Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3895 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 17 ottobre 2024 e vertente
TRA
(in proprio e quale coerede del coniuge signora AR [...]
, , PE Parte_2 Parte_3
(nella loro esclusiva qualità di coeredi della madre Parte_4 signora ) PE rappresentati e difesi dagli avv.ti Rodolfo Barsi e Carmenrita La Gioia;
ATTORI
E
e (quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_2
, e (quali eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4
, e (quali eredi di Persona_3 Controparte_5 CP_6 [...]
, Per_4 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Fatano;
Parte_5 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Laura Conte;
1
e (quali eredi di , CP_9 R_ Persona_4 Controparte_10
(quale erede di e di ), Persona_5 Persona_6 CP_11
(quale erede di ,
[...] Persona_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione di bene comune
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17 ottobre 2024 e relative note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
– marito di – e AR PE Parte_2
– figli di – hanno Parte_3 Parte_4 PE esposto di essere coeredi di nata a [...] il [...] e PE deceduta in Lecce il 25.11.2020, detentrice di un ottavo di quota di proprietà indivisa, al pari dei suoi altri sette germani, dell'immobile sito in Lecce al Viale della
Libertà n. 74, quota di proprietà che trova titolo nella successione legittima nel patrimonio del padre di defunto in data PE Controparte_1
13.4.1995. ha poi dedotto di aver occupato e posseduto uti dominus, AR unitamente alla defunta moglie l'abitazione, con relativo PE terrazzo, sita al primo piano in Viale della Libertà n. 74 a Lecce per oltre 50 anni e, nello specifico, a partire dal marzo 1966 e che tale possesso è stato continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Gli attori hanno, quindi, convenuto in giudizio Controparte_7 CP_11
e nella loro qualità di eredi di
[...] Controparte_1 Controparte_2
e Persona_2 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_5 CP_6
nella loro qualità di eredi di e
[...] Persona_4 Controparte_3 [...]
nella loro qualità di eredi di CP_4 Persona_3 Parte_5 CP_10
2 , nella sua qualità di erede di e di CP_10 Persona_5 Persona_6 al fine di chiedere l'accertamento dell'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., sin dal 2015 o da data antecedente dovendo farsi risalire l'occupazione al 1966, sulle quote indivise di appartenenza dei figli del defunto e/o dei loro Controparte_1 aventi causa in relazione all'immobile sito in Lecce al Viale della Libertà n. 74, con vittoria delle spese del giudizio.
nella loro qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_2
, nella loro qualità di eredi di
[...] Controparte_5 CP_6 Persona_4
nella loro qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4 Persona_3
si sono costituiti con propria comparsa chiedendo il rigetto della domanda
[...] attorea. In via preliminare, hanno eccepito l'improcedibilità della stessa atteso il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione ex art. 5 D. Lgs.
n. 28/2010, tentativo poi espletato nel corso del giudizio e, nel merito, hanno dedotto l'insussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'acquisto del bene immobile per usucapione ex art. 1158 c.c.. Con specifico riguardo a tale ultimo aspetto, i convenuti hanno dedotto l'omessa indicazione dell'esatto momento in cui dante causa degli attori, avrebbe iniziato a possedere uti PE dominus l'immobile nonché la pacifica ammissione da parte della stessa
[...] di essere solo comproprietaria del bene oggetto di causa e, dunque, di R_ aver posseduto il bene uti condominus. si è costituito con propria comparsa, eccependo l'infondatezza della Parte_5 domanda attorea in quanto ha utilizzato l'immobile per cui è PE causa con la consapevolezza di essere coerede per la quota di un ottavo insieme agli altri fratelli, in attesa dello scioglimento della comunione ereditaria.
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti nonché con l'assunzione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Come esposto in premessa, le parti in causa sono comproprietarie di un bene immobile sito nel Comune di Lecce, del quale AR CP_4
3 hanno rivendicato AR Parte_3 Parte_4
l'acquisto della proprietà a titolo originario, affermando di averlo posseduto in modo esclusivo, continuo, pacifico, pubblico, ininterrotto e indisturbato.
