Articolo 1163 del Codice civile
Articolo 1162Articolo 1164
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19 aprile 1942
Art. 1163.

(Vizi del possesso).

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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