TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2696/2024 R.G., promossa
DA
in persona della procuratrice speciale con l'avv. Parte_1 Parte_2
CH AL e l'avv. PAOLETTI LUCA
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. PIANA ANTONELLO e l'avv. LADU Controparte_1
MANUELA
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 610 del 2024 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Giudice di pace di Sassari, esponendo di aver Controparte_1
concluso con nel 2018 un finanziamento con cessione del quinto, di cui indicava Pt_1
le condizioni economiche. Lamentava una serie di irregolarità, dolendosi di aver versato la somma di Euro 1967,00 per un'attività di intermediazione che, oltre a non essere provata, non era stata oggetto di un regolare e distinto contratto, come previsto dall'art. 125 novies TUB. Evidenziava anche la mancanza di causa giustificatrice delle varie attività elencate, alcune delle quali addebitatele due volte, e denunciava la vessatorietà della relativa clausola ex artt. 33 lett. n) e 36 lett. c) del codice del consumo, oltre che la violazione del canone di trasparenza, invocando la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell'avversaria ed insistendo così per la restituzione della somma di Euro 1.957,00, degli interessi contrattuali e delle spese sostenute per la mediazione.
Si costituiva la società che, ripercorse le vicende contrattuali fino all'estinzione anticipata del mutuo, eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice adito e nel merito richiamava la prova documentale dell'intervento dell'intermediario che aveva provveduto a varie attività, per le quali era stato regolarmente pagato. Sosteneva anche l'erroneità del richiamo all'art. 125 novies TUB, riferito solo ai contratti conclusi tra i consumatori e i mediatori creditizi, come pure contestava ogni duplicazione dei costi addebitati alla controparte, la vessatorietà della clausola negoziale e la mancanza di causa giustificatrice, osservando come l'attrice fosse stata ben edotta prima della sottoscrizione del contratto di tutte le condizioni economiche che aveva liberamente accettato. Declinava ogni sua responsabilità, opponendosi anche alla richiesta di restituzione delle spese di mediazione, mai peraltro provate.
Previa istruttoria documentale, la causa era decisa con l'accoglimento delle domande e la condanna della società alla restituzione della somma di Euro 2.257,00 oltre interessi e spese. In particolare, il Giudice di prima istanza, affermata la propria competenza, dichiarava la nullità delle clausole che prevedevano le commissioni finanziarie in quanto prive di giustificazione, poste in violazione dell'art. 125 bis TUB
e riferite ad attività ricadenti nella normale gestione del credito e facenti parte dell'impresa, già dunque remunerate con gli interessi. Rilevava anche come alcune voci fossero già inquadrabili nell'istruttoria della pratica di mutuo e riconosceva la mancanza di causa e la vessatorietà della previsione di contratto. Avverso la citata sentenza proponeva appello che lamentava come la sentenza di Pt_1
primo grado avesse fatto riferimento alle “commissioni finanziarie” neppure previste nel contratto e mai richieste dalla controparte, la cui domanda riguardava le commissioni dell'intermediario del credito ovvero dell'agente in attività finanziaria soggetto diverso che aveva svolto le attività elencate in contratto, Parte_3
nessuna delle quali poteva dirsi appartenente alla sua imprenditorialità. Rilevava, ancora, come la pronuncia non avesse indicato le voci di costo ritenute inesistenti, come le attività a cui si riferivano fossero state ben dettagliate, come non fosse stata valutata la documentazione prodotta da cui emergevano la precisa indicazione dell'intermediario del credito, la sua qualifica di agente in attività finanziaria ex art. 128 quater TUB, il costo delle sue prestazioni e il loro pagamento. Confutava così
l'assunto della mancanza di giustificazione causale, evidenziando come non fosse applicabile al caso in esame la previsione di cui all'art. 125 novies TUB e come il costo versato all'agente in attività finanziaria fosse regolarmente confluito nel TAEG.
