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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/12/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla scadenza del termine previsto per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 1/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 7325/2023 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], e residente ivi in via Parte_1
Giuseppe Mazzini, n. 3, 81020, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessandro PERRECA e Maria TARTAGLIONE, presso cui elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da allegata procura,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, NONCHE' CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] domiciliato per la carica in Roma, al P.le Pastore n. 6 e, agli effetti della presente procedura, in Caserta, , P. le Maiorana, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
IA FERRANTE, come da procura in atti
E CONTRO (già , in Controparte_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. A/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Artemio BALDI, con cui elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al Corso Principe Amedeo n. 17, come da allegata procura,
E CONTRO
in persona del Controparte_6
Direttore, dr. nella sua qualità di l.r.p.t., domiciliato presso la sede in CP_7
Caserta al Viale Lincoln ex Area Saint Gobain Fab. A/3, rappresentato e difeso, ai sensi di legge, dagli Avv. Giulia DE VINCENTIS, Domenica CUOMO, Annagrazia MOSINA PASCARELLA, Erika ROMANO, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata,
RESISTENTI
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento per cartelle e avvisi di addebito
Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti interruttivi e da note sostitutive d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 novembre 2023 l'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2023 900 841 3401 000, notificata dall'
[...]
di Caserta in data 06.10.2023 (cfr. doc. n. 1 in all.: Intimazione di Controparte_4 pagamento e doc. n. 2 in all.: distinta interrogazione poste italiane dati notifica) e recante n. 14 cartelle e n. 4 avvisi di addebito, che in questa sede impugna limitatamente ai seguenti titoli (per € 24.060,75): 1) 028 2017 002 752 3090 000, presuntivamente notificata il 28/06/2018 relativa a pretese sede di Caserta, anni 2016 e 2017 dell'importo complessivo di € CP_2
391,38; 2) 028 2019 000 113 0666 000, presuntivamente notificata il 25/09/2019 relativa a pretese sede di Caserta, anno 2018 dell'importo complessivo di € 611,19; CP_2
3) 028 2020 003 500 2764 000, presuntivamente notificata il 15/04/2022 relativa a pretese sede di Caserta, anni 2018, 2019 e 2020 dell'importo complessivo di CP_2
€ 894,90; 4) 028 2022 002 085 1059 000, presuntivamente notificata il 10/10/2022 relativa a pretese anni 2020, 2021, 2022 dell'importo complessivo di € 807,83; CP_2
5) 028 2021 001 189 3762 000, presuntivamente notificata il 10/10/2022 relativa a pretese , anno 2018 dell'importo complessivo di Controparte_6
€ 12.930,30; 6) 328 2017 000 007 1610 000, presuntivamente notificato il 20/02/2017 relativo a pretesa sede di Caserta, anni 2015 e 2017, dell'importo complessivo di € CP_1
713,04; 7) 328 2017 000 109 7943 000, presuntivamente notificato il 29/09/2017 relativo a pretesa sede di Caserta, anni 2016 e 2017, dell'importo complessivo di € CP_1
913,72; 8) 328 2019 000 353 6529 000, presuntivamente notificato il 12/09/2019 relativo a pretesa sede di Caserta, anni 2013 e 2019, dell'importo complessivo di € CP_1
3.558,54; 9) 328 2022 000 361 3605 000, presuntivamente notificato il 27/09/2022 relativo a pretesa sede di Caserta, anni 2013 e 2019, dell'importo complessivo di € CP_1
3.239,30. Ha lamentato l'omessa notifica dei titoli presupposti, oltre che svariati vizi formali e contenutistici per violazione delle norme dello Statuto del contribuente, della L. 241/1990 in ordine alla completezza dell'atto e alla sua motivazione, l'errata applicazione di sanzioni e interessi, la maturata decadenza e la sopravvenuta prescrizione quinquennale, in mancanza di atti interruttivi dalla data della presunta notifica a quella dell'atto oggi impugnato. Ha chiesto, pertanto, previa sospensiva, di annullare l'intimazione di pagamento, anche per nullità/inammissibilità/illegittimità derivata, con vittoria di spese di lite e attribuzione per anticipo fattone.
Si costituivano i convenuti, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto e difendendo la legittimità del proprio operato. Chiedevano l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, stante la rituale notifica degli atti presupposti e la tardività dell'opposizione, oltre che la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento, attesa l'interruzione del decorso prescrizionale con atti successivi e comunque la sospensione dello stesso, in applicazione della normativa per l'emergenza pandemica.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c., a scioglimento della riserva, la causa viene decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Poste annullate Dalla memoria di costituzione dell' emerge (cfr. documentazione all. di discarico) CP_2 che in data 02.04.2024, in epoca quindi successiva al deposito del ricorso, è stata trasmessa denuncia di cessazione dell'attività lavorativa della ditta opponente avvenuta sin dal 2016; per cui l'Ente ha provveduto ad annullare le cartelle sub nn. 1)-4) indicate nella parte in fatto del presente provvedimento. Va dichiarata cessata la materia del contendere in parte qua, atteso che l' ha CP_2 documentato i provvedimenti di annullamento delle cartelle di cui è ente impositore sottesi all'intimazione di pagamento oggi opposta. Non v'è dubbio che nel caso di specie deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente in ordine ai predetti titoli. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, per i titoli opposti è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'annullamento.
