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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AR LF, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1156/2025 spedito il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8878/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239010857461000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la DP 1 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita
ER
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8878/2024, depositata il 6-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione e la cartella di pagamento indicati in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.07120239010857461, notificata in data 23/06/2023, relativamente alla cartella di pagamento n.07120190141897169 per mancato pagamento delle imposte anno 2016, eccependo la mancata notifica della cartella esattoriale, la inesistenza della notifica PEC da indirizzo non presente nei pubblici elenchi;
l'intervenuta prescrizione dei tributi.
Aveva quindi osservato la legittimità della notifica di un atto a mezzo pec anche se proveniente da un indirizzo non indicato negli appositi registri (nel caso di specie era stata prodotto in formato eml la notifica, a mezzo
PEC da indirizzo riconducibile all'Agenzia. delle Entrate Riscossione) della cartella esattoriale, precedente l'intimazione di pagamento impugnata. Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 200,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 formulante i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice monocratico nulla aveva detto in relazione alla cartella di pagamento n.071202100177665 00/000
e alla relativa notifica asseritamente avvenuta il 17/03/2022; 2) nulla aveva detto circa la prova della ritualità della notifica dell'altra cartella;
3) non aveva dichiarato la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi;
4) le spese di lite erano eccessive. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si era costituta la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli depositando la prova della notifica
-a mezzo pec- della cartella di pagamento n.071202100177665 00/000; aveva concluso per il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Agenzia delle Entrate Riscossione non si era costituita.
All'odierna udienza è comparso il rappresentante dell'Ufficio appellato costituito che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
Il motivo sub 1) è infondato. Quanto alla cartella di pagamento n.071202100177665 00/000, la parte appellata
-con produzione ammissibile ai sensi dell'art.58 D.L.vo 546/92 vigente ratione temporis- ha depositato la prova della notifica effettuata a mezzo pec il 17-3-2022. Il motivo sub 2) è inammissibile;
l'appellante anziché spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto la notifica non corretta, si era limitato a lamentare la nullità della sentenza per non avere il giudicante specificato l'affermazione secondo cui detta notifica era immune da vizi, non confortandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo sub 3) è infondato essendo trascorsi solo pochi mesi tra la notifica delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione impugnata.
Infine, il motivo concernente le spese è privo di fondamento, tenuto conto che l'importo di € 200,00 era di gran lunga inferiore al minimo tabellare per una controversia, il cui valore dichiarato ai fini del cut è di
€ 2.582,00.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in € 480,00 in favore di Agenzia Entrate
Così deciso in Napoli l'8-10-2025
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. LF AR
IL PRESIDENTE
DOTT. ALFREDO MONTAGNA
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AR LF, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1156/2025 spedito il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8878/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239010857461000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la DP 1 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita
ER
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8878/2024, depositata il 6-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione e la cartella di pagamento indicati in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.07120239010857461, notificata in data 23/06/2023, relativamente alla cartella di pagamento n.07120190141897169 per mancato pagamento delle imposte anno 2016, eccependo la mancata notifica della cartella esattoriale, la inesistenza della notifica PEC da indirizzo non presente nei pubblici elenchi;
l'intervenuta prescrizione dei tributi.
Aveva quindi osservato la legittimità della notifica di un atto a mezzo pec anche se proveniente da un indirizzo non indicato negli appositi registri (nel caso di specie era stata prodotto in formato eml la notifica, a mezzo
PEC da indirizzo riconducibile all'Agenzia. delle Entrate Riscossione) della cartella esattoriale, precedente l'intimazione di pagamento impugnata. Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 200,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 formulante i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice monocratico nulla aveva detto in relazione alla cartella di pagamento n.071202100177665 00/000
e alla relativa notifica asseritamente avvenuta il 17/03/2022; 2) nulla aveva detto circa la prova della ritualità della notifica dell'altra cartella;
3) non aveva dichiarato la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi;
4) le spese di lite erano eccessive. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si era costituta la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli depositando la prova della notifica
-a mezzo pec- della cartella di pagamento n.071202100177665 00/000; aveva concluso per il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Agenzia delle Entrate Riscossione non si era costituita.
All'odierna udienza è comparso il rappresentante dell'Ufficio appellato costituito che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
Il motivo sub 1) è infondato. Quanto alla cartella di pagamento n.071202100177665 00/000, la parte appellata
-con produzione ammissibile ai sensi dell'art.58 D.L.vo 546/92 vigente ratione temporis- ha depositato la prova della notifica effettuata a mezzo pec il 17-3-2022. Il motivo sub 2) è inammissibile;
l'appellante anziché spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto la notifica non corretta, si era limitato a lamentare la nullità della sentenza per non avere il giudicante specificato l'affermazione secondo cui detta notifica era immune da vizi, non confortandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo sub 3) è infondato essendo trascorsi solo pochi mesi tra la notifica delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione impugnata.
Infine, il motivo concernente le spese è privo di fondamento, tenuto conto che l'importo di € 200,00 era di gran lunga inferiore al minimo tabellare per una controversia, il cui valore dichiarato ai fini del cut è di
€ 2.582,00.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in € 480,00 in favore di Agenzia Entrate
Così deciso in Napoli l'8-10-2025
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. LF AR
IL PRESIDENTE
DOTT. ALFREDO MONTAGNA