Contestava anche la affermata duplicazione dei costi e si doleva dell'omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate, anche quanto alle spese di mediazione. Concludeva in conformità ai motivi d'appello.
All'impugnazione resisteva la convenuta che riaffermava gli argomenti relativi alla violazione dell'art. 125 novies TUB e degli artt. 33 e 34 del codice del consumo.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa approdava alla decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
L'appello può trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Sebbene effettivamente la sentenza motivi in ordine a commissioni finanziarie che non hanno mai costituito oggetto di domanda e, prima ancora, del contratto di finanziamento che occupa, deve rilevarsi come questo effettivamente abbia posto a carico della il pagamento della somma di Euro 1.967,00 per commissioni di CP_1
intermediazione, come precisata dalle condizioni di contratto che all'art. 3 fa riferimento alla remunerazione dovuta alla rete di agenti a cui il cedente ha deciso discrezionalmente di rivolgersi per l'individuazione della migliore soluzione finanziaria, la messa in contatto con il concorso nell'istruttoria della pratica, Pt_1
l'assistenza fino all'erogazione del finanziamento e lo svolgimento di ogni altra attività eventualmente prestata al fine di ottenere il mutuo. Tali prestazioni, sempre stando al contratto, sarebbero state svolte dall'agente in attività finanziaria Parte_3
Ora, l'art. 125 novies TUB al secondo comma impone che il consumatore sia informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi e che questo sia trasfuso, dopo essere stato oggetto di accordo, in un contratto avente la necessaria forma scritta (o altra equivalente indicata dalla stessa norma) che deve intervenire prima della conclusione del finanziamento: solo in questo modo, infatti, si ha la garanzia che il consumatore abbia effettiva e completa contezza dell'attività svolta dal soggetto terzo, diverso dal mutuante, e del peso che il suo intervento ha sul costo del credito. Lo stesso TUB chiarisce all'art. 121 lettera h) che cosa si intenda per intermediario del credito (e dunque è agevole comprendere chi è tenuto ad osservare la forma scritta prevista a pena di nullità dalla prima norma citata), includendo nell'ampia definizione anche gli agenti in attività finanziaria che svolgano almeno una delle attività indicate e cioè la presentazione o la proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti o, ancora, la conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. Certamente la dichiarata qualità di di agente in attività finanziaria e i compiti descritti sub lettera C del Parte_3
prospetto contrattuale (che certamente rientrano nel concetto di presentazione o di proposta di contratto e costituiscono attività preparatorie e finalizzate al buon esito della cessione del quinto) conducono ad affermare che il compenso di Euro 1.967,00 avrebbe dovuto costituire l'oggetto di un distinto contratto scritto concluso con l'agente prima del finanziamento. Dalla conseguente nullità deriva il diritto, giustamente riconosciuto dal Giudice di prima istanza, alla ripetizione di quanto indebitamente pagato.
L'appello, tuttavia, deve trovare accoglimento in punto di restituzione della somma di
Euro 300,00 per spese di mediazione, di cui – nonostante la difesa tempestivamente articolata dalla società – non è mai stato dato riscontro. Pertanto, Controparte_1
dovrà essere condannata alla restituzione della somma di Euro 300,00 (nulla
[...]
sugli interessi legali che dovrebbero decorrere dalla data del pagamento, tuttavia non nota).
In difetto dei necessari presupposti si rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Il complessivo esito della lite determina la decisione di compensare nella misura di un quarto le spese di entrambi i gradi di giudizio che nel resto l'appellante dovrà rifondere secondo quanto liquidato nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 610 del 2024 del Giudice di pace di Sassari, che nel resto conferma, rigetta la domanda di
[...]
di restituzione della somma di Euro 300,00 per spese di mediazione;
CP_1
- condanna alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 300,00;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna alla rifusione della quota tre quarti delle spese di lite, quota che Parte_1
si liquida per il precedente grado di giudizio in Euro 825,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e per il presente grado in Euro 900,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore di
[...]