Si tratta in particolare di un'abitazione al primo piano con relativa terrazza sita in
Lecce, al Viale della Libertà n. 74.
A fondamento della propria domanda gli attori hanno dedotto che, sin dal marzo
1966, e suo marito hanno posseduto e PE AR disposto dell'immobile in maniera esclusiva, continua e indisturbata, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, pagando le relative utenze e imposte sui rifiuti (cfr. all. n. 9 memora 183, comma VI, n. 2 di parte attrice) nonché possedendo le chiavi che consentono l'accesso all'abitazione talché nessuno dei convenuti ha avuto la possibilità di accedervi (cfr. p. 2 memoria 183, comma VI, n. 1 c.p.c. parte attrice: “ […] infatti, il signor e sua moglie signora AR R_
(dante causa degli odierni attori) sono stati gli unici (ed il signor
[...] [...] lo è ancora) a possedere in via esclusiva il bene in veste di effettivi AR proprietari per oltre 50 anni, sin dal marzo 1966, occupandolo, utilizzandolo personalmente, interessandosi dello stesso e svolgendo sullo stesso regolari attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e facendosi carico anche dei relativi costi economici;
d'altronde, sono stati gli unici ad essere in possesso delle chiavi dell'immobile, ad effettuarvi l'accesso e a compiere in via esclusiva atti di disposizione dello stesso”).
Gli attori specificano, altresì, che gli altri proprietari delle quote indivise si sono sempre disinteressati di tale cespite (cfr. p. 2 atto di citazione: “Del bene per cui è causa gli altri figli del signor e/o loro aventi causa non si sono Controparte_1 mai interessati né hanno svolto alcuna attività di utilizzo e manutenzione dello stesso, che è stata da sempre curata dalla signora , ancora oggi, PE dall'odierno istante signor i quali hanno sostenuto anche oneri AR economici uti dominus”) e che la dante causa e il marito PE [...] vi hanno sempre risieduto come da allegato certificato di residenza AR storico (cfr. all n. 4 all'atto di citazione).
Infine, nelle proprie memorie fanno altresì presente che nel giudizio n. 8105/2017 per la divisione della comunione ereditaria instaurato innanzi a questo Tribunale le sorelle e hanno affermato che “le eredi CP_9 Controparte_13 R_
4 attrici, godono da sempre, senza dar conto ad alcuno, dei beni caduti in successione, abitando i rispettivi appartamenti. In atti, a comprova di tale circostanza, innegabile,
i certificati storici di residenza di che risiede dal 1992 ad oggi in Controparte_7
Lecce, via G. Braccio e che risiede dal 1966 in Lecce, alla via Del PE
Mare 74” (cfr. p. 5 all. n. 10, memoria 183, comma VI, n. 2 parte attrice) e hanno sottolineato che il comportamento contumaciale di e CP_9 Controparte_13 nel presente giudizio, da un lato, e le prove testimoniali, dall'altro, hanno confermato la sussistenza in loro favore del possesso utile ai fini dell'usucapione dell'immobile.
I convenuti hanno contestato la ricostruzione attorea affermando che, al contrario, tale occupazione è avvenuta per mera tolleranza, prima, da parte del padre di il defunto e in seguito alla morte di PE Controparte_1 quest'ultimo per mera tolleranza da parte dei coeredi e comproprietari delle quote indivise. In particolare, i convenuti hanno evidenziato che sussisterebbe un riconoscimento da parte di del concorrente diritto di proprietà PE con gli altri coeredi e, quindi, della volontà di voler godere del bene uti condominus.
Tale riconoscimento troverebbe riscontro in diversi atti giudiziari e, nello specifico, nell'atto di citazione del 1996 nonché in quello del 26.7.2017 introduttivo del giudizio R.G. n. 8105/2017 pendente innanzi a questo Tribunale, nel quale dante causa degli odierni attori, avrebbe incluso tra i beni PE oggetto dell'invocato scioglimento di comunione ereditaria anche l'appartamento di cui si verte in questa sede (cfr. p. 4 comparsa di costituzione e risposta avv. Fatano:
“Il patrimonio relitto del de cuius signor era costituito dai Controparte_1 seguenti beni: […] c) appartamento al primo piano sito in Lecce al viale Della Libertà,
n. 74/B, con terrazzo ora riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lecce al foglio 214, p.lla 353, sub. 3, cat. A/3, cl. 4, vani 6)”; p. 6 della stessa comparsa: “c) appartamento sito in Lecce alla Via della Libertà n. 74/b con terrazzo a primo piano in uso alla figlia sposata e ancora p. 3 comparsa PE AR di costituzione avv. Conte: “[…] nell'ambito del quale ella stessa a ministero degli
Avv.ti Rodolfo Barsi e Carmenrita Lagioia ha richiesto la divisione ereditaria, ricomprendendo tra i beni a dividersi l'appartamento sul quale oggi il marito ed i suoi eredi vorrebbero far valere l' acquisto delle quote dei coeredi di Controparte_1 per intervenuta usucapione ( all. n.2)).
5 In disparte quanto richiesto e dedotto in altro giudizio, la presente controversia attiene all'accertamento dei presupposti di legge in capo a AR
circa Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'eventuale intervenuta prescrizione acquisitiva in relazione al bene immobile sito in Lecce, al Viale della Libertà n. 74.
Al riguardo si osserva quanto segue.
In punto di diritto si ricorda che l'usucapione è disciplinata dagli artt. 1158-1167
c.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale.
Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr. Trib. Firenze, 22.4.1998).
È inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il
6 possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass. Civ., sez. II, 25.9.2002,
n. 13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate.
Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
7 Quanto all'acquisto per usucapione del bene comune da parte del comproprietario, si ricorda che “In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune
(nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla
"res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando
l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che ha confermato la sentenza d'appello denegativa dell'acquisto per usucapione da parte di un comproprietario, della quota degli altri comproprietari, con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell'altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus")” (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 19478 del 20/09/2007).
Il principio è stato ribadito di recente da Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021, secondo cui “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità)”.
8 È stato poi precisato che “Il coerede, il quale dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso (art.
1102, 1141 e 1164 cod. civ.), attraverso l'astensione del possesso medesimo in termini di esclusività ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"; poiché, peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione (sussistendo al riguardo una presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi), il coerede che invochi
l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002; conforme Sez. 2 - , Sentenza n.
35067 del 29/11/2022).
Infine, si ricorda che “Il possesso perdura anche per effetto della conservazione del solo "animus" se il mancato esercizio del godimento sulla cosa non dipenda da fatto estraneo alla volontà del possessore, tale da impedire che l'elemento del "corpus" possa essere ripristinato quando lo si voglia, salvo che la parte non abbia univocamente manifestato l'"animus derelinquendi"” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
9396 del 06/05/2005).
Venendo al caso di specie, gli attori deducono di aver pagato utenze e imposte relative all'immobile nonché di aver effettuato lavori di manutenzione come, peraltro, confermato dalle prove testimoniali assunte (cfr. quanto dichiarato dal teste : “sono stato dipendente dell'azienda dagli anni Testimone_1 R_
2000 al 2020 circa. Ho avuto modo, per vicinanza, di vedere la sig.ra R_
e il marito presso l'immobile sito in lecce al Viale della Libertà n. 74
[...] ininterrottamente. Posso dire che occupavano anche il terrazzo perché delle volte, essendo persone anziane, è accaduto che portassi le consegne d'acqua sul terrazzo.
