumace all'udienza del 13 gennaio 2023, così come il Controparte_2
[...]
3. La causa istruita con prova documentale è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni di parte ricorrente.
4. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le motivazioni che seguono.
L'art. 2, comma 1, della l. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), stabilisce l'istituzione presso l' del Fondo di CP_1 garanzia per il trattamento di fine rapporto, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Prosegue lo stesso articolo di legge, nei commi successivi:
“
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere
a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo
209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto […]”.
L'art. 5, modificato dall'art. 21 decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, ha istituito presso l' il Fondo di garanzia per la posizione previdenziale CP_1 complementare, che ha lo scopo di intervenire se il datore di lavoro insolvente ha omesso di versare in tutto o in parte i contributi alla forma di previdenza complementare del lavoratore.
I successivi commi 2 e 3 precisano rispettivamente che: “nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi” e “il Fondo
è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi versati a norma del comma 2”.
L'art. 5, d.lgs. n. 80/1992 prevede, pertanto, che in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi destinati alla previdenza complementare, il lavoratore rimasto insoddisfatto all'esito delle procedure concorsuali ha diritto di CP_
“richiedere al Fondo di Garanzia (gestito dall' di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”. In buona sostanza l'art. 5 del d.lgs. n. 80 /1992 attribuisce al lavoratore il diritto di avanzare apposita richiesta al affinchè quest'ultimo eroghi al gestore del fondo di Org_3
previdenza complementare le somme integrative degli omessi versamenti;
somme che solo dopo averle ricevute dal il gestore del fondo di Org_3 previdenza complementare potrà corrispondere al lavoratore al verificarsi dei presupposti di legge. Il lavoratore può, quindi, richiedere al Fondo di garanzia preposto il pagamento diretto in favore del fondo di previdenza complementare della contribuzione omessa. La richiamata normativa esclude e non consente altre e distinte dinamiche.
5. Nel caso di specie trovano applicazione i principi esposti nella normativa richiamata.
Risultano, infatti, documentalmente dimostrati la cessazione del rapporto di lavoro, lo stato di insolvenza del datore di lavoro e la sussistenza del credito del lavoratore che è stato ammesso allo stato passivo, con provvedimento avente carattere di definitività. Il ricorrente ha provato, altresì, di non aver riscattato la propria posizione presso il Fondo di previdenza complementare Fondo Prevedi come da dichiarazione del legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare Fondo Pensione
Prevedi agli atti (cfr. allegato alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia parte ricorrente).
Infine, nel caso di specie, come previsto dalle circolari dell' in materia il CP_1
ricorrente ha allegato tutta la necessaria documentazione richiesta: verbale stato passivo 3/2/2022 del Tribunale di Torino di ammissione, dichiarazione di non opposizione, dichiarazione e diniego alla compilazione modulistica del Curatore fallimentare, mandato, Mod. SR54 e SR96 del 30/3/2022, dichiarazione 4/4/2022 del Fondo Prevedi, copia conforme stato passivo (Cfr. domanda al Fondo di
Garanzia e allegati).
In forza della normativa vigente in materia, pertanto, il ricorrente ha correttamente richiesto la condanna dell' al pagamento del trattamento CP_1 richiesto a favore del Fondo Prevedi.
Alla luce di tali considerazioni deve, quindi, essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere dal Fondo di Garanzia gestito dall' la somma lorda pari CP_1
ad euro 3.544,03 a titolo di omissioni contributive attuate dalla nei Org_1
confronti del Fondo Pensione Prevedi, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione, decorrenti dalla maturazione del diritto fino al saldo in favore del Fondo Pensione Prevedi.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l e il ricorrente e CP_1 vengono liquidate ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore del decisum, sui minimi in ragione della semplicità dell'attività svolta e tenuto conto dell'assenza d'istruttoria, mentre considerato il ruolo processuale del Controparte_2
chiamata in causa ex art. 102 c.p.c. e la sua contumacia, si reputa giustificato compensare le spese tra l' e quest'ultima. CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: in accoglimento della domanda proposta da relativamente alla Parte_1
somma dovuta a titolo di TFR destinato al Fondo Complementare, condanna l' CP_1 quale gestore del Fondo di Garanzia, alla liquidazione in favore del Controparte_2
l'importo lordo pari ad euro 3.544,03 a titolo omissioni contributive attuate
[...]
da (già e oltre rivalutazione e interessi come per Org_1 CP_3 CP_4 legge, decorrenti dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1
liquidandole in complessivi euro 886,00 oltre al C.U. se dovuto, spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge. compensa integralmente le spese processuali tra l' e CP_1 Controparte_2
[...]
Così deciso in Cagliari, 3 aprile 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Silvia Sotgia