Controparte_6
La cartella di pagamento sub n. 5) n. 028 2021 001 189 3762 000 relativa al ruolo 3531 del 14/04/2021, scaturisce dall'iscrizione a ruolo di somme ingiunte a seguito di accertamenti ispettivi, volti a verificare l'osservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale. Dalle difese dell' emerge che precisamente la cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto l'ordinanza ingiunzione n. 359/2018/SIL del 05/11/2018, notificata al ricorrente in data 25/11/2018 come da avviso di ricevimento. La stessa ordinanza ingiunzione scaturisce dal verbale di accertamento n. 2017-110963-PCON-1 del 15/05/2017, notificato al ricorrente in data 15/06/2017, come da avviso di ricevimento depositato. A seguito del mancato pagamento del già menzionato verbale, è stata ingiunta la sanzione amministrativa e, restando inadempiuta anche l'ordinanza ingiunzione n. 359/2018/SIL del 05/11/2018, si è proceduto alla riscossione coattiva con numero ruolo 3531 del 14/04/2021, come indicato nel prospetto del contribuente.
Ebbene, in relazione a tale titolo deve dichiararsi l'incompetenza per materia e funzionale inderogabile del Giudice adito, in accoglimento della spiegata eccezione preliminare. Infatti, la competenza ex art. 6 D.lgs. n. 150/2011 è devoluta al Giudice Ordinario, mentre il Giudice del Lavoro è competente in ordine a provvedimenti emessi dagli Enti ed Istituti gestori delle forme di Previdenza ed Assistenza Obbligatorie e che hanno ad oggetto omissioni di contributi e premi non versati, ex art. 35, co. 4, L. 689\81, alla stregua del quale: “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”. Nel caso di specie il titolo impugnato non attiene all'omesso versamento di premi e contributi e non è stata adottata dagli enti di cui al precedente art. 35. Va rammentato, inoltre, che, nel caso in esame non vi è incompetenza in senso tecnico del giudice adito in quanto, in linea con le costanti pronunce della Corte di Cassazione, deve osservarsi che sono estranee a, concetto di competenza – ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c. – tutte le questioni inerenti la sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra sezioni o fra magistrati di un medesimo ufficio giudiziario, per la cui soluzione vengono adottati provvedimenti aventi esclusivamente natura ordinaria ed organizzativa.
Residua la delibazione della legittimità dell'intimazione di pagamento in relazione agli avvisi di addebito di cui ai nn. 6)-9).
Premessa Giova preliminarmente evidenziare che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell' CP_1
e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo. Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.
Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi (art. 29 D. lgs. cit.).
Strumenti di tutela del contribuente Occorre precisare – in ordine alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda - che questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni: a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva;
trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda. Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito)“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”; c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno. Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.
Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.
Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che parte ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, nella misura in cui contesta le operazioni di notificazione degli avvisi di addebito (cfr. conclusioni), oltre che vizi formali e contenutistici e la decadenza, nonché l'opposizione all'esecuzione per la sopravvenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla notifica.
Legittimazione passiva Ebbene, individuata nei termini poc'anzi detti la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche dell'Agente della Riscossione. Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato (anche se nel caso degli ava è l' stesso che provvede alla notifica) anche con la società CP_1 esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Naturale contraddittore di un giudizio in cui la doglianza è rappresentata dal vizio di notifica dell'intimazione di pagamento è l'esattore. Inoltre, l' è responsabile della correttezza della procedura esecutiva Controparte_4 ed è il solo a poter documentare l'eventuale notifica di atti interruttivi del decorso prescrizionale. Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di . CP_9
Ammissibilità Giova rimarcare che - in punto di interesse ad agire - l'intimazione di pagamento fa cessare l'inerzia dell'amministrazione nel portare avanti l'esecuzione previdenziale, essendo atto che esprime la volontà dell'Ente di agire nei confronti del contribuente per l'azione di recupero, laddove il Concessionario riscontra il mancato pagamento entro il termine di giorni 5 dalla notifica che costituisce atto di costituzione in mora.
Tempestività È necessario a questo punto verificare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 617 c.p.c., avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
Con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Ancora più chiaramente la Cassazione, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta […] di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare o meno la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale […], nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (S.U. 5791/2008 cit.). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n. 18691; così pure Cass. 2004 n.21863). In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che
“le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
Su queste premesse si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 6.10.2023, da considerarsi quale nuovo dies a quo (e la circostanza è pacifica tra le parti, è lo stesso ricorrente ad indicare tale data in ricorso e ha fornirne documentazione probante cfr. all. 1 e 2), mentre il ricorso è stato depositato il 15.11.2023; per cui intempestiva è l'opposizione concernente le doglianze formali circa il quomodo executionis, non fatta valere nel breve termine di 20 giorni secondo quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c. Quindi, il contribuente ha perso l'occasione di recuperare la tutela nel caso in cui vi fosse stata l'omessa notifica dei titoli sottesi, censura il cui vaglio è quindi inesorabilmente precluso.
Decadenza Per completezza di trattazione, va precisato altresì che priva di pregio giuridico si appalesa l'eccezione di decadenza, nei generici termini formulati in ricorso, in quanto, secondo l'indirizzo espresso da Cass. sez. lav. 5 giugno 2014 nr. 12631, cui questo giudice intende dare continuità, l'invocata norma dell'art. 25 DPR 602/73 non è applicabile alla riscossione dei contributi, per la quale opera il diverso termine di decadenza di cui all'art. 25 D.lgs. 46/1999. L'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, infatti, pur prevedendo l'estensione alle entrate riscosse mediante ruolo a norma del precedente art. 17 - (tra cui rientrano i crediti degli enti previdenziali) - delle disposizioni previste al titolo I (capo II) ed al titolo II del d.P.R. 602 del 1973, fa salve in premessa le speciali disposizioni contenute negli articoli successivi dello stesso testo legislativo: tra esse gli articoli 24 e 25, che dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.
“Con la conseguenza che l'esigenza di non lasciare il debitore esposto alla procedura di recupero esattoriale per un tempo irragionevole - in epoca successiva alla iscrizione a ruolo dei contributi dovuti e prima della notifica della cartella esattoriale- trova adeguata soddisfazione nelle previsione del termine di prescrizione quinquennale del credito dell'Ente previdenziale” (cfr. Cass. sentenza 2 febbraio 2016, n. 1975). Tra l'altro, la decadenza di cui all'art. 25 ha pacificamente natura di decadenza processuale e non sostanziale, che non è idonea ad elidere il merito della debenza.
Vizi formali-contenutistici Per quanto riguarda i vizi formali censurati, poi, per violazione di taluni principi di cui alla legge sul procedimento amministrativo (legge 7.8.1990, n. 241) o allo Statuto del contribuente, deve osservarsi – in consapevole accordo con la giurisprudenza più accorsata - che la presente controversia non ha ad oggetto l'impugnazione di un atto amministrativo, bensì l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di versamento di contributi previdenziali, il quale viene in essere non per effetto di un provvedimento amministrativo in senso stretto, ma a seguito di un procedimento volto alla verifica del tutto vincolata della sussistenza dei requisiti che la legge direttamente prescrive per la costituzione del rapporto contributivo obbligatorio da cui scaturiscono reciproche posizioni debitorie e creditorie. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che le controversie aventi ad oggetto l'accertamento e la tutela di diritti soggettivi pur conseguenti a procedimenti amministrativi non comportano l'impugnazione del provvedimento di mero accertamento (cfr. Cass. 23.3.2000, n. 3473, in tema di contenzioso elettorale). Pertanto, deve ritenersi che, in linea di massima, non rilevano le eventuali violazioni delle regole procedimentali relative al procedimento amministrativo, come ad esempio quelle concernenti l'obbligatoria indicazione del nominativo del responsabile del procedimento o la necessaria indicazione nell'atto del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, spettando, in sostanza, pur sempre al soggetto creditore allegare e provare in giudizio, a fronte della contestazione del preteso debitore che agisce per ottenere una pronuncia di accertamento negativo, la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la costituzione del rapporto assicurativo (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 17/07/2008, n. 19762). Circa la sostanziale irrilevanza di eventuali vizi del procedimento amministrativo in materia di controversie su diritti di natura previdenziale, la S.C. ha affermato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta” (Cass. 24.2.2003, n. 2804). Del resto, la riprova della irrilevanza di eventuali vizi formali è data dal fatto che, quand'anche tali vizi fossero riscontrati, gli stessi sarebbero del tutto ininfluenti sull'esito del giudizio giacché la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento dell'intimazione, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo.
Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. In disparte la correttezza delle notifiche quindi, che – qualora reputata insussistente – potrebbe al più condurre ad una pronuncia caducatoria dell'intimazione di pagamento, ma non anche in ordine alla effettiva debenza delle somme, residua il vaglio della maturata prescrizione. È vero, come sostenuto dai resistenti, che in materia di previdenza il credito diventa irretrattabile decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella/dell'avviso di addebito;
ma l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.lgs. n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4506 del 2007; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).
Inoltre, questo Tribunale aderisce alla oramai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”. Tale principio – statuisce la Suprema Corte - imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta “di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017).
Non v'è dubbio, allora, che la dedotta questione, relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali, sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente. Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle o degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio “di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti”, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione.
Prescrizione sopravvenuta Occorre, a questo punto, verificare se alla data della notifica dell'intimazione di pagamento sia maturata la prescrizione.
Va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. In diritto, va rilevato peraltro che la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati). La diatriba può ormai ritenersi definitivamente risolta, stando agli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice consapevolmente aderisce (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007, Cass. SS. UU., sentenza n. 25790 del 10/12/2009, e da ultimo Cass. SS. UU. Sent. n. 23397/2016).
La questione, come è noto, ha suscitato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale con numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” anche alle cartelle esattoriali non opposte. Secondo tale orientamento, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione). Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio di 40 giorni posto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999 a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizionale dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile;
ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo. Si osservava altresì che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizionale relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.
Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passata in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali. Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario(Cass. Sez. un. 10-12-2009, n. 25790).
Il contrasto deve ritenersi ormai sopito per effetto della recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo. Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle e degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante un giudizio di opposizione all'esecuzione, come nel caso di specie. Va infatti evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. CP_1
n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016). Trova pertanto applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Sulla base dei principi di diritto sopra riportati, nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 6.10.2023.
Quanto agli avvisi di addebito sottesi censurati:
6) 328 2017 000 007 1610 000, è stato notificato il 20/02/2017;
7) 328 2017 000 109 7943 000, è stato notificato il 29/09/2017; in relazione ad entrambi dei quali il termine di prescrizione è stato interrotto dall'intimazione di pagamento n. 028 2019 900 670 9145 000 ritualmente notificata il 25/09/2019 (all. 12 alla memoria di cost. - testo intimazione con relata) e dalla CP_9 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 762 019 000 001 609 000, ritualmente notificata il 30/01/2020 (all. 13 mem. - testo con relata), entrambe consegnate all'indirizzo di residenza del ricorrente, consegnate a mani della moglie convivente
[...]
CP_10
8) 328 2019 000 353 6529 000, è stato notificato il 12/09/2019; in relazione a cui (ed anche in relazione ai titoli sub 6) e 7) precedentemente indicati) è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 762 022 000 002 985 000 il 28/10/2022 (all. 14 mem. cit. - testo con relata), consegnata a mani alla moglie, come sopra;
9) 328 2022 000 361 3605 000, è stato notificato il 27/09/2022. È evidente, allora, senza necessità di scomodare la normativa emergenziale in ordine alla sospensione del decorso prescrizionale, che alcuna prescrizione è maturata. Per le suesposte considerazioni l'opposizione non può che essere rigettata, assorbite tutte le altre doglianze.
Spese di giudizio Residua, la determinazione delle spese processuali. Sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l perché, se da un lato è vero che l'Ente ha provveduto ad CP_2 annullare le cartelle di pagamento, con conseguente applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dall'altro il ricorrente ha comunicato l'avvenuta chiusura dell'attività – che ha poi determinato l'annullamento – soltanto a giudizio già incardinato.
Stimasi equo compensare le spese di lite anche con l' , avendo riguardo al tenore della pronuncia resa.
Le spese sono regolate, invece, dal criterio della causalità nella genesi della lite con l' CP_1 titolare della pretesa, e con il Concessionario, che ha correttamente gestito le tempistiche della procedura esecutiva, atteso che ha impedito validamente il decorso prescrizionale, determinando la reiezione della domanda attorea.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle : CP_2
1) 028 2017 002 752 3090 000; 2) 028 2019 000 113 0666 000; 3) 028 2020 003 500 2764 000; 4) 028 2022 002 085 1059 000;
b) dispone trasmettersi gli atti al sig. Presidente del Tribunale per l'adozione degli atti di competenza, in relazione alla sola cartella di pagamento n. 5) 028 2021 001 189 3762 000, emessa dall' per l'annualità 2018; CP_11
c) rigetta nel resto e dichiara dovute all' le somme portate dagli avvisi di addebito CP_1 nn.: 6) 328 2017 000 007 1610 000; 7) 328 2017 000 109 7943 000; 8) 328 2019 000 353 6529 000; 9) 328 2022 000 361 3605 000;
d) compensa integralmente le spese di lite con l' e con l' CP_2 CP_11
e) condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in favore di ciascuno dei resistenti e di CP_9 CP_1 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla scadenza del termine previsto per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 1/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 7325/2023 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], e residente ivi in via Parte_1
Giuseppe Mazzini, n. 3, 81020, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessandro PERRECA e Maria TARTAGLIONE, presso cui elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da allegata procura,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, NONCHE' CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] domiciliato per la carica in Roma, al P.le Pastore n. 6 e, agli effetti della presente procedura, in Caserta, , P. le Maiorana, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
IA FERRANTE, come da procura in atti
E CONTRO (già , in Controparte_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. A/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Artemio BALDI, con cui elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al Corso Principe Amedeo n. 17, come da allegata procura,
E CONTRO
in persona del Controparte_6
Direttore, dr. nella sua qualità di l.r.p.t., domiciliato presso la sede in CP_7
Caserta al Viale Lincoln ex Area Saint Gobain Fab. A/3, rappresentato e difeso, ai sensi di legge, dagli Avv. Giulia DE VINCENTIS, Domenica CUOMO, Annagrazia MOSINA PASCARELLA, Erika ROMANO, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata,
RESISTENTI
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento per cartelle e avvisi di addebito
Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti interruttivi e da note sostitutive d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 novembre 2023 l'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2023 900 841 3401 000, notificata dall'
[...]
di Caserta in data 06.10.2023 (cfr. doc. n. 1 in all.: Intimazione di Controparte_4 pagamento e doc. n. 2 in all.: distinta interrogazione poste italiane dati notifica) e recante n. 14 cartelle e n. 4 avvisi di addebito, che in questa sede impugna limitatamente ai seguenti titoli (per € 24.060,75): 1) 028 2017 002 752 3090 000, presuntivamente notificata il 28/06/2018 relativa a pretese sede di Caserta, anni 2016 e 2017 dell'importo complessivo di € CP_2
391,38; 2) 028 2019 000 113 0666 000, presuntivamente notificata il 25/09/2019 relativa a pretese sede di Caserta, anno 2018 dell'importo complessivo di € 611,19; CP_2
3) 028 2020 003 500 2764 000, presuntivamente notificata il 15/04/2022 relativa a pretese sede di Caserta, anni 2018, 2019 e 2020 dell'importo complessivo di CP_2
€ 894,90; 4) 028 2022 002 085 1059 000, presuntivamente notificata il 10/10/2022 relativa a pretese anni 2020, 2021, 2022 dell'importo complessivo di € 807,83; CP_2
5) 028 2021 001 189 3762 000, presuntivamente notificata il 10/10/2022 relativa a pretese , anno 2018 dell'importo complessivo di Controparte_6
€ 12.930,30; 6) 328 2017 000 007 1610 000, presuntivamente notificato il 20/02/2017 relativo a pretesa sede di Caserta, anni 2015 e 2017, dell'importo complessivo di € CP_1
713,04; 7) 328 2017 000 109 7943 000, presuntivamente notificato il 29/09/2017 relativo a pretesa sede di Caserta, anni 2016 e 2017, dell'importo complessivo di € CP_1
913,72; 8) 328 2019 000 353 6529 000, presuntivamente notificato il 12/09/2019 relativo a pretesa sede di Caserta, anni 2013 e 2019, dell'importo complessivo di € CP_1
3.558,54; 9) 328 2022 000 361 3605 000, presuntivamente notificato il 27/09/2022 relativo a pretesa sede di Caserta, anni 2013 e 2019, dell'importo complessivo di € CP_1
3.239,30. Ha lamentato l'omessa notifica dei titoli presupposti, oltre che svariati vizi formali e contenutistici per violazione delle norme dello Statuto del contribuente, della L. 241/1990 in ordine alla completezza dell'atto e alla sua motivazione, l'errata applicazione di sanzioni e interessi, la maturata decadenza e la sopravvenuta prescrizione quinquennale, in mancanza di atti interruttivi dalla data della presunta notifica a quella dell'atto oggi impugnato. Ha chiesto, pertanto, previa sospensiva, di annullare l'intimazione di pagamento, anche per nullità/inammissibilità/illegittimità derivata, con vittoria di spese di lite e attribuzione per anticipo fattone.
Si costituivano i convenuti, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto e difendendo la legittimità del proprio operato. Chiedevano l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, stante la rituale notifica degli atti presupposti e la tardività dell'opposizione, oltre che la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento, attesa l'interruzione del decorso prescrizionale con atti successivi e comunque la sospensione dello stesso, in applicazione della normativa per l'emergenza pandemica.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c., a scioglimento della riserva, la causa viene decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Poste annullate Dalla memoria di costituzione dell' emerge (cfr. documentazione all. di discarico) CP_2 che in data 02.04.2024, in epoca quindi successiva al deposito del ricorso, è stata trasmessa denuncia di cessazione dell'attività lavorativa della ditta opponente avvenuta sin dal 2016; per cui l'Ente ha provveduto ad annullare le cartelle sub nn. 1)-4) indicate nella parte in fatto del presente provvedimento. Va dichiarata cessata la materia del contendere in parte qua, atteso che l' ha CP_2 documentato i provvedimenti di annullamento delle cartelle di cui è ente impositore sottesi all'intimazione di pagamento oggi opposta. Non v'è dubbio che nel caso di specie deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente in ordine ai predetti titoli. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, per i titoli opposti è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'annullamento.