Mi è capitato di vedere maestranze che tinteggiassero all'interno dell'immobile,
9 all'esterno non ricordo nulla. Tanto posso dire per aver visto in occasione del mio accesso al terrazzo, posso confermare di aver visto la sig.ra PE abitare l'immobile sino alla sua morte mentre il sig. vi abita a tutt'oggi” AR
CP_1 e dal teste “[…] dal 1994 i sig.ri detto con Testimone_2 AR la moglie occupavano la casa sita al primo piano in Viale della Libertà n. 74. Sono titolare di una ditta che esegue manutenzione degli impianti termici e la mia ditta si occupa della manutenzione dell'impianto termico dell'immobile dei sig.ri AR sin dal 2005 a tutt'oggi. A tutt'oggi preciso che mi consta che il sig. AR occupa tuttora l'abitazione sita in viale della Libertà n. 74. Tanto posso riferire perché ho personalmente visto il sig. e prima del decesso anche la sig.ra AR [...]
). R_
Più in generale, l'espletamento della prova testimoniale ha confermato la circostanza che la defunta e il marito hanno PE AR abitato l'immobile per cui è causa e diversi testimoni attestano, altresì, la presenza dei loro figli. L'intera prova testimoniale ha confermato unicamente che
[...]
e il marito hanno abitato nell'immobile, ma in nessun punto è stato R_ confermato che il possesso sia stato esercitato dichiaratamente e apertamente contro quello degli altri comproprietari e in modo incompatibile con un loro compossesso.
La prova espletata non ha in alcun modo riguardato il rapporto di PE con gli altri comproprietari e l'esclusione di un loro compossesso con atti
[...] apertamente e dichiaratamente inconciliabili con il possesso dei fratelli.
Il teste ha dichiarato che “sì è vero, a mia memoria da quando ero Testimone_3 bambino, visto che sono nato in [...] casa ubicata di fronte all'abitazione di
[...]
e della moglie, ho sempre saputo che la loro abitazione era quella AR ubicata sopra la fabbrica di acque gasate di e figli in viale Della Controparte_1
Libertà” precisando che “Non so dire se i coniugi abbiano curato la AR manutenzione di detto immobile. Posso precisare che la signora PE ha occupato l'abitazione fino alla morte e che il sig. la occupa AR ancora oggi” … “a chiarimento posso dire che l'immobile è in buone condizioni e che lo è ancora oggi”.
Il teste nel confermare la circostanza di cui al punto A.3) della Testimone_4 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attrice, ha chiarito che “la famiglia
10 ha sempre abitato presso l'abitazione di cui è causa e tanto posso dire AR per averla frequentata nel corso degli anni per il nostro rapporto di amicizia. Preciso ancora di avere 54 anni e di avere memoria da quando ne avevo 5/6 anni della circostanza che la famiglia ha sempre abitato l'immobile per cui è AR causa”.
Il teste ha dichiarato: “conosco il signor , Testimone_5 Parte_2 figlio della signora del signor dal 1984 e poso PE AR dire che frequentando l'immobile per cui è causa, la famiglia – R_ AR ha sempre abitato lì”.
Il teste ha dichiarato che “la signora ed il Testimone_6 PE signor abitavano l'immobile per cui è causa e ne erano proprietari. AR
Preciso di non aver visto il titolo di proprietà ma posso dire che hanno sempre abitato lì e tanto posso dire per aver lavorato presso la ditta i bibite” dalla metà PE del 1978 e sino al 2019. Il sito della ditta preciso, è ubicato al piano terra R_ dell'edificio di cui fa parte l'immobile per cui è causa” precisando che “Non so dire se hanno curato la manutenzione dell'immobile né in quali condizioni lo stesso sia”.
Il teste ha riferito che “abito al civico 76 della stessa via, e che Testimone_7 almeno dal 1968, la signora e il sig. abitavano PE AR
l'immobile sito in Lecce al Viale della Libertà 74. Ricordo, inoltre, che utilizzavano anche il terrazzo” specificando che “Non so dire se curassero o meno la manutenzione dell'immobile. Confermo che tanto è accaduto, per la sig.ra R_ sino alla data del decesso mentre il sig. e sua figlia vi AR Pt_4 abitano a tutt'oggi”
Il teste ha dichiarato che “[…] in altre occasioni mi sono recato Testimone_8
a casa del sig. che era sita al primo piano. In casa vi era anche la AR sig.ra insieme ad una loro figlia. Posso confermare questa circostanza della R_ presenza di e della moglie ed il fratello e di una AR R_ CP_4 sorella di cui non ricordo il nome sino all'anno 1999, data in cui l'ufficio fu trasferito in un'altra sede” precisando che “non so se ancora oggi il sig. occupa AR il predetto alloggio”.
Il teste ha affermato che “[…] Mi consta che i coniugi Testimone_9 [...]
e hanno sempre occupato l'abitazione sino ad oggi solo il sig. R_ AR
essendo deceduta la Sig.ra Mi consta che hanno AR PE
11 eseguito dei lavori di tinteggiatura esterni all'immobile nell'arco di 40 anni non avendo mai avuto accesso all'interno. Tanto posso riferire dal 1982 anno in cui mi sono occupata della tabaccheria”.
Il teste ha affermato che “è vera la circostanza secondo la quale la Testimone_10 signora ed il signor hanno vissuto – e il signor PE AR lo fa ancora – sin dal 1966 stabilmente ed ininterrottamente la AR casa di abitazione al primo piano sita in Lecce al viale della Libertà n. 74 con relativo terrazzo. Posso dire questo perché ho sempre vissuto in Viale della Libertà n. 78, ovvero nella palazzina posta poco in avanti rispetto alla predetta abitazione oggetto di causa. Ho sempre visto i signori e – e vedo PE AR il signor ancora ora – abitare la casa di abitazione stessa. Non ho AR frequentato l'immobile oggetto di causa, ma da bambina ho giocato con i figli dei signori e all'esterno” precisando che “non so R_ R_ AR dire se i signori e hanno curato la PE AR manutenzione della casa di abitazione” e che “[…] la signora ha PE vissuto nella casa di abitazione predetta sino alla sua morte ed il signor
[...] vi vive ancora con la figlia che vive con loro dalla AR Parte_4 nascita”.
Infine, il teste ha confermato la circostanza secondo cui Tes_11 PE
e hanno vissuto sin dal 1966 nella casa sita in Lecce al
[...] AR
Viale della Libertà n. 74 precisando che “posso dire tanto perché ho vissuto, da quando avevo 5 anni e sino a 4 anni fa, in via Ottavio Scalfo n. 10 che è una traversa di viale della Libertà (ex via Del Mare)”; che “non so dire se i signori PE
hanno curato la manutenzione dell'immobile” e che “anche
[...] AR
, fratello di , entrava nell'abitazione e parcheggiava”. Parte_2 CP_1
Anche l'interrogatorio formale di due delle parti convenute ha confermato la circostanza che l'abitazione è stata occupata dagli odierni attori. ha dichiarato che “la sig.ra ed il sig. Controparte_1 PE [...] hanno occupato l'abitazione sita in Lecce al viale della libertà, 74 b, AR primo piano. L'abitazione di cui parlo ha un lastricato solare sulla proiezione verticale della stessa abitazione che impropriamente può essere definita anche “terrazzo”. Per quanto a mia conoscenza la casa è occupata dal 1966 sebbene all'epoca avessi solo due anni. E lo è stata sempre. Attualmente la casa è occupata dal sig. Pt_1
12 in modo stabile. Ribadisco l'occupazione si estende anche alla terrazza AR predetta”. ha confermato la posizione sub A.2) della memoria ex art. 183, Parte_5 comma VI, n. 2 di parte attrice specificando che “non so se sono state fatte sull'immobile opere di manutenzione da parte di e di suo marito”. PE
All'esito di quanto emerso dall'istruttoria espletata è opportuno evidenziare che ciò che viene provato, in realtà, è l'occupazione del bene immobile da parte degli attori, circostanza mai contestata dalle parti convenute, e l'astensione da parte dei convenuti dall'uso del bene comune. Tuttavia, tali elementi sono necessari ma non sufficienti ad integrare i presupposti di legge ai fini dell'usucapione.
Nel caso in esame, trattandosi di usucapione di quote indivise è necessario, come sottolineato dalla giurisprudenza sopra richiamata, un elemento ulteriore e cioè la prova che gli attori abbiano volontariamente e manifestatamente escluso il pari uso del bene agli altri comproprietari;
la dimostrazione, cioè, che il comproprietario abbia goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più
“uti condominus”.