dichiaratosi antistatario. CP_1
Sassari, 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2696/2024 R.G., promossa
DA
in persona della procuratrice speciale con l'avv. Parte_1 Parte_2
CH AL e l'avv. PAOLETTI LUCA
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. PIANA ANTONELLO e l'avv. LADU Controparte_1
MANUELA
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 610 del 2024 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Giudice di pace di Sassari, esponendo di aver Controparte_1
concluso con nel 2018 un finanziamento con cessione del quinto, di cui indicava Pt_1
le condizioni economiche. Lamentava una serie di irregolarità, dolendosi di aver versato la somma di Euro 1967,00 per un'attività di intermediazione che, oltre a non essere provata, non era stata oggetto di un regolare e distinto contratto, come previsto dall'art. 125 novies TUB. Evidenziava anche la mancanza di causa giustificatrice delle varie attività elencate, alcune delle quali addebitatele due volte, e denunciava la vessatorietà della relativa clausola ex artt. 33 lett. n) e 36 lett. c) del codice del consumo, oltre che la violazione del canone di trasparenza, invocando la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell'avversaria ed insistendo così per la restituzione della somma di Euro 1.957,00, degli interessi contrattuali e delle spese sostenute per la mediazione.
Si costituiva la società che, ripercorse le vicende contrattuali fino all'estinzione anticipata del mutuo, eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice adito e nel merito richiamava la prova documentale dell'intervento dell'intermediario che aveva provveduto a varie attività, per le quali era stato regolarmente pagato. Sosteneva anche l'erroneità del richiamo all'art. 125 novies TUB, riferito solo ai contratti conclusi tra i consumatori e i mediatori creditizi, come pure contestava ogni duplicazione dei costi addebitati alla controparte, la vessatorietà della clausola negoziale e la mancanza di causa giustificatrice, osservando come l'attrice fosse stata ben edotta prima della sottoscrizione del contratto di tutte le condizioni economiche che aveva liberamente accettato. Declinava ogni sua responsabilità, opponendosi anche alla richiesta di restituzione delle spese di mediazione, mai peraltro provate.
Previa istruttoria documentale, la causa era decisa con l'accoglimento delle domande e la condanna della società alla restituzione della somma di Euro 2.257,00 oltre interessi e spese. In particolare, il Giudice di prima istanza, affermata la propria competenza, dichiarava la nullità delle clausole che prevedevano le commissioni finanziarie in quanto prive di giustificazione, poste in violazione dell'art. 125 bis TUB
e riferite ad attività ricadenti nella normale gestione del credito e facenti parte dell'impresa, già dunque remunerate con gli interessi. Rilevava anche come alcune voci fossero già inquadrabili nell'istruttoria della pratica di mutuo e riconosceva la mancanza di causa e la vessatorietà della previsione di contratto. Avverso la citata sentenza proponeva appello che lamentava come la sentenza di Pt_1
primo grado avesse fatto riferimento alle “commissioni finanziarie” neppure previste nel contratto e mai richieste dalla controparte, la cui domanda riguardava le commissioni dell'intermediario del credito ovvero dell'agente in attività finanziaria soggetto diverso che aveva svolto le attività elencate in contratto, Parte_3
nessuna delle quali poteva dirsi appartenente alla sua imprenditorialità. Rilevava, ancora, come la pronuncia non avesse indicato le voci di costo ritenute inesistenti, come le attività a cui si riferivano fossero state ben dettagliate, come non fosse stata valutata la documentazione prodotta da cui emergevano la precisa indicazione dell'intermediario del credito, la sua qualifica di agente in attività finanziaria ex art. 128 quater TUB, il costo delle sue prestazioni e il loro pagamento. Confutava così
l'assunto della mancanza di giustificazione causale, evidenziando come non fosse applicabile al caso in esame la previsione di cui all'art. 125 novies TUB e come il costo versato all'agente in attività finanziaria fosse regolarmente confluito nel TAEG.
Contestava anche la affermata duplicazione dei costi e si doleva dell'omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate, anche quanto alle spese di mediazione. Concludeva in conformità ai motivi d'appello.