Controparte_6
La cartella di pagamento sub n. 5) n. 028 2021 001 189 3762 000 relativa al ruolo 3531 del 14/04/2021, scaturisce dall'iscrizione a ruolo di somme ingiunte a seguito di accertamenti ispettivi, volti a verificare l'osservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale. Dalle difese dell' emerge che precisamente la cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto l'ordinanza ingiunzione n. 359/2018/SIL del 05/11/2018, notificata al ricorrente in data 25/11/2018 come da avviso di ricevimento. La stessa ordinanza ingiunzione scaturisce dal verbale di accertamento n. 2017-110963-PCON-1 del 15/05/2017, notificato al ricorrente in data 15/06/2017, come da avviso di ricevimento depositato. A seguito del mancato pagamento del già menzionato verbale, è stata ingiunta la sanzione amministrativa e, restando inadempiuta anche l'ordinanza ingiunzione n. 359/2018/SIL del 05/11/2018, si è proceduto alla riscossione coattiva con numero ruolo 3531 del 14/04/2021, come indicato nel prospetto del contribuente.
Ebbene, in relazione a tale titolo deve dichiararsi l'incompetenza per materia e funzionale inderogabile del Giudice adito, in accoglimento della spiegata eccezione preliminare. Infatti, la competenza ex art. 6 D.lgs. n. 150/2011 è devoluta al Giudice Ordinario, mentre il Giudice del Lavoro è competente in ordine a provvedimenti emessi dagli Enti ed Istituti gestori delle forme di Previdenza ed Assistenza Obbligatorie e che hanno ad oggetto omissioni di contributi e premi non versati, ex art. 35, co. 4, L. 689\81, alla stregua del quale: “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”. Nel caso di specie il titolo impugnato non attiene all'omesso versamento di premi e contributi e non è stata adottata dagli enti di cui al precedente art. 35. Va rammentato, inoltre, che, nel caso in esame non vi è incompetenza in senso tecnico del giudice adito in quanto, in linea con le costanti pronunce della Corte di Cassazione, deve osservarsi che sono estranee a, concetto di competenza – ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c. – tutte le questioni inerenti la sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra sezioni o fra magistrati di un medesimo ufficio giudiziario, per la cui soluzione vengono adottati provvedimenti aventi esclusivamente natura ordinaria ed organizzativa.
Residua la delibazione della legittimità dell'intimazione di pagamento in relazione agli avvisi di addebito di cui ai nn. 6)-9).
Premessa Giova preliminarmente evidenziare che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell' CP_1
e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo. Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.
Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi (art. 29 D. lgs. cit.).
Strumenti di tutela del contribuente Occorre precisare – in ordine alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda - che questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni: a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva;
trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda. Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito)“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”; c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno. Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.
Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.
Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che parte ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, nella misura in cui contesta le operazioni di notificazione degli avvisi di addebito (cfr. conclusioni), oltre che vizi formali e contenutistici e la decadenza, nonché l'opposizione all'esecuzione per la sopravvenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla notifica.
Legittimazione passiva Ebbene, individuata nei termini poc'anzi detti la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche dell'Agente della Riscossione. Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato (anche se nel caso degli ava è l' stesso che provvede alla notifica) anche con la società CP_1 esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Naturale contraddittore di un giudizio in cui la doglianza è rappresentata dal vizio di notifica dell'intimazione di pagamento è l'esattore. Inoltre, l' è responsabile della correttezza della procedura esecutiva Controparte_4 ed è il solo a poter documentare l'eventuale notifica di atti interruttivi del decorso prescrizionale. Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di . CP_9
Ammissibilità Giova rimarcare che - in punto di interesse ad agire - l'intimazione di pagamento fa cessare l'inerzia dell'amministrazione nel portare avanti l'esecuzione previdenziale, essendo atto che esprime la volontà dell'Ente di agire nei confronti del contribuente per l'azione di recupero, laddove il Concessionario riscontra il mancato pagamento entro il termine di giorni 5 dalla notifica che costituisce atto di costituzione in mora.