Pertanto, come argomenta in parte motiva la Suprema Corte nella citata sentenza n. 35067/2022, “non è nel mancato riconoscimento, dal punto di vista materiale, delle attività compiute dall'agente sulla cosa, né nel positivo riconoscimento dell'effettivo esercizio del compossesso da parte dei coeredi. La ratio decidendi è nella considerazione del non avere [l'attore] dimostrato che il rapporto materiale con la res si fosse verificato in modo da escludere, con palese manifestazione di volontà, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene (Cass. n.
5226/2002). Tale ratio non è attinta dal motivo di ricorso, che deve essere pertanto dichiarato inammissibile”.
Sul punto, l'unico elemento allegato dagli attori attiene al fatto che gli stessi fossero gli unici a possedere le chiavi che consentono l'accesso all'immobile.
Al riguardo è doveroso evidenziare che, pur dando atto gli attori di tale esclusività nell'accesso, non è dato sapere se tali chiavi siano rimaste le stesse da quando il defunto padre concesse in uso il bene alla figlia Controparte_1 PE oppure se le stesse siano state sostituite nel corso degli anni in ragione di
[...] un sopravvenuto cambio di serratura. Allo stato attuale, dunque, non è stato
13 provato che i fratelli non si siano semplicemente astenuti dall'uso del bene per tolleranza e che tale possibilità gli fosse preclusa in concreto.
Al contrario, gli attori avrebbero dovuto dimostrare di aver modificato la serratura, di averne comunicato la modifica ai comproprietari e di averli così scientemente e dichiaratamente esclusi dal compossesso del bene, divenendo possessori esclusivi.
Da ultimo, per quanto di rilievo ai fini della decisione, le circostanze secondo cui gli attori “hanno posto in essere, sempre in via esclusiva, atti di piena disponibilità sul bene de quo integranti comportamenti durevoli, anche compiendo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (stante, peraltro, il provato attuale buono stato dell'immobile) […]” (p. 5 comparsa conclusionale parte attrice) non sono idonee a integrare i presupposti richiesti ai fini dell'usucapione.
In proposito, è sufficiente ribadire che, nell'ambito dei rapporti intercorsi nella fattispecie per cui è causa e, cioè, rapporti tra coeredi comproprietari di quote indivise di un bene immobile, sussiste una presunzione “iuris tantum” in forza della quale si presume che il coerede che abbia sostenuto spese e abbia pagato imposte inerenti al bene comune abbia agito nella qualità di comproprietario anticipando le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi. Le opere di manutenzione, infine, che il comproprietario ha eseguito sul bene comune non sono idonee alla prova dell'acquisto della proprietà a titolo di usucapione, in quanto rientrano nell'esercizio delle facoltà del mero comproprietario.
Il pagamento delle utenze è connesso all'uso delle stesse da parte dei comproprietari ed è dunque del tutto in linea con i criteri di riparto dei costi tra comproprietari dei beni comuni.
In conclusione, il rapporto di parentela esistente tra le parti ben legittima una lunga tolleranza prestata dal padre, prima, e dai germani, poi, nei confronti della figlia e sorella in forza della quale la stessa ha adibito l'immobile sito PE in Lecce, al Viale della Libertà n. 74 ad abitazione familiare.
La prova orale ha confermato un'occupazione esclusiva del bene, ma non la aperta e dichiarata opposizione al possesso dei convenuti né che agli stessi sia stato impedito l'accesso.
In ragione di quanto sopra, la domanda attorea è rigettata.
Poiché l'istruttoria espletata ha confermato l'occupazione esclusiva del bene ma non l'aperto contrasto al possesso dei convenuti, con riconoscimento di uno dei
14 presupposti per l'usucapione, le spese di lite sono interamente compensate per le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 3895/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda di usucapione proposta da parte attrice;
b) Compensa le spese di lite tra le parti in causa.
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
15