Articolo 28 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 27Articolo 29
Versione
4 aprile 1941
Art. 28.

Nei servizi utili ai fini della pensione o della indennita' da conferirsi all'insegnante, alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli prestati alla dipendenza dello Stato e valutabili in pensione secondo le leggi sulle pensioni civili negli uffici di istitutore nei convitti nazionali, di ispettore scolastico, di direttore dei Regi educatori femminili od in altri, sempre pero' nella carriera dell'educazione elementare e dell'insegnamento di qualsiasi grado, e quelli di ruolo comunque resi alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale o del ruolo del personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

Tale cumulo e' ammesso anche quando il pensionando cessi dal servizio attivo alla dipendenza dello Stato in una delle qualita' specificate nel comma precedente.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941