Tempestività È necessario a questo punto verificare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 617 c.p.c., avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
Con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Ancora più chiaramente la Cassazione, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta […] di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare o meno la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale […], nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (S.U. 5791/2008 cit.). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n. 18691; così pure Cass. 2004 n.21863). In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che
“le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
Su queste premesse si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 6.10.2023, da considerarsi quale nuovo dies a quo (e la circostanza è pacifica tra le parti, è lo stesso ricorrente ad indicare tale data in ricorso e ha fornirne documentazione probante cfr. all. 1 e 2), mentre il ricorso è stato depositato il 15.11.2023; per cui intempestiva è l'opposizione concernente le doglianze formali circa il quomodo executionis, non fatta valere nel breve termine di 20 giorni secondo quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c. Quindi, il contribuente ha perso l'occasione di recuperare la tutela nel caso in cui vi fosse stata l'omessa notifica dei titoli sottesi, censura il cui vaglio è quindi inesorabilmente precluso.
Decadenza Per completezza di trattazione, va precisato altresì che priva di pregio giuridico si appalesa l'eccezione di decadenza, nei generici termini formulati in ricorso, in quanto, secondo l'indirizzo espresso da Cass. sez. lav. 5 giugno 2014 nr. 12631, cui questo giudice intende dare continuità, l'invocata norma dell'art. 25 DPR 602/73 non è applicabile alla riscossione dei contributi, per la quale opera il diverso termine di decadenza di cui all'art. 25 D.lgs. 46/1999. L'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, infatti, pur prevedendo l'estensione alle entrate riscosse mediante ruolo a norma del precedente art. 17 - (tra cui rientrano i crediti degli enti previdenziali) - delle disposizioni previste al titolo I (capo II) ed al titolo II del d.P.R. 602 del 1973, fa salve in premessa le speciali disposizioni contenute negli articoli successivi dello stesso testo legislativo: tra esse gli articoli 24 e 25, che dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.
“Con la conseguenza che l'esigenza di non lasciare il debitore esposto alla procedura di recupero esattoriale per un tempo irragionevole - in epoca successiva alla iscrizione a ruolo dei contributi dovuti e prima della notifica della cartella esattoriale- trova adeguata soddisfazione nelle previsione del termine di prescrizione quinquennale del credito dell'Ente previdenziale” (cfr. Cass. sentenza 2 febbraio 2016, n. 1975). Tra l'altro, la decadenza di cui all'art. 25 ha pacificamente natura di decadenza processuale e non sostanziale, che non è idonea ad elidere il merito della debenza.
Vizi formali-contenutistici Per quanto riguarda i vizi formali censurati, poi, per violazione di taluni principi di cui alla legge sul procedimento amministrativo (legge 7.8.1990, n. 241) o allo Statuto del contribuente, deve osservarsi – in consapevole accordo con la giurisprudenza più accorsata - che la presente controversia non ha ad oggetto l'impugnazione di un atto amministrativo, bensì l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di versamento di contributi previdenziali, il quale viene in essere non per effetto di un provvedimento amministrativo in senso stretto, ma a seguito di un procedimento volto alla verifica del tutto vincolata della sussistenza dei requisiti che la legge direttamente prescrive per la costituzione del rapporto contributivo obbligatorio da cui scaturiscono reciproche posizioni debitorie e creditorie. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che le controversie aventi ad oggetto l'accertamento e la tutela di diritti soggettivi pur conseguenti a procedimenti amministrativi non comportano l'impugnazione del provvedimento di mero accertamento (cfr. Cass. 23.3.2000, n. 3473, in tema di contenzioso elettorale). Pertanto, deve ritenersi che, in linea di massima, non rilevano le eventuali violazioni delle regole procedimentali relative al procedimento amministrativo, come ad esempio quelle concernenti l'obbligatoria indicazione del nominativo del responsabile del procedimento o la necessaria indicazione nell'atto del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, spettando, in sostanza, pur sempre al soggetto creditore allegare e provare in giudizio, a fronte della contestazione del preteso debitore che agisce per ottenere una pronuncia di accertamento negativo, la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la costituzione del rapporto assicurativo (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 17/07/2008, n. 19762). Circa la sostanziale irrilevanza di eventuali vizi del procedimento amministrativo in materia di controversie su diritti di natura previdenziale, la S.C. ha affermato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta” (Cass. 24.2.2003, n. 2804). Del resto, la riprova della irrilevanza di eventuali vizi formali è data dal fatto che, quand'anche tali vizi fossero riscontrati, gli stessi sarebbero del tutto ininfluenti sull'esito del giudizio giacché la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento dell'intimazione, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo.
Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. In disparte la correttezza delle notifiche quindi, che – qualora reputata insussistente – potrebbe al più condurre ad una pronuncia caducatoria dell'intimazione di pagamento, ma non anche in ordine alla effettiva debenza delle somme, residua il vaglio della maturata prescrizione. È vero, come sostenuto dai resistenti, che in materia di previdenza il credito diventa irretrattabile decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella/dell'avviso di addebito;
ma l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.lgs. n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4506 del 2007; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).
Inoltre, questo Tribunale aderisce alla oramai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”. Tale principio – statuisce la Suprema Corte - imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta “di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017).
Non v'è dubbio, allora, che la dedotta questione, relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali, sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente. Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle o degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio “di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti”, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione.
Prescrizione sopravvenuta Occorre, a questo punto, verificare se alla data della notifica dell'intimazione di pagamento sia maturata la prescrizione.
Va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. In diritto, va rilevato peraltro che la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati). La diatriba può ormai ritenersi definitivamente risolta, stando agli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice consapevolmente aderisce (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007, Cass. SS. UU., sentenza n. 25790 del 10/12/2009, e da ultimo Cass. SS. UU. Sent. n. 23397/2016).
La questione, come è noto, ha suscitato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale con numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” anche alle cartelle esattoriali non opposte. Secondo tale orientamento, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione). Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio di 40 giorni posto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999 a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizionale dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile;
ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo. Si osservava altresì che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizionale relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.
Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passata in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali. Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario(Cass. Sez. un. 10-12-2009, n. 25790).
Il contrasto deve ritenersi ormai sopito per effetto della recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo. Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle e degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante un giudizio di opposizione all'esecuzione, come nel caso di specie. Va infatti evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. CP_1
n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016). Trova pertanto applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Sulla base dei principi di diritto sopra riportati, nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 6.10.2023.
Quanto agli avvisi di addebito sottesi censurati:
6) 328 2017 000 007 1610 000, è stato notificato il 20/02/2017;
7) 328 2017 000 109 7943 000, è stato notificato il 29/09/2017; in relazione ad entrambi dei quali il termine di prescrizione è stato interrotto dall'intimazione di pagamento n. 028 2019 900 670 9145 000 ritualmente notificata il 25/09/2019 (all. 12 alla memoria di cost. - testo intimazione con relata) e dalla CP_9 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 762 019 000 001 609 000, ritualmente notificata il 30/01/2020 (all. 13 mem. - testo con relata), entrambe consegnate all'indirizzo di residenza del ricorrente, consegnate a mani della moglie convivente
[...]
CP_10
8) 328 2019 000 353 6529 000, è stato notificato il 12/09/2019; in relazione a cui (ed anche in relazione ai titoli sub 6) e 7) precedentemente indicati) è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 762 022 000 002 985 000 il 28/10/2022 (all. 14 mem. cit. - testo con relata), consegnata a mani alla moglie, come sopra;
9) 328 2022 000 361 3605 000, è stato notificato il 27/09/2022. È evidente, allora, senza necessità di scomodare la normativa emergenziale in ordine alla sospensione del decorso prescrizionale, che alcuna prescrizione è maturata. Per le suesposte considerazioni l'opposizione non può che essere rigettata, assorbite tutte le altre doglianze.
Spese di giudizio Residua, la determinazione delle spese processuali. Sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l perché, se da un lato è vero che l'Ente ha provveduto ad CP_2 annullare le cartelle di pagamento, con conseguente applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dall'altro il ricorrente ha comunicato l'avvenuta chiusura dell'attività – che ha poi determinato l'annullamento – soltanto a giudizio già incardinato.
Stimasi equo compensare le spese di lite anche con l' , avendo riguardo al tenore della pronuncia resa.
Le spese sono regolate, invece, dal criterio della causalità nella genesi della lite con l' CP_1 titolare della pretesa, e con il Concessionario, che ha correttamente gestito le tempistiche della procedura esecutiva, atteso che ha impedito validamente il decorso prescrizionale, determinando la reiezione della domanda attorea.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle : CP_2
1) 028 2017 002 752 3090 000; 2) 028 2019 000 113 0666 000; 3) 028 2020 003 500 2764 000; 4) 028 2022 002 085 1059 000;
b) dispone trasmettersi gli atti al sig. Presidente del Tribunale per l'adozione degli atti di competenza, in relazione alla sola cartella di pagamento n. 5) 028 2021 001 189 3762 000, emessa dall' per l'annualità 2018; CP_11
c) rigetta nel resto e dichiara dovute all' le somme portate dagli avvisi di addebito CP_1 nn.: 6) 328 2017 000 007 1610 000; 7) 328 2017 000 109 7943 000; 8) 328 2019 000 353 6529 000; 9) 328 2022 000 361 3605 000;
d) compensa integralmente le spese di lite con l' e con l' CP_2 CP_11
e) condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in favore di ciascuno dei resistenti e di CP_9 CP_1 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini