TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NZ
Il Tribunale Ordinario di NZ , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1800/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 21.3.2023 da:
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1 con sede in Padova, via Retrone 30, c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente a [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. ANGELO ZAMBUSI (c.f. ) del Foro di C.F._2
Padova, indirizzo PEC utenza tel. e fax Email_1
049.6455493, con domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Cittadella (PD), Via T. Gallio n.6
attrice opponente
CONTRO (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.VACCARI ANDREA (C.F. ) C.F._3 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in CONTR BARCHE 26 36100 VICENZA
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE
Nel merito: per i motivi espressi in narrativa, revocare il ricorso/decreto ingiuntivo opposto n. 302/2023 del
06/02/2023, R.G. n. 591/2023, emesso dal Tribunale di NZ, respingendosi altresì ogni domanda così come formulata dall'opposta previo correlato accertamento negativo, in tutto o in parte, dell'avverso preteso asserito ma contestato credito. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, allo stato, non ammesse e come tempestivamente richieste ed articolate.
In ogni caso: con rifusione di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, ed accessori di legge;
in via di mero subordine, con compensazione integrale di dette tra le parti.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
1) In via preliminare acquisirsi al giudizio atti e documenti di cui al fascicolo monitorio n.591/2023
RGNR Tribunale di NZ;
2) In via preliminare concedersi la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo 302/2023 RGING del 6.02.23 del Tribunale di NZ, 591/2023RGNR posto che l'opposizione spiegata da è Parte_2 fondata su prova scritta o di pronta soluzione nell'accezione di cui all'art 648 Cpc;
3) In via subordinata preliminare, posto che la contestazione di cui all'opposizione è espressamente riferita a due voci (un piatto doccia ed un lavatoio) che pertabulas risultano invece estranee alle fatture azionatein via monitoria che per l'effetto diventano non contestate nel loro importo nell'accezione di cui all'art 648 Cpc,concedersi la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo 302/2023 RGING del
6.02.23 del Tribunale di NZ, 591/2023;
4) In via principale nel merito: rigettarsi l'opposizione proposta da quanto infondata in fatto CP_3 ed in diritto confermandosi per l'effetto il Decreto Ingiuntivo302/2023 RGING del 6.02.23 del
Tribunale di NZ, 591/2023RGNRdichiarandosi il medesimodefinitivamente esecutivo;
5) Condannarsi la ex art 96 Cpc,anche d'ufficio, per responsabilità aggravata. Parte_3
6) Spese e competenze di opposizione interamente rifuse alla ditta Controparte_2 Firmato CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 302/2023 che le ingiungeva il pagamento della somma di Euro 27.054,02, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
sulla base delle fatture nn. 485 dell' 11.11.2021, 15 del Controparte_2
10.02.2022, 18 del 10.02.2022, 239 del 21.06.2022, 255 del 04.07.2022, emesse per i lavori svolti dalla ricorrente nei cantieri di situati in OS (VI) e Parte_1
FR AD (PD). L'attrice opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto affermando che la controparte era incorsa in gravi inadempienze contrattuali perché in relazione alle fatture n. 15 del 10.02.2022 di Euro 7.990,00= e n. 255 del 04.07.2022 di Euro 8.942,00, riguardanti il cantiere di in OS non aveva consegnato Parte_1 le dichiarazioni di conformità e il libretto dell'impianto idro-termo-sanitario con codice catasto e numero chiave impianto, nonostante la richiesta di con Parte_1
2 mail del 15.06.2022 (doc.4); affermava inoltre che era stato fatturato il montaggio di un piatto doccia e di un lavatoio non eseguiti, con importi rispettivamente di Euro 200,00 e di Euro 130,00.
Parte convenuta, costituitasi, replicava che l'ammontare complessivo delle fatture 2a (15/00) e 2d (255/00) ammonta ad Euro 16.932,00 ossia a cifra esattamente coincidente con la somma di Euro 16.932,00 risultante dal totale complessivo (pag. 3) dello Stato Avanzamento Lavori del 21.04.22(Doc. 11) redatto a conclusione dell'opera, che a Pag 3 voci 3 e 4, attesta il montaggio di 2 piatti doccia e di 0 (ZERO) lavatoi;
il Sal era stato ricevuto e mai prima contestato dalla odierna opponente, e l' effettiva installazione dei 2 piatti doccia risultava anche dalla nota di cantiere dell' 11.02.22 (Doc 12)
Quanto alla consegna della certificazione di conformità, rilevava che il contratto concluso tra le parti prevedeva all' art. 11 che la certificazione di conformità, alla quale sono indissolubilmente collegati il libretto dell'impianto, codice catasto e numero chiave, sarebbe stata rilasciata solo a pagamenti effettuati. Anche se il contratto di cui al Doc.1 era relativo al cantiere di FR AD sottoscritto da il 7.12.2020, in occasione del preventivo per OS in data Pt_1
27.10.2021 le parti concordavano che le condizioni contrattuali sarebbero state esattamente le stesse del precedente contratto del cantiere di FR AD.
All'esito della prima udienza veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Dopo lo scambio delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2024. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice in quanto irrilevanti perché relativi a circostanze non contestate, o generici o contrari a prova documentale. Va anzitutto osservato che la attrice opponente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine ai lavori eseguiti nel cantiere di FR AD e alle relative fatture. Solo in ordine al cantiere di OS ha eccepito che sarebbero stati fatturati piatti doccia e lavatoio non installati. Tuttavia la somma fatturata è quella esattamente corrispondente al SAL trasmessole il 21.4.2022 e mai contestato, da cui risultano due piatti doccia e zero lavatoi (docc. 11 e 14 di parte convenuta), e l'installazione dei piatti doccia ha riscontro documentale anche nel doc. 12 , nota di cantiere . L'omessa consegna dei certificati è conseguenza del mancato pagamento da parte dell'attrice opponente, atteso che, come affermato dalla convenuta in atto di costituzione e non contestato dall'attrice, nel primo contratto tra le parti, richiamato anche per il secondo cantiere, ne era stata pattuita la consegna solo dopo l'integrale pagamento . L'inadempimento dell'attrice opponente giustifica la mancata consegna dei certificati, oltre che a norma del contratto, anche secondo il principio di cui all'art, 1460 cc per cui inadimplenti non est adimplendum, essendo certamente più
3 grave atteso che l'attrice ha omesso di pagare anche le fatture in relazione alle quali non sussistevano contestazioni. L'opposizione va pertanto rigettata, in quanto infondata e dilatoria. Sussistono anche i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 u. co. cpc previgente, atteso che l'opposizione è stata proposta con malafede o colpa grave allo scopo di procrastinare la formazione del titolo esecutivo in favore del creditore. Pertanto l'attrice opponente va condannata anche al pagamento di somma equitativamente determinata, che si reputa congruo stabilire nella metà dei compensi professionali. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo opposto n.302/2023;
2) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta, e alla somma, equitativamente liquidata ex art. 96 u.co.cpc, di euro 1904,50.
Così deciso in NZ il 7.3.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
4