All'impugnazione resisteva la convenuta che riaffermava gli argomenti relativi alla violazione dell'art. 125 novies TUB e degli artt. 33 e 34 del codice del consumo.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa approdava alla decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
L'appello può trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Sebbene effettivamente la sentenza motivi in ordine a commissioni finanziarie che non hanno mai costituito oggetto di domanda e, prima ancora, del contratto di finanziamento che occupa, deve rilevarsi come questo effettivamente abbia posto a carico della il pagamento della somma di Euro 1.967,00 per commissioni di CP_1
intermediazione, come precisata dalle condizioni di contratto che all'art. 3 fa riferimento alla remunerazione dovuta alla rete di agenti a cui il cedente ha deciso discrezionalmente di rivolgersi per l'individuazione della migliore soluzione finanziaria, la messa in contatto con il concorso nell'istruttoria della pratica, Pt_1
l'assistenza fino all'erogazione del finanziamento e lo svolgimento di ogni altra attività eventualmente prestata al fine di ottenere il mutuo. Tali prestazioni, sempre stando al contratto, sarebbero state svolte dall'agente in attività finanziaria Parte_3
Ora, l'art. 125 novies TUB al secondo comma impone che il consumatore sia informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi e che questo sia trasfuso, dopo essere stato oggetto di accordo, in un contratto avente la necessaria forma scritta (o altra equivalente indicata dalla stessa norma) che deve intervenire prima della conclusione del finanziamento: solo in questo modo, infatti, si ha la garanzia che il consumatore abbia effettiva e completa contezza dell'attività svolta dal soggetto terzo, diverso dal mutuante, e del peso che il suo intervento ha sul costo del credito. Lo stesso TUB chiarisce all'art. 121 lettera h) che cosa si intenda per intermediario del credito (e dunque è agevole comprendere chi è tenuto ad osservare la forma scritta prevista a pena di nullità dalla prima norma citata), includendo nell'ampia definizione anche gli agenti in attività finanziaria che svolgano almeno una delle attività indicate e cioè la presentazione o la proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti o, ancora, la conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. Certamente la dichiarata qualità di di agente in attività finanziaria e i compiti descritti sub lettera C del Parte_3
prospetto contrattuale (che certamente rientrano nel concetto di presentazione o di proposta di contratto e costituiscono attività preparatorie e finalizzate al buon esito della cessione del quinto) conducono ad affermare che il compenso di Euro 1.967,00 avrebbe dovuto costituire l'oggetto di un distinto contratto scritto concluso con l'agente prima del finanziamento. Dalla conseguente nullità deriva il diritto, giustamente riconosciuto dal Giudice di prima istanza, alla ripetizione di quanto indebitamente pagato.
L'appello, tuttavia, deve trovare accoglimento in punto di restituzione della somma di
Euro 300,00 per spese di mediazione, di cui – nonostante la difesa tempestivamente articolata dalla società – non è mai stato dato riscontro. Pertanto, Controparte_1
dovrà essere condannata alla restituzione della somma di Euro 300,00 (nulla
[...]
sugli interessi legali che dovrebbero decorrere dalla data del pagamento, tuttavia non nota).
In difetto dei necessari presupposti si rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Il complessivo esito della lite determina la decisione di compensare nella misura di un quarto le spese di entrambi i gradi di giudizio che nel resto l'appellante dovrà rifondere secondo quanto liquidato nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 610 del 2024 del Giudice di pace di Sassari, che nel resto conferma, rigetta la domanda di
[...]
di restituzione della somma di Euro 300,00 per spese di mediazione;
CP_1
- condanna alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 300,00;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna alla rifusione della quota tre quarti delle spese di lite, quota che Parte_1
si liquida per il precedente grado di giudizio in Euro 825,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e per il presente grado in Euro 900,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore di
[...]
dichiaratosi antistatario. CP_1
Sassari, 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella