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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4208.24 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], elett.te Parte_1
dom.to in Salerno alla Via Fiume n.15 presso lo studio degli avvocati di fiducia Melchiorre Scudiero
e Davide Scudiero, dai quali è difeso come da mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del suo Presidente legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso in forza di procura generale ad lites dall' avv. Francesco Bove
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'80% Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 1 agosto 2024 il ricorrente in epigrafe assumeva di essere invalido all'80%
e di essere pertanto nelle condizioni per poter ottenere l'anticipazione del pensionamento di vecchiaia ai sensi del comma 8 dell'art.1 D.lgs n.503 del 30.12.1992; che la sua domanda depositata il 4.7.2023 doveva ritenersi respinta in via definitiva;
tanto premesso, ha chiesto al giudice adito la fissazione dell'udienza per la quale chiamare in giudizio l' , con tutte le conseguenze di legge, e CP_1 condannare l' al pagamento della prestazione e degli interessi maturati oltre che delle spese, CP_2
diritti ed onorari di giudizio, da attribuire al procuratore. In via istruttoria chiedeva che il giudice adito ordinasse all' -in persona del suo rapp.te legale p.t.- di produrre in giudizio tutta la CP_2
documentazione amministrativa relativa alla propria pratica.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , precisando innanzitutto che CP_2
sussisteva il requisito contributivo richiesto;
chiedeva quindi il rigetto della domanda e, in subordine, per il caso di riconoscimento di successiva insorgenza dello stato invalidante dell'istante, che la decorrenza della pensione scattasse dopo un anno dal riconoscimento sanitario e previa cessazione di eventuale rapporto di lavoro in corso a quella data.
All'odierna udienza, acquisito il giudizio del C.T.U., il giudice sulle conclusioni innanzi trascritte, ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
*******
Non essendo contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità assicurativa e di contribuzione, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del dedotto stato invalidante.
Orbene il consulente tecnico, all'esito delle indagini a lui affidate, ha diagnosticato che Pt_1
, di anni 67, è affetto da:
[...]
▪ Esiti di ematoma cerebrale fronto-basale dx da fistola artero-venosa durale fronto basale in trattamento con antiepilettici;
▪ Artrosi polidistrettuale con prevalente impegno degli AAII in soggetto con instabilità deambulatoria;
▪ Sindrome depressiva endoreattiva media. Tanto premesso il C.T.U., ritiene che l'insieme delle patologie da cui è affetto il sig. Parte_1
configurino un quadro complessivo clinicamente significativo che comporta una invalidità pari o superiore all'80%: egli, pertanto, presenta i requisiti medico-legali per il diritto alla pensione anticipata ai sensi della D.lgs. 20 dicembre 1992, n.503 fin dal mese di luglio 2023.
Il Giudice ritiene di dover accertare e fare proprio anche per quanto attiene alla decorrenza il riferito giudizio conclusivo in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico legali che vanno qui condivise. Non è dubitabile, invero, che le malattie riscontrate nella parte ricorrente, permanenti e destinate ad ulteriore aggravarsi, considerati sia l'età che il tipo di attività svolta, incidono notevolmente sulla sua capacità di lavoro, rendendo non solo impossibile l'ulteriore espletamento di detta attività lavorativa, ma impedendo altresì di mettere a profitto le residue energie lavorative in una diversa e meno usurante occupazione confacente alla sua individualità e – in definitiva – realizzando nel loro complesso fin dalla data indicata dal C.T.U. quella riduzione della capacità di lavoro dell'assicurato che fa nascere il di lui diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
La domanda va, quindi, accolta con la decorrenza indicati dal C.T.U..
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia in relazione alla domanda come spiegata e della decorrenza fissata, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti;
vanno poste, invece, definitivamente a carico dell' quelle peritali. CP_2
P.Q.M.
dichiara parte ricorrente invalida in misura non inferiore all'80% a decorrere da luglio 2023 e, per l'effetto , in applicazione dell'art.1 , comma 8 , del Dlt 503/92, dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia con decorrenza ad un anno dal riconoscimento sanitario e previa cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro in corso a quella data;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
pone a definitivo carico del convenuto le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Salerno 10 giugno 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio