Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 525
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione su cartella di pagamento n. 071202100177665

    La parte appellata ha depositato prova della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento n. 071202100177665.

  • Inammissibile
    Mancanza di prova della ritualità della notifica

    Il motivo è inammissibile poiché l'appellante si è limitato a lamentare la nullità della sentenza senza spiegare le ragioni per cui riteneva la notifica non corretta.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi

    Il motivo è infondato poiché sono trascorsi solo pochi mesi tra la notifica delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Eccessività delle spese di lite

    Il motivo è infondato, dato che l'importo di € 200,00 era di gran lunga inferiore al minimo tabellare per una controversia di valore dichiarato pari a € 2.582,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 525
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 525
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo