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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 2450/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio del difensore, Avv. NICOLA BARSOTTI, C.F.
, sito a Lucca, via Alcide de Gasperi, n.83 C.F._2
e
, C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliata presso lo studio del difensore, Avv. NICOLA BARSOTTI, C.F.
, sito a Lucca, via Alcide de Gasperi, n.83 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1/04/2025 le parti hanno premesso: di avere contratto matrimonio in data 28/05/2011, (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SESTOLA, Modena, al n. 3, P.1, Anno
2011); dall'unione era già nata la figlia (4.08.2006); ormai da Persona_1
tempo la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione, in conformità agli accordi da loro raggiunti.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto
Pag. 2 di 3 prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in data 28/05/2011 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SESTOLA, Modena, al n. 3, P.1,
Anno 2011);
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SESTOLA, Modena, di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso del 1/04/2025.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 2450/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio del difensore, Avv. NICOLA BARSOTTI, C.F.
, sito a Lucca, via Alcide de Gasperi, n.83 C.F._2
e
, C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliata presso lo studio del difensore, Avv. NICOLA BARSOTTI, C.F.
, sito a Lucca, via Alcide de Gasperi, n.83 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1/04/2025 le parti hanno premesso: di avere contratto matrimonio in data 28/05/2011, (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SESTOLA, Modena, al n. 3, P.1, Anno
2011); dall'unione era già nata la figlia (4.08.2006); ormai da Persona_1
tempo la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione, in conformità agli accordi da loro raggiunti.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto
Pag. 2 di 3 prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in data 28/05/2011 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SESTOLA, Modena, al n. 3, P.1,
Anno 2011);
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SESTOLA, Modena, di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso del 1/04/2